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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/07/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 188/2025 R.G. P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr. Pier Paolo Lanni presidente relatore dr. Francesco Bartolotti giudice dr.ssa Cristiana Bottazzi giudice nel procedimento n. 188/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F: . Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra- indebitato (C.F: . Parte_1 C.F._1
…oooOooo… letto il ricorso proposto da per l'apertura della Parte_1 liquidazione controllata del proprio patrimonio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che
dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Comune di Santa Maria Di Negrar (VR); considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b), CCII); considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che
nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'OCC avv. la quale ha verificato la Persona_1 completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, altresì indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni nonché la possibilità di distribuire attivo ai creditori, siccome previsto dall'art. 269 comma secondo CCII;
considerato, riguardo alla meritevolezza, nel corso della procedura si renderanno necessari approfondimenti sul momento e la frequenza della partecipazione per la cura della ludopatia;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, il ricorrente è gravato da ingenti debiti, per un importo superiore ad € 80.000 ed è privo di elementi patrimoniali attivi ad eccezione del proprio reddito da lavoro;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerato che
ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente al pignoramento (o alla cessione del V dello stipendio); considerato, infatti, che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore;
ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (ancor più per come modificato dal cd. correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII); rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, il ricorrente deve essere autorizzato a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, avuto riguardo alle spese familiari, come da provvedimento del giudice delegato:
ritenuto che
, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte del ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente;
ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il Liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;
considerato che
l'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L'art. 270 comma lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14- quinquies L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle); considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal cd. correttivo ter: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 bis e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII quale Liquidatore possa essere nominato lo stesso Gestore nominato dall'OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore (C.F.: ; Parte_1 C.F._2 2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA Liquidatore l'avv. Persona_1
4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità; visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
7) DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
8) DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
9) DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e a ogni altro dato sensibile;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.25) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al ricorrente una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all'OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22/07/2025.
Il Presidente estensore Pier Paolo Lanni
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
dr. Pier Paolo Lanni presidente relatore dr. Francesco Bartolotti giudice dr.ssa Cristiana Bottazzi giudice nel procedimento n. 188/2025 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F: . Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovra- indebitato (C.F: . Parte_1 C.F._1
…oooOooo… letto il ricorso proposto da per l'apertura della Parte_1 liquidazione controllata del proprio patrimonio;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65 comma 2 CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che
dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio - e richiede quindi la convocazione delle parti - solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
considerato che
nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 comma 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Comune di Santa Maria Di Negrar (VR); considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39 commi 1 e 2 CCII;
considerato che
il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270 comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272 comma 2 CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39 comma 2 CCII, anche in funzione delle scelte del Liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 comma 2 CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 comma 4 lett. b), CCII); considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter L. 3/2012) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che
nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;
rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del Gestore della Crisi nominato dall'OCC avv. la quale ha verificato la Persona_1 completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria ed ha adeguatamente illustrato la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, altresì indicando le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle proprie obbligazioni nonché la possibilità di distribuire attivo ai creditori, siccome previsto dall'art. 269 comma secondo CCII;
considerato, riguardo alla meritevolezza, nel corso della procedura si renderanno necessari approfondimenti sul momento e la frequenza della partecipazione per la cura della ludopatia;
rilevato che il ricorrente non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal Gestore, il ricorrente è gravato da ingenti debiti, per un importo superiore ad € 80.000 ed è privo di elementi patrimoniali attivi ad eccezione del proprio reddito da lavoro;
ritenuto che
sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerato che
ai fini della determinazione della quota di reddito disponibile ai sensi dell'art. 268, comma 4 lett. b), CCII, va premesso che, per effetto dell'apertura della procedura e a partire dal momento in cui il presente provvedimento verrà comunicato (a cura del Liquidatore) al datore di lavoro non dovrà più essere operata la trattenuta mensile conseguente al pignoramento (o alla cessione del V dello stipendio); considerato, infatti, che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza;
2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura, caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. 3/2012, vale a fortiori per la liquidazione controllata prevista dal CCII, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore;
ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 ter, 14 quinquies, art. 14 decies L. 3/2012 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCII, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCII (ancor più per come modificato dal cd. correttivo ter), della norma sullo spossessamento dei beni (art. 142 CCII) e del suo corollario processuale (art. 143 CCII), nonché delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCII); rilevato che analoghe considerazioni vanno svolte anche in relazione alla assegnazione di crediti stipendiali (o da pensione) futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione. Anche in questo caso, infatti, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio o pensione che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché pure in tale ipotesi oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo debitor debitoris). Per le ragioni indicate al punto precedente le quote di stipendio o pensione maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbano essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par conditio creditorum e alla necessità (come detto oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato che
, una volta esclusa la persistente operatività della cessione del quinto e dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, il ricorrente deve essere autorizzato a trattenere le somme mensili necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare, avuto riguardo alle spese familiari, come da provvedimento del giudice delegato:
ritenuto che
, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti il limite di cui sopra da parte del ricorrente sia opportuno: 1) ordinare al Liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente;
2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente della procedura che il Liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo, come sopra quantificato, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente;
ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il Liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura;
considerato che
l'emissione di tale provvedimento risulta invero possibile in quanto le quote di stipendio eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del Liquidatore. L'art. 270 comma lett. e) CCI (al pari di quanto già previsto dall'art. 14- quinquies L. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del Liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al Liquidatore medesimo;
e, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi ben possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del Liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse (e, quindi, anche ad incassarle); considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli art. 272 e 282 CCII come modificati dal cd. correttivo ter: 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272 comma 3 CCII); 2) che conseguentemente le eventuali quote di reddito mensile e la tredicesima dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti o i giudizi instaurati (cfr. art. 272 comma 3 bis e art. 282, comma 2 bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 comma 5 CCII;
4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (e eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo l'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui dovrà provvedersi sulla sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, deve essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII quale Liquidatore possa essere nominato lo stesso Gestore nominato dall'OCC;
considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII;
P.Q.M.
visto l'art. 270 CCII,
1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del debitore (C.F.: ; Parte_1 C.F._2 2) NOMINA giudice delegato il dr. Pier Paolo Lanni;
3) NOMINA Liquidatore l'avv. Persona_1
4) ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al Liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) DISPONE che siano esclusi dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo complessivo determinato dal giudice delegato, con obbligo di versare al Liquidatore la parte del proprio reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, comprese tredicesima e quattordicesima mensilità; visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI,
7) DISPONE che il Liquidatore provveda ad aprire conto corrente intestato alla procedura;
8) DISPONE che il datore di lavoro, su richiesta del Liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo come stabilito al punto precedente, come ad esso comunicato dal Liquidatore. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del Liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
9) DISPONE che il Liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona, con oscuramento di ogni riferimento al luogo di residenza del ricorrente e a ogni altro dato sensibile;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270 comma 4 CCII. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del liquidatore;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il Liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. Il Liquidatore potrà avvalersi della facoltà di effettuare la notifica a mezzo di un soggetto abilitato ad eseguirla in proprio, che agisca in rappresentanza del Liquidatore medesimo e senza oneri a carico della procedura. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico, con precisazione della modalità attuate e del soggetto abilitato in proprio che abbia eventualmente eseguito la notifica in rappresentanza del Liquidatore;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato e che provvederà ad aggiornare all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII (per come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30.12.25) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al ricorrente una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui agli artt. 280 e 282 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il Liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282 comma 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 comma 3 CCII, allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato con il debitore;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il Liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al Liquidatore e all'OCC.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 22/07/2025.
Il Presidente estensore Pier Paolo Lanni