TRIB
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 21/07/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
R.G.1005/2021
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 23 giugno 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 420 cpc;
rilevato che entro il termine fissato parte le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 21 luglio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1005/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo in materia locatizia
PROMOSSA DA
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Alliegro ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Viglione, ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n.273/2021 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 19 luglio 2021 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €.6.000,00 oltre interessi ed accessori in favore di in virtù di credito Controparte_1 portato da assegno bancario.
Pag. 2 L'opponente a sostegno della domanda evidenziava, che tra le parti era intercorso contratto di locazione di immobile ad uso commerciale, registrato a Sala Consilina il 06.12.2018, in forza del quale la società opposta ha concesso in locazione l'immobile in detto contratto descritto sito in Padula alla Via Nazionale per il canone di locazione annuo di
€.14.400,00. Specificava che l'assegno azionato era stato dato in garanzia ai sensi dell'art. 10 del contratto di locazione e che, trattandosi di assegno con data in bianco, al quale era stata assegnata la funziona di garanzia, lo stesso era da considerarsi a tutti gli effetti nullo.
Evidenziava, altresì, che le somme eventualmente relative al contratto di locazione, ed in particolare per il periodo di sei mesi successivo alla disdetta regolarmente effettuata, rientravano tutte nel periodo per il quale la normativa di contrasto all'epidemia di COVID aveva disposto la chiusura delle attività e tra queste anche quella svolta dalla opponente nei locali oggetto di locazione. In virtù di tanto, evidenziava la necessità di ritenere non dovuti o, quanto meno, calcolati con un abbattimento del
50% i canoni di locazione per detto periodo.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accogliere la presente opposizione e per lo effetto revocare e dichiarare nullo, infondato, illegittimo ed inefficace il Decreto
Ingiuntivo n.273/2021- R.G. n.861/2021, reso telematicamente dal
Tribunale di Lagonegro il 19.07.2021 su istanza della società
[...]
P. IVA ), con sede in Padula (SA) Controparte_1 P.IVA_2 alla S.S. 19 Km.ca 79+456, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 residente a[...], notificato a mezzo P.E.C. il 03.08.2021 in uno a pedissequo atto di precetto, dichiarando altresì che nulla è dovuto alla parte opposta dall'opponente;
2) condannare l'opposta società (P. Controparte_1
IVA ), con sede in Padula (SA) alla S.S. 19 Km.ca 79+456, P.IVA_2
Pag. 3 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , Parte_2 nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, al pagamento di spese e competenze di causa, oltre il 15,00% a titolo di rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/2014 ed oltre ancora IVA e C.N.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo fattone”.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava i motivi di opposizione, ed in particolare evidenziava come la società opponente, successivamente alla disdetta, avesse comunque deciso di riconsegnare prima della scadenza dei sei mesi, ovvero in data 1° marzo 2020, i locali oggetto di locazione, con la conseguenza che alcuna lagnanza poteva ritenersi valida in ordine a quanto disposto dalla normativa emergenziale.
Specificava, altresì, che l'assegno, per stessa ammissione dell'opponente, era riferibile al rapporto di locazione tra le parti e che, pure nella eventuale nullità, lo stesso risultava sempre valido come promessa di pagamento relativa al rapporto.
All'udienza del 7 febbraio 2022, il giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione come avanzata da parte opponente, disponeva il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. e assegnava alle parti termine perentorio per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Successivamente, effettuato il deposito delle memorie integrative, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Veniva, pertanto, fissata, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'udienza del 23 giugno 2025, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come di seguito.
In via preliminare, stante l'eccezione di improcedibilità avanzata da parte opponente in ordine all'esperimento del tentativo obbligatorio di
Pag. 4 mediazione, occorre sottolineare la ritualità dello stesso avendo parte opposta provato l'inoltro e la consegna della comunicazione a mezzo
PEC, consegnata in data 4 aprile 2022, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società opponente, come risultante dalla visura camerale anche depositata in atti.
Sempre in via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Orbene, non viene ad essere contestata la presenza del rapporto contrattuale tra le parti, permanendo la questione relativamente alla validità dell'assegno bancario azionato, alla valenza dello stesso e alla presenza di estinzione totale o parziale dell'obbligazione per factum principis.
Occorre specificare, che la nullità dell'assegno per violazione di norme imperative non impedisce comunque allo stesso di valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c..
Pag. 5 In particolare, la giurisprudenza afferma che “l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo” (ex multis, Cass., n. 19051/2021), tuttavia, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, l'emissione dell'assegno, per quanto nullo, vale come una promessa di pagamento (ex multis, Cass., n.
27370/2019).
Inoltre, la nullità del patto di garanzia non priva totalmente di valore giuridico l'emissione dell'assegno. Invero, la firma di traenza apposta dall'emittente vale come promessa di pagamento (ex multis, Cass., n.
1437/2021; Cass., n. 27370/2019; Cass., n. 10710/2016; Cass., n.
