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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 5768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5768 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1932/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1932/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sen- tenza n. 3077/2020 resa dal Tribunale di Napoli in data 28.4.2020 nel procedimento n.
9268/2017 RG - vertente tra
(C.F. e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco La Mura, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del loro difensore in Gragnano (NA), Via Nuova San Leone, n.
99;
appellanti
e
( ) e per essa (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocato Cecilia Uva, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via R. Bracco, n. 15/A; appellata nonché
(ora ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 CP_2 P.IVA_2 tempore, quale rappresentante di ( ), in persona del legale rap- CP_4 P.IVA_3 presentante pro tempore;
appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 30.10.2025, le parti non sono comparse e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 309 cpc, all'udienza del 13.11.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la mancata comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo,
1
dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 309 cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, l'assenza delle parti alle due udienze prima indica- te.
E va detto che il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epo- ca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, converti- to nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizio- ne alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così inno- vandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo (non occorre dunque valutare le modifiche al sistema pure prodotte con l'introduzione dell'art. 127 ter cpc).
Quindi, data la persistente assenza delle parti, devono intendersi maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la con- seguente estinzione, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile. Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a deter- minare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n. 3077/2020 resa dal Tribunale di Napoli in data 28.4.2020 nel procedimento n.
9268/2017, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
• dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso, in Napoli, in data 13.11.2025.
Il consigliere relatore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1932/2020 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sen- tenza n. 3077/2020 resa dal Tribunale di Napoli in data 28.4.2020 nel procedimento n.
9268/2017 RG - vertente tra
(C.F. e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2 [...]
), rappresentati e difesi dall'Avvocato Francesco La Mura, elettivamente C.F._2 domiciliati presso lo studio del loro difensore in Gragnano (NA), Via Nuova San Leone, n.
99;
appellanti
e
( ) e per essa (già Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
( ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'Avvocato Cecilia Uva, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Napoli, Via R. Bracco, n. 15/A; appellata nonché
(ora ), in persona del legale rappresentante pro CP_3 CP_2 P.IVA_2 tempore, quale rappresentante di ( ), in persona del legale rap- CP_4 P.IVA_3 presentante pro tempore;
appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per l'udienza del 30.10.2025, le parti non sono comparse e la causa è stata quindi rinviata, ex art. 309 cpc, all'udienza del 13.11.2025, andata anch'essa deserta.
Ebbene, stante la mancata comparizione delle parti a quest'ultima udienza, ed essendo,
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dunque, mancata la partecipazione delle stesse per due eventi, la Corte ha riservato la causa in decisione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 309 cpc;
presupposti nella specie ricorrenti, stante, appunto, l'assenza delle parti alle due udienze prima indica- te.
E va detto che il presente procedimento si reputa sia stato instaurato in primo grado in epo- ca successiva al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, converti- to nella legge n. 133 del 2008, come si desume dalla produzione offerta.
Per effetto delle modifiche introdotte da tale norma all'art. 181 c.p.c., si prevede che, se nessuna delle parti compare alla nuova udienza fissata a seguito della mancata comparizio- ne alla prima udienza o comunque nel corso del processo (cfr. ex art. 309 cpc), il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio, così inno- vandosi rispetto alla disciplina previgente, che prevedeva la sola cancellazione della causa dal ruolo (non occorre dunque valutare le modifiche al sistema pure prodotte con l'introduzione dell'art. 127 ter cpc).
Quindi, data la persistente assenza delle parti, devono intendersi maturati i presupposti previsti dalla norma in esame per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e la con- seguente estinzione, nonché l'impossibilità di rilevare ogni altra questione eventualmente prospettabile. Attesa l'idoneità dell'estinzione a definire in rito il processo nonché a deter- minare il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (ove l'estinzione divenga definitiva), il relativo provvedimento deve assumere la forma della sentenza, che è quella che consente alla parte, ove lo ritenga necessario, l'eventuale impugnazione, onde farne valere gli eventuali vizi.
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente decidendo, sull'appello avverso la sentenza n. 3077/2020 resa dal Tribunale di Napoli in data 28.4.2020 nel procedimento n.
9268/2017, così provvede:
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
• dichiara integralmente compensate le spese di lite. Così deciso, in Napoli, in data 13.11.2025.
Il consigliere relatore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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