Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 25/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1204/2022 R.G., avente ad oggetto "Cessazione degli effetti civili del matrimonio" e vertente
TRA
Parte 1 C.F. C.F. 1 rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio
Manganelli;
Ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Ciro Controparte_1 C.F.
, C.F. 2
Sammartino;
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza dell'8.5.2024, qui da intendersi integralmente riportato e trascritto.
Con ricorso depositato in data 28.3.2022, Parte 1 adiva l'intestato Tribunale per ottenere la
Controparte_1 in data 11.7.2010 incessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Chiusano di San OM.
All'uopo, la ricorrente esponeva:
-che dall'unione coniugale nasceva la figlia ER_1 in data 16/10/2013; che a seguito della crisi coniugale, con decreto del 26/1/2021, il Tribunale di Avellino omologava
-
la separazione consensuale dei coniugi, con cui gli stessi stabilivano l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre, diritto di visita per il padre nonché obbligo a carico del CP 1 di corrispondere in favore della Pt 1 un assegno per il mantenimento della figlia pari ad euro 250,00 mensili;
-che, a far data dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione, non vi è stata riconciliazione alcuna tra i coniugi;
che, nel frattempo, il CP 1 , non avendo mai accettato la fine del rapporto coniugale, ha coltivato un profondo astio e rivangato vecchi rancori nei confronti della moglie, assumendo sovente atteggiamenti conflittuali ed inopportuni anche nei confronti della figlia ER_1;
-che la minore, per la delusione maturata nei confronti della figura paterna, ha manifestato delle reazioni di insofferenza rifiutandosi, in più occasioni, anche di incontrare il CP 1 ;
-che, per l'interesse della minore, sarebbe opportuno, alla luce delle suesposte criticità, disporre l'affido esclusivo della minore in favore della madre o, in via gradata, l'affido condiviso con la previsione di incontri protetti;
- che le esigenze della minore sono aumentate e l'assegno va rideterminato. Tanto premesso, la ricorrente chiedeva l'adito Tribunale di pronunciare sentenza di divorzio alle seguenti condizioni:
"I. Dichiari lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Chiusano di San OM (Av) l'11/7/2010 tra i sig.ri Controparte_1 annotato Parte 1 e dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chiusano di San OM (Av) nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 6 parte II serie A volume 1, ordinando al predetto Ufficiale di Stato Civile l'annotazione della relativa sentenza, all'esito del passaggio in giudicato della stessa;
II. In riforma delle condizioni sui rapporti tra i coniugi e la prole concordate in sede di separazione consensuale:
ERsona 2 in favore della madre sig.ra […]II.A. disponga l'affido esclusivo della minore
Pt 1
II.B. gradatamente, nell'ipotesi in cui l'On.le Tribunale adito ritenga di dover confermare l'affido condiviso disponga, in ogni caso, che il padre frequenti la figlia esclusivamente tramite incontri c.d. protetti, ovvero con l'assistenza di servizi sociali ai quali affidare contestualmente l'incombenza di eseguire un piano di recupero del rapporto tra il genitore e la minore;
,II.C. ridetermini l'importo posto a carico del sig. CP_1 a titolo di contribuzione fissa periodica per il mantenimento della figlia, nella maggior misura di € 400 al mese, confermando la ripartizione delle spese extra assegno così come individuate applicando l'allegato protocollo
-
d'intesa (Doc. 14) firmato dai magistrati e dagli avvocati presso il Tribunale di Avellino il 28/12/2018 nella misura del 50% per ciascun genitore;
III. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre rimborso di spese generali, iva e cpa.”. Con comparsa di costituzione depositata in data 1.6.2022, si costituiva in giudizio Controparte_1 il quale, a propria volta, pur aderendo alla domanda di divorzio, chiedeva confermarsi le determinazioni assunte in sede di separazione quanto all'affidamento condiviso della figlia nonché di diminuire l'importo dovuto dal resistente per il mantenimento della figlia ad euro 200,00 mensili in favore della figlia ER 1. All'uopo deduceva:
-che la ricorrente osteggiava la partecipazione del genitore non collocatario alle scelte più significative riguardanti la bambina;
-che il rifiuto della bambina di incontrare il padre non è riconducibile ad una autonoma volontà della stessa, ma ad un vero e proprio plagio perpetrato dalla madre che condiziona il rapporto padre- figlia;
-che, rispetto al profilo economico, dal 2021 la situazione del CP 1 è peggiorata, in quanto, sebbene egli continui a svolgere l'attività di operaio dipendente con un reddito netto di circa 850/900 euro al mese (emersa dalla media del reddito degli ultimi tre anni CUD allegati), ha dovuto reperire un alloggio per vivere. Tanto premesso, il resistente concludeva chiedendo accogliersi le seguenti condizioni: “1) Nel merito, emettersi sentenza per la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto in Avellino in data 11.07.2010 tra e Controparte_1 con annotazione della sentenza Parte 1
,
e di tutte le incombenze;
2) Accertare e dichiarare che entrambi i coniugi godano del medesimo "reddito spendibile" e per l'effetto disporre che il mantenimento della figlia minore venga ripartito al 50% tra i coniugi;
3) Confermare l'affido condiviso della figlia minore, con collocazione presso la madre, rigettare la richiesta di affido esclusivo;
4) Confermare il diritto di visita effettivo del sig. CP_1 nei giorni già stabiliti, se necessario anche attraverso incontri protetti, ricorrendo al supporto dei Servizi Sociali anche per attività di monitoraggio;
5)disporre un percorso terapeutico al sostegno della genitorialità da parte della sig.ra Parte_1
[...] ;
6) Rideterminare l'assegno di mantenimento per ER 1 pari ad € 200,00 mensili, a carico del genitore non affidatario;
