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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 16/09/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
RG 1783/2023
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonello Pais, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Alghero, Via
Petrarca n. 5;
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Cuccaru, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Principessa Jolanda
n. 30;
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio i soggetti indicati in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione. 2) Condannare la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a Controparte_1 favore del Sig. della somma di €86.925,63 o altra maggiore somma da Parte_1 accertarsi in corso di causa, a titolo di differenze retributive derivanti da lavoro straordinario prestato dal giugno 1999 all'agosto 2022 e maggior TFR maturato, indennità di reperibilità ed ogni altra voce retributiva oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei maggiori contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo.
3) Condannare , in persona del legale rapp.te p.t.,, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Sig. da quantificarsi in € 81.000,00 o altra maggiore da accertarsi Parte_1 in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa per violazione dell'art.2087 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di legge”.
2. Si è ritualmente costituita in giudizio la chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto del ricorso.
3. Si è altresì costituito in giudizio l' , chiedendo che in caso di accoglimento delle CP_2 domande attoree, la convenuta fosse condannata al pagamento della contribuzione dovuta, oltre somme aggiuntive.
4. All'udienza del 16 settembre 2025, e la Parte_1 Controparte_1 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo stragiudiziale, domandando dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
5. A tale richiesta si è altresì associato l' , fatti salvi eventuali accertamenti circa il CP_2 pagamento dell'obbligazione contributiva e delle sanzioni.
6. Di talché, dato atto dell'intervenuto accordo sopraggiunto in corso di causa e della concorde richiesta di tutte le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 16/09/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
3
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Antonello Pais, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Alghero, Via
Petrarca n. 5;
RICORRENTE contro
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Tullio Cuccaru, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Sassari, Via Principessa Jolanda
n. 30;
CONVENUTA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu, CP_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'ente in Sassari, Via Rockefeller n.
68;
CONVENUTO
OGGETTO: differenze retributive
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2023, ha convenuto in Parte_1 giudizio i soggetti indicati in epigrafe, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione. 2) Condannare la , in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento a Controparte_1 favore del Sig. della somma di €86.925,63 o altra maggiore somma da Parte_1 accertarsi in corso di causa, a titolo di differenze retributive derivanti da lavoro straordinario prestato dal giugno 1999 all'agosto 2022 e maggior TFR maturato, indennità di reperibilità ed ogni altra voce retributiva oltre al versamento, per il medesimo periodo, dei maggiori contributi previdenziali ed assistenziali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo.
3) Condannare , in persona del legale rapp.te p.t.,, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal Sig. da quantificarsi in € 81.000,00 o altra maggiore da accertarsi Parte_1 in corso di causa o da liquidarsi anche in via equitativa per violazione dell'art.2087 c.c., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino all'effettivo saldo.
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di legge”.
2. Si è ritualmente costituita in giudizio la chiedendo l'integrale Controparte_1 rigetto del ricorso.
3. Si è altresì costituito in giudizio l' , chiedendo che in caso di accoglimento delle CP_2 domande attoree, la convenuta fosse condannata al pagamento della contribuzione dovuta, oltre somme aggiuntive.
4. All'udienza del 16 settembre 2025, e la Parte_1 Controparte_1 hanno dato atto di aver raggiunto un accordo stragiudiziale, domandando dunque che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese di lite compensate.
5. A tale richiesta si è altresì associato l' , fatti salvi eventuali accertamenti circa il CP_2 pagamento dell'obbligazione contributiva e delle sanzioni.
6. Di talché, dato atto dell'intervenuto accordo sopraggiunto in corso di causa e della concorde richiesta di tutte le parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, a spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
2 - compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 16/09/2025 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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