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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 13/05/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 478/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 478/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Nicola Putignano e Cristina Palattella
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CP_1
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
In data 30/04/2025 preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'esito dell'udienza, il procedimento veniva trasformato da contenzioso a consensuale e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
FATTO
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario a Livorno in data
19/10/1997 con il signor , rilevando la nascita della figlia Parte_2
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, nonché Per_1
1 l'interruzione della convivenza per il venir meno dell'affectio coniugalis dovuta essenzialmente ai molteplici tradimenti e alla disinvolta condotta infedele tenuta dal marito durante la vita matrimoniale, con ricorso depositato in data
20.2.2024, poi ritualmente notificato, la SI evocava in Parte_1 causa . La ricorrente concludeva per sentir pronunciare la Parte_2 separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni “[…] 1) In via principale: pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito a carico del sig. per la violazione del dovere di fedeltà, ex Parte_2 art 151 c.c., 2) Nel merito: disporre l'assegnazione della residenza familiare, sita in
Livorno via Nazario Sauro 81 alla ricorrente che vi abiterà assieme alla figlia;
3)
Disporre a carico del resistente il versamento della somma di € 1.000,00 a titolo di mantenimento in favore della figlia che vivrà assieme alla madre, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
4) Considerata la disparità reddituale tra i coniugi, disporre a carico del resistente la somma di € 1.000,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore della moglie;
5) Disporre il risarcimento dei danni ex art 2059 c.c. in favore della ricorrente nella misura di € 200.000,00 o quella che verrà ritenuta di giustizia, tenuto conto della violazione della dignità della persona, dell'onta alla quale è stata esposta con il tradimento;
6) Condannare il resistente al pagamento delle spese legali in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari;
7) […] La sig.ra come Pt_1 sopra rappresentata e difesa, visto l'art. 473 bis. 49 c.p.c. CHIEDE All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della legge 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sulla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Pronunciare la sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile di Livorno;
2) Confermare l'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di € 1.000,00 ed € 1.000,00 in favore della ricorrente;
3) Per_1
Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Livorno, via Nazario Sauro 81 alla resistente, in attesa che la stessa acquisti o prenda in locazione un'abitazione dove andare a vivere con la figlia maggiorenne;
4) Condannare il sig. al Parte_2 pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Si costituiva il signor nulla opponendo in merito alla Parte_2 richiesta di separazione personale dal coniuge, né a quella successiva di divorzio, ma contestando tutte le condizioni poste dalla ricorrente, contestando altresì i motivi addotti dalla SI a sostegno della Pt_1 separazione, a suo parere imputabili ad entrambi i coniugi, per aver ella invero assunto i medesimi atteggiamenti adulteri in costanza di matrimonio nei riguardi del marito. Il signor concludeva dunque nei termini che si Pt_2 riportano “[…] - pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito nei confronti della Sig.ra - dichiarare che ambedue i Parte_1 coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non hanno diritto reciprocamente al versamento l'uno a favore dell'altra e viceversa ad alcun assegno di
2 mantenimento o a qualsiasi altro titolo;
- dichiarare che ambedue i genitori contribuiranno al mantenimento della figlia, versando il padre direttamente alla stessa ed entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 500,00 fino al raggiungimento della piena indipendenza economica rimborsandole altresì il 50% delle spese straordinarie concordate e versandole la madre la somma ritenuta di Giustizia entro il giorno 5 di ogni mese nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
- assegnare per le ragioni di cui in narrativa, l'abitazione coniugale sita in Livorno via Nazario Sauro 81 piano 3 al Sig. che continuerà ad abitarvi in compagnia della figlia;
Parte_2
- respingere perché infondata in fatto ed in diritto la domanda di risarcimento danni avanzata da ex art. 2059 C.c.; - condannare la Sig.ra. Parte_1 Parte_1 al pagamento delle spese del presente Giudizio. […]”. Quanto alla domanda
[...] di divorzio il sig. concludeva per sentir “[…] pronunciare la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Livorno in data 19 ottobre 1997
e qui trascritto all'atto n°388 parte II sezione A;
- dichiarare che ambedue i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non hanno diritto reciprocamente al versamento l'uno a favore dell'altra e viceversa ad alcun assegno divorzile o a qualsiasi altro titolo. […].”.