7) Disporre tutte le spese straordinarie necessarie per la figlia, per come individuate nel vigente stilato dal Tribunale di Avellino con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati datato dicembre 2018, a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno;
Con vittoria delle spese e compenso legale". Nel corso della fase presidenziale, il Presidente Delegato disponeva CTU di natura psicologica per accertare le migliori modalità di affidamento per la bambina e la capacità genitoriale dei coniugi. All'esito, emetteva i provvedimenti provvisori con i quali confermava la disciplina concordata in sede di separazione consensuale. Disposta la prosecuzione del giudizio innanzi al GI, depositate le memorie integrative, con ricorso ex art. 709 ter c.p.c. depositato in corso di causa Controparte 1 deducendo l'inosservanza da parte della resistente Parte 1 dell'ordinanza presidenziale nella parte relativa alla frequentazione padre-figlia, sul rilievo che la Pt 1 aveva ostacolato tale rapporto plagiando e persuadendo la bambina ad assumere atteggiamenti oppositivi e di rifiuto verso il padre - chiedeva al GI di "1) Adottare i provvedimenti necessari per porre fine alle gravi inadempienze dell'altro genitore Sig.ra Parte 1 ; 2) Disporre per la sig.ra Parte 1 opportuni ammonimenti e sanzioni, anche a norma dell'art. 709 ter c.p.c., affinchè provveda, in futuro, ad un corretto esercizio della propria responsabilità genitoriale;
3) consentire al ricorrente di poter incontrare nei giorni stabiliti la propria figlia, consentendo allo stesso di poterla prendere presso l'abitazione della madre e non in mezzo alla strada;
4) disporre un percorso terapeutico al sostegno della genitorialità da parte della sig.ra Parte 1 ; 5) disporre, ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., comma 2, il risarcimento dei danni a carico della sig.ra Pt 1 per le inadempienze di cui in premessa nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
6) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 Euro a un massimo di 5.000 Euro a favore della Cassa delle ammende". Controparte_2 che ilCon memoria di costituzione depositata in data 12.6.2023 fallimento del rapporto tra il padre e la bambina doveva imputarsi in via esclusiva all'atteggiamento rancoroso e ossessivo del CP 1 chiedeva di rigettarsi le avverse richieste e, in via
-
riconvenzionale, di disporre “un piano di recupero della genitorialità del ricorrente, nonché il suo ammonimento e la sua condanna al risarcimento del danno, in favore della comparente e della minore, da liquidarsi in via equitativa”; Con ordinanza del 7.8.2023 il GI incaricava i Servizi Sociali del Comune di Chiusano San
OM di ripristinare con urgenza l'intervento di sostegno alla genitorialità, diretto ad assistere e coadiuvare gli incontri tra il padre e la figlia ER_1 nonché di predisporre un intervento di sostegno psicologico per la minore ER 1 e un intervento di terapia familiare. Acquisita la relazione dei predetti Servizi Sociali, all'esito del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 709 ter c..c., il GI adottava i seguenti provvedimenti: "a) dispone la prosecuzione del percorso di sostegno psicologico per la minore ER_1 e di terapia familiare già in atto;
b) dispone che il padre potrà vedere la bambina, tutte le settimane, il sabato pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, salvo diverso accordo delle parti;
c) ammonisce entrambi i genitori ad evitare condotte pregiudizievoli nell'interesse della minore Per 3 ed al rispetto delle prescrizioni e del regime di frequentazione come sopra stabiliti;
d) incarica i Servizi Sociali di Chiusano San OM di inviare a questo Ufficio una dettagliata relazione sull'andamento del nucleo familiare nonché sugli esiti degli interventi svolti (acquisendo relazione presso il professionista privato incaricato dalle parti, dr.ssa ER_4 ) entro il termine del 30.4.2024". Acquisita la relazione successiva relativa al monitoraggio del nucleo familiare, all'udienza dell'
8.5.2024 la causa veniva riservata in decisione al Collegio, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
***
1.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento. È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Avellino pubblicato il 26.1.2021, in atti.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati dalla legge 06/03/1987, n. 74 nonchè dalla L. 55/2015) per la pronuncia del divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2021 sino ad oggi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale - previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come modificato dall'art. 1 della L. 55/2015.
2.- Passando all'esame delle statuizioni accessorie, va innanzitutto affrontato il profilo afferente l'affidamento della figlia minore ER 1, giacchè, da un lato, Parte 1 chiede l'affido esclusivo della bambina deducendo l'atteggiamento inadeguato e molesto del padre e, dall'altro, Controparte 1 insiste per l'affido condiviso e per l'adozione di misure adeguate a rendere porrebbe in effettivo l'esercizio del diritto di visita a fronte di condotte ostative che la Pt 1 essere.
Vanno premessi i seguenti principi generali: I. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., Sez. I, 26 luglio 2013, n.° 18131).
II. Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario. (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n.° 1777). III. In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi e di divorzio, non preclude il ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ., Sez. I, 29 marzo 2012, n.° 5108).
IV. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155
c.c. con riferimento alla separazione personale dei coniugi, ed applicabile anche nei casi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in virtù del richiamo operato dall'art. 4, comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Nel caso di specie, non viene in questione soltanto una situazione di grave conflittualità tra i coniugi ma anche di inadeguatezza del genitore Controparte_1 a gestire la relazione con la figlia e a collaborare proficuamente con la moglie nell'interesse esclusivo della bambina.
