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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 21/06/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 497/2023 (alla quale è riunita la causa civile iscritta al n. r.g. 810/2023)
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
FRANCESCO GIARDINA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Pozzallo, via Archimede n. 11;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO CP_1 CodiceFiscale_2
PALADIN e dall'avv. DAMIANO MOTTA ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in San Vendemiano, viale Europa n. 30;
RESISTENTE
Oggetto
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 6 All'udienza del 6/5/2025 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8/2/2023 il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della sua separazione personale dalla moglie . CP_1
Il ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio a Pozzallo in data 28/12/2018 con la resistente;
CP_1
Per_
- che dalla loro unione erano nati i figli (13/10/2013) e (31/8/2019); Per_2
- che il rapporto tra i coniugi era andato deteriorandosi a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e continui litigi che avevano reso intollerabile e improseguibile la convivenza.
Pertanto, il ricorrente chiedeva di: Per_
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento presso la madre;
Per_2
- assegnare la casa coniugale alla resistente;
- porre a proprio carico un assegno di mantenimento di euro 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, costituendosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 8/5/2023, non si opponeva alla domanda di separazione, ma chiedeva di:
- addebitare la responsabilità della separazione al marito;
Per_
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento presso la madre;
Per_2
- porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento mensile di euro 500,00 per i figli e di euro 500,00 per la moglie;
- assegnare la casa coniugale alla stessa resistente;
- condannare il ricorrente al pagamento della somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Con ordinanza del 18/5/2023 veniva disposta la riunione al presente procedimento del procedimento iscritto al n. 810/2023 R.G., avviato da al fine di ottenere la pronuncia della sua CP_1 separazione personale dal marito . Parte_1
Con ordinanza presidenziale del 20/6/2023 veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori Per_
e con collocamento prevalente presso la madre;
veniva assegnata la casa coniugale alla Per_2 resistente;
veniva posto a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 700,00 (di cui euro 500,00 per il mantenimento dei figli ed euro 200,00 per il mantenimento della moglie), oltre al 60% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6 Il giudizio proseguiva nel merito e con ordinanza del 27/10/2024 venivano disposti interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'udienza del 6/5/2025 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
***
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per il resto, come si è detto, le parti (cfr. istanza del 6/5/2025 e verbale di udienza del 6/5/2025) hanno adottato conclusioni congiunte, per cui devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese (e segnatamente, le domande di addebito e di risarcimento del danno formulate dalla resistente).
Più precisamente, con l'accordo depositato telematicamente in data 6/5/2025 sono state concordate le seguenti condizioni:
“1) I figli minori e verranno affidati, in regime di affido condiviso, ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con i quali avranno un rapporto equilibrato e continuativo, ricevendo da ciascuno di essi cura, assistenza morale e materiale, educazione ed istruzione.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nei periodi in cui i figli rimarranno con ciascuno di essi. Le decisioni di maggior interesse relative alla cura, educazione, istruzione, terapie sanitarie e salute dei figli (straordinaria amministrazione) saranno invece assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e rispettandone Persona_3 Persona_4 sensibilità ed esigenze, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni. Pa 2) e avranno residenza e collocamento prevalente presso la madre, nella Per_3 Persona_4 casa già coniugale che viene assegnata alla IG.ra . CP_1
Il padre terrà con sé e a week-end alternati, dall'uscita da scuola del Persona_3 Persona_4 sabato sino al lunedì mattina allorquando li accompagnerà a scuola.
Inoltre, il padre terrà con sé e il martedì e giovedì, dalle ore 19,00, Persona_3 Persona_4 recuperandoli ove essi si trovano, sino alla mattina successiva, quando provvederà ad accompagnarli a scuola, compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici dei minori e lavorativi della madre.
In ogni caso, i genitori potranno concordare fra di loro ulteriori tempi e modalità di frequentazione padre/figli anche prendendo in considerazione eventuali richieste dei minori e/o esigenze comuni.
pagina 3 di 6 Per quanto attiene alle festività e ai periodi di vacanza, i coniugi concordano che: Per_
2.a) La Pira e trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, Persona_4 ad anni alterni Natale o Capodanno, in modo tale che i figli possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre sino a fine vacanza e metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da trascorrere, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore – stando con uno dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua e con l'altro dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola.
