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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 31/10/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 187/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, IA SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 187-2025 promossa da:
( , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] – Rovereto, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro
Romano del Foro di Trento, – PEC C.F._2
, presso lo studio del quale, in Trento – via Email_1
Galilei 27 è elettivamente domiciliato, giusta procura di data 18.02.2025
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del suo Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia
pagina 1 di 12 GH ( ) e ND UE C.F._3
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, C.F._4
rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente Persona_1
domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30 convenuto
In punto: assegnazione temporanea ad altra sede lavorativa ai sensi dell'art. 42bis DLgs 151/2001.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente: ricorso respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1. accertare e dichiarare il diritto di ad essere assegnato Parte_1
temporaneamente per la durata di tre anni ai sensi dell'art. 42bis DLgs 151/01 presso le sedi di Rovereto o, in subordine di Trento;
CP_1
2. per l'effetto, condannare l' a disporre l'assegnazione temporanea di CP_1
per la durata di tre anni presso le sedi di Rovereto o, in Parte_1 CP_1
subordine di Trento
3. condannare l a rifondere al ricorrente le spese legali (onorari, spese CP_1
generali) oltre contributo previdenziale, Iva e contributo unificato.
pagina 2 di 12 Di parte convenuta: comparsa di costituzione
Contraiis rejectis, per i sopra esposti motivi a. In via pregiudiziale accertarsi la carenza di giurisdizione b. In via principale. dichiararsi il presente ricorso inammissibile e/o rigettarsi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o per mancanza di allegazione e prove c. Rifusione di spese e competenze, a carico del ricorrente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 1.4.2025 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio l ed esponeva al Tribunale di essere dipendente dell' dal CP_1 CP_1
1.10.2024 con qualifica di funzionario amministrativo a tempo indeterminato presso la Direzione provinciale di Bolzano;
di essere padre di Persona_2
nata a [...] il [...]; di risiedere a Rovereto in via Cengio 6
[...]
con la figlia e con la moglie anch'essa alle dipendenze Persona_3
dell' presso la sede di Bolzano;
di aver chiesto in novembre 2024 – senza CP_1
successo - di poter svolgere, almeno per alcuni giorni in settimana, la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile dalla propria abitazione oppure la modifica temporanea dell'orario di lavoro a tempo parziale, per pagina 3 di 12 poter prendersi cura della figlia;
di aver quindi presentato all di Bolzano CP_1
– ma anche questa volta senza successo - domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42bis DLgs 151/01 presso la sede di CP_1
Rovereto o, in subordine, presso quella di Trento per un periodo di tre anni a decorrere dal 1.1.2025, sempre per esigenze di cura della figlia minore di tre anni. Tanto premesso in fatto, il ricorrente contestava il provvedimento di diniego dell' , eccepiva che nel caso di specie ricorrevano tutti i CP_1
presupposti per l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs
151/01, che non potevano trovare applicazione gli articoli 11 e 15 DPR
752/1976 richiamati da controparte a supporto della propria decisione e che comunque anche in ipotesi di ritenuta applicabilità, su di essi prevarrebbe l'art. 42bis DLgs 151/01, non solo perché norma successiva (criterio cronologico), ma anche in base al criterio della specialità. Tanto premesso rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , contestando tutto quanto CP_1
dedotto ed eccepito da parte ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda. In via pregiudiziale l' eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale CP_2
ordinario, vertendosi in materia di interessi legittimi e non di diritti soggettivi e non potendo il Giudice condannare l' ad un facere;
proseguiva poi CP_1
eccependo che all'accoglimento della richiesta del ricorrente ostava l'obbligo pagina 4 di 12 di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, previsto dall'art. 11 del D.P.R: n. 752/76 come modificato dall'art.8 del d.lgs. n. 354/1997; contestava in ogni caso la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 42 bis DLgs 151/01: da un lato non era dato comprendere quale fosse la “residenza della famiglia”, dall'altro non sussisteva un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva presso Rovereto
o Trento e le amministrazioni di provenienza e destinazione non avevano dato il loro assenso. Tutto ciò premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 17.06.2025 il Giudice, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, provvedeva in ordine alle istanze istruttorie e fissava per l'assunzione delle prove orali l'udienza del 31.07.2025.