In paricolare, dall'istruttoria espletata mediante CTU, dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalle allegazioni delle stesse parti, emerge la persistenza di gravi difficoltà nel rapporto padre-figlia, che hanno determinato un progressivo e sempre più marcato allontanamento della bambina dalla predetta figura genitoriale, a tale punto che al padre continuano ad essere preclusi momenti di frequentazione e di condivisione con ER 1. Ora, rispetto a tali difficoltà tutti gli interventi di recupero e mediativi espletati nel corso del giudizio, su iniziativa dell'ufficio e/o delle stesse parti, si sono rivelati fallimentari.
La CTU espletata dalla dr.ssa Per 5 nel corso della fase presidenziale aveva evidenziato la necessità di proseguire un intervento di sostegno quantomeno per un periodo di 6-7 mesi (cfr. p. 117 della CTU “Il Consultorio Familiare quindi, in questi sei/sette mesi, dovrà pianificare un nuovo assetto familiare. Essi dovranno costruire una progettualità comune superando ogni tipo di conflittualità e insicurezza per aiutare la propria figlia a superare il rifiuto del padre. Questo percorso dovrà essere monitorato a cadenza settimanale, con obbligo da parte del Consultorio di relazionare l'andamento all'On.le Giudicante. Allo stesso tempo ER 1 dovrà intraprendere un percorso di psicoterapia infantile per superare le sue insicurezze e rinforzare l'autostima..."). Tali indicazioni sono state attuate con l'ordinanza del 7.8.2023 emessa nell'ambito del sub-
-
procedimento instaurato ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. con cui sono stati disposti sia un intervento di sostegno psicologico per la minore sia un intervento di terapia familiare per superare la disfunzionalità relazionale riscontrata in sede di CTU.
Nonostante i genitori abbiano intrapreso un percorso assistito, sia individuale (per la bambina) sia familiare, per superare tali criticità, le difficoltà si sono consolidate in un netto rifiuto della bambina a coltivare il rapporto con il padre.
Quanto alle responsabilità di tale rifiuto, va evidenziato che, all'inizio del percorso intrapreso,
l'atteggiamento oppositivo della bambina pareva trarre origine da una inadeguatezza di entrambi i genitori a gestire le dinamiche successive alla separazione, giacchè se da un lato, con riferimento al D'IO, veniva sottolineata la presenza “di uno stato emotivo intenso e di sentimenti contrastanti (che) non permettono al soggetto la modificazione di schemi disfunzionali del passato che si ripropongono nell'attualità della relazione genitoriale”, dall'altro, con riferimento alla Pt 1 si dava conto di un atteggiamento eccessivamente giustificante del “comportamento capriccioso e a tratti ineducato" della piccola ER 1 nonché un condizionamento della bambina, che è stata coinvolta direttamente nella conflittualità di coppia anziché essere dalla stessa preservata al punto tale da "schierarsi dalla parte materna allontanandosi dalla figura paterna" (relazione del 16- 21/11/2023).
Nel prosieguo del giudizio, tuttavia, gli elementi acquisiti hanno dato evidenza di una grave incapacità del padre a gestire la conflittualità con la moglie, tale da inibire e ostacolare qualsivoglia forma di recupero del rapporto con la figlia.
In altri termini, il CP 1 , pur mostrandosi sinceramente motivato rispetto all'obiettivo di ripristinare una relazione serena con la figlia, appare fortemente condizionato dalla rabbia accumulata e incapace di adottare strategie efficaci ovvero di seguire le indicazioni terapeutiche per ridurre il conflitto.
Tanto emerge con chiarezza dall'ultima relazione dei Servizi Sociali inoltrata in data 24.4.2024, in cui pur ribadito che "entrambi i genitori sono ancora altamente conflittuali e le loro condotte risultano non collaborative rispetto alla funzione genitoriale”- si dà atto “dell'esito negativo della terapia familiare" e si suggerisce che "il Sig. CP_1 intraprenda un percorso di psicoterapia individuale al fine di lavorare su temi irrisolti, sul riconoscimento e sulla gestione della rabbia". Appare opportuno riportare quanto evidenziato dalla dott.ssa Tiziana Tropeano, psicologa e psico- terapeuta presso il Consultorio del distretto di Atripalda che ha seguito la coppia ER_6
[...] nel percorso di terapia familiare:
La coppia genitoriale ha effettuato cinque colloqui a cadenza settimanali secondo la metodologia del colloquio di coppia.
Fin dal primo incontro i partner si sono mostrati distati tra loro, il sig. D' IO riferisce la non intenzione di relazionarsi con la signora, mentre la CC si mostra disponibile nel cercare un punto di incontro per il benessere della minore.
Il sig.re D'IO utilizza una partecipazione emotiva forte, la scrivente ha dovuto placare più volte i vissuti di rabbia, ribadendo al sig.re che lo scopo della terapia familiare, quello di lavorare sulla relazione genitoriale, sulla modalità di comunicazione efficace adatta per la gestione del benessere psico-fisico della minore.
Nei riguardi dell'ex moglie assume atteggiamenti svalutanti, oppositivi e offensivi, in preda a rancori che gli impediscono di giungere ad una elaborazione del processo di separazione e dunque di riflettere sulle reali esigenze della minore.
Nel tempo la rabbia non risulta attenuatasi, persiste il risentimento e l' incapacità di dimenticare recriminazioni e ritorsioni di cui pensa essere stato oggetto.
Ogni decisione riguardante la minore da prendere nel presente diventa un pretesto per colpevolizzare la sig.ra e rinfacciare episodi del passato. Nel contesto terapeutico, più volte rivolge alla sig.ra tale affermazione "tu dici A io faccio B"; si deduce che vissuti personali nei confronti dell'ex partner ingombrano e soffocano la capacità empatica di recepire gli effettivi messaggi della figlia ponendo l'attenzione sulla lotta di potere contro la signora.
Il sig D'IO nel quinto colloquio esprime spontaneamente la volontà di interrompere il percorso in quanto la sua intenzione è quella di non avere nessun dialogo con la madre di sua figlia.
