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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 06/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 2154/2023
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento tra
IGnora (cod. fisc. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Bergamo 86, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Stefano D'Agostino (cod. fisc. ) ( e dall'avv. Giulia Boccassi (cod. fisc. C.F._2 Email_1
( del Foro di Alessandria C.F._3 Email_2
- Attrice
(cod. fisc. ) in persona del Rettore e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante con sede legale in Albenga (SV) Via Episcopio, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Genova Piazza Colombo 2/2/ presso e nello studio dell'avv. Adriano Vassallo (cod. fisc. ) il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._4 atti
- convenuto
Oggetto: responsabilità aquiliana.
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
1-accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo al
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Albenga (IM), Via Galileo Galilei 36, per il sinistro occorso alla SI Parte_1
, in data 15 luglio 2021, per i vizi palesi di costruzione e/o per l'omessa manutenzione della
[...] rampa d'accesso alla struttura in quanto del tutto non conforme ai requisiti previsti dalla Legge n° 13 del 1989 e dal D. M. 236/89 e segg. (cfr. in particolare D.M. 236/89, art. 8.1.11.) come meglio dettagliato nell'atto che ci precede ed in ogni caso priva di qualsivoglia misura idonea ad evitare il lamentato evento dannoso;
2- in via alternativa, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2043
c.c., in capo al , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per il sinistro occorso alla IG.ra in data 15 luglio 2021 per l'omessa Parte_1 segnalazione dell'insidia e/o del trabocchetto costituito dalla assenza di avvisi che allertassero gli utenti dei pericoli insiti nella rampa;
3- in ogni caso, per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno all'integrità fisica subito dalla IG.ra a seguito del sinistro del 15 luglio 2021, consistente in una frattura Parte_1
1 sottotrocanterica di femore sinistro, che ha determinato una menomazione concorrente con la menomazione preesistente (paraplegia) aggravandola;
tale aggravamento secondo le valutazioni dell'espletata CT ha portato il danno biologico dall'80% all'84%, oltre ad un'invalidità temporanea parziale al 100% per giorni 44 (quarantaquattro): il danno pertanto, è quantificabile nel
4% da collocarsi nella fascia compresa tra 80 ed 84 punti percentuali di danno biologico permanente (danno differenziale), o nella miglior misura che il Giudice riterrà;
4-condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento del predetto danno non patrimoniale sofferto dalla SI in una Pt_1 somma pari ad € 54.667,00 calcolata sulle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi così come previsti dall'art. 1284, IV comma, c.c. dal giorno del sinistro al saldo;
5- condannare il MI Vescovile di – in persona del legale rappresentante CP_1 CP_1 pro tempore al risarcimento dei danni morali ed esistenziali subiti dalla IG.ra Parte_1
, in considerazione del peggioramento delle condizioni di vita conseguenti al sinistro di cui
[...]
è causa, in una somma da valutarsi dal Giudice adito in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi così come previsti dall'art. 1284, IV comma, c.c. dal giorno del sinistro al saldo;
6- condannare il MI , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento di tutte le spese anche mediche nonché di tutte quelle successive al deposito dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio documentate e relative al sinistro de quo;
7- Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio e con condanna della convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c. nonchè attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
CONVENUTO
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- rigettare la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e Parte_1 comunque non provata;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga sussistere una responsabilità in capo a accertare e dichiarare la corresponsabilità di Controparte_1
nella causazione del sinistro ex art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione Parte_1 del risarcimento;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice - affetta da paraplegia e costretta a deambulare su una sedia rotelle – riferisce di avere subito un serio infortunio mentre si trovava a soggiornare per un periodo di vacanza presso la Struttura denominata “Casa per Ferie Buon Pastore” sita in Via Galilei 36. CP_1
Precisamente, in data 15/07/2021 per uscire dalla Struttura percorreva con la carrozzella una rampa in salita quando, nel tentativo di aprire la porta di uscita, perdeva la presa sulla carrozzella che si ribaltava sul fianco sinistro cadendo dallo scalino presente sul bordo della rampa, facendola rovinare a terra (“quel giorno pertanto l'attrice per uscire dalla struttura ... sulla strada percorreva ad autospinta la sua carrozzella una rampa in salita ... giunta alla sommità della rampa (priva di pianerottolo) nel tentativo di aprire la porta d'uscita, in quel momento semichiusa, perdeva la presa ed arretrava con la carrozzella che, causa l'assenza di un corrimano, di un parapetto nonché
2 di un cordolo/ciglio si ribaltava su di un fianco sinistro oltre il lato non protetto della rampa medesima ... in buona sostanza la carrozzella usciva dalla rampa e si ribaltava per via del gradino formato dalla rampa stessa”).