2.b) Nel periodo delle vacanze estive, e trascorreranno con ciascuno dei Persona_3 Persona_4 genitori tre settimane, anche non consecutive, durante i quali il regime di visite sopra pattuito resterà sospeso. Entrambi i coniugi si impegnano per esigenze organizzative a comunicarsi in anticipo, entro il 31 maggio di ogni anno, i rispettivi periodi/calendari delle vacanze, mentre le località di villeggiatura potranno essere comunicate successivamente.
2.c) Ponti ed altre festività secondo il calendario scolastico della regione Sicilia verranno suddivise equamente tra i genitori al 50% previo accordo con congruo anticipo con l'altro genitore.
3) A titolo di concorso per il mantenimento dei figli, pagherà a : Parte_1 CP_1
€300 per;
Persona_3
€300 per;
Persona_4
€100 per . CP_1
Le parti convengono che gli importi di cui al presente punto 3) saranno soggetti a rivalutazione automatica annuale, secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con riferimento al mese di gennaio di ciascun anno.
L'assegno unico sarà percepito in via esclusiva da . CP_1
Le spese per i figli, quali spese mediche, spese scolastiche, spese extrascolastiche, spese doposcuola, nonché spese straordinarie varie, saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria, nonché al 50% per ed al 50% per . Parte_1 CP_1
4) I coniugi si impegnano a concedere il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e di tutti i documenti di identità propri e dei minori. L'eventuale espatrio al di fuori dell'Italia dei minori dovrà essere concordato ed autorizzato per iscritto da entrambi i genitori, dovendosi altrimenti ritenere come non autorizzato.
5) Le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti”.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti risultano legittime e conformi all'interesse dei figli Per_ minori e In particolare, risulta congrua la previsione (in linea con quanto disposto in Per_2 sede di provvedimenti presidenziali) di un assegno mensile a carico del ricorrente di complessivi euro pagina 4 di 6 700,00 (di cui euro 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e oltre all'assegno unico universale, ed euro 100,00 per il mantenimento della moglie). Per_ Pertanto, come richiesto dalle parti, va disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre secondo quanto Per_2 indicato sopra;
va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente la somma di euro Per_ 600,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli minori e oltre al Per_2 pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% e oltre all'assegno unico universale da versare integralmente alla resistente;
va altresì posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente la somma di euro 100,00 mensili quale contributo per il suo mantenimento;
va assegnata alla resistente la casa familiare sita in Pozzallo, via Gramsci n. 6; deve poi darsi atto degli ulteriori accordi fra le parti, sopra riportati.
Infine, in relazione alla natura e all'esito della controversia, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 497/2023 R.G. (alla quale è riunita la causa iscritta al n. 810/2023 R.G.), disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1 contratto a Pozzallo in data 28/12/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pozzallo dell'anno 2018, parte II, serie A, n. 30);
2) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 Persona_4 prevalente presso la madre , disponendo che possa vedere e avere con CP_1 Parte_1 sé i figli minori e secondo quanto indicato nell'accordo riportato in Persona_3 Persona_4 motivazione;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, un assegno di euro 600,00 per il mantenimento dei figli minori e Persona_3 Persona_4
, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie e oltre all'assegno unico universale da corrispondersi integralmente a;
CP_1
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, un assegno di euro 100,00 per il mantenimento della moglie , somma da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) assegna a la casa familiare sita in Pozzallo, via Gramsci n. 6; CP_1
6) dà atto degli ulteriori accordi fra le parti, riportati in motivazione;
7) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile il 18 giugno 2025.
pagina 5 di 6 IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Carlo Di Cataldo
IL PRESIDENTE
dott. Massimo S. A. Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo S. A. Pulvirenti Presidente
dott. Claudio Maggioni Giudice
dott. Carlo Di Cataldo Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 497/2023 (alla quale è riunita la causa civile iscritta al n. r.g. 810/2023)
PROMOSSA DA
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
FRANCESCO GIARDINA ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Pozzallo, via Archimede n. 11;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. FRANCESCO CP_1 CodiceFiscale_2
PALADIN e dall'avv. DAMIANO MOTTA ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in San Vendemiano, viale Europa n. 30;
RESISTENTE
Oggetto
Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti
pagina 1 di 6 All'udienza del 6/5/2025 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8/2/2023 il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la Parte_1 pronuncia della sua separazione personale dalla moglie . CP_1
Il ricorrente esponeva:
- di aver contratto matrimonio a Pozzallo in data 28/12/2018 con la resistente;
CP_1
Per_
- che dalla loro unione erano nati i figli (13/10/2013) e (31/8/2019); Per_2
- che il rapporto tra i coniugi era andato deteriorandosi a causa di incompatibilità caratteriali, incomprensioni e continui litigi che avevano reso intollerabile e improseguibile la convivenza.