Questa scelta evidenzia una mancata volontà di accordarsi nell'interesse superiore della minore oltre a una rigidità del pensiero, che rende difficoltosa l'analisi di punti di vista diversi dal proprio.
La sig.ra CC durante i colloqui si mostra disponibile, motivata all'ascolto, utilizza una comunicazione diretta alla gestione e al coinvolgimento della figura paterna, mantenendo un controllo emotivo nel subire provocazioni e svalutazioni riguardo il ruolo materno.
La sig.ra CC è una madre molto attenta ai bisogni della minore al momento rappresenta una base sicura per la minore.
La sig.ra provvede adeguatamente alle cure fisiche essenziali al benessere della propria figlia e fornisce le cure emotive appropriate all'età, mostra di possedere capacità empatica, di riconoscere e interpretare i bisogni della minore tenendo conto delle personali inclinazioni e di fornire risposte contingenti adeguate e soddisfacenti.
Risulta genuinamente interessata e preoccupata per l'avvenire psichico che attenderà la figlia.
Si consiglia, come nella precedente relazione, che il sig. D'IO intraprenda un percorso di psicoterapia individuale al fine di lavorare su temi irrisolti, sul riconoscimento e gestione della rabbia per non alterare l'equilibrio psico-fico della minore e per non farla allontanare dalla figura paterna.
ERsona 7 , che ha seguito la Analoghe considerazioni emergono dalla relazione della dr.ssa piccola ER 1 nel suo percorso individuale:
All'inizio l'iter di sostegno psicologico ed emotivo di LE era caratterizzato dal completo rifiuto anche solo a parlare della figura paterna. Poi si è registrata l'apertura della bambina al colloquio:
LE ha cominciato a riportare ricordi col padre, seppur caratterizzati da emozioni prevalentemente negative come la paura e la tristezza, maturando, pian piano, una discreta motivazione a ripristinare il rapporto con esso.
Piuttosto il padre ha mostrato sin da subito, con la comunicazione verbale, una forte intenzione di recuperare il rapporto con la figlia, ma nel comportamentale non sempre ha mostrato la stessa intenzione, probabilmente a causa delle proprie difficoltà emotive ed in particolare nella gestione della rabbia (motivo per cui gli è stato anche suggerito di intraprendere una proprio percorso di psicoterapia individuale).
Spesso la comunicazione verbale e quella non verbale del papà (comportamento, gestualità e mimica facciale) non appaiono congrue tra loro, anzi risultano piuttosto discordanti, cosa che può confondere e creare quello stato di paura nella bambina, la quale cerca di conseguenza di aggrapparsi al "porto sicuro”, ovvero alla madre, allontanandosi spontaneamente dal padre. In molte circostanze la foga del padre di recuperare celermente il rapporto con la fglia gli faceva porre l'accento più sulla "quantità" del tempo trascorso insieme che sulla "qualità". In pratica, seppure erano stati bene insieme padre e figlia durante l'incontro, capitava che il papà alzasse la voce per convincere LE a rimanere più tempo, rischiando di vanificare i progressi fatti fino ad allora in quanto LE tornava a casa ricordando più la rabbia del papà nei suoi confronti che le cose belle fatte insieme.
In alcuni casi il papà piuttosto di seguire le indicazioni date dalla scrivente, prendeva delle proprie iniziative senza confrontarsi (come ad esempio: decidere in modo autoritario e non autorevole di portare da solo LE dai nonni paterni dopo solo due incontri in presenza dell'accompagnatrice con cui invece LE si sentiva sicura); cosa che ha spaventato LE invece di farle venire voglia di star con lui.
Questo è anche il motivo per cui durante i colloqui individuali di LE si era preventivato un'uscita al cinema dove LE in sala sarebbe stata da sola col papà, mentre l'accompagnatrice, la Signora
ID, l'avrebbe accompagnata solo fino all'ingresso e poi sarebbe tornata a riprenderla. Non è stato possibile in quanto a tutt'oggi LE non si sente pronta a rimanere ancora da sola col padre.
ERtanto, alla luce di quanto emerso, si reputa necessario dare seguito all'iter di sostegno psicologico ed emotivo di LE, al fine di poter garantire innanzitutto il suo benessere e poi per solidificare un sano rapporto col padre.
Non vi è dubbio che le modalità utilizzate dal padre si presentano inadeguate o costituiscono un vero e proprio ostacolo al recupero del rapporto con la figlia. Il Collegio sottolinea in particolare come la rabbia maturata dal CP 1 verso la moglie abbia soffocato "la capacità empatica di recepire gli effettivi messaggi della figlia..", a tale punto da indurlo ad interrompere il percorso di terapia familiare disposto nell'interesse esclusivo della bambina.
Come condivisibilmente sottolineato dalla dr.ssa Tropeano, "questa scelta evidenzia una mancanza di volontà di accordarsi nell'interesse superiore della minore oltre a una rigidità del pensiero, che rende difficoltosa l'analisi di punti di vista diversi dal proprio”. Deve dunque ritenersi che l'allontanamento della bambina dalla figura paterna sia da porre in relazione alla incapacità di instaurare una comunicazione efficace e serena con la bambina, perché eccessivamente condizionato dalla estrema conflittualità e dal risentimento nutrito nei confronti della Pt 1
A ciò si aggiunga che, in corso di causa, il CP 1 è stato condannato con sentenza n. 78/2024 emessa dal GIP presso il Tribunale di Avellino alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), per avere assunto, in numerose circostanze dettagliatamente riportate nella motivazione della citata sentenza, comportamenti persecutori nei confronti della Pt 1 anche alla presenza della figlia minore ER_1.