In conseguenza riportava la frattura sottotrocanterica del femore prossimale sinistro.
Ad avviso dell'attrice la causa del sinistro è da imputarsi alla mancata adozione da parte dell'albergo di accorgimenti di sicurezza imposti dalla vigente normativa a tutela delle persone portatrici di disabilità (legge 13/1989, DM 236/89).
Si costituiva l'ente convenuto nulla contestando in merito alla conformazione della rampa teatro della caduta, incentrando piuttosto la difesa sull'assunto che detta rampa non costituirebbe l'accesso alla struttura da parte dei clienti, esistendo all'uopo un diverso ingresso, cosicché il sinistro sarebbe interamente da imputarsi alla scelta improvvida della stessa danneggiata (“Anzitutto non corrisponde al vero che il percorso nel quale la sig.ra sostiene di essersi infortunata fosse Pt_1 una rampa dedicata alle persone disabili non vi era nessuna indicazione in tal senso ed è sufficiente un esame superficiale dello stato dei luoghi, come raffigurato nelle fotografie che si allegano”), cosicché sarebbero del tutto “inconferenti le contestazioni di parte attrice in ordine al mancato rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa con riferimento alle rampe per persone disabili”.
Ed invero “il vero e unico accesso alla Struttura” a detta della convenuta sarebbe “costituito dalla porta di ingresso principale posta sul piano strada (e quindi percorribile agevolmente con una carrozzina), dotata di un cancello automatico a scorrimento”, dotato di badge consegnato all'attrice ed al di lei marito al momento dell'arrivo in struttura.
In ultima analisi secondo la tesi difensiva la causa dell'evento sarebbe interamente da imputarsi alla danneggiata stessa, la cui condotta – consistente nell'utilizzare un varco diverso da quello a ciò adibito e palesemente privo dei requisiti di sicurezza necessari - sarebbe stata “non solo colposa, ma altresì anomala, inconsueta ed imprevedibile, e tale da rivestire efficacia causale dell'evento di danno lamentato”.
*****
Le prove testimoniali raccolte hanno dato conferma dell'accadimento storico così come descritto in atto di citazione (cfr. teste , marito dell'attrice, sulla attendibilità del quale non si Testimone_1 registrano contestazioni di sorta).
Ciò acquisito, non convince l'affermazione di parte convenuta tendente ad accreditare la tesi per cui
“il vero e unico accesso alla Struttura” sarebbe rappresentato dal cancello raffigurato nella propria fotografia n. 2.
Si tratta infatti, con tutta evidenza, di un percorso carrabile non dedicato ai pedoni: basti dire che nell'immagine di cui al doc. 2 di parte convenuta non si intravedono marciapiedi o altri accorgimenti atti a consentire il transito in sicurezza di persone portatrici di disabilità. Si ricorda che l'art.
4.2.1. del citato DM 236/89 (richiamato dal successivo art.
5.3 dedicato alle strutture ricettive) stabilisce che “Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti”: ebbene, un ingresso promiscuo pedonale-carraio non pare porsi in sintonia con tale previsione.
3 Al contrario, l'ingresso per cui è causa, rappresentato nella fotografia n. 1 di parte convenuta, possiede tutte le caratteristiche del percorso esclusivamente pedonale, tant'è vero che esso è posto in corrispondenza della zebratura di attraversamento della via pubblica con accesso diretto sulla spiaggia.
