Articolo 99 della Legge 23 aprile 1966, n. 218
Articolo 98Articolo 100
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11 maggio 1966
Art. 99.

Alle spese di cui al capitolo n. 1542, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, e del commercio, si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440 .

Entrata in vigore il 11 maggio 1966