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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 23/09/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Sezione Civile
All'udienza del 23.9.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 6209/2021 r.g., è presente l'avv. Maddalena Petronelli, in sostituzione dell'avv. Daniele Cutolo per parte appellante, nessuno è comparso per parte appellata sino alle ore 10.20. L'avv. Petronelli chiede di essere autorizzata a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 1/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo con provvedimento del 2.5.2022 fissava per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 20.9.2023, poi successivamente rinviata, alla odierna udienza, invita parte appellante a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. Petronelli discute oralmente la causa, riportandosi agli scritti difensivi, e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte, domandando che la causa venga decisa. L'avv. Petronelli indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentito il procuratore della parte appellante, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6209 /2021 r.g., proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Daniele Cutolo,
-appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Bongi, Controparte_1
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 23.9.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni della parte presente, come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
con ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto emesso dal Controparte_1
Giudice di Pace di Canosa di Puglia, notificato a il 2.7.2019, ingiungeva Parte_1 alla compagnia telefonica di consegnare copia del contratto afferente alla propria utenza mobile (motivando la richiesta con la necessità di adire il competente a causa Parte_2 di malfunzionamenti e disservizi del servizio di telefonia mobile), oltre al pagamento delle spese della fase monitoria.
2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo davanti al predetto Giudice di Parte_1
Pace, sollevando preliminarmente eccezioni di incompetenza per materia, per valore e territorio, ed adducendo, nel merito, la carenza di interesse ad agire e il mancato rispetto della normativa in materia di privacy di cui al d.lgs. 196/2003 nell'invio della relativa richiesta di copia del contratto telefonico.
si costituiva nel giudizio di opposizione con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, contestando in toto la domanda e chiedendone il rigetto.
Con sentenza nr. 154/2021, pubblicata in data 24.5.2021, il Giudice di Pace di Canosa di
Puglia, rigettava l'opposizione proposta ritenendola infondata, anche in ordine alla eccezione di incompetenza per valore, materia e territorio del giudice adito, e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della al pagamento delle spese Parte_1 di lite.
Avverso la sentenza interponeva appello la ribadendo l'eccezione di Parte_1 incompetenza per valore, per materia e per territorio del Giudice di Pace adito, adducendo il vizio di motivazione della sentenza per non avere esaminato la questione della carenza di interesse ad agire in capo allo , l'errata motivazione nella parte in cui aveva ritenuto CP_1 legittima la richiesta di copia del contratto e l'omessa pronuncia sulla inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 196/2003.
L'appellante concludeva chiedendo, preliminarmente, sospendersi l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza di primo grado, riformarsi integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, per l'effetto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore, per materia e per territorio del giudice di pace adito, quindi dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione, per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da nonché alle Parte_1 spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.1.2022 si costituiva , Controparte_1 chiedendo preliminarmente dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., o ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da nel merito rigettare, Parte_1 perché inammissibili e infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello della sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, in via gradata domandava nulla a decidersi sulla richiesta di restituzione formulata da parte appellante, in quanto allegava che nulla fosse stato ricevuto dal difensore dichiaratosi antistatario per il decreto ingiuntivo poi opposto, in ogni caso, chiedeva, stante la molteplicità degli istituti giuridici
3 coinvolti, la novità della questione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione,
l'assenza di precedenti giurisprudenziali, disporsi la compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 7.3.2022 era disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e mediante produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., poi rinviata, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, comparsa solo parte appellante, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
In via preliminare, si rileva la tempestività dell'appello in esame in quanto notificato alla controparte in data 20.12.2021 e depositato in pari data, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 24.5.2021. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Secondo ormai pacifico orientamento della Corte di legittimità, l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. U., Sentenza n.
27199 del 16.11.2017). “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, cfr. anche Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 4835 del 16.2.2023).
Ciò posto, l'atto di appello della presenta tutti i requisiti idonei a consentire Parte_1 di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di
4 primo grado, pertanto l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellato nella propria comparsa è infondata.
Passando all'analisi delle contestazioni dell'appellante, si deve osservare che le eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo, già rigettate dal giudice di primo grado e reiterate con l'atto di appello, non risultano fondate e correttamente sono state disattese dal Giudice di Pace adito.
La con il primo motivo di appello, lamentava l'erronea valutazione della Parte_1 eccezione di incompetenza per valore e per materia sollevata dalla società appellante e, dunque, l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 7, 9 e 10 del c.p.c.. Rilevava che, benché l'odierna appellata avesse indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo che “ai sensi dell'art. 14 c.p.c. nonché per gli effetti di legge si dichiara espressamente che il valore della controversia è inferiore ad € 1.000,00”, tuttavia ai sensi dell'art. 10, comma 1, c.p.c. il valore della causa è determinato dalla domanda e che nel caso di specie la domanda proposta dallo era volta alla consegna di un contratto stipulato dalla stessa con CP_1
l'operatore telefonico, il cui valore non è determinabile, ragione per cui il giudice competente per valore doveva ritenersi senza dubbio il Tribunale. Per la stessa motivazione sosteneva parte appellante che dovesse ritenersi competente per materia il Tribunale, poiché ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c. esso è competente per ogni causa di valore indeterminabile, come quella che ci occupa, avente ad oggetto la condanna della società ad un fare infungibile, consistente nella consegna di un contratto di valore indeterminabile, che esulava dalla competenza del Giudice di Pace.