Il che rende del tutto credibile la ricostruzione della difesa attorea laddove sottolinea che “il complesso della “ è dotata di due accessi di cui uno, dotato di Parte_2 rampa, è quello ove è avvenuto l'incidente occorso alla SI : tale ingresso era Pt_1 utilizzato da tutti gli avventori dell'albergo per accedere direttamente alla spiaggia” (cfr. memoria n. 1).
La struttura, del resto, non manca di fare vanto nei propri annunci pubblicitari della prossimità al litorale oltre che della particolare idoneità a soddisfare esigenze di soggetti disabili (cfr. doc. 1 dell'attrice): è chiaro che tali indicazioni ben si attagliano solo al transito oggetto di causa.
L'accesso in parola è pacificamente privo di qualsivoglia protezione a tutela delle persone affetta da disabilità, in violazione delle norme di cui al DM 236/1989, cosicché esso si pone in relazione causale diretta con il sinistro occorso all'attrice.
*****
La CT (dott. ) espletata nel corso del giudizio ha appurato che: Persona_1
1) La IG.ra , a seguito dell'evento traumatico occorsole il 15/07/2021, Parte_1 riportava le lesioni personali di cui al “Giudizio Diagnostico M-L”. Tali lesioni sono causalmente correlabili con le modalità di accadimento del suddetto evento traumatico e con l'elevata entità lesiva dello stesso.
Per quanto riguarda le terapie eseguite, la lesione fratturativa del femore Sx è stata trattata con intervento di riduzione ed osteosintesi mediante infibulo metallico bloccato con viti prossimale e distale in situ.
In considerazione del tempo trascorso (2021), le suddette lesioni sono clinicamente stabilizzate, cioè non più suscettibili di prevedibile miglioramento/aggravamento.
2) come evidenziato nel corso del presente accertamento M-L, al momento del suddetto evento lesivo la IG.ra era già portatrice di paraplegia post-traumatica che, per le motivazioni infra Pt_1 descritte, si ritiene sostanzialmente aggravata dal punto di vista anatomo-funzionale;
3) Per le motivazioni esposte nel paragrafo delle “Considerazioni M-L” la durata dell'inabilità temporanea conseguita alle lesioni di cui al Giudizio diagnostico M-L, relativamente all'incapacità di attendere alle normali manifestazioni della vita personale e di relazione (danno biologico temporaneo) merita di essere orientativamente quantificata in complessivi giorni 90 (novanta) al 100% per iniziale ricovero ospedaliero dal 21.07 al 26.07.2021 presso l'Ospedale di Alessandra e, quindi, senza soluzione di continuità, fino al 03.09.2021 per successivo ricovero presso istituto di riabilitazione ed ulteriore periodo di autonoma riabilitazione.
4) Sussistono, nel complesso, verosimili disturbi soggettivi ed esiti anatomo-funzionali nonché estetici a carico dell'arto inferiore sinistro attualmente stabilizzati in grado di determinare menomazioni valutabili nella misura del 4 (quattro)% come danno biologico permanente
“differenziale”; ciò in quanto i suddetti esiti traumatici hanno “concorso” all'aggravamento della preesistente menomazione dell'apparato locomotore (valutata pari all'80%) portandone l'attuale valutazione al 84%.
*****
4 Sulla scorta dei dati forniti dal dott. si procede di seguito al calcolo del danno non Per_1 patrimoniale subito dall'attrice sulla base dei criteri tabellari approvati dal Tribunale di Milano aggiornati nel 2024.
Occorre peraltro preliminarmente rilevare come il teste escusso abbia confermato che la moglie, in seguito all'evento (“capi da 12 a 16: è vero;
capo 17: è vero, aggiungo che ora devo aiutare mia moglie al trasbordo dalla carrozzina al letto ove riposa”), abbia perduto in parte quella porzione di autonomia che prima ancora conservava: il che giustifica una personalizzazione in aumento nella misura del 25%.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 60 anni
1) Percentuale di invalidità permanente 84%
Punto danno biologico € 9.457,76 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.728,88 Punto danno non patrimoniale € 14.186,64
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 560.089,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 840.133,00 Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 980.155,00
Invalidità temporanea totale € 10.350,00 Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00
Totale generale: € 850.483,00
Totale con personalizzazione massima € 990.505,00
2) Percentuale di invalidità permanente 80%
Punto danno biologico € 9.376,77 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.688,39 Punto danno non patrimoniale € 14.065,16
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 528.850,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 793.275,00 Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 925.488,00
Invalidità temporanea totale € 10.350,00 Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00