All'udienza così fissata venivano escussi i testimoni: Testimone_1
(Direttore Provinciale sede di Trento), (Direttore CP_1 Testimone_2
Regionale INPS Trentino Alto Adige), (Direttore sede Testimone_3
di Bolzano), (impiegata INPS Bolzano); CP_1 Testimone_4 Tes_5
(Responsabile Agenzia Rovereto). All'esito il Giudice ordinava a
[...] CP_1
parte ricorrente il deposito dello stato di famiglia (storico), onde accertare il luogo di residenza della famiglia al momento della presentazione della domanda, assegnando termine fino al 15.09.2025 e ritenuta la causa matura pagina 5 di 12 per la decisione fissava per discussione l'udienza del 31.10.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 26.09.2025.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso non è fondato.
Fonti
L'art. 42bis comma 1 DLgs 151/01 dispone che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”.
Con la sentenza del 4.6.2024, n. 99 la Corte Costituzionale - dopo aver evidenziato che la norma è diretta a dare attuazione alla tutela costituzionale pagina 6 di 12 della famiglia, dei minori e della genitorialità - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42bis nella parte in cui prevede l'assegnazione temporanea ad una sede di lavoro ubicata nella provincia o regione in cui l'altro coniuge svolge la propria attività lavorativa anziché “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”.
Il D.P.R. 670/1972 art. 89 Statuto di autonomia prevede “Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa
…. Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca e di lingua ladina saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.”
pagina 7 di 12 Il D.P.R. 752/1976 art. 11 stabilisce: “È in facoltà dell'amministrazione, trascorsi almeno sette anni dall'immissione nei ruoli locali di cui alle allegate tabelle, di trasferire, a domanda, il relativo personale nei corrispondenti ruoli generali. Il personale trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita ed è collocato nei ruoli generali con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità posseduta in detta qualifica. I soprannumeri, che, eventualmente, dovessero verificarsi nei ruoli generali in conseguenza del trasferimento previsto nei precedenti commi, sono riassorbiti con le successive vacanze. Non è consentito trasferimento dai ruoli generali a quelli locali. In relazione all'eventuale soprannumero saranno lasciati scoperti un corrispondente numero di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli generali.”
Il D.P.R. 752/1976 art.15 dispone: “Il personale dei ruoli locali può essere destinato a prestare temporaneamente servizio fuori della provincia di
Bolzano, solo per gravi e motivate esigenze di servizio o per addestramento non attuabile in provincia di Bolzano, con provvedimento del commissario del
Governo in Bolzano su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22. I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10 per cento dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da pagina 8 di 12 detto personale nelle singole amministrazioni e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta. I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del dieci per cento per la durata del corso richiesto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale di cui al primo comma dell'art. 9 appartenente ai gruppi linguistici tedesco e ladino. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 che lo esprime avendo riguardo alle esigenze del buon andamento del servizio statale nella provincia di Bolzano.”
Eccezione: art. 89 DpR 670/1972 e artt. 11 e 15 DPR 752/1976.
L' convenuto ha eccepito che all'assegnazione temporanea richiesta dal CP_2
ricorrente osterebbero le previsioni di cui agli art. 11 e 15 DPR 752/1976.
L'eccezione non è fondata.
Il richiamo alle due norme è inconferente perché esse disciplinano fattispecie diverse dall'assegnazione temporanea per ragioni di cura del figlio prevista dall'art. 42bis DLgs 151/01.
L'art. 11 DPR 752/1976 e l'art. 42bis D.Lgs 151/01 disciplinano fattispecie diverse: il trasferimento il primo e l'assegnazione temporanea il secondo;
le pagina 9 di 12 norme sono entrambe applicabili, ma ognuna nella propria sfera di competenza.
L'art. 11 DPR 752/1976 non disciplina l'assegnazione temporanea su richiesta del lavoratore e non vi è quindi alcuna interferenza tra le citate disposizioni, né rapporto di specialità, né problema di prevalenza dell'una sull'altra.
Altrettanto vale per la norma di cui all'art. 15 DPR 752/1976 che disciplina l'assegnazione temporanea per ragioni d'ufficio, non già su istanza del lavoratore.
Anche in questo caso deve escludersi la sussistenza di un conflitto.
Merito
Dopo l'intervento della Corte Costituzionale, i presupposti del diritto all'assegnazione temporanea presso altre sedi sono i seguenti:
a) essere genitore di figlio minore di tre anni;
b) che la sede di destinazione si trovi nella provincia o regione dove è ubicata la residenza familiare;
c) che presso la sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile;
d) che il diniego della o delle Amministrazioni interessate non sia fondato su “casi o esigenze eccezionali”.
pagina 10 di 12 All'esito dell'istruttoria, si ritiene che non sia stata provata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'assegnazione temporanea.