Invero, la domanda attivata in via monitoria aveva ad oggetto non una prestazione di facere infungibile, ma l'obbligazione di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte che agisce. Tanto in ragione dell'art. 14 c.p.c., secondo cui “nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”. Nel caso di specie, nella domanda monitoria, il valore della causa era stato dichiarato nei limiti di € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del Giudice adito con il ricorso monitorio.
“… agli effetti della competenza per valore, come stabilito dall'art. 14, comma 1°, c.p.c., le azioni aventi ad oggetto beni mobili, come i documenti, al pari di quelle relative ad un obbligo di facere (non disciplinate autonomamente dal codice di rito), come la consegna degli stessi, vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro, con la conseguenza che, ove non ne sia indicato un valore determinato (come nel caso in esame) e siano proposte dinanzi al giudice di pace, tali domande non vanno considerate di valore indeterminabile
5 e come tali appartenenti alla competenza del tribunale, dovendosi, piuttosto, presumere la loro appartenenza alla competenza del giudice adito (Cass. 314/1992; Cass. n. 7298 del
1993: «il valore della domanda di condanna ad un fare, anche quando l'opera da eseguire riguardi un bene immobile, si determina, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., in base al valore dichiarato dall'attore o, altrimenti, presunto in relazione ai limiti della competenza del giudice adito, perché tale domanda, non rientrando tra le azioni immobiliari, ha il suo fondamento in un diritto che, non essendo reale, è regolato, ai sensi dell'art. 833 cod. civ., dalle disposizioni concernenti i beni mobili»; Cass. n. 3854 del 1999; Cass. n. 4399 del
1997)”, così in motivazione Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29272 del 13.11.2024.
Fondata è, invece, l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in primo grado, per cui il secondo motivo di appello va accolto per quanto di ragione.
Già dinanzi al giudice di prime cure la eccepiva l'incompetenza per Parte_1 territorio del Giudice di Pace di Canosa di Puglia adito in via monitoria dallo , perché CP_1 competente era il Giudice di Pace di Foggia, di Roma ovvero di Rho.
Si evidenzia che “in tema di competenza per territorio, rientra nei poteri del giudice, sottesi al principio iura novit curia, l'individuazione della norma che sorregge l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte, restando pertanto irrilevante che quest'ultima, nel formulare l'eccezione e nell'indicare il foro reputato competente, non abbia anche invocato espressamente la norma a sostegno di tale indicazione o ne abbia richiamata una erronea”
(Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3200 del 2.2.2022).
Una volta eccepita tempestivamente l'incompetenza per territorio del giudice adito,
“nessuna violazione del dovere del giudice di stimolare il dialogo delle parti sulle questioni sollevate d'ufficio è configurabile nella specie. Il giudice, infatti, non ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza per territorio derogabile, ma ha accolto l'eccezione tempestivamente formulata dalla parte convenuta … Né rileva che il giudice abbia, a tal fine, fatto applicazione di una norma (…) non espressamente evocata dalla società convenuta, giacché spetta al giudice ricercare le disposizioni di legge applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, indipendentemente dal richiamo ad esse operato dalle parti … Si ha, infatti, violazione del principio del contraddittorio allorché la decisione venga calata ex abrupto sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e solitariamente risolta, non quando, come nella specie, il giudice pronunci sull'eccezione sollevata da una delle parti sulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell'ambito del principio iura novit curia, le norme disciplinatrici della fattispecie” (Cass. Cass. Sez. 6, Ordinanza n.
22731 dell'11.12.2012).
6 Orbene, l'appellante censurava la sentenza di primo grado in relazione all'erronea motivazione del provvedimento circa l'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 33 del c.d. Codice del Consumo, come sollevata dalla in primo Parte_1 grado, rigettata dal Giudice di Pace, e reiterata con i motivi di appello.
Il Giudice di Pace di Canosa di Puglia asseriva che “è parimenti infondata l'eccezione di incompetenza per territorio. È d'uopo evidenziare che l'individuazione del giudice territorialmente competente è avvenuta ai sensi del cosiddetto «codice del consumo» … in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore l'art. 33 comma 2 lett. U del d.lgs. 206/2005 ha introdotto il foro del consumatore secondo il quale per le controversie civili aventi ad oggetto contratti tra consumatori e professionisti, la sede del foro competente può essere quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore. Per domicilio elettivo può intendersi solo e soltanto il frutto dell'elezione di domicilio disciplinata dall'art. 47 c.c. a mente del quale si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari, e non già il domicilio ex art. 43 c,c.. L'elezione di domicilio speciale si riferisce a determinati atti o affari di una persona, dura per la sola durata del compimento dell'atto o dell'affare e va scelta espressamente. È chiaro che il domicilio speciale deroghi a quello generale ex art. 43 c.c.”.
Contestando la motivazione di cui alla sentenza di prime cure, parte appellante evidenziava che in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005 (c.d.