Totale generale: € 803.625,00
Totale con personalizzazione massima € 935.838,00
5 Differenza= € 990.505,00 - € 935.838,00 = € 54.557,00.
*****
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22
****
PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 2154/2023 così decide:
1. In accoglimento delle domande dell'attrice condanna il convenuto Controparte_1
(cod. fisc. ) in persona del Rettore e legale rappresentante
[...] P.IVA_1
con sede legale in Albenga (SV) Via Episcopio a pagare in favore della Controparte_2 SI (cod. fisc. ) la somma complessiva di Parte_1 C.F._1
€ 54.557,00 oltre rivalutazione monetaria a decorrere dall'evento (15/07/2021) ed oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. in ossequio ai criteri indicati da Cass. SS.UU.
1712/1995.
2. Condanna il convenuto (cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Rettore e legale rappresentante Don con sede legale in Albenga CP_2
(SV) Via Episcopio alla refusione delle spese di lite in favore della SI Parte_1
(cod. fisc. ) che liquida in € 12.000,00 per competenze
[...] C.F._1 professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre € 804,00 per esborsi ed oltre refusione delle spese di CT e di CTP.
Savona, 6.2.2025 Il Giudice
Stefano Poggio
6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SAVONA In composizione monocratica in persona del dott. Stefano Poggio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento tra
IGnora (cod. fisc. ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Via Bergamo 86, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to Stefano D'Agostino (cod. fisc. ) ( e dall'avv. Giulia Boccassi (cod. fisc. C.F._2 Email_1
( del Foro di Alessandria C.F._3 Email_2
- Attrice
(cod. fisc. ) in persona del Rettore e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante con sede legale in Albenga (SV) Via Episcopio, Controparte_2 elettivamente domiciliata in Genova Piazza Colombo 2/2/ presso e nello studio dell'avv. Adriano Vassallo (cod. fisc. ) il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in C.F._4 atti
- convenuto
Oggetto: responsabilità aquiliana.
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CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis
1-accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo al
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 sede in Albenga (IM), Via Galileo Galilei 36, per il sinistro occorso alla SI Parte_1
, in data 15 luglio 2021, per i vizi palesi di costruzione e/o per l'omessa manutenzione della
[...] rampa d'accesso alla struttura in quanto del tutto non conforme ai requisiti previsti dalla Legge n° 13 del 1989 e dal D. M. 236/89 e segg. (cfr. in particolare D.M. 236/89, art. 8.1.11.) come meglio dettagliato nell'atto che ci precede ed in ogni caso priva di qualsivoglia misura idonea ad evitare il lamentato evento dannoso;
2- in via alternativa, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell'art. 2043
c.c., in capo al , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, per il sinistro occorso alla IG.ra in data 15 luglio 2021 per l'omessa Parte_1 segnalazione dell'insidia e/o del trabocchetto costituito dalla assenza di avvisi che allertassero gli utenti dei pericoli insiti nella rampa;
3- in ogni caso, per l'effetto, condannare il , in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno all'integrità fisica subito dalla IG.ra a seguito del sinistro del 15 luglio 2021, consistente in una frattura Parte_1
1 sottotrocanterica di femore sinistro, che ha determinato una menomazione concorrente con la menomazione preesistente (paraplegia) aggravandola;
tale aggravamento secondo le valutazioni dell'espletata CT ha portato il danno biologico dall'80% all'84%, oltre ad un'invalidità temporanea parziale al 100% per giorni 44 (quarantaquattro): il danno pertanto, è quantificabile nel
4% da collocarsi nella fascia compresa tra 80 ed 84 punti percentuali di danno biologico permanente (danno differenziale), o nella miglior misura che il Giudice riterrà;
4-condannare il , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al risarcimento del predetto danno non patrimoniale sofferto dalla SI in una Pt_1 somma pari ad € 54.667,00 calcolata sulle tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano ovvero nell'importo diverso minore o maggiore ritenuto di giustizia, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi così come previsti dall'art. 1284, IV comma, c.c. dal giorno del sinistro al saldo;
5- condannare il MI Vescovile di – in persona del legale rappresentante CP_1 CP_1 pro tempore al risarcimento dei danni morali ed esistenziali subiti dalla IG.ra Parte_1
, in considerazione del peggioramento delle condizioni di vita conseguenti al sinistro di cui
[...]