Requisito a): nulla quaestio.
Requisito b): dalla documentazione depositata su richiesta del Giudice da parte ricorrente si evince che la residenza della famiglia è a Calliano (TN) via dei Voi 11.
La sussistenza dei primi due requisiti è quindi pacifica / documentata. Il ricorrente è padre di figlia minore e le sedi di Rovereto o Trento indicate per l'assegnazione temporanea si trovano nella stessa provincia di residenza del nucleo familiare (Calliano - Trento).
Requisito c): dall'istruttoria espletata in corso di giudizio è emerso che presso le sedi di Rovereto e Trento non risultano postazioni vacanti (cfr..
Requisito d): dall'istruttoria espletata è emerso che presso la sede di Bolzano invece al momento della domanda vi era una scopertura e che la situazione è andata peggiorando a causa di pensionamenti nel corso del 2025 con evidente pericolo di pregiudizio al regolare funzionamento del servizio pubblico derivante dalla diminuzione dell'organico. Il diniego dell'Amministrazione di provenienza, considerata anche la particolarità del ruolo locale, appare quindi fondato su esigenze oggettive ed eccezionali .
pagina 11 di 12 Spese
Le spese verranno compensate in ragione del fatto che il rigetto della domanda nella presente sede si fonda su ragioni diverse da quelle addotte a suo tempo dall'Ente nel provvedimento di diniego 15.01.2025 e per la precisione su ragioni addotte dall' per la prima volta nella comparsa di costituzione. CP_2
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 187-2025 promossa con ricorso depositato il 1.4.2025 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione reietta rigetta il ricorso dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Addì, 31.10.2025
Il Giudice del lavoro
IA SI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, IA SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 187-2025 promossa da:
( , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] – Rovereto, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro
Romano del Foro di Trento, – PEC C.F._2
, presso lo studio del quale, in Trento – via Email_1
Galilei 27 è elettivamente domiciliato, giusta procura di data 18.02.2025
ricorrente contro
(C.F. ), in persona del suo Presidente pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa congiuntamente e/o disgiuntamente dagli Avv.ti Lucia
pagina 1 di 12 GH ( ) e ND UE C.F._3
( in forza di procura generale alle liti n. 37875/7313, C.F._4
rogito del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino, elettivamente Persona_1
domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani 30 convenuto
In punto: assegnazione temporanea ad altra sede lavorativa ai sensi dell'art. 42bis DLgs 151/2001.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 31.10.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente: ricorso respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
1. accertare e dichiarare il diritto di ad essere assegnato Parte_1
temporaneamente per la durata di tre anni ai sensi dell'art. 42bis DLgs 151/01 presso le sedi di Rovereto o, in subordine di Trento;
CP_1
2. per l'effetto, condannare l' a disporre l'assegnazione temporanea di CP_1
per la durata di tre anni presso le sedi di Rovereto o, in Parte_1 CP_1
subordine di Trento
3. condannare l a rifondere al ricorrente le spese legali (onorari, spese CP_1
generali) oltre contributo previdenziale, Iva e contributo unificato.
pagina 2 di 12 Di parte convenuta: comparsa di costituzione
Contraiis rejectis, per i sopra esposti motivi a. In via pregiudiziale accertarsi la carenza di giurisdizione b. In via principale. dichiararsi il presente ricorso inammissibile e/o rigettarsi tutte le domande avverse in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o per mancanza di allegazione e prove c. Rifusione di spese e competenze, a carico del ricorrente
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 1.4.2025 il sig. conveniva in Parte_1
giudizio l ed esponeva al Tribunale di essere dipendente dell' dal CP_1 CP_1
1.10.2024 con qualifica di funzionario amministrativo a tempo indeterminato presso la Direzione provinciale di Bolzano;
di essere padre di Persona_2
nata a [...] il [...]; di risiedere a Rovereto in via Cengio 6
[...]