9181/1998; Cass., n. 4368/1995). Pertanto, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 c.c., o come titolo pagabile a vista, e che possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto
(ex multis, Cass., n.10617/1990; Cass., n. 4368/1995; Cass., n.
1437/2021).
Inoltre, l'immobile oggetto della locazione non ha potuto essere oggetto di mancata utilizzazione da parte della società opponente a causa delle restrizioni anti-COVID19, in quanto, come documentato in atti, il locale
è stato riconsegnato in data 1° marzo 2020, ovvero prima che intervenissero le richiamate restrizione per le attività commerciali.
Infine, come sottolineato anche dalla giurisprudenza, il bene pur essendo stato riconsegnato prima del decorso dei sei mesi dalla disdetta, come documentato dal verbale di riconsegna del 1° marzo 2020, non consente il venir meno dell'obbligo di pagamento dei canoni fino alla scadenza dei sei mesi successivi alla disdetta.
Pag. 6 Ne deriva, come sottolineato dalla giurisprudenza, che la riconsegna anticipata del locale non libera il conduttore dal pagamento dei canoni fino al termine semestrale indicato nel preavviso (ex multis, Cass., n.
25136/2006; Trib. Bari, 28 maggio 2021, n. 2106).
Alla luce di tanto, l'opposizione non risulta fondata e va disattesa con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria e con la riduzione della metà tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate;
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.1005/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 273/2021 reso dal Tribunale
[...] di Lagonegro in data 19 luglio 2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., a pagare in favore di le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano, già dimidiate, in €.1.698,50 oltre spese generali
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Carmine Viglione dichiaratosi antistatario.
Lagonegro, 21 luglio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7
SEZIONE CIVILE
R.G.1005/2021
TRATTAZIONE CARTOLARE IN SOSTITUZIONE DI UDIENZA
Il gop, dott.ssa Carmela Abagnara, all'esito della trattazione cartolare del 23 giugno 2025 rilevato che l'udienza era fissata per la discussione ex art. 420 cpc;
rilevato che entro il termine fissato parte le parti hanno depositato note di trattazione scritta;
letti gli atti e le conclusioni rassegnate:
P.Q.M.
pronuncia sentenza ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. che viene allegata al presente provvedimento.
Si comunichi.
Lagonegro, 21 luglio 2025
Il gop dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela
Abagnara, ha pronunciato ex artt. 127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1005/2021 R.G. avente ad oggetto: opposizione
a decreto ingiuntivo in materia locatizia
PROMOSSA DA
(P. IVA ), Parte_1 P.IVA_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Francesco Alliegro ed elettivamente domiciliata come in atti
opponente
CONTRO
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Viglione, ed elettivamente domiciliata come in atti
opposta
--------------------
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo
[...]
n.273/2021 reso dal Tribunale di Lagonegro in data 19 luglio 2021 con il quale le veniva ingiunto di pagare la somma di €.6.000,00 oltre interessi ed accessori in favore di in virtù di credito Controparte_1 portato da assegno bancario.
Pag. 2 L'opponente a sostegno della domanda evidenziava, che tra le parti era intercorso contratto di locazione di immobile ad uso commerciale, registrato a Sala Consilina il 06.12.2018, in forza del quale la società opposta ha concesso in locazione l'immobile in detto contratto descritto sito in Padula alla Via Nazionale per il canone di locazione annuo di
€.14.400,00. Specificava che l'assegno azionato era stato dato in garanzia ai sensi dell'art. 10 del contratto di locazione e che, trattandosi di assegno con data in bianco, al quale era stata assegnata la funziona di garanzia, lo stesso era da considerarsi a tutti gli effetti nullo.
Evidenziava, altresì, che le somme eventualmente relative al contratto di locazione, ed in particolare per il periodo di sei mesi successivo alla disdetta regolarmente effettuata, rientravano tutte nel periodo per il quale la normativa di contrasto all'epidemia di COVID aveva disposto la chiusura delle attività e tra queste anche quella svolta dalla opponente nei locali oggetto di locazione. In virtù di tanto, evidenziava la necessità di ritenere non dovuti o, quanto meno, calcolati con un abbattimento del
50% i canoni di locazione per detto periodo.
Alla luce di tanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accogliere la presente opposizione e per lo effetto revocare e dichiarare nullo, infondato, illegittimo ed inefficace il Decreto
Ingiuntivo n.273/2021- R.G. n.861/2021, reso telematicamente dal
Tribunale di Lagonegro il 19.07.2021 su istanza della società
[...]
P. IVA ), con sede in Padula (SA) Controparte_1 P.IVA_2 alla S.S. 19 Km.ca 79+456, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 residente a[...], notificato a mezzo P.E.C. il 03.08.2021 in uno a pedissequo atto di precetto, dichiarando altresì che nulla è dovuto alla parte opposta dall'opponente;
2) condannare l'opposta società (P. Controparte_1
IVA ), con sede in Padula (SA) alla S.S. 19 Km.ca 79+456, P.IVA_2
Pag. 3 in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. , Parte_2 nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, al pagamento di spese e competenze di causa, oltre il 15,00% a titolo di rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/2014 ed oltre ancora IVA e C.N.A. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario per dichiarato anticipo fattone”.