è causa, in una somma da valutarsi dal Giudice adito in via equitativa, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi così come previsti dall'art. 1284, IV comma, c.c. dal giorno del sinistro al saldo;
6- condannare il MI , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, al risarcimento di tutte le spese anche mediche nonché di tutte quelle successive al deposito dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio documentate e relative al sinistro de quo;
7- Con vittoria di spese, diritti e compensi del giudizio e con condanna della convenuta al pagamento di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c. nonchè attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
CONVENUTO
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis,
- rigettare la domanda dell'attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto e Parte_1 comunque non provata;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenga sussistere una responsabilità in capo a accertare e dichiarare la corresponsabilità di Controparte_1
nella causazione del sinistro ex art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione Parte_1 del risarcimento;
- con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice - affetta da paraplegia e costretta a deambulare su una sedia rotelle – riferisce di avere subito un serio infortunio mentre si trovava a soggiornare per un periodo di vacanza presso la Struttura denominata “Casa per Ferie Buon Pastore” sita in Via Galilei 36. CP_1
Precisamente, in data 15/07/2021 per uscire dalla Struttura percorreva con la carrozzella una rampa in salita quando, nel tentativo di aprire la porta di uscita, perdeva la presa sulla carrozzella che si ribaltava sul fianco sinistro cadendo dallo scalino presente sul bordo della rampa, facendola rovinare a terra (“quel giorno pertanto l'attrice per uscire dalla struttura ... sulla strada percorreva ad autospinta la sua carrozzella una rampa in salita ... giunta alla sommità della rampa (priva di pianerottolo) nel tentativo di aprire la porta d'uscita, in quel momento semichiusa, perdeva la presa ed arretrava con la carrozzella che, causa l'assenza di un corrimano, di un parapetto nonché
2 di un cordolo/ciglio si ribaltava su di un fianco sinistro oltre il lato non protetto della rampa medesima ... in buona sostanza la carrozzella usciva dalla rampa e si ribaltava per via del gradino formato dalla rampa stessa”).
In conseguenza riportava la frattura sottotrocanterica del femore prossimale sinistro.
Ad avviso dell'attrice la causa del sinistro è da imputarsi alla mancata adozione da parte dell'albergo di accorgimenti di sicurezza imposti dalla vigente normativa a tutela delle persone portatrici di disabilità (legge 13/1989, DM 236/89).
Si costituiva l'ente convenuto nulla contestando in merito alla conformazione della rampa teatro della caduta, incentrando piuttosto la difesa sull'assunto che detta rampa non costituirebbe l'accesso alla struttura da parte dei clienti, esistendo all'uopo un diverso ingresso, cosicché il sinistro sarebbe interamente da imputarsi alla scelta improvvida della stessa danneggiata (“Anzitutto non corrisponde al vero che il percorso nel quale la sig.ra sostiene di essersi infortunata fosse Pt_1 una rampa dedicata alle persone disabili non vi era nessuna indicazione in tal senso ed è sufficiente un esame superficiale dello stato dei luoghi, come raffigurato nelle fotografie che si allegano”), cosicché sarebbero del tutto “inconferenti le contestazioni di parte attrice in ordine al mancato rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa con riferimento alle rampe per persone disabili”.
Ed invero “il vero e unico accesso alla Struttura” a detta della convenuta sarebbe “costituito dalla porta di ingresso principale posta sul piano strada (e quindi percorribile agevolmente con una carrozzina), dotata di un cancello automatico a scorrimento”, dotato di badge consegnato all'attrice ed al di lei marito al momento dell'arrivo in struttura.