Codice del Consumo), il foro competente in relazione ai contratti sottoscritti da un consumatore è quello ove questi ha la propria residenza o domicilio e pertanto, nel caso de quo, sarebbe stato competente il Giudice di Pace di Foggia, in quanto lo ha la propria CP_1 residenza in Orta Nova (FG). Tanto argomentava la soprattutto in Parte_1 considerazione del fatto che il domicilio a cui fa riferimento il Codice del Consumo è quello ex art. 43 c.p.c., ovvero il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi, e non quello ex art. 47 c.p.c. relativo alla elezione di domicilio speciale per determinati atti o affari (come, ad esempio, nel caso di un giudizio innanzi al Giudice di Pace per la ricezione dei relativi atti notificati).
Nel caso di specie, tuttavia, , pacificamente residente a Orta Nova (FG), Controparte_1 alla via Appia (cfr. richiesta del 5.2.2019 di copia del contratto di telefonia - pag. 90 della produzione telematica dell'odierna appellante di cui al fascicolo di primo grado) depositava il ricorso monitorio dinanzi al Giudice di Pace di Canosa di Puglia, rinunciando pertanto al foro previsto a tutela del consumatore.
Dall'esame del decreto ingiuntivo opposto si evince chiaramente che era stato adito il
Giudice di un luogo diverso da quello di residenza della ricorrente (non potendo ritenersi
7 tale il luogo dove il consumatore ha eletto domicilio solo al fine di intraprendere l'azione giudiziaria - cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10832 del 17.5.2011 e Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 181 del 12.1.2015), ciononostante, trattandosi di disciplina posta ad esclusiva tutela del consumatore medesimo, la sua violazione non può essere eccepita dal professionista, né rilevata d'ufficio dal Giudice, dal momento che, per giurisprudenza costante, quando il consumatore è attore (come in tal caso, essendo attore sostanziale) e rinuncia al suo foro,
l'incompetenza non può essere eccepita dal professionista né rilevata d'ufficio dal giudice, ben potendo il consumatore rinunciare alla norma a sé favorevole in questione, in favore dei criteri di competenza generali previsti nel codice di procedura civile (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 5933 del 13.4.2012 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12981 del 30.6.2020).
La poi, riproponeva nell'atto di appello l'eccezione di incompetenza Parte_1 territoriale, anch'essa disattesa dal giudice di prime cure, in relazione ai criteri generali per l'individuazione del foro secondo le disposizioni processuali civili.
Parte appellante rileva ed eccepiva, infatti, che in applicazione dell'art. 19 c.p.c. competente per territorio sarebbe il foro di Rho, attuale sede legale di o in Parte_1 applicazione dell'art. 20 il foro facoltativo di Roma, sede dove è sorto il rapporto obbligatorio prima della fusione tra e CP_2 Controparte_3
L'eccezione deve ritenersi correttamente formulata in relazione a tutti i criteri di collegamento territoriali possibili (sul punto cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
15703 del 12.6.2025), ossia sia in relazione al foro generale delle persone giuridiche (ex art.19 c.p.c.) sia in relazione al foro facoltativo dei diritti di obbligazione (ex art. 20 c.p.c.) ed il Giudice di Pace di Canosa di Puglia non risultava competente in applicazione di nessuno dei fori indicati.
Essendo a Rho (MI) la sede legale della società odierna appellante (cfr. visura della Società depositata in atti) e non risultando esistente in Canosa di Puglia uno stabilimento della o un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della Parte_1 domanda, la competenza per territorio ex art. 19 spettava al Giudice di Pace di Rho e non a quello adito dall'odierno appellato;
in applicazione dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c., tenuto conto che il contratto è stato concluso telematicamente, si deve ritenere concluso ex art. 1327 c.c. allorché la proposta contrattuale proveniente dal cliente era stata accettata da parte di direttamente con la attivazione del servizio in via telematica, e, Pt_1 quindi, ove aveva sede legale all'epoca la in Roma, con conseguente competenza per Pt_1 territorio del Giudice di Pace di Roma (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte appellante).
8 Sempre ai sensi dell'art. 20 c.p.c. deve ritenersi in via alternativa competente il Giudice di
Pace di Foggia, pure indicato da parte appellante, considerandosi luogo di esecuzione il luogo di residenza dell'odierno appellato, presso la quale doveva essere consegnata la documentazione richiesta.
Si precisa che non può considerarsi quale domicilio ex art. 18 c.p.c. quello indicato nell'epigrafe del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto, il termine “domicilio” cui fa riferimento l'art. 18 c.p.c. è quello di cui all'art. 43 c.c. e non il domicilio eletto a fini processuali con il conferimento di procura ad litem. Come precisato dalla Suprema Corte di legittimità, “l'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo ivi indicato quale il domicilio del creditore di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, atteso che «ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica,
e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia. Ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche» (in tal senso, Cass. Sez. 6 - 3, n. 14937 del 14.6.2013).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in oggetto, è evidente che il Giudice di
Pace di Canosa di Puglia non risultava competente in applicazione di nessuno dei fori indicati.
Pertanto, avendo la parte appellata con il deposito del ricorso al Giudice di Pace di Canosa di Puglia rinunciato al più vantaggioso foro del consumatore presso la propria residenza, deve rilevarsi l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito all'emissione del decreto ingiuntivo in quanto risultava competente, per le ragioni esposte, il Giudice di Pace di Rho
o di Roma o di Foggia.