All'udienza in data 18/6/2024 il procuratore della parte ricorrente chiedeva disporsi un rinvio della causa stante le pendenti trattative tra le parti sulle reciproche richieste accessorie;
la causa veniva quindi rinviata al 16/10/2024. In tale data venivano sentite le parti costituite e, all'esito di ampia discussione, il
Giudice proponeva loro una possibile soluzione per transigere sulle questioni accessorie. I procuratori delle parti chiedevano dunque breve rinvio per poter meglio conferire con i rispettivi clienti sulla proposta formulata dal Giudice e quest'ultimo, dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separati, rinviava la causa all'udienza cartolare del 3 dicembre 2024, riservando all'esito, in caso di mancato accordo, l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.
Con successiva ordinanza pronunciata fuori udienza il Giudice, tenuto conto del fallimento del tentativo di composizione bonaria delle questioni accessorie, emetteva i provvedimenti provisori di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. prevedendo tra l'altro che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della figlia versando alla medesima l'importo mensile di euro 150,00 ciascuno, Per_1 somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT e pagheranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi e rimborsarsi, in ogni caso secondo protocollo CNF. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 30.4.2025 per l'espletamento della prova costituenda richiesta da entrambe le parti ed ammessa, in quanto ritenuta rilevante ai fini del decidere.
All'udienza del 30.4.2025, all'esito di ampia discussione, il Giudice previamente tentava nuovamente la composizione delle questioni accessorie
3 formulando una proposta conciliativa che veniva accettata da entrambe le parti personalmente presenti. I signori e confermavano l'accordo su Pt_1 Pt_2 tutte le condizioni di separazione, con auspicio, da parte del signor , Pt_2 che la definizione transattiva delle questioni accessorie potrà successivamente condurre ad una rimeditazione, da parte della SI , della sua Pt_1 posizione quanto alla richiesta di nullità del matrimonio ecclesiastico.
I procuratori delle parti concludevano dunque in conformità chiedendo la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale, la pronuncia di separazione tra le parti e la rimessione della causa sul ruolo al fine della successiva pronuncia di divorzio.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi in causa argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale;
inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di non volersi riconciliare confermando la volontà di volersi separare.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte e sono riportate in dispositivo,
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in
4 presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_2
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 19/10/97 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 388 – parte 2 – serie A – Anno 1997)
DISPONE CHE
- Il signor corrisponderà alla SI la Parte_2 Parte_1 somma di euro 45.000,00 a titolo di una tantum di cui, 18.000,00 euro da pagarsi al momento dell'accordo e, i restanti 27.000,00, da rateizzarsi in due anni con previsione delle prime due rate, per 7.000,000 euro e, di ulteriori rate di
6.000,000 e 7.000,00 euro.
- le parti rinunciano a tutte le domande accessorie formulate.
