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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 10/07/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 4170/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore
Dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario nel procedimento promosso da
(Cod. fisc. ) con l'Avv. PAOLO BROGGI Parte_1 C.F._1
e
TREVISI ELENA (cod. fisc. ), con l'Avv. ELIANA FRATUS C.F._2
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per le parti: come da ricorso
Per il PM: “esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51, ult. comma, c.p.c. le parti hanno chiesto al Tribunale la modifica delle statuizioni della sentenza sentenza passata in giudicato nr.1783/2022, pubblicata il 18.07.22,
domandando in particolare di disporre la rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre e la revoca dell'assegno divorzile in favore della moglie. Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito in data 1/07/2025, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337 ter commi secondo e quarto c.c..
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite vanno compensate.
p.q.m.
provvede in conformità dell'accordo delle parti e dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 03/07/2025
IL PRESIDENTE
Maria Concetta Elda Caprino
IL GIUDICE RELATORE EST.
Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
Sezione Prima Civile
composto dai Magistrati
Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore
Dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario nel procedimento promosso da
(Cod. fisc. ) con l'Avv. PAOLO BROGGI Parte_1 C.F._1
e
TREVISI ELENA (cod. fisc. ), con l'Avv. ELIANA FRATUS C.F._2
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Per le parti: come da ricorso
Per il PM: “esprime parere favorevole”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51, ult. comma, c.p.c. le parti hanno chiesto al Tribunale la modifica delle statuizioni della sentenza sentenza passata in giudicato nr.1783/2022, pubblicata il 18.07.22,
domandando in particolare di disporre la rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre e la revoca dell'assegno divorzile in favore della moglie. Il Tribunale, preso atto dell'accordo delle parti e visto il parere favorevole del Pubblico Ministero acquisito in data 1/07/2025, ritiene che le condizioni concordate dalle parti non siano contrarie a legge e rispondenti al preminente interesse della prole così come disposto dall'art. 337 ter commi secondo e quarto c.c..
Stante l'accordo tra le parti, le spese di lite vanno compensate.
p.q.m.
provvede in conformità dell'accordo delle parti e dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 03/07/2025
IL PRESIDENTE
Maria Concetta Elda Caprino
IL GIUDICE RELATORE EST.
Raffaella Cimminiello