Non vi è dubbio che la bambina è stata spettatrice suo malgrado di ripetuti maltrattamenti e minacce perpetrate nei confronti della madre (pedinamenti, frasi del tipo “ricorda vi atterro tutti” o “ancora a verè cosa aggio combinà”, “vi atterro, fosse l'ultima cosa che faccio", etc.), che hanno ingenerato nella piccola ER 1 un perdurante stato d'ansia e un timore più che comprensibile nei confronti del padre (cfr. capo di imputazione ove si legge: “per aver.. cagionato alla moglie ed alla piccola
ER 1 uno stato di ansia e di paura per la loro incolumità fisica e quella dei loro congiunti, tale da costringerle a cambiare le proprie abitudini di vita e a determinare nella bambina il fermo convincimento che il padre fosse pericoloso e quindi da evitare").
In questa situazione di dichiarato rifiuto e di estrema conflittualità tra la madre e il padre, considerato che il CP 1 ha interrotto il prescritto percorso di terapia familiare diretto a ripristinare una rapporto funzionale con la moglie nell'interesse esclusivo della bambina, mostrando così di non saper anteporre l'interesse della bambina alla gestione delle proprie emozioni e rifiutando di avere contatti con la moglie, il regime dell'affidamento condiviso - implicante una colloborazione tra i genitori e situazione di confronto tra i medesimi - sarebbe in forte contrasto con l'interesse della piccola ER 1 e con la tutela del suo benessere, per cui va disposto l'affidamento esclusivo della minore alla riservando alla stessa di prendere le decisioni di maggiore Pt 1 interesse per la figlia.
Tale regime potrà essere modificato soltanto laddove il CP_1 intraprenda con esito positivo un percorso di psicoterapia individuale che lo porti a gestire le sue emozioni negative e a relazionarsi in maniera adeguata con la moglie e con la figlia.
3.- Quanto alla frequentazione padre-figlia, il Collegio - pur consapevole dell'attuale criticità di rapporti e del fatto che, come evidenziato dai Servizi Sociali, la bambina ha sviluppato una resistenza nei confronti del padre - evidenzia la necessità che la bambina continui a seguire il percorso di sostegno psicologico intrapreso con la dr.ssa ER 4 al fine di agevolare la ripresa ordinaria dei rapporti con il padre. In attesa di una auspicabile normalizzazione (certamente correlata all'esito della terapia individuale che il CP_1 vorrà seguire), gli incontri padre-figlia continueranno a svolgersi nell'ambito del percorso di sostegno già in atto con i tempi e secondo le indicazioni date dalla professionista incaricata dagli stessi genitori.
4.- Quanto, infine, al contributo al mantenimento della figlia minore ER 1, il Tribunale, valutate le disponibilità economiche del CP_1 (il quale percepisce un reddito mensile di circa 900,00 euro ed è gravato da spese di alloggio), ritiene congruo confermare - come già previsto in sede i
-
ordinanza presidenziale - a carico del resistente un assegno pari ad euro 250,00 mensili;
il tutto con rivalutazione Istat, secondo gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Quanto alle spese extra assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie nell'interesse della figlia, queste debbono essere poste a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno.
In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022.
Tale Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento.
L'assegno unico universale perla figlia ER 1 verrà percepito integralmente dalla Pt 1 in ragione dell'affido esclusivo della bambina.
5.- Tenuto conto dell'interesse di entrambe le parti alla pronuncia di divorzio nonché del parziale accoglimento delle istanze reciprocamente avanzate, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei magistrati indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio recante n. 1204/2022 RG, così provvede:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Chiusano di San OM il 11.7.2010 da e da Controparte 1 (Registro degli atti di Parte 1 matrimonio del Comune di Chiusano di San OM anno 2010 - atto n.
6 - parte II serie A Ufficio 1); Parte 12) AFFIDA la figlia minore ERsona_2 in maniera esclusiva a 3) DISPONE che la minore ER 1 prosegua il percorso di sostegno psicologico in atto e che, nell'ambito di tale percorso, il padre possa vedere la figlia nei tempi e con le modalità indicate dal professionista di riferimento;
Parte 14) DISPONE che Controparte_1 versi a a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore ER_1, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma complessiva di € 250,00; detto assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
5) DISCIPLINA come da motivazione gli altri oneri dei genitori per la figlia, dichiarando comunque il Protocollo pure ivi indicato come parte integrante del presente provvedimento;
6) DISPONE che Parte 1 percepisca in via esclusiva l'importo dell'assegno unico universale per la figlia a carico di cui al D.lgs 230/2021;
7) COMPENSA le spese di lite;
8) PONE le spese della CTU a carico di entrambe le parti;
9) DISPONE in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 20.12.2024
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa Valentina Pierri dr. Raffaele Califano TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Addi 28 dicembre 2018, nel Palazzo di Giustizia, ufficio del Presidente del
Tribunale, alla presenza del Presidente del Tribunale dott. Vincenzo
Beatrice, nonchè del Presidente dell'Ordine degli Avvocati avv. Fabio
Benigni e del Consigliere Segretario dell'Ordine avv.Biancamaria
D'Agostino, si dà lettura e si sottoscrive il protocollo d'intesa che segue:
Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle SPESE PER I FIGLI nei procedimenti per in materia di separazione, divorzio e in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso
PREMESSA
Il presente protocollo, riferito ai procedimenti per crisi familiare e comunque ad ogni altro procedimento nel quale sia necessario o opportuno regolamentare il profilo economico dei rapporti tra genitori e figli: a) individua in forma descrittiva sia le voci di spesa che rientrano nell'assegno ordinario di mantenimento per i figli sia le spese extra assegno, non rientranti cioè nel detto assegno periodico;
b) regolamenta, individuandole in maniera tendenzialmente analitica, le spese;
c) indica le modalità di decisione e quindi la necessità o meno del preventivo accordo sulle spese extra assegno;
d) contiene altre previsioni generali volte a garantire chiarezza nella materia.