In ultima analisi secondo la tesi difensiva la causa dell'evento sarebbe interamente da imputarsi alla danneggiata stessa, la cui condotta – consistente nell'utilizzare un varco diverso da quello a ciò adibito e palesemente privo dei requisiti di sicurezza necessari - sarebbe stata “non solo colposa, ma altresì anomala, inconsueta ed imprevedibile, e tale da rivestire efficacia causale dell'evento di danno lamentato”.
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Le prove testimoniali raccolte hanno dato conferma dell'accadimento storico così come descritto in atto di citazione (cfr. teste , marito dell'attrice, sulla attendibilità del quale non si Testimone_1 registrano contestazioni di sorta).
Ciò acquisito, non convince l'affermazione di parte convenuta tendente ad accreditare la tesi per cui
“il vero e unico accesso alla Struttura” sarebbe rappresentato dal cancello raffigurato nella propria fotografia n. 2.
Si tratta infatti, con tutta evidenza, di un percorso carrabile non dedicato ai pedoni: basti dire che nell'immagine di cui al doc. 2 di parte convenuta non si intravedono marciapiedi o altri accorgimenti atti a consentire il transito in sicurezza di persone portatrici di disabilità. Si ricorda che l'art.
4.2.1. del citato DM 236/89 (richiamato dal successivo art.
5.3 dedicato alle strutture ricettive) stabilisce che “Negli spazi esterni e sino agli accessi degli edifici deve essere previsto almeno un percorso preferibilmente in piano con caratteristiche tali da consentire la mobilità delle persone con ridotte o impedite capacità motorie, e che assicuri loro la utilizzabilità diretta delle attrezzature dei parcheggi e dei servizi posti all'esterno, ove previsti”: ebbene, un ingresso promiscuo pedonale-carraio non pare porsi in sintonia con tale previsione.
3 Al contrario, l'ingresso per cui è causa, rappresentato nella fotografia n. 1 di parte convenuta, possiede tutte le caratteristiche del percorso esclusivamente pedonale, tant'è vero che esso è posto in corrispondenza della zebratura di attraversamento della via pubblica con accesso diretto sulla spiaggia.
Il che rende del tutto credibile la ricostruzione della difesa attorea laddove sottolinea che “il complesso della “ è dotata di due accessi di cui uno, dotato di Parte_2 rampa, è quello ove è avvenuto l'incidente occorso alla SI : tale ingresso era Pt_1 utilizzato da tutti gli avventori dell'albergo per accedere direttamente alla spiaggia” (cfr. memoria n. 1).
La struttura, del resto, non manca di fare vanto nei propri annunci pubblicitari della prossimità al litorale oltre che della particolare idoneità a soddisfare esigenze di soggetti disabili (cfr. doc. 1 dell'attrice): è chiaro che tali indicazioni ben si attagliano solo al transito oggetto di causa.
L'accesso in parola è pacificamente privo di qualsivoglia protezione a tutela delle persone affetta da disabilità, in violazione delle norme di cui al DM 236/1989, cosicché esso si pone in relazione causale diretta con il sinistro occorso all'attrice.
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La CT (dott. ) espletata nel corso del giudizio ha appurato che: Persona_1
1) La IG.ra , a seguito dell'evento traumatico occorsole il 15/07/2021, Parte_1 riportava le lesioni personali di cui al “Giudizio Diagnostico M-L”. Tali lesioni sono causalmente correlabili con le modalità di accadimento del suddetto evento traumatico e con l'elevata entità lesiva dello stesso.
Per quanto riguarda le terapie eseguite, la lesione fratturativa del femore Sx è stata trattata con intervento di riduzione ed osteosintesi mediante infibulo metallico bloccato con viti prossimale e distale in situ.
In considerazione del tempo trascorso (2021), le suddette lesioni sono clinicamente stabilizzate, cioè non più suscettibili di prevedibile miglioramento/aggravamento.