Pertanto, il ricorrente chiedeva di: Per_
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento presso la madre;
Per_2
- assegnare la casa coniugale alla resistente;
- porre a proprio carico un assegno di mantenimento di euro 250,00 per ciascun figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, costituendosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 8/5/2023, non si opponeva alla domanda di separazione, ma chiedeva di:
- addebitare la responsabilità della separazione al marito;
Per_
- disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento presso la madre;
Per_2
- porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento mensile di euro 500,00 per i figli e di euro 500,00 per la moglie;
- assegnare la casa coniugale alla stessa resistente;
- condannare il ricorrente al pagamento della somma di euro 200.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Con ordinanza del 18/5/2023 veniva disposta la riunione al presente procedimento del procedimento iscritto al n. 810/2023 R.G., avviato da al fine di ottenere la pronuncia della sua CP_1 separazione personale dal marito . Parte_1
Con ordinanza presidenziale del 20/6/2023 veniva disposto l'affidamento condiviso dei figli minori Per_
e con collocamento prevalente presso la madre;
veniva assegnata la casa coniugale alla Per_2 resistente;
veniva posto a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 700,00 (di cui euro 500,00 per il mantenimento dei figli ed euro 200,00 per il mantenimento della moglie), oltre al 60% delle spese straordinarie.
pagina 2 di 6 Il giudizio proseguiva nel merito e con ordinanza del 27/10/2024 venivano disposti interrogatorio formale e prova testimoniale.
All'udienza del 6/5/2025 la causa veniva posta in decisione (senza termini) sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
***
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Per il resto, come si è detto, le parti (cfr. istanza del 6/5/2025 e verbale di udienza del 6/5/2025) hanno adottato conclusioni congiunte, per cui devono implicitamente ritenersi abbandonate quelle in esse non ricomprese (e segnatamente, le domande di addebito e di risarcimento del danno formulate dalla resistente).
Più precisamente, con l'accordo depositato telematicamente in data 6/5/2025 sono state concordate le seguenti condizioni:
“1) I figli minori e verranno affidati, in regime di affido condiviso, ad Persona_3 Persona_4 entrambi i genitori, con i quali avranno un rapporto equilibrato e continuativo, ricevendo da ciascuno di essi cura, assistenza morale e materiale, educazione ed istruzione.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori.
Per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente da ciascun genitore nei periodi in cui i figli rimarranno con ciascuno di essi. Le decisioni di maggior interesse relative alla cura, educazione, istruzione, terapie sanitarie e salute dei figli (straordinaria amministrazione) saranno invece assunte di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di e rispettandone Persona_3 Persona_4 sensibilità ed esigenze, nonché dei mutamenti che esse subiranno negli anni. Pa 2) e avranno residenza e collocamento prevalente presso la madre, nella Per_3 Persona_4 casa già coniugale che viene assegnata alla IG.ra . CP_1
Il padre terrà con sé e a week-end alternati, dall'uscita da scuola del Persona_3 Persona_4 sabato sino al lunedì mattina allorquando li accompagnerà a scuola.
Inoltre, il padre terrà con sé e il martedì e giovedì, dalle ore 19,00, Persona_3 Persona_4 recuperandoli ove essi si trovano, sino alla mattina successiva, quando provvederà ad accompagnarli a scuola, compatibilmente con gli impegni sportivi e scolastici dei minori e lavorativi della madre.
In ogni caso, i genitori potranno concordare fra di loro ulteriori tempi e modalità di frequentazione padre/figli anche prendendo in considerazione eventuali richieste dei minori e/o esigenze comuni.
pagina 3 di 6 Per quanto attiene alle festività e ai periodi di vacanza, i coniugi concordano che: Per_
2.a) La Pira e trascorreranno con ciascun genitore metà delle vacanze natalizie, Persona_4 ad anni alterni Natale o Capodanno, in modo tale che i figli possano stare con un genitore dall'inizio delle vacanze natalizie fino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre sino a fine vacanza e metà delle vacanze pasquali, ad anni alterni, in modo da trascorrere, il giorno di Pasqua con un genitore e quello di Pasquetta con l'altro genitore – stando con uno dall'inizio delle vacanze alla sera della domenica di Pasqua e con l'altro dalla sera del giorno di Pasqua sino al rientro a scuola.