- La SI si impegna alla pronta rimessione delle querele presentate Pt_1 nei riguardi del signor . Parte_2
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 478/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Nicola Putignano e Cristina Palattella
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
CP_1
RICORRENTI
con ad oggetto: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili)
Con l'intervento del PM - sede
In data 30/04/2025 preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti all'esito dell'udienza, il procedimento veniva trasformato da contenzioso a consensuale e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
FATTO
Premettendo di aver contratto matrimonio concordatario a Livorno in data
19/10/1997 con il signor , rilevando la nascita della figlia Parte_2
maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente, nonché Per_1
1 l'interruzione della convivenza per il venir meno dell'affectio coniugalis dovuta essenzialmente ai molteplici tradimenti e alla disinvolta condotta infedele tenuta dal marito durante la vita matrimoniale, con ricorso depositato in data
20.2.2024, poi ritualmente notificato, la SI evocava in Parte_1 causa . La ricorrente concludeva per sentir pronunciare la Parte_2 separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni “[…] 1) In via principale: pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito a carico del sig. per la violazione del dovere di fedeltà, ex Parte_2 art 151 c.c., 2) Nel merito: disporre l'assegnazione della residenza familiare, sita in
Livorno via Nazario Sauro 81 alla ricorrente che vi abiterà assieme alla figlia;
3)
Disporre a carico del resistente il versamento della somma di € 1.000,00 a titolo di mantenimento in favore della figlia che vivrà assieme alla madre, oltre al 50% Per_1 delle spese straordinarie;
4) Considerata la disparità reddituale tra i coniugi, disporre a carico del resistente la somma di € 1.000,00 a titolo di contributo di mantenimento in favore della moglie;
5) Disporre il risarcimento dei danni ex art 2059 c.c. in favore della ricorrente nella misura di € 200.000,00 o quella che verrà ritenuta di giustizia, tenuto conto della violazione della dignità della persona, dell'onta alla quale è stata esposta con il tradimento;
6) Condannare il resistente al pagamento delle spese legali in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari;
7) […] La sig.ra come Pt_1 sopra rappresentata e difesa, visto l'art. 473 bis. 49 c.p.c. CHIEDE All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno che, decorso il termine previsto dall'art. 3 della legge 898/70 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si pronunci sulla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) Pronunciare la sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile di Livorno;
2) Confermare l'assegno di mantenimento in favore della figlia nella misura di € 1.000,00 ed € 1.000,00 in favore della ricorrente;
3) Per_1
Confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Livorno, via Nazario Sauro 81 alla resistente, in attesa che la stessa acquisti o prenda in locazione un'abitazione dove andare a vivere con la figlia maggiorenne;
4) Condannare il sig. al Parte_2 pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
Si costituiva il signor nulla opponendo in merito alla Parte_2 richiesta di separazione personale dal coniuge, né a quella successiva di divorzio, ma contestando tutte le condizioni poste dalla ricorrente, contestando altresì i motivi addotti dalla SI a sostegno della Pt_1 separazione, a suo parere imputabili ad entrambi i coniugi, per aver ella invero assunto i medesimi atteggiamenti adulteri in costanza di matrimonio nei riguardi del marito. Il signor concludeva dunque nei termini che si Pt_2 riportano “[…] - pronunciare la separazione personale dei coniugi con dichiarazione di addebito nei confronti della Sig.ra - dichiarare che ambedue i Parte_1 coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non hanno diritto reciprocamente al versamento l'uno a favore dell'altra e viceversa ad alcun assegno di
2 mantenimento o a qualsiasi altro titolo;
- dichiarare che ambedue i genitori contribuiranno al mantenimento della figlia, versando il padre direttamente alla stessa ed entro il giorno 5 di ogni mese la somma di Euro 500,00 fino al raggiungimento della piena indipendenza economica rimborsandole altresì il 50% delle spese straordinarie concordate e versandole la madre la somma ritenuta di Giustizia entro il giorno 5 di ogni mese nonché il rimborso del 50% delle spese straordinarie;
- assegnare per le ragioni di cui in narrativa, l'abitazione coniugale sita in Livorno via Nazario Sauro 81 piano 3 al Sig. che continuerà ad abitarvi in compagnia della figlia;
Parte_2
- respingere perché infondata in fatto ed in diritto la domanda di risarcimento danni avanzata da ex art. 2059 C.c.; - condannare la Sig.ra. Parte_1 Parte_1 al pagamento delle spese del presente Giudizio. […]”. Quanto alla domanda
[...] di divorzio il sig. concludeva per sentir “[…] pronunciare la Parte_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Livorno in data 19 ottobre 1997
e qui trascritto all'atto n°388 parte II sezione A;
- dichiarare che ambedue i coniugi sono economicamente autosufficienti e pertanto non hanno diritto reciprocamente al versamento l'uno a favore dell'altra e viceversa ad alcun assegno divorzile o a qualsiasi altro titolo. […].”.