con la figlia e con la moglie anch'essa alle dipendenze Persona_3
dell' presso la sede di Bolzano;
di aver chiesto in novembre 2024 – senza CP_1
successo - di poter svolgere, almeno per alcuni giorni in settimana, la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile dalla propria abitazione oppure la modifica temporanea dell'orario di lavoro a tempo parziale, per pagina 3 di 12 poter prendersi cura della figlia;
di aver quindi presentato all di Bolzano CP_1
– ma anche questa volta senza successo - domanda di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42bis DLgs 151/01 presso la sede di CP_1
Rovereto o, in subordine, presso quella di Trento per un periodo di tre anni a decorrere dal 1.1.2025, sempre per esigenze di cura della figlia minore di tre anni. Tanto premesso in fatto, il ricorrente contestava il provvedimento di diniego dell' , eccepiva che nel caso di specie ricorrevano tutti i CP_1
presupposti per l'assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis D.Lgs
151/01, che non potevano trovare applicazione gli articoli 11 e 15 DPR
752/1976 richiamati da controparte a supporto della propria decisione e che comunque anche in ipotesi di ritenuta applicabilità, su di essi prevarrebbe l'art. 42bis DLgs 151/01, non solo perché norma successiva (criterio cronologico), ma anche in base al criterio della specialità. Tanto premesso rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva tempestivamente in giudizio l' , contestando tutto quanto CP_1
dedotto ed eccepito da parte ricorrente e chiedendo il rigetto della domanda. In via pregiudiziale l' eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale CP_2
ordinario, vertendosi in materia di interessi legittimi e non di diritti soggettivi e non potendo il Giudice condannare l' ad un facere;
proseguiva poi CP_1
eccependo che all'accoglimento della richiesta del ricorrente ostava l'obbligo pagina 4 di 12 di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a sette anni, previsto dall'art. 11 del D.P.R: n. 752/76 come modificato dall'art.8 del d.lgs. n. 354/1997; contestava in ogni caso la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 42 bis DLgs 151/01: da un lato non era dato comprendere quale fosse la “residenza della famiglia”, dall'altro non sussisteva un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva presso Rovereto
o Trento e le amministrazioni di provenienza e destinazione non avevano dato il loro assenso. Tutto ciò premesso, rassegnava le conclusioni sopra riportate per esteso.
All'udienza del 17.06.2025 il Giudice, preso atto dell'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, provvedeva in ordine alle istanze istruttorie e fissava per l'assunzione delle prove orali l'udienza del 31.07.2025.
All'udienza così fissata venivano escussi i testimoni: Testimone_1
(Direttore Provinciale sede di Trento), (Direttore CP_1 Testimone_2
Regionale INPS Trentino Alto Adige), (Direttore sede Testimone_3
di Bolzano), (impiegata INPS Bolzano); CP_1 Testimone_4 Tes_5
(Responsabile Agenzia Rovereto). All'esito il Giudice ordinava a
[...] CP_1
parte ricorrente il deposito dello stato di famiglia (storico), onde accertare il luogo di residenza della famiglia al momento della presentazione della domanda, assegnando termine fino al 15.09.2025 e ritenuta la causa matura pagina 5 di 12 per la decisione fissava per discussione l'udienza del 31.10.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 26.09.2025.
Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso non è fondato.
Fonti
L'art. 42bis comma 1 DLgs 151/01 dispone che “il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali”.
Con la sentenza del 4.6.2024, n. 99 la Corte Costituzionale - dopo aver evidenziato che la norma è diretta a dare attuazione alla tutela costituzionale pagina 6 di 12 della famiglia, dei minori e della genitorialità - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42bis nella parte in cui prevede l'assegnazione temporanea ad una sede di lavoro ubicata nella provincia o regione in cui l'altro coniuge svolge la propria attività lavorativa anziché “ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale è fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attività lavorativa”.
Il D.P.R. 670/1972 art. 89 Statuto di autonomia prevede “Per la provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme. Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa
…. Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale. I trasferimenti del personale di lingua tedesca e di lingua ladina saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.”
pagina 7 di 12 Il D.P.R. 752/1976 art. 11 stabilisce: “È in facoltà dell'amministrazione, trascorsi almeno sette anni dall'immissione nei ruoli locali di cui alle allegate tabelle, di trasferire, a domanda, il relativo personale nei corrispondenti ruoli generali. Il personale trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita ed è collocato nei ruoli generali con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che gli spetta, secondo l'anzianità posseduta in detta qualifica. I soprannumeri, che, eventualmente, dovessero verificarsi nei ruoli generali in conseguenza del trasferimento previsto nei precedenti commi, sono riassorbiti con le successive vacanze. Non è consentito trasferimento dai ruoli generali a quelli locali. In relazione all'eventuale soprannumero saranno lasciati scoperti un corrispondente numero di posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli generali.”