2) come evidenziato nel corso del presente accertamento M-L, al momento del suddetto evento lesivo la IG.ra era già portatrice di paraplegia post-traumatica che, per le motivazioni infra Pt_1 descritte, si ritiene sostanzialmente aggravata dal punto di vista anatomo-funzionale;
3) Per le motivazioni esposte nel paragrafo delle “Considerazioni M-L” la durata dell'inabilità temporanea conseguita alle lesioni di cui al Giudizio diagnostico M-L, relativamente all'incapacità di attendere alle normali manifestazioni della vita personale e di relazione (danno biologico temporaneo) merita di essere orientativamente quantificata in complessivi giorni 90 (novanta) al 100% per iniziale ricovero ospedaliero dal 21.07 al 26.07.2021 presso l'Ospedale di Alessandra e, quindi, senza soluzione di continuità, fino al 03.09.2021 per successivo ricovero presso istituto di riabilitazione ed ulteriore periodo di autonoma riabilitazione.
4) Sussistono, nel complesso, verosimili disturbi soggettivi ed esiti anatomo-funzionali nonché estetici a carico dell'arto inferiore sinistro attualmente stabilizzati in grado di determinare menomazioni valutabili nella misura del 4 (quattro)% come danno biologico permanente
“differenziale”; ciò in quanto i suddetti esiti traumatici hanno “concorso” all'aggravamento della preesistente menomazione dell'apparato locomotore (valutata pari all'80%) portandone l'attuale valutazione al 84%.
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4 Sulla scorta dei dati forniti dal dott. si procede di seguito al calcolo del danno non Per_1 patrimoniale subito dall'attrice sulla base dei criteri tabellari approvati dal Tribunale di Milano aggiornati nel 2024.
Occorre peraltro preliminarmente rilevare come il teste escusso abbia confermato che la moglie, in seguito all'evento (“capi da 12 a 16: è vero;
capo 17: è vero, aggiungo che ora devo aiutare mia moglie al trasbordo dalla carrozzina al letto ove riposa”), abbia perduto in parte quella porzione di autonomia che prima ancora conservava: il che giustifica una personalizzazione in aumento nella misura del 25%.
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 60 anni
1) Percentuale di invalidità permanente 84%
Punto danno biologico € 9.457,76 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.728,88 Punto danno non patrimoniale € 14.186,64
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 560.089,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 840.133,00 Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 980.155,00
Invalidità temporanea totale € 10.350,00 Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00
Totale generale: € 850.483,00
Totale con personalizzazione massima € 990.505,00
2) Percentuale di invalidità permanente 80%
Punto danno biologico € 9.376,77 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.688,39 Punto danno non patrimoniale € 14.065,16
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 90
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 528.850,00 Danno non patrimoniale risarcibile € 793.275,00 Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico) € 925.488,00
Invalidità temporanea totale € 10.350,00 Totale danno biologico temporaneo € 10.350,00
Totale generale: € 803.625,00
Totale con personalizzazione massima € 935.838,00
5 Differenza= € 990.505,00 - € 935.838,00 = € 54.557,00.
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Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22
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PQM
Il Tribunale di Savona definitivamente pronunciando nel procedimento RG 2154/2023 così decide:
1. In accoglimento delle domande dell'attrice condanna il convenuto Controparte_1
(cod. fisc. ) in persona del Rettore e legale rappresentante
[...] P.IVA_1
con sede legale in Albenga (SV) Via Episcopio a pagare in favore della Controparte_2 SI (cod. fisc. ) la somma complessiva di Parte_1 C.F._1
€ 54.557,00 oltre rivalutazione monetaria a decorrere dall'evento (15/07/2021) ed oltre interessi ex art. 1284, IV comma, c.c. in ossequio ai criteri indicati da Cass. SS.UU.
1712/1995.
2. Condanna il convenuto (cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Rettore e legale rappresentante Don con sede legale in Albenga CP_2
(SV) Via Episcopio alla refusione delle spese di lite in favore della SI Parte_1
(cod. fisc. ) che liquida in € 12.000,00 per competenze
[...] C.F._1 professionali del difensore oltre accessori di legge ed oltre € 804,00 per esborsi ed oltre refusione delle spese di CT e di CTP.
Savona, 6.2.2025 Il Giudice
Stefano Poggio
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