Esso si rende necessario al fine di affievolire sensibilmente quell'aspra e perdurante conflittualità genitoriale che può essere a volte riscontrata in sede giudiziale nei rapporti tra genitori e, più in generale, anche per porsi come possibile punto di riferimento di eventuali accordi tra genitori al di fuori di uno specifico giudizio.
In effetti, la conflittualità registrata in materia può derivare dall'assenza di regole certe di carattere normativo, il che alimenta talvolta una situazione di incertezza nella giurisprudenza e nel Foro, nonché dall'impossibilità di assorbire tutte le spese da sostenere nell'interesse dei figli nel contributo di mantenimento mensile previsto in misura fissa. Si tratta di conflittualità, la quale è foriera di notevole contenzioso in sede civile e penale (basti pensare alla recente introduzione dell' art 570 bis c.p.).
B2 1
Sono le spese destinate a soddisfare esigenze eccezionali e imprevedibili sia nell'an che nel quantum oppure quelle spese che siano di importo considerevole oppure abbiano natura voluttuaria.
La distinzione nell'ambito delle spese extra assegno è importante per due ragioni. In primo luogo, il fatto che una spesa rientri in una (extra assegno ordinarie) o nell'altra categoria (extra assegno straordinarie) rileva ai fini del consenso da parte dell'altro genitore. Va comunque avvertito, alla luce degli attuali indirizzi giurisprudenziali sul tema del consenso, che la mancata prestazione da parte di un genitore non lo esime tout court dal dovere di rimborso pro-quota, potendo il giudice, compulsato dal genitore che ha comunque deciso di sostenere la spesa, accordare il rimborso accertando che il dissenso non è giustificato.
In secondo luogo, per le spese extra assegno mediche e scolastiche ordinarie la giurisprudenza di legittimità ha formulato l'orientamento sintetizzato nella seguente massima: il provvedimento (presidenziale, del G.I., sentenza di separazione o divorzio ecc.) con il quale si stabilisce la ripartizione delle stesse pro quota costituisce titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie o per violazione delle modalità d'individuazione dei bisogni del minore
(Cass. civ., Sez. 6-1, 2 marzo 2016, n" 4182, Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2011, n° 11316).
Relativamente, invece, alle spese extra assegno straordinarie è necessario che il genitore che ha sopportato la spesa, per il caso d'inadempimento del genitore onerato della contribuzione, adisca nuovamente il giudice, al fine di accertare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi contemplati dal titolo e la relativa entità (v. Cass. civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n° 1758).
ARTICOLATO
Art.
1 - Principi generali 1. Le scelte di istruzione, educazione e salute relative ai figli minori devono essere sempre concordate dai genitori fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, del presente Protocollo. In caso di figli maggiorenni queste scelte devono essere necessariamente concordate anche dal figlio con entrambi i genitori.
Art.
2-Spese comprese nell'assegno di mantenimento 1. Fatta salva diversa espressa previsione negli articoli che seguono, si considerano comprese nel contributo di mantenimento previsto in misura fissa, a titolo esemplificativo le seguenti spese: contributo per le spese di abitazione (ivi comprese le utenze), il vitto e la mensa scolastica (perché quest'ultima è sostitutiva del
Jo Ba 3
Il protocollo si pone pertanto, in primo luogo, come utile riferimento nell ipotesi di accordi congiunti in sede di separazione e divorzio, nonché nei procediment ex art. 316 comma IV c.c. e 337 bis c.c. e in quegli altri casi nei quali esso è comunqu utilizzabile. In secondo luogo, lo stesso persegue pure l'obiettivo di garantire nell maggior misura possibile, compatibilmente con le peculiarità delle singol controversie sottoposte all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, la prevedibilità dell decisioni giudiziarie in materia.
Il presente protocollo costituisce il frutto dell'esperienza maturata in materi tra i magistrati di questo Tribunale e gli avvocati del Foro di Avellino e fa tesoro d quelle maturate e cristallizzate nei protocolli stipulati in ambito nazionale e in alti ambiti territoriali.
Il presente protocollo sarà sottoscritto in doppio originale e depositato press gli uffici di presidenza del Tribunale e del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati d Avellino.
Ove le parti e/o i giudici intendano riferirvisi quale punto qualificante di accord o di provvedimenti, potranno anche semplicemente richiamarlo, indicando il titolo, 1 data di sottoscrizione, i luoghi di deposito.
Distinzione tra spese ordinarie, spese extra assegno ordinarie e spes extra assegno straordinarie.
Spese ordinarie.
Sono le spese, ricorrenti in pratica nella totalità delle famiglie di medi disponibilità economica, per la soddisfazione di ordinari bisogni esistenziali comunque riferibili alle normali abitudini di vita dei figli. Tali spese, di importo non previamente quantificabile con precisione, per il lor elevato numero e per la loro frequenza non possono che determinarsi in via forfettaria riflettendosi quindi il relativo obbligo in un assegno periodico, normalmente mensil posto a carico del genitore che non convive in misura prevalente con i figli.
Spese extra assegno ordinarie.
Sono le spese che, pur essendo destinate a soddisfare esigenze ordinari tuttavia non si presentano con alta frequenza, sono quindi in numero inferiore e son agevolmente comprovabili senza impegnativi oneri di contabilizzazione. Queste spese si prestano quindi ad una precisa ripartizione pro-quota.
