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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 29/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 690/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 690/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. ACETO LAURA e dall'avv. LUCA MICHELE
e nato a [...] Controparte_1
(PE) il 07/08/1940, assistito e difeso dall'avv. ACETO LAURA e dall'avv. LUCA
MICHELE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 13/12/2015 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 29/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, di proprietà della SI.ra , continuerà ad Parte_1
essere abitata dalla stessa;
3. il SI. si trasferirà in altra abitazione sempre nel medesimo comune di CP_1
attuale residenza in Scafa;
4. il SI. tenuto conto delle condizioni reddituali, verserà Controparte_1 mensilmente alla SI.ra la somma di € 250,00 quale contributo Parte_1
al mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese;
5. i ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
6. i ricorrenti provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso
Banco Posta e danno atto di avere già provveduto a definire i rapporti patrimoniali relativi ai beni mobili comuni e di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29/05/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 690/2025 v.g. promossa da:
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita e difesa dall'avv. ACETO LAURA e dall'avv. LUCA MICHELE
e nato a [...] Controparte_1
(PE) il 07/08/1940, assistito e difeso dall'avv. ACETO LAURA e dall'avv. LUCA
MICHELE
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/03/2025, e Parte_1
esponevano che in data 13/12/2015 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito civile, in PESCARA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo, deposito da avvenire entro la data del 29/04/2025 che sostituisce quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025);
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di ConSIlio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Controparte_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
pagina 2 di 3 1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2. la casa coniugale, di proprietà della SI.ra , continuerà ad Parte_1
essere abitata dalla stessa;
3. il SI. si trasferirà in altra abitazione sempre nel medesimo comune di CP_1
attuale residenza in Scafa;
4. il SI. tenuto conto delle condizioni reddituali, verserà Controparte_1 mensilmente alla SI.ra la somma di € 250,00 quale contributo Parte_1
al mantenimento entro il giorno 5 di ogni mese;
5. i ricorrenti si impegnano reciprocamente a comunicare ogni eventuale trasferimento di residenza o domicilio entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto detto trasferimento;
6. i ricorrenti provvederanno ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso
Banco Posta e danno atto di avere già provveduto a definire i rapporti patrimoniali relativi ai beni mobili comuni e di non aver null'altro a pretendere dal punto di vista patrimoniale l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PESCARA perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 29/04/2025).
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 29/05/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 3 di 3