La questione di incompetenza è di per sé idonea a definire la controversia: difatti, nell'ipotesi di erronea affermazione di competenza da parte del giudice di prime cure, a differenza che nell'ipotesi di erronea declinatoria di competenza, il giudice del gravame non può decidere nel merito, affermando l'erroneità della decisione sulla competenza del primo giudice, poiché, essendo il giudice di appello “istituzionalmente investito di poteri sostitutivi” del primo giudice, egli “non può emettere provvedimenti che il primo giudice
9 non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva...” (Cass. Sez. 3, n. 22958 del 12.11.2010).
In accoglimento dell'appello, quindi, occorre riformare totalmente la sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione spiegata stante la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del giudice che lo aveva emesso (cfr. Cass. Sez. 2, n. 21530 del
7.10.2020 e Cass. Sez. 6 - 2, n. 15579 del 10.6.2019).
Ogni altra questione, anche di carattere preliminare, sollevata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in forza Parte_1 del decreto ingiuntivo, va rilevato che, pur non essendo l'avv. Bongi parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo.
Secondo la Corte di legittimità “in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93
c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass.
Sez. 3, n. 8215 del 4.4.2013, Cass. Sez. L, n. 1526 del 27.1.2016).
Il decreto ingiuntivo ha liquidato le spese con distrazione in favore dell'avv. Bongi, così come la sentenza di rigetto dell'opposizione ha condannato alla rifusione Parte_1 delle spese di lite con distrazione in favore dell'avv. Bongi. L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla
10 restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio, così come di revoca del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, n. 25247 del 25.10.2017, Cass. Sez. 3, n. 27166 del 28.12.2016, Cass.
Sez. 3, n. 9062 del 15.4.2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno dunque automaticamente restituite, atteso che anche tale statuizione è conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore ad euro 1.100,00, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di appello iscritta al n.
6209/2021 R.G, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia in favore del Giudice di Pace di Roma o di Rho o di
Foggia, innanzi al quale andrà riassunta la controversia entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza;
- per effetto dell'accoglimento dell'appello e della eccezione di incompetenza per territorio, revoca il decreto ingiuntivo opposto in prime cure n. 353/2019 emesso dal Giudice di Pace di Canosa il 20.6.2019;
- dispone la restituzione delle somme eventualmente corrisposte da in forza Parte_1 del decreto ingiuntivo revocato e in esecuzione della sentenza caducata;
- condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in € 330,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in € 64,50 per esborsi ed € 462,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 23.9.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
11
Sezione Civile
All'udienza del 23.9.2025, dinanzi al giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, assistita dal funzionario dott.ssa Marianna Vangi, nella causa iscritta al n. 6209/2021 r.g., è presente l'avv. Maddalena Petronelli, in sostituzione dell'avv. Daniele Cutolo per parte appellante, nessuno è comparso per parte appellata sino alle ore 10.20. L'avv. Petronelli chiede di essere autorizzata a precisare le conclusioni e che il Tribunale pronunci sentenza.
Il giudice visto il decreto di variazione tabellare n. 1/2025, verificato che il precedente magistrato titolare del fascicolo con provvedimento del 2.5.2022 fissava per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 20.9.2023, poi successivamente rinviata, alla odierna udienza, invita parte appellante a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
Si dà ingresso alla discussione orale.
L'avv. Petronelli discute oralmente la causa, riportandosi agli scritti difensivi, e chiede l'accoglimento dell'interposto appello per le ragioni ampiamente esposte, domandando che la causa venga decisa. L'avv. Petronelli indica che non sarà presente alla lettura del dispositivo per motivi professionali.
Il giudice sentito il procuratore della parte appellante, al termine della discussione orale, si ritira in camera di consiglio per la decisione ed all'esito dà lettura della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. senza la presenza delle parti. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante.
Il giudice
Maria Anna Altamura
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, in funzione di Giudice di Appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6209 /2021 r.g., proposta
DA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Daniele Cutolo,
-appellante-
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Bongi, Controparte_1
-appellato-
OGGETTO: “appello avverso sentenza del Giudice di Pace”
All'udienza del 23.9.2025 la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni della parte presente, come da verbale di udienza che costituisce parte integrante della presente sentenza.
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
con ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto emesso dal Controparte_1
Giudice di Pace di Canosa di Puglia, notificato a il 2.7.2019, ingiungeva Parte_1 alla compagnia telefonica di consegnare copia del contratto afferente alla propria utenza mobile (motivando la richiesta con la necessità di adire il competente a causa Parte_2 di malfunzionamenti e disservizi del servizio di telefonia mobile), oltre al pagamento delle spese della fase monitoria.
2 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo davanti al predetto Giudice di Parte_1
Pace, sollevando preliminarmente eccezioni di incompetenza per materia, per valore e territorio, ed adducendo, nel merito, la carenza di interesse ad agire e il mancato rispetto della normativa in materia di privacy di cui al d.lgs. 196/2003 nell'invio della relativa richiesta di copia del contratto telefonico.
si costituiva nel giudizio di opposizione con comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, contestando in toto la domanda e chiedendone il rigetto.