2.b) Nel periodo delle vacanze estive, e trascorreranno con ciascuno dei Persona_3 Persona_4 genitori tre settimane, anche non consecutive, durante i quali il regime di visite sopra pattuito resterà sospeso. Entrambi i coniugi si impegnano per esigenze organizzative a comunicarsi in anticipo, entro il 31 maggio di ogni anno, i rispettivi periodi/calendari delle vacanze, mentre le località di villeggiatura potranno essere comunicate successivamente.
2.c) Ponti ed altre festività secondo il calendario scolastico della regione Sicilia verranno suddivise equamente tra i genitori al 50% previo accordo con congruo anticipo con l'altro genitore.
3) A titolo di concorso per il mantenimento dei figli, pagherà a : Parte_1 CP_1
€300 per;
Persona_3
€300 per;
Persona_4
€100 per . CP_1
Le parti convengono che gli importi di cui al presente punto 3) saranno soggetti a rivalutazione automatica annuale, secondo le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, rilevato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con riferimento al mese di gennaio di ciascun anno.
L'assegno unico sarà percepito in via esclusiva da . CP_1
Le spese per i figli, quali spese mediche, spese scolastiche, spese extrascolastiche, spese doposcuola, nonché spese straordinarie varie, saranno sostenute da entrambi i genitori in misura paritaria, nonché al 50% per ed al 50% per . Parte_1 CP_1
4) I coniugi si impegnano a concedere il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei passaporti e di tutti i documenti di identità propri e dei minori. L'eventuale espatrio al di fuori dell'Italia dei minori dovrà essere concordato ed autorizzato per iscritto da entrambi i genitori, dovendosi altrimenti ritenere come non autorizzato.
5) Le spese legali si intendono integralmente compensate fra le parti”.
Le richieste concordemente avanzate dalle parti risultano legittime e conformi all'interesse dei figli Per_ minori e In particolare, risulta congrua la previsione (in linea con quanto disposto in Per_2 sede di provvedimenti presidenziali) di un assegno mensile a carico del ricorrente di complessivi euro pagina 4 di 6 700,00 (di cui euro 600,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e oltre all'assegno unico universale, ed euro 100,00 per il mantenimento della moglie). Per_ Pertanto, come richiesto dalle parti, va disposto l'affidamento condiviso dei figli minori e con collocamento prevalente presso la madre e con diritto di visita del padre secondo quanto Per_2 indicato sopra;
va posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente la somma di euro Per_ 600,00 mensili quale contributo per il mantenimento dei figli minori e oltre al Per_2 pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% e oltre all'assegno unico universale da versare integralmente alla resistente;
va altresì posto a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente la somma di euro 100,00 mensili quale contributo per il suo mantenimento;
va assegnata alla resistente la casa familiare sita in Pozzallo, via Gramsci n. 6; deve poi darsi atto degli ulteriori accordi fra le parti, sopra riportati.
Infine, in relazione alla natura e all'esito della controversia, le spese processuali devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 497/2023 R.G. (alla quale è riunita la causa iscritta al n. 810/2023 R.G.), disattesa ogni altra contraria domanda o eccezione, così statuisce:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e (matrimonio Parte_1 CP_1 contratto a Pozzallo in data 28/12/2018, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pozzallo dell'anno 2018, parte II, serie A, n. 30);
2) affida i figli minori e ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_3 Persona_4 prevalente presso la madre , disponendo che possa vedere e avere con CP_1 Parte_1 sé i figli minori e secondo quanto indicato nell'accordo riportato in Persona_3 Persona_4 motivazione;
3) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, un assegno di euro 600,00 per il mantenimento dei figli minori e Persona_3 Persona_4
, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese
[...] straordinarie e oltre all'assegno unico universale da corrispondersi integralmente a;
CP_1
4) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, un assegno di euro 100,00 per il mantenimento della moglie , somma da CP_1 rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) assegna a la casa familiare sita in Pozzallo, via Gramsci n. 6; CP_1
6) dà atto degli ulteriori accordi fra le parti, riportati in motivazione;
7) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio della sezione civile il 18 giugno 2025.
pagina 5 di 6 IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Carlo Di Cataldo
IL PRESIDENTE
dott. Massimo S. A. Pulvirenti
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