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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 3596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3596 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice unico, dott. Antonino Ierimonti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 7780/2023,
TRA
[...]
[...]
Parte_1
[...] rappresentati e difesi dagli Avv.ti Giuseppe Pedone e Maria Lucia Nicolardi, per procura in atti;
RICORRENTI
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 17.11.2023 , , Parte_1 Parte_1
e nella loro qualità di eredi di , Parte_1 Parte_1 Persona_1 deducevano che con sentenza n. 542/20 del 12.6.2020 la Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza n. 2365/16 pronunciata dal Tribunale di Lecce, aveva condannato il
[...] al pagamento in favore di della complessiva somma di € 355.523,01, di CP_1 Persona_1 cui € 341.558,01 per danno biologico ed € 13.965,00 per ITP, a titolo di risarcimento del danno da emotrasfusione, oltre interessi legali da computarsi sulla somma devalutata alla data del 24.6.2008 e, quindi, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, sino alla pubblicazione della sentenza di secondo grado e, per il periodo successivo e sino al saldo, sulla somma così determinata. I ricorrenti, inoltre, deducevano che avverso la sentenza n. 542/20 pronunciata dalla Corte d'Appello di Lecce, il aveva proposto ricorso per Cassazione e che tale procedimento si era concluso Controparte_1 con ordinanza n. 3853/21 del 21.9.2021 con cui lo stesso era stato dichiarato inammissibile.
Successivamente, in difetto di adempimento spontaneo rispetto a quanto stabilito dalla Corte
d'Appello di Lecce, gli odierni ricorrenti avevano altresì promosso giudizio per ottemperanza dinanzi al Tar di Lecce che, con sentenza n. 698/22 del 3.5.2022, aveva ordinato al di Controparte_1 provvedere al pagamento di quanto dovuto. Al riguardo, i ricorrenti deducevano che a fronte del pagamento da parte del nei confronti di , al netto delle spese Controparte_1 Persona_1 legali liquidate dalla Suprema Corte di Cassazione, della sola somma di € 408.313,73, invece della maggior somma spettante avevano conferito un incarico a un proprio tecnico di fiducia per verificare con esattezza l'ammontare del proprio credito, precisando come alla luce dal computo degli interessi legali sulle somme rivalutate dalla data di pubblicazione della sentenza pronunciata dalla Corte
d'Appello di Lecce sino al 31.3.2023, quest'ultimo aveva accertato l'esistenza di un maggior credito spettante loro nella misura di € 75.092,79. Pertanto, , , Parte_1 Parte_1 Parte_1
e previo accertamento del proprio diritto a percepire nella loro qualità
[...] Parte_1 di eredi di ulteriori somme per effetto del disposto di cui alla sentenza n. 542/20 Persona_1 pronunciata dalla Corte d'Appello di Lecce, concludevano chiedendo la condanna del Controparte_1
al pagamento in loro favore della somma di € 75.092,79, oltre interessi, nonché al rimborso
[...] delle spese sostenute per redigere la perizia di parte, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Il rimaneva contumace, nonostante la regolarità della notifica dell'atto Controparte_1 introduttivo.
La causa, matura per la decisione, era discussa, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del
3.12.2025 e trattenuta in decisione.
********
Le domande dei ricorrenti sono infondate e vanno rigettate per i motivi di seguito esposti.
Da un'attenta analisi della documentazione versata in atti emerge come la prospettazione di calcolo formulata dai ricorrenti relativamente all'esatto ammontare del loro credito per effetto del passaggio in giudicato della sentenza n. 542/20 del 12.6.2020 pronunciata dalla Corte d'Appello di Lecce non
2 sia condivisibile. Ed invero, da un'attenta analisi del dispositivo della sentenza menzionata emerge come la Corte d'Appello di Lecce, in riforma della sentenza n. 2365/16 pronunciata dal Tribunale di
Lecce, abbia effettivamente condannato il al pagamento in favore di Controparte_1 Per_1
della somma di € 355.523,01, di cui € 341.558,01 per danno biologico ed € 13.965,00 per ITP,
[...] oltre interessi legali da computarsi sulla somma devalutata alla data del 24.6.2008 e, quindi, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat, sino alla pubblicazione della stessa sentenza e, per il periodo successivo e sino al saldo, sulla somma così determinata.
Ebbene, confrontando tale dispositivo con la perizia elaborata dal tecnico incaricato dai ricorrenti,
Rag. , in forza della quale , , Persona_2 Parte_1 Parte_1 Parte_1
e nella loro qualità di eredi di , hanno poi fondato nel
[...] Parte_1 Persona_1 presente giudizio la loro domanda, emerge come lo stesso tecnico sia incorso in un errore metodologico, atteso che dopo aver proceduto al computo degli interessi legali sulla somma di
€ 355.523,01 devalutata al 24.6.2008 e alla rivalutazione della somma così determinata secondo gli indici Istat sino alla data di pubblicazione della sentenza, risulta come lo stesso, contrariamente alla previsione di cui al capo a) della sentenza n. 542/20 del 12.6.2020 pronunciata dalla Corte d'Appello di Lecce, che aveva correttamente disposto il computo dei soli interessi legali per il periodo successivo rispetto alla pubblicazione della sentenza sino al saldo, effettivamente avvenuto il
12.7.2022, abbia invece proceduto, per il periodo successivo al 13.6.2020, nuovamente al computo anche della rivalutazione monetaria, oltre che degli interessi legali, così giungendo a calcolare un credito maggiore, in realtà non dovuto.
Alla luce di queste considerazioni, pertanto, va condivisa la quantificazione operata dal
[...]
e dunque la domanda di pagamento formulata dai ricorrenti, nonché quella di CP_1 risarcimento del danno per il rimborso delle spese per la redazione della perizia di parte, vanno rigettate.
Nulla è dovuto a titolo di spese legali atteso che il è rimasto contumace. Controparte_1
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande dei ricorrenti;
2) nulla è dovuto per spese legali.
Lecce, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott. Antonino Ierimonti
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