Con sentenza nr. 154/2021, pubblicata in data 24.5.2021, il Giudice di Pace di Canosa di
Puglia, rigettava l'opposizione proposta ritenendola infondata, anche in ordine alla eccezione di incompetenza per valore, materia e territorio del giudice adito, e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna della al pagamento delle spese Parte_1 di lite.
Avverso la sentenza interponeva appello la ribadendo l'eccezione di Parte_1 incompetenza per valore, per materia e per territorio del Giudice di Pace adito, adducendo il vizio di motivazione della sentenza per non avere esaminato la questione della carenza di interesse ad agire in capo allo , l'errata motivazione nella parte in cui aveva ritenuto CP_1 legittima la richiesta di copia del contratto e l'omessa pronuncia sulla inosservanza della procedura prevista dall'art. 7 d.lgs. n. 196/2003.
L'appellante concludeva chiedendo, preliminarmente, sospendersi l'efficacia esecutiva e/o l'esecuzione della sentenza di primo grado, riformarsi integralmente la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Canosa di Puglia, per l'effetto, accertare e dichiarare l'incompetenza per valore, per materia e per territorio del giudice di pace adito, quindi dichiarare l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione, per l'effetto, condannare parte appellata alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da nonché alle Parte_1 spese ed onorari del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 31.1.2022 si costituiva , Controparte_1 chiedendo preliminarmente dichiararsi inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., o ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'appello proposto da nel merito rigettare, Parte_1 perché inammissibili e infondati in fatto ed in diritto, tutti i motivi di appello della sentenza oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da liquidarsi in favore del procuratore antistatario, in via gradata domandava nulla a decidersi sulla richiesta di restituzione formulata da parte appellante, in quanto allegava che nulla fosse stato ricevuto dal difensore dichiaratosi antistatario per il decreto ingiuntivo poi opposto, in ogni caso, chiedeva, stante la molteplicità degli istituti giuridici
3 coinvolti, la novità della questione trattata di difficile, incerta e/o dubbia risoluzione,
l'assenza di precedenti giurisprudenziali, disporsi la compensazione delle spese di lite.
Con provvedimento del 7.3.2022 era disposta la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza.
Istruito il giudizio mediante acquisizione del fascicolo del giudizio di primo grado e mediante produzioni documentali in atti, fissata l'udienza di decisione nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., poi rinviata, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, comparsa solo parte appellante, la causa è decisa con lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
* * * * * * *
In via preliminare, si rileva la tempestività dell'appello in esame in quanto notificato alla controparte in data 20.12.2021 e depositato in pari data, nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, avvenuta il 24.5.2021. Trattasi di questione che deve essere valutata anche d'ufficio dal giudice, perché la tempestività del gravame, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, è correlata alla tutela d'interessi di carattere generale (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 6983 del 5.4.2005 e succ. conf.).
Secondo ormai pacifico orientamento della Corte di legittimità, l'art. 342 c.p.c. deve essere interpretato nel senso che l'atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (Cass. Sez. U., Sentenza n.
27199 del 16.11.2017). “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del
2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. U., Ordinanza n. 36481 del 13.12.2022, cfr. anche Cass. Sez. U.,
Sentenza n. 4835 del 16.2.2023).
Ciò posto, l'atto di appello della presenta tutti i requisiti idonei a consentire Parte_1 di individuare il thema decidendum del giudizio del gravame, con evidenziazione dei punti contestati della sentenza e delle ragioni a confutazione delle motivazioni del giudice di
4 primo grado, pertanto l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 e/o 348 bis c.p.c. sollevata dall'appellato nella propria comparsa è infondata.
Passando all'analisi delle contestazioni dell'appellante, si deve osservare che le eccezioni di incompetenza per valore e per materia del giudice del decreto ingiuntivo, già rigettate dal giudice di primo grado e reiterate con l'atto di appello, non risultano fondate e correttamente sono state disattese dal Giudice di Pace adito.
La con il primo motivo di appello, lamentava l'erronea valutazione della Parte_1 eccezione di incompetenza per valore e per materia sollevata dalla società appellante e, dunque, l'erronea interpretazione e applicazione degli artt. 7, 9 e 10 del c.p.c.. Rilevava che, benché l'odierna appellata avesse indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo che “ai sensi dell'art. 14 c.p.c. nonché per gli effetti di legge si dichiara espressamente che il valore della controversia è inferiore ad € 1.000,00”, tuttavia ai sensi dell'art. 10, comma 1, c.p.c. il valore della causa è determinato dalla domanda e che nel caso di specie la domanda proposta dallo era volta alla consegna di un contratto stipulato dalla stessa con CP_1
l'operatore telefonico, il cui valore non è determinabile, ragione per cui il giudice competente per valore doveva ritenersi senza dubbio il Tribunale. Per la stessa motivazione sosteneva parte appellante che dovesse ritenersi competente per materia il Tribunale, poiché ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c. esso è competente per ogni causa di valore indeterminabile, come quella che ci occupa, avente ad oggetto la condanna della società ad un fare infungibile, consistente nella consegna di un contratto di valore indeterminabile, che esulava dalla competenza del Giudice di Pace.
Invero, la domanda attivata in via monitoria aveva ad oggetto non una prestazione di facere infungibile, ma l'obbligazione di consegna di cosa mobile determinata (la consegna di copia del contratto di telefonia mobile), il cui valore va determinato alla stregua della dichiarazione effettuata dalla parte che agisce. Tanto in ragione dell'art. 14 c.p.c., secondo cui “nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”. Nel caso di specie, nella domanda monitoria, il valore della causa era stato dichiarato nei limiti di € 1.000,00, con conseguente competenza per valore e per materia del Giudice adito con il ricorso monitorio.
“… agli effetti della competenza per valore, come stabilito dall'art. 14, comma 1°, c.p.c., le azioni aventi ad oggetto beni mobili, come i documenti, al pari di quelle relative ad un obbligo di facere (non disciplinate autonomamente dal codice di rito), come la consegna degli stessi, vanno assimilate a quelle relative a somme di danaro, con la conseguenza che, ove non ne sia indicato un valore determinato (come nel caso in esame) e siano proposte dinanzi al giudice di pace, tali domande non vanno considerate di valore indeterminabile
5 e come tali appartenenti alla competenza del tribunale, dovendosi, piuttosto, presumere la loro appartenenza alla competenza del giudice adito (Cass. 314/1992; Cass. n. 7298 del
1993: «il valore della domanda di condanna ad un fare, anche quando l'opera da eseguire riguardi un bene immobile, si determina, ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ., in base al valore dichiarato dall'attore o, altrimenti, presunto in relazione ai limiti della competenza del giudice adito, perché tale domanda, non rientrando tra le azioni immobiliari, ha il suo fondamento in un diritto che, non essendo reale, è regolato, ai sensi dell'art. 833 cod. civ., dalle disposizioni concernenti i beni mobili»; Cass. n. 3854 del 1999; Cass. n. 4399 del
1997)”, così in motivazione Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29272 del 13.11.2024.
Fondata è, invece, l'eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito in primo grado, per cui il secondo motivo di appello va accolto per quanto di ragione.
Già dinanzi al giudice di prime cure la eccepiva l'incompetenza per Parte_1 territorio del Giudice di Pace di Canosa di Puglia adito in via monitoria dallo , perché CP_1 competente era il Giudice di Pace di Foggia, di Roma ovvero di Rho.
Si evidenzia che “in tema di competenza per territorio, rientra nei poteri del giudice, sottesi al principio iura novit curia, l'individuazione della norma che sorregge l'eccezione di incompetenza sollevata dalla parte, restando pertanto irrilevante che quest'ultima, nel formulare l'eccezione e nell'indicare il foro reputato competente, non abbia anche invocato espressamente la norma a sostegno di tale indicazione o ne abbia richiamata una erronea”
(Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 3200 del 2.2.2022).
Una volta eccepita tempestivamente l'incompetenza per territorio del giudice adito,
“nessuna violazione del dovere del giudice di stimolare il dialogo delle parti sulle questioni sollevate d'ufficio è configurabile nella specie. Il giudice, infatti, non ha rilevato d'ufficio la propria incompetenza per territorio derogabile, ma ha accolto l'eccezione tempestivamente formulata dalla parte convenuta … Né rileva che il giudice abbia, a tal fine, fatto applicazione di una norma (…) non espressamente evocata dalla società convenuta, giacché spetta al giudice ricercare le disposizioni di legge applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, indipendentemente dal richiamo ad esse operato dalle parti … Si ha, infatti, violazione del principio del contraddittorio allorché la decisione venga calata ex abrupto sulle parti ignare della questione officiosamente rilevata e solitariamente risolta, non quando, come nella specie, il giudice pronunci sull'eccezione sollevata da una delle parti sulla base dei fatti oggettivi dedotti, individuando, nell'ambito del principio iura novit curia, le norme disciplinatrici della fattispecie” (Cass. Cass. Sez. 6, Ordinanza n.
22731 dell'11.12.2012).
6 Orbene, l'appellante censurava la sentenza di primo grado in relazione all'erronea motivazione del provvedimento circa l'eccezione di incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 33 del c.d. Codice del Consumo, come sollevata dalla in primo Parte_1 grado, rigettata dal Giudice di Pace, e reiterata con i motivi di appello.
Il Giudice di Pace di Canosa di Puglia asseriva che “è parimenti infondata l'eccezione di incompetenza per territorio. È d'uopo evidenziare che l'individuazione del giudice territorialmente competente è avvenuta ai sensi del cosiddetto «codice del consumo» … in tema di contratti stipulati tra professionista e consumatore l'art. 33 comma 2 lett. U del d.lgs. 206/2005 ha introdotto il foro del consumatore secondo il quale per le controversie civili aventi ad oggetto contratti tra consumatori e professionisti, la sede del foro competente può essere quella della residenza o del domicilio elettivo del consumatore. Per domicilio elettivo può intendersi solo e soltanto il frutto dell'elezione di domicilio disciplinata dall'art. 47 c.c. a mente del quale si può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari, e non già il domicilio ex art. 43 c,c.. L'elezione di domicilio speciale si riferisce a determinati atti o affari di una persona, dura per la sola durata del compimento dell'atto o dell'affare e va scelta espressamente. È chiaro che il domicilio speciale deroghi a quello generale ex art. 43 c.c.”.
Contestando la motivazione di cui alla sentenza di prime cure, parte appellante evidenziava che in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005 (c.d.
Codice del Consumo), il foro competente in relazione ai contratti sottoscritti da un consumatore è quello ove questi ha la propria residenza o domicilio e pertanto, nel caso de quo, sarebbe stato competente il Giudice di Pace di Foggia, in quanto lo ha la propria CP_1 residenza in Orta Nova (FG). Tanto argomentava la soprattutto in Parte_1 considerazione del fatto che il domicilio a cui fa riferimento il Codice del Consumo è quello ex art. 43 c.p.c., ovvero il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi, e non quello ex art. 47 c.p.c. relativo alla elezione di domicilio speciale per determinati atti o affari (come, ad esempio, nel caso di un giudizio innanzi al Giudice di Pace per la ricezione dei relativi atti notificati).
Nel caso di specie, tuttavia, , pacificamente residente a Orta Nova (FG), Controparte_1 alla via Appia (cfr. richiesta del 5.2.2019 di copia del contratto di telefonia - pag. 90 della produzione telematica dell'odierna appellante di cui al fascicolo di primo grado) depositava il ricorso monitorio dinanzi al Giudice di Pace di Canosa di Puglia, rinunciando pertanto al foro previsto a tutela del consumatore.
Dall'esame del decreto ingiuntivo opposto si evince chiaramente che era stato adito il
Giudice di un luogo diverso da quello di residenza della ricorrente (non potendo ritenersi
7 tale il luogo dove il consumatore ha eletto domicilio solo al fine di intraprendere l'azione giudiziaria - cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10832 del 17.5.2011 e Sez. 6 - 2, Ordinanza
n. 181 del 12.1.2015), ciononostante, trattandosi di disciplina posta ad esclusiva tutela del consumatore medesimo, la sua violazione non può essere eccepita dal professionista, né rilevata d'ufficio dal Giudice, dal momento che, per giurisprudenza costante, quando il consumatore è attore (come in tal caso, essendo attore sostanziale) e rinuncia al suo foro,
l'incompetenza non può essere eccepita dal professionista né rilevata d'ufficio dal giudice, ben potendo il consumatore rinunciare alla norma a sé favorevole in questione, in favore dei criteri di competenza generali previsti nel codice di procedura civile (cfr. Cass. Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 5933 del 13.4.2012 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12981 del 30.6.2020).
La poi, riproponeva nell'atto di appello l'eccezione di incompetenza Parte_1 territoriale, anch'essa disattesa dal giudice di prime cure, in relazione ai criteri generali per l'individuazione del foro secondo le disposizioni processuali civili.
Parte appellante rileva ed eccepiva, infatti, che in applicazione dell'art. 19 c.p.c. competente per territorio sarebbe il foro di Rho, attuale sede legale di o in Parte_1 applicazione dell'art. 20 il foro facoltativo di Roma, sede dove è sorto il rapporto obbligatorio prima della fusione tra e CP_2 Controparte_3
L'eccezione deve ritenersi correttamente formulata in relazione a tutti i criteri di collegamento territoriali possibili (sul punto cfr. da ultimo Cass. Sez. 3, Ordinanza n.
15703 del 12.6.2025), ossia sia in relazione al foro generale delle persone giuridiche (ex art.19 c.p.c.) sia in relazione al foro facoltativo dei diritti di obbligazione (ex art. 20 c.p.c.) ed il Giudice di Pace di Canosa di Puglia non risultava competente in applicazione di nessuno dei fori indicati.
Essendo a Rho (MI) la sede legale della società odierna appellante (cfr. visura della Società depositata in atti) e non risultando esistente in Canosa di Puglia uno stabilimento della o un suo rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della Parte_1 domanda, la competenza per territorio ex art. 19 spettava al Giudice di Pace di Rho e non a quello adito dall'odierno appellato;
in applicazione dei criteri di cui all'art. 20 c.p.c., tenuto conto che il contratto è stato concluso telematicamente, si deve ritenere concluso ex art. 1327 c.c. allorché la proposta contrattuale proveniente dal cliente era stata accettata da parte di direttamente con la attivazione del servizio in via telematica, e, Pt_1 quindi, ove aveva sede legale all'epoca la in Roma, con conseguente competenza per Pt_1 territorio del Giudice di Pace di Roma (cfr. documentazione allegata al fascicolo di parte appellante).
8 Sempre ai sensi dell'art. 20 c.p.c. deve ritenersi in via alternativa competente il Giudice di
Pace di Foggia, pure indicato da parte appellante, considerandosi luogo di esecuzione il luogo di residenza dell'odierno appellato, presso la quale doveva essere consegnata la documentazione richiesta.
Si precisa che non può considerarsi quale domicilio ex art. 18 c.p.c. quello indicato nell'epigrafe del ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto, il termine “domicilio” cui fa riferimento l'art. 18 c.p.c. è quello di cui all'art. 43 c.c. e non il domicilio eletto a fini processuali con il conferimento di procura ad litem. Come precisato dalla Suprema Corte di legittimità, “l'elezione di domicilio contenuta nella procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo non è idonea a far considerare il luogo ivi indicato quale il domicilio del creditore di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, in cui l'obbligazione deve essere adempiuta, atteso che «ai fini della competenza territoriale, qualora sia convenuta una persona fisica,
e si faccia riferimento al luogo del domicilio, che è criterio di collegamento rilevante sia ai fini dell'art. 18 cod. proc. civ. che dell'art. 20 cod. proc. civ. ed autonomo rispetto a quello della residenza, s'intende per domicilio il luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi, che non va individuato solo con riferimento ai rapporti economici e patrimoniali, ma anche ai suoi interessi morali, sociali e familiari, che confluiscono normalmente nel luogo ove la stessa vive con la propria famiglia. Ne consegue che il domicilio è caratterizzato dall'intenzione di costituire in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni familiari, sociali ed economiche» (in tal senso, Cass. Sez. 6 - 3, n. 14937 del 14.6.2013).
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in oggetto, è evidente che il Giudice di
Pace di Canosa di Puglia non risultava competente in applicazione di nessuno dei fori indicati.
Pertanto, avendo la parte appellata con il deposito del ricorso al Giudice di Pace di Canosa di Puglia rinunciato al più vantaggioso foro del consumatore presso la propria residenza, deve rilevarsi l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace adito all'emissione del decreto ingiuntivo in quanto risultava competente, per le ragioni esposte, il Giudice di Pace di Rho
o di Roma o di Foggia.
La questione di incompetenza è di per sé idonea a definire la controversia: difatti, nell'ipotesi di erronea affermazione di competenza da parte del giudice di prime cure, a differenza che nell'ipotesi di erronea declinatoria di competenza, il giudice del gravame non può decidere nel merito, affermando l'erroneità della decisione sulla competenza del primo giudice, poiché, essendo il giudice di appello “istituzionalmente investito di poteri sostitutivi” del primo giudice, egli “non può emettere provvedimenti che il primo giudice
9 non potesse assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva...” (Cass. Sez. 3, n. 22958 del 12.11.2010).
In accoglimento dell'appello, quindi, occorre riformare totalmente la sentenza impugnata, accogliendo l'opposizione spiegata stante la nullità del decreto ingiuntivo opposto per incompetenza territoriale del giudice che lo aveva emesso (cfr. Cass. Sez. 2, n. 21530 del
7.10.2020 e Cass. Sez. 6 - 2, n. 15579 del 10.6.2019).
Ogni altra questione, anche di carattere preliminare, sollevata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Quanto alla condanna alla restituzione delle somme pagate dalla in forza Parte_1 del decreto ingiuntivo, va rilevato che, pur non essendo l'avv. Bongi parte del giudizio di appello, la domanda di condanna alla restituzione è ammissibile nel presente processo.
Secondo la Corte di legittimità “in tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93
c.p.c., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento” (Cass.
Sez. 3, n. 8215 del 4.4.2013, Cass. Sez. L, n. 1526 del 27.1.2016).
Il decreto ingiuntivo ha liquidato le spese con distrazione in favore dell'avv. Bongi, così come la sentenza di rigetto dell'opposizione ha condannato alla rifusione Parte_1 delle spese di lite con distrazione in favore dell'avv. Bongi. L'istanza di distrazione delle spese processuali consiste nel sollecitare l'esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali e non introduce, dunque, una nuova domanda nel giudizio, perché non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale.
Deve pertanto assumersi, da un lato, che non sono applicabili le norme processuali sui rapporti dipendenti e che l'impugnazione della sentenza non deve necessariamente essere rivolta anche contro il difensore distrattario, benché il capo della sentenza reso sull'istanza di distrazione sia destinato a cadere nello stesso modo in cui cade quello sulle spese reso nell'ambito dell'unico rapporto processuale;
dall'altro che in ogni caso il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla
10 restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benché non evocato personalmente in giudizio, così come di revoca del decreto ingiuntivo (cfr.
Cass. Sez. 6 - 3, n. 25247 del 25.10.2017, Cass. Sez. 3, n. 27166 del 28.12.2016, Cass.
Sez. 3, n. 9062 del 15.4.2010).
Le somme eventualmente corrisposte vanno dunque automaticamente restituite, atteso che anche tale statuizione è conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in relazione ad un valore della causa non superiore ad euro 1.100,00, sia per il primo che per il secondo grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa civile di appello iscritta al n.
6209/2021 R.G, ogni contraria o diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in totale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara l'incompetenza del Giudice di Pace di Canosa di Puglia in favore del Giudice di Pace di Roma o di Rho o di
Foggia, innanzi al quale andrà riassunta la controversia entro tre mesi dalla comunicazione del deposito della presente sentenza;
- per effetto dell'accoglimento dell'appello e della eccezione di incompetenza per territorio, revoca il decreto ingiuntivo opposto in prime cure n. 353/2019 emesso dal Giudice di Pace di Canosa il 20.6.2019;
- dispone la restituzione delle somme eventualmente corrisposte da in forza Parte_1 del decreto ingiuntivo revocato e in esecuzione della sentenza caducata;
- condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il giudizio di primo grado in € 330,00 per compensi di avvocato e per il giudizio di appello in € 64,50 per esborsi ed € 462,00 per compensi di avvocato, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali nella misura del 15%, Iva e c.p.a. come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegazione al verbale, per l'immediato deposito telematico.
Così deciso in Trani, il 23.9.2025
Il giudice
Maria Anna Altamura
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