Art. 2. 1. Negli aeroporti di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980 , come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i locali per i servizi antincendi, articolati in servizi di soccorso, in servizi di supporto e in servizi ausiliari, nonche' gli impianti tecnologici relativi a tali locali e le attrezzature e le infrastrutture per l'addestramento specifico del personale, sono apprestati direttamente dal Ministero dell'interno per gli aeroporti a gestione statale e dal gestore per gli aeroporti in concessione. In quest'ultimo caso, i suddetti locali, attrezzature e infrastrutture sono assegnati in uso, a titolo gratuito, al Ministero dell'interno.
2. Negli aeroporti a gestione statale le infrastrutture esistenti, attualmente assegnate in uso governativo al Ministero dei trasporti, vengono assegnate, allo stesso titolo, dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno.
3. Per tutti gli aeroporti a gestione statale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980 , come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i progetti di massima per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; per gli aeroporti in concessione sia i progetti di massima che quelli definitivi sono approvati dalla medesima direzione generale.
4. Il Ministero delle finanze assegna al Ministero dell'interno, in uso governativo, le aree necessarie attualmente utilizzate allo stesso titolo dal Ministero dei trasporti, al quale continuano a far carico i sistemi di interconnessione e di comunicazione anche viaria per quanto concerne gli allacciamenti con le zone operative e la viabilita' aeroportuale.
5. Negli aeroporti in concessione le infrastrutture mancanti, sostitutive o integrative e le ristrutturazioni, richieste dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, sono completate, a cura dei rispettivi gestori, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo un programma elaborato dalla predetta direzione generale.
6. Le spese, relative ai locali, agli impianti e alle infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo, per le costruzioni, le ristrutturazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'arredamento tecnico e logistico, nonche' per il condizionamento integrale, le pulizie, le utenze dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei telefoni e dello sgombero dei rifiuti, sono a carico, rispettivamente, del Ministero dell'interno negli aeroporti a gestione statale, e del gestore negli aeroporti in concessione.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a carico del Ministero dell'interno, si provvede per il 1991 entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1.
Nota all'art. 2:
- Per il testo della tabella A allegata alla legge n. 930/1980 vedasi la nota all'art. 1.
2. Negli aeroporti a gestione statale le infrastrutture esistenti, attualmente assegnate in uso governativo al Ministero dei trasporti, vengono assegnate, allo stesso titolo, dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno.
3. Per tutti gli aeroporti a gestione statale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 930 del 1980 , come integrata dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, i progetti di massima per la costruzione e la ristrutturazione dei locali e degli impianti di cui al comma 1 del presente articolo sono elaborati dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; per gli aeroporti in concessione sia i progetti di massima che quelli definitivi sono approvati dalla medesima direzione generale.
4. Il Ministero delle finanze assegna al Ministero dell'interno, in uso governativo, le aree necessarie attualmente utilizzate allo stesso titolo dal Ministero dei trasporti, al quale continuano a far carico i sistemi di interconnessione e di comunicazione anche viaria per quanto concerne gli allacciamenti con le zone operative e la viabilita' aeroportuale.
5. Negli aeroporti in concessione le infrastrutture mancanti, sostitutive o integrative e le ristrutturazioni, richieste dalla Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno, sono completate, a cura dei rispettivi gestori, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo un programma elaborato dalla predetta direzione generale.
6. Le spese, relative ai locali, agli impianti e alle infrastrutture di cui al comma 1 del presente articolo, per le costruzioni, le ristrutturazioni, la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'arredamento tecnico e logistico, nonche' per il condizionamento integrale, le pulizie, le utenze dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, dei telefoni e dello sgombero dei rifiuti, sono a carico, rispettivamente, del Ministero dell'interno negli aeroporti a gestione statale, e del gestore negli aeroporti in concessione.
7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, a carico del Ministero dell'interno, si provvede per il 1991 entro i limiti stabiliti dall'articolo 7, comma 1.
Nota all'art. 2:
- Per il testo della tabella A allegata alla legge n. 930/1980 vedasi la nota all'art. 1.