Spese extra assegno straordinarie.
pasto che altrimenti sarebbe erogato presso la casa familiare), il materiale scolastico di cancelleria (quaderni, penne, matite e similia) escluso quello occorrente all'inizio dell'anno scolastico, l'abbigliamento, le spese di trasporto urbano extra-scolastico (biglietti ed abbonamenti per autobus, metropolitana ecc.), l'acquisto di telefoni cellulari e smartphone con relativi abbonamenti e ricariche (ivi inclusa la connessione dati), i trattamenti estetici ordinari (esempio: barbiere, parrucchiere), le attività ricreative abituali (esempio: cinema, feste e attività conviviali con relativi regali d'uso), il contributo per la cura degli animali domestici, ove già presenti nella famiglia all'epoca della crisi familiare.
2. Il contributo dovuto per tali spese dal genitore non collocatario (o non affidatario) deve intendersi soddisfatto mediante la corresponsione dell'assegno periodico di mantenimento, determinato con riferimento ad un intero anno, ma ripartito in 12 frazioni con cadenza mensile, salvi sempre diversi accordi liberamente sottoscritti dalle parti. Resta infatti fermo che il contributo al mantenimento dei figli, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore collocatario/affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensi la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno. Ne consegue che il genitore non collocatario (o non affidatario) non può ritenersi sollevato dall'obbligo di corresponsione dell'assegno per il tempo in cui i figli, in relazione alle modalità di frequentazione disposte dal giudice, si trovino presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al loro mantenimento. (v. Cass. civ., Sez. I, 8 settembre 2014, n° 18869).
Art.
3-Assegni familiari / assegni per il nucleo familiare 1. Tali assegni devono essere corrisposti al genitore collocatario (o affidatario) dei figli e rappresentano una voce aggiuntiva rispetto all'assegno fisso di mantenimento, anche se erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvi diversi accordi tra le parti o diversa indicazione giudiziale.
Art.
4-Spese extra assegno ordinarie
1. Si tratta delle seguenti spese, le quali pur obbedendo ad esigenze ordinarie e non evitabili, esulano dal contributo di mantenimento fissato nell'assegno mensile: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti pubblici (comprese scuole per l'infanzia) ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico/universitario di inizio anno
(escluso il materiale scolastico di cancelleria); c) trasporto scolastico;
d) gite scolastiche ed altri eventi formativi senza pernottamento;
e) tickets o oneri di altra natura per i trattamenti sanitari, i farmaci e altri presidi sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) trattamenti sanitari e farmaci, prescritti dal medico e non erogati dal SSN;
J Be g) occhiali o lenti a contatto, apparecchi ortodontici, protesi e comunque altri presidi se prescritti da medico specialista per esigenze diverse da quelle meramente Nel caso in cui il genitore affidatario esclusivo sia stato investito soltanto delle estetiche;
decisioni di maggiore interesse in un determinato ambito, per gli altri ambiti è h) spese di manutenzione, bollo e assicurazioni relative a mezzi di locomozione necessario il preventivo accordo (ad esempio: se il giudice ha riservato al genitore acquistate in accordo tra i genitori;
affidatario esclusivo le sole decisioni in ambito medico, l'accordo dei genitori è i) spese per il conseguimento della patente di guida. necessario quanto alle spese da sostenere in ambito scolastico).
2. Le spese elencate nel presente articolo non richiedono il preventivo accordo 5. Il preventivo accordo deve intendersi anche richiesto laddove, sebbene la tra i genitori e/o consenso espresso/tacito da parte dell'altro genitore e sono rimborsate pro-quota al genitore che le ha anticipate, dietro presentazione della spesa proposta da un genitore non rientri in uno dei casi menzionati al primo comma, il suo importo sia elevato in relazione alle effettive capacità economiche dell'altro documentazione attestante natura dell'esborso e il relativo importo. genitore.
Art.
5-Spese extra assegno straordinarie Art.
6- Criteri di suddivisione delle spese extra-assegno tra i genitori 1. Si tratta delle seguenti spese:
1. I difensori, il Presidente del Tribunale ed il Tribunale, nel ripartire le spese spese mediche: accertamenti e trattamenti sanitari da parte di professionisti privati, extra assegno tra i genitori, determinano la percentuale che fa carico a ciascun laddove erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
genitore, nel rispetto del principio di proporzionalità. spese scolastiche/universitarie: a) tasse scolastiche/universitarie imposte da istituti privati (anche per l'infanzia); b) corsi di specializzazione/master e corsi post Art.
7-Onere di documentazione delle spese extra-assegno universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche ed altri eventi formativi con
1. Tutte le spese elencate agli artt. 4 e 5 del presente Protocollo dovranno essere pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) corsi per l'apprendimento documentate. delle lingue straniere;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
g) spese
2. I singoli giustificativi di spesa dovranno essere, quanto più possibile, riferibili per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi;
alle singole spese sostenute, nonché al figlio per il quale sono state effettuate. spese extrascolastiche: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) servizio di
3. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del lavoro del genitore che lo utilizza;
e) centro ricreativo estivo;
d) soggiorno estivo di codice fiscale del figlio. studio/sportivo, stage sportivo;
e) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
f) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
g) spese per l'acquisto Art.
8- Modalità per il rimborso delle spese extra assegno al genitore che di mezzi di locomozione;
h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e ha anticipato la spesa festeggiamenti dedicati ai figli.
1. In relazione alle spese elencate agli artt.4 e 5 del presente Protocollo è
2. Tutte le spese straordinarie menzionate nel presente articolo richiedono il auspicabile che entrambi i genitori provvedano contestualmente al pagamento della preventivo accordo dei genitori e comunque possono essere rimborsate solo dietro spesa extra assegno per i figli (anche mediante la messa a disposizione della provvista), presentazione della documentazione attestante la natura dell'esborso e il relativo secondo la ripartizione proporzionale di pertinenza, evitando così di addossare ad un importo. solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro.