Il D.P.R. 752/1976 art.15 dispone: “Il personale dei ruoli locali può essere destinato a prestare temporaneamente servizio fuori della provincia di
Bolzano, solo per gravi e motivate esigenze di servizio o per addestramento non attuabile in provincia di Bolzano, con provvedimento del commissario del
Governo in Bolzano su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22. I provvedimenti di cui al comma precedente riguardanti il personale di lingua tedesca o ladina non possono essere adottati in misura superiore al 10 per cento dei posti rispettivamente occupati nel ruolo locale da pagina 8 di 12 detto personale nelle singole amministrazioni e nelle singole carriere e per un periodo che, salvo il caso di addestramento non superi i sei mesi prorogabili per una sola volta. I provvedimenti relativi alla partecipazione a corsi di addestramento sono adottati, qualora richiesti dagli interessati, anche oltre il limite del dieci per cento per la durata del corso richiesto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale di cui al primo comma dell'art. 9 appartenente ai gruppi linguistici tedesco e ladino. I relativi provvedimenti sono adottati su conforme parere del consiglio di amministrazione di cui all'art. 22 che lo esprime avendo riguardo alle esigenze del buon andamento del servizio statale nella provincia di Bolzano.”
Eccezione: art. 89 DpR 670/1972 e artt. 11 e 15 DPR 752/1976.
L' convenuto ha eccepito che all'assegnazione temporanea richiesta dal CP_2
ricorrente osterebbero le previsioni di cui agli art. 11 e 15 DPR 752/1976.
L'eccezione non è fondata.
Il richiamo alle due norme è inconferente perché esse disciplinano fattispecie diverse dall'assegnazione temporanea per ragioni di cura del figlio prevista dall'art. 42bis DLgs 151/01.
L'art. 11 DPR 752/1976 e l'art. 42bis D.Lgs 151/01 disciplinano fattispecie diverse: il trasferimento il primo e l'assegnazione temporanea il secondo;
le pagina 9 di 12 norme sono entrambe applicabili, ma ognuna nella propria sfera di competenza.
L'art. 11 DPR 752/1976 non disciplina l'assegnazione temporanea su richiesta del lavoratore e non vi è quindi alcuna interferenza tra le citate disposizioni, né rapporto di specialità, né problema di prevalenza dell'una sull'altra.
Altrettanto vale per la norma di cui all'art. 15 DPR 752/1976 che disciplina l'assegnazione temporanea per ragioni d'ufficio, non già su istanza del lavoratore.
Anche in questo caso deve escludersi la sussistenza di un conflitto.
Merito
Dopo l'intervento della Corte Costituzionale, i presupposti del diritto all'assegnazione temporanea presso altre sedi sono i seguenti:
a) essere genitore di figlio minore di tre anni;
b) che la sede di destinazione si trovi nella provincia o regione dove è ubicata la residenza familiare;
c) che presso la sede di destinazione vi sia un posto vacante e disponibile;
d) che il diniego della o delle Amministrazioni interessate non sia fondato su “casi o esigenze eccezionali”.
pagina 10 di 12 All'esito dell'istruttoria, si ritiene che non sia stata provata la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto all'assegnazione temporanea.
Requisito a): nulla quaestio.
Requisito b): dalla documentazione depositata su richiesta del Giudice da parte ricorrente si evince che la residenza della famiglia è a Calliano (TN) via dei Voi 11.
La sussistenza dei primi due requisiti è quindi pacifica / documentata. Il ricorrente è padre di figlia minore e le sedi di Rovereto o Trento indicate per l'assegnazione temporanea si trovano nella stessa provincia di residenza del nucleo familiare (Calliano - Trento).
Requisito c): dall'istruttoria espletata in corso di giudizio è emerso che presso le sedi di Rovereto e Trento non risultano postazioni vacanti (cfr..
Requisito d): dall'istruttoria espletata è emerso che presso la sede di Bolzano invece al momento della domanda vi era una scopertura e che la situazione è andata peggiorando a causa di pensionamenti nel corso del 2025 con evidente pericolo di pregiudizio al regolare funzionamento del servizio pubblico derivante dalla diminuzione dell'organico. Il diniego dell'Amministrazione di provenienza, considerata anche la particolarità del ruolo locale, appare quindi fondato su esigenze oggettive ed eccezionali .
pagina 11 di 12 Spese
Le spese verranno compensate in ragione del fatto che il rigetto della domanda nella presente sede si fonda su ragioni diverse da quelle addotte a suo tempo dall'Ente nel provvedimento di diniego 15.01.2025 e per la precisione su ragioni addotte dall' per la prima volta nella comparsa di costituzione. CP_2
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 187-2025 promossa con ricorso depositato il 1.4.2025 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione reietta rigetta il ricorso dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Addì, 31.10.2025
Il Giudice del lavoro
IA SI
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