All'udienza in data 18/6/2024 il procuratore della parte ricorrente chiedeva disporsi un rinvio della causa stante le pendenti trattative tra le parti sulle reciproche richieste accessorie;
la causa veniva quindi rinviata al 16/10/2024. In tale data venivano sentite le parti costituite e, all'esito di ampia discussione, il
Giudice proponeva loro una possibile soluzione per transigere sulle questioni accessorie. I procuratori delle parti chiedevano dunque breve rinvio per poter meglio conferire con i rispettivi clienti sulla proposta formulata dal Giudice e quest'ultimo, dopo aver autorizzato i coniugi a vivere separati, rinviava la causa all'udienza cartolare del 3 dicembre 2024, riservando all'esito, in caso di mancato accordo, l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis 22 c.p.c.
Con successiva ordinanza pronunciata fuori udienza il Giudice, tenuto conto del fallimento del tentativo di composizione bonaria delle questioni accessorie, emetteva i provvedimenti provisori di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c. prevedendo tra l'altro che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento della figlia versando alla medesima l'importo mensile di euro 150,00 ciascuno, Per_1 somma annualmente rivalutabile secondo ISTAT e pagheranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie da sostenersi in favore della figlia, da previamente concordarsi e successivamente documentarsi e rimborsarsi, in ogni caso secondo protocollo CNF. La causa veniva quindi rinviata all'udienza del 30.4.2025 per l'espletamento della prova costituenda richiesta da entrambe le parti ed ammessa, in quanto ritenuta rilevante ai fini del decidere.
All'udienza del 30.4.2025, all'esito di ampia discussione, il Giudice previamente tentava nuovamente la composizione delle questioni accessorie
3 formulando una proposta conciliativa che veniva accettata da entrambe le parti personalmente presenti. I signori e confermavano l'accordo su Pt_1 Pt_2 tutte le condizioni di separazione, con auspicio, da parte del signor , Pt_2 che la definizione transattiva delle questioni accessorie potrà successivamente condurre ad una rimeditazione, da parte della SI , della sua Pt_1 posizione quanto alla richiesta di nullità del matrimonio ecclesiastico.
I procuratori delle parti concludevano dunque in conformità chiedendo la trasformazione del rito da contenzioso a consensuale, la pronuncia di separazione tra le parti e la rimessione della causa sul ruolo al fine della successiva pronuncia di divorzio.
Il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La causa può considerarsi matura allo stato degli atti, senza necessità di svolgere attività istruttoria. Va innanzitutto osservato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi in causa argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale;
inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita avendo le parti manifestato negli atti di causa e con le conclusioni rassegnate di non volersi riconciliare confermando la volontà di volersi separare.
Le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti possono essere accolte e sono riportate in dispositivo,
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis 49
c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127-ter, quinto comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in
4 presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis 19, secondo comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis 51, secondo comma, c.p.c.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e ordinando all'Ufficiale di Stato civile di
[...] Parte_2
Livorno di procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno in data 19/10/97 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune (Atto n. 388 – parte 2 – serie A – Anno 1997)
DISPONE CHE
- Il signor corrisponderà alla SI la Parte_2 Parte_1 somma di euro 45.000,00 a titolo di una tantum di cui, 18.000,00 euro da pagarsi al momento dell'accordo e, i restanti 27.000,00, da rateizzarsi in due anni con previsione delle prime due rate, per 7.000,000 euro e, di ulteriori rate di
6.000,000 e 7.000,00 euro.
- le parti rinunciano a tutte le domande accessorie formulate.
- La SI si impegna alla pronta rimessione delle querele presentate Pt_1 nei riguardi del signor . Parte_2
Spese di lite al definitivo.
Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Relatore dott.ssa Nicoletta Marino.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 13.5.2025
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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