3. In particolare, per tali spese ai fini della dimostrazione del preventivo
2. Ove ciò non avvenga, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il accordo il genitore che richiede il rimborso dovrà provare, in caso di contestazione, di rendiconto delle spese extra assegno sostenute con i relativi documenti giustificativi e aver inviato comunicazione all'altro genitore a mezzo raccomandata, fax, e-mail, o la richiesta del rimborso pro-quota entro il giorno venti di ogni mese all'altro genitore comunque in forma scritta, con indicazione di massima della spesa da sostenere, con il quale dovrà procedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta. I conteggi di espressa richiesta di riscontro entro 10 giorni. In caso di mancato espresso e motivato dare/avere dovranno essere effettuati con cadenza mensile. dissenso manifestato in forma scritta entro il predetto termine la spesa si intende come
3. Ai fini di una responsabile gestione delle spese per i figli, è opportuno in ogni approvata. caso che ciascuna delle parti comunichi preventivamente all'altra, con il mezzo più
4. Il preventivo accordo tra i genitori non è necessario nei casi di affidamento idoneo in relazione all'eventuale urgenza del caso, la necessità di una spesa extra c.d. super esclusivo e cioè in quei casi in cui il giudice si è avvalso del potere conferitogli assegno. dall'art. 337 quater, comma 3, c.c. di stabilire che il solo genitore affidatario esclusivo prenda le decisioni di maggiore interesse per i figli,
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1. I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro trenta giorni e, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta. Le deduzioni per i figli a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, al 50% tra i genitori. 2.0e. Gli eventuali rimborsi erogati dallo Stato e da altri enti pubblici o privati, per spese scolastiche e sanitarie relative ai figli vanno ripartiti tra entrambi i genitori nella stessa percentuale della loro partecipazione alle spese extra assegno.
Jo M Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Avellino avv. Fabio Benigni Art.
3-Assegno unico e universale per i figli a carico di cui al D.Lgs. 230/2021 1. In ossequio a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 6 del Decreto Legislativo n.° Il Consigliere Segretario del Consiglio
Biznesminis d'Agostand 230/2021 in presenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 del D.Lgs. 230/2021: in caso di dell'Ordine Avvocati di Avellino affidamento condiviso l'assegno è ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la avv.Biancamaria D'Agostino responsabilità genitoriale, fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
in caso di affidamento Il Presidente del Tribunale esclusivo l'assegno, in mancanza di diverso accordo tra i genitori, spetta al genitore affidatario dott. Vincenzo Beatrice esclusivo. Resta fermo il potere del Tribunale se del caso di disporre, nell'interesse della prole ed apprezzate le circostanze del caso concreto, che anche in caso di affidamento condiviso il genitore non collocatario riversi al genitore collocatario l'importo dell'assegno da lui riscosso.
In mancanza della relativa comunicazione ed autorizzazione ad opera del genitore non richiedente il Tribunale potrà tenere conto della predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di contribuzioni per 2. In caso di affidamento condiviso nell'interesse dei figli minori e dei figli il mantenimento della prole. maggiorenni non autosufficienti (entro i limiti di età previsti dal D.Lgs. 230/2021) i genitori, 3. In caso di affidamento esclusivo salvo diverso accordo provvederà il genitore salvo diverso accordo tra loro (in tal caso lo stesso dovrà consistere preferibilmente nel affidatario a richiedere la corresponsione dell'assegno predetto. consenso datato e sottoscritto che un genitore presta all'altro affinché quest'ultimo chieda che di eventuale inerzia di tale genitore il Tribunale potrà tenere conto della Nell'ipotesi di l'intero importo dell'assegno gli sia interamente corrisposto in qualità di richiedente) e fatto predetta inerzia (tale da privare la famiglia di utili risorse economiche) ai fini dei provvedimenti salvo quanto previsto al paragrafo 5 del presente articolo, provvederanno entrambi a richiedere di sua spettanza in tema di contribuzioni per il mantenimento della prole. all'INPS la corresponsione dell'assegno predetto.
4. Le parti per mezzo dei rispettivi difensori provvederanno ad informare il Tribunale Nell'ipotesi di eventuale inerzia di un genitore provvederà l'altro a chiedere la delle richieste già presentate mediante specifica deduzione nei rispettivi atti introduttivi (o corresponsione dell'assegno predetto secondo la ripartizione indicata al paragrafo 1 del comunque negli atti processuali successivi alla presentazione della richiesta), comprovata presente articolo. In questo caso il genitore che non intenda presentare la richiesta sarà dall'allegazione della ricevuta della richiesta presentata all'INPS e/o del testo degli eventuali comunque tenuto a comunicare tempestivamente all'altro genitore richiedente preferibilmente accordi sul punto raggiunti dai genitori.
5. Relativamente ai figli maggiorenni, laddove questi presentino autonoma domanda con dichiarazione sottoscritta e datata le modalità con le quali intende percepire l'assegno all'INPS in sostituzione dei genitori le parti provvederanno ad informare il Tribunale di tale suddetto (esclusivamente tra quelle contemplate dall'INPS, le quali allo stato sono: accredito circostanza (allegando anche la relativa documentazione dimostrativa della stessa, acquisita ad su conto corrente bancario o postale;
bonifico domiciliato presso lo sportello postale;
accredito opera del genitore se del caso anche mediante accesso in sede amministrativa) e questo su libretto postale;
accredito su conto corrente estero area SEPA;
accredito su carta prepagata prenderà in considerazione la stessa ai fini dei provvedimenti di sua spettanza in tema di con IBAN) e l'autorizzazione alla relativa indicazione nei confronti dell'INPS. contribuzioni per il mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti.