Art. 99.
Alle spese di cui al capitolo n. 1542, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, e del commercio, si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440 .
Alle spese di cui al capitolo n. 1542, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, e del commercio, si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440 .