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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 19/08/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 187 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025, promossa da on l'avv. Elisa Visentin Parte_1 Parte_2
ATTORI contro con l'avv. Andrea Sirena Controparte_1
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori – premesso di aver acquistato l'immobile sito in Rimini, Vicolo San Gregorio n. 28 e la relativa pertinenza – si rivolgevano all'intestato Tribunale per ottenere la revoca del provvedimento che attribuiva alla resistente, il diritto di abitazione sul medesimo immobile e, dunque, l'ordine al Controparte_1
Conservatore di cancellazione della trascrizione del diritto reale minore.
A fondamento della domanda, evidenziavano come la resistente, alla quale in forza di provvedimento di omologa della separazione era stato attribuito il diritto di abitazione sull'immobile in comproprietà con il marito, medio tempore deceduto, vivesse oramai stabilmente presso una struttura.
Ritualmente costituitasi, la resistente confermava di aver lasciato l'immobile in parola, per trasferirsi definitivamente presso l'Istituto Maccolini che la ospita da anni;
si associava alla richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione e dichiarava, in ogni caso, di rinunciare irrevocabilmente a esso.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
Giova premettere che la resistente è titolare del diritto di abitazione in forza di due titoli differenti di cui uno rinveniente dall'accordo di separazione omologato, con il quale il marito riconosceva a favore della moglie il diritto di abitare gratuitamente l'immobile in comproprietà, e l'altro direttamente dalla Legge, spettando alla
1 i diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c., in quanto coniuge superstite, dal momento del CP_1 decesso del marito (senza che vi osti la rinuncia all'eredità operata dalla stessa, cfr. Cass. 1920/2008).
Ora, quanto al primo titolo, costituito dall'accordo di separazione, va rilevato che il diritto di abitazione veniva attribuito alla resistente indipendentemente dalla collocazione dei figli della coppia presso la casa familiare,
(peraltro all'epoca già maggiorenni ed economicamente indipendenti) sicché trattavasi, non già del diritto di abitazione spettante al genitore collocatario ai sensi dell'art. 337 sexies – che, per sua natura e per espressa previsione di Legge, viene meno nel caso in cui l'assegnatario cessi di abitare la casa familiare e che è soggetto a revisione ai sensi dell'art .337 quinquies c.c. - bensì di una mera statuizione economica nell'alveo della disciplina della crisi separativa, ovvero di un diritto reale minore ordinario attribuito al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Quanto al diritto di abitazione spettante alla quale coniuge superstite, in forza dell'art. 540 c.c., va CP_1 evidenziato che esso rinviene da un prelegato ex lege che il coniuge superstite acquista direttamente dall'ereditando (con la conseguenza che non sorgono in radice conflitti tra aventi causa risolvibili sulla base dell'anteriorità della trascrizione, come insegna Cass. 6625/2012) e che ha per oggetto un diritto reale minore ordinario.
Dunque, entrambi i titoli hanno attribuiscono alla resistente il diritto reale minore di cui all'art. 1022 c.c.
(sebbene il suo oggetto sia delimitato esclusivamente dal riferimento all'ambito della casa coniugale, invece che al bisogno del titolare e della sua famiglia), il quale – come evidente – non è suscettibile di revoca giudiziale e non si estingue per non uso, se non con il maturare della prescrizione acquisitiva ventennale.
Cionodimeno, nella specie, costituendosi in giudizio la ha espressamente rinunciato al diritto di CP_1 abitazione in favore degli attori, ciò che impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l'accordo delle parti in ordine cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione per entrambi i titoli e la rinuncia abdicativa del diritto reale parziario in favore dei nuovi proprietari dell'immobile.
Le spese di lite, stante l'accordo, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. prende atto dell'accordo delle parti nel senso di disporre la cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione sull'appartamento posto al terzo piano del condominio sito in Rimini, Vicolo
San Gregorio n. 28 e della relativa pertinenza costituita da garage al piano interrato, cespiti identificati al Nuovo Catasto Edile Urbano del Comune di Rimini al foglio 87, part. 2117, sub 43, categoria A3 ed al foglio 87, part. 2117, sub 32, piano interrato, categoria C6;
2. per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Ufficio Provinciale di Rimini di procedere alla cancellazione della trascrizione effettuata con nota del 7 ottobre 2005 (Registro generale n. 17033; Registro particolare n. 8814);
3. dichiara cessata la materia del contendere;
4. Spese compensate.
Si comunichi
2 Rimini, 19/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 187 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2025, promossa da on l'avv. Elisa Visentin Parte_1 Parte_2
ATTORI contro con l'avv. Andrea Sirena Controparte_1
CONVENUTA
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Gli attori – premesso di aver acquistato l'immobile sito in Rimini, Vicolo San Gregorio n. 28 e la relativa pertinenza – si rivolgevano all'intestato Tribunale per ottenere la revoca del provvedimento che attribuiva alla resistente, il diritto di abitazione sul medesimo immobile e, dunque, l'ordine al Controparte_1
Conservatore di cancellazione della trascrizione del diritto reale minore.
A fondamento della domanda, evidenziavano come la resistente, alla quale in forza di provvedimento di omologa della separazione era stato attribuito il diritto di abitazione sull'immobile in comproprietà con il marito, medio tempore deceduto, vivesse oramai stabilmente presso una struttura.
Ritualmente costituitasi, la resistente confermava di aver lasciato l'immobile in parola, per trasferirsi definitivamente presso l'Istituto Maccolini che la ospita da anni;
si associava alla richiesta di revoca del provvedimento di assegnazione e dichiarava, in ogni caso, di rinunciare irrevocabilmente a esso.
La causa, istruita documentalmente, veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra richiamate.
Giova premettere che la resistente è titolare del diritto di abitazione in forza di due titoli differenti di cui uno rinveniente dall'accordo di separazione omologato, con il quale il marito riconosceva a favore della moglie il diritto di abitare gratuitamente l'immobile in comproprietà, e l'altro direttamente dalla Legge, spettando alla
1 i diritti contemplati dall'art. 540, comma 2, c.c., in quanto coniuge superstite, dal momento del CP_1 decesso del marito (senza che vi osti la rinuncia all'eredità operata dalla stessa, cfr. Cass. 1920/2008).
Ora, quanto al primo titolo, costituito dall'accordo di separazione, va rilevato che il diritto di abitazione veniva attribuito alla resistente indipendentemente dalla collocazione dei figli della coppia presso la casa familiare,
(peraltro all'epoca già maggiorenni ed economicamente indipendenti) sicché trattavasi, non già del diritto di abitazione spettante al genitore collocatario ai sensi dell'art. 337 sexies – che, per sua natura e per espressa previsione di Legge, viene meno nel caso in cui l'assegnatario cessi di abitare la casa familiare e che è soggetto a revisione ai sensi dell'art .337 quinquies c.c. - bensì di una mera statuizione economica nell'alveo della disciplina della crisi separativa, ovvero di un diritto reale minore ordinario attribuito al fine di regolamentare i rapporti patrimoniali tra i coniugi.
Quanto al diritto di abitazione spettante alla quale coniuge superstite, in forza dell'art. 540 c.c., va CP_1 evidenziato che esso rinviene da un prelegato ex lege che il coniuge superstite acquista direttamente dall'ereditando (con la conseguenza che non sorgono in radice conflitti tra aventi causa risolvibili sulla base dell'anteriorità della trascrizione, come insegna Cass. 6625/2012) e che ha per oggetto un diritto reale minore ordinario.
Dunque, entrambi i titoli hanno attribuiscono alla resistente il diritto reale minore di cui all'art. 1022 c.c.
(sebbene il suo oggetto sia delimitato esclusivamente dal riferimento all'ambito della casa coniugale, invece che al bisogno del titolare e della sua famiglia), il quale – come evidente – non è suscettibile di revoca giudiziale e non si estingue per non uso, se non con il maturare della prescrizione acquisitiva ventennale.
Cionodimeno, nella specie, costituendosi in giudizio la ha espressamente rinunciato al diritto di CP_1 abitazione in favore degli attori, ciò che impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere, stante l'accordo delle parti in ordine cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione per entrambi i titoli e la rinuncia abdicativa del diritto reale parziario in favore dei nuovi proprietari dell'immobile.
Le spese di lite, stante l'accordo, vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. prende atto dell'accordo delle parti nel senso di disporre la cancellazione della trascrizione del diritto di abitazione sull'appartamento posto al terzo piano del condominio sito in Rimini, Vicolo
San Gregorio n. 28 e della relativa pertinenza costituita da garage al piano interrato, cespiti identificati al Nuovo Catasto Edile Urbano del Comune di Rimini al foglio 87, part. 2117, sub 43, categoria A3 ed al foglio 87, part. 2117, sub 32, piano interrato, categoria C6;
2. per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Ufficio Provinciale di Rimini di procedere alla cancellazione della trascrizione effettuata con nota del 7 ottobre 2005 (Registro generale n. 17033; Registro particolare n. 8814);
3. dichiara cessata la materia del contendere;
4. Spese compensate.
Si comunichi
2 Rimini, 19/08/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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