Si costituiva in giudizio la società opposta che contestava i motivi di opposizione, ed in particolare evidenziava come la società opponente, successivamente alla disdetta, avesse comunque deciso di riconsegnare prima della scadenza dei sei mesi, ovvero in data 1° marzo 2020, i locali oggetto di locazione, con la conseguenza che alcuna lagnanza poteva ritenersi valida in ordine a quanto disposto dalla normativa emergenziale.
Specificava, altresì, che l'assegno, per stessa ammissione dell'opponente, era riferibile al rapporto di locazione tra le parti e che, pure nella eventuale nullità, lo stesso risultava sempre valido come promessa di pagamento relativa al rapporto.
All'udienza del 7 febbraio 2022, il giudice rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione come avanzata da parte opponente, disponeva il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. e assegnava alle parti termine perentorio per l'espletamento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Successivamente, effettuato il deposito delle memorie integrative, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Veniva, pertanto, fissata, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., udienza per la discussione.
All'udienza del 23 giugno 2025, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa come di seguito.
In via preliminare, stante l'eccezione di improcedibilità avanzata da parte opponente in ordine all'esperimento del tentativo obbligatorio di
Pag. 4 mediazione, occorre sottolineare la ritualità dello stesso avendo parte opposta provato l'inoltro e la consegna della comunicazione a mezzo
PEC, consegnata in data 4 aprile 2022, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società opponente, come risultante dalla visura camerale anche depositata in atti.
Sempre in via preliminare, occorre osservare che è orientamento consolidato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per la emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa (ex plurimis, Cass. 24/6/04, n. 11762).
Inoltre, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione nel quale parte opposta è da considerarsi a tutti gli effetti attore, è bene evidenziare che deve essere l'attore a dare la prova dell'esistenza del credito reclamato.
Orbene, risulta in capo all'opposta l'onere di provare la sussistenza del credito come richiesto col monitorio e tanto a partire dalla sussistenza di un valido vincolo contrattuale o titolo (ex multis, Cass., 4.12.1997, n.
12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055).
Orbene, non viene ad essere contestata la presenza del rapporto contrattuale tra le parti, permanendo la questione relativamente alla validità dell'assegno bancario azionato, alla valenza dello stesso e alla presenza di estinzione totale o parziale dell'obbligazione per factum principis.
Occorre specificare, che la nullità dell'assegno per violazione di norme imperative non impedisce comunque allo stesso di valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c..
Pag. 5 In particolare, la giurisprudenza afferma che “l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo” (ex multis, Cass., n. 19051/2021), tuttavia, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, l'emissione dell'assegno, per quanto nullo, vale come una promessa di pagamento (ex multis, Cass., n.
27370/2019).
Inoltre, la nullità del patto di garanzia non priva totalmente di valore giuridico l'emissione dell'assegno. Invero, la firma di traenza apposta dall'emittente vale come promessa di pagamento (ex multis, Cass., n.
1437/2021; Cass., n. 27370/2019; Cass., n. 10710/2016; Cass., n.
9181/1998; Cass., n. 4368/1995). Pertanto, il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 c.c., o come titolo pagabile a vista, e che possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto
(ex multis, Cass., n.10617/1990; Cass., n. 4368/1995; Cass., n.
1437/2021).
Inoltre, l'immobile oggetto della locazione non ha potuto essere oggetto di mancata utilizzazione da parte della società opponente a causa delle restrizioni anti-COVID19, in quanto, come documentato in atti, il locale
è stato riconsegnato in data 1° marzo 2020, ovvero prima che intervenissero le richiamate restrizione per le attività commerciali.
Infine, come sottolineato anche dalla giurisprudenza, il bene pur essendo stato riconsegnato prima del decorso dei sei mesi dalla disdetta, come documentato dal verbale di riconsegna del 1° marzo 2020, non consente il venir meno dell'obbligo di pagamento dei canoni fino alla scadenza dei sei mesi successivi alla disdetta.
Pag. 6 Ne deriva, come sottolineato dalla giurisprudenza, che la riconsegna anticipata del locale non libera il conduttore dal pagamento dei canoni fino al termine semestrale indicato nel preavviso (ex multis, Cass., n.
25136/2006; Trib. Bari, 28 maggio 2021, n. 2106).
Alla luce di tanto, l'opposizione non risulta fondata e va disattesa con la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, ex D.M. 55/2014
e ss.mm.ii., secondo il valore della domanda, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, con esclusione della fase istruttoria e con la riduzione della metà tenuto conto della non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate;
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica e nella persona del g.o.p., dott.ssa Carmela Abagnara, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.1005/2021, ogni altra istanza, reietta e disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 273/2021 reso dal Tribunale
[...] di Lagonegro in data 19 luglio 2021, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna in persona del Parte_1 legale rapp.te p.t., a pagare in favore di le spese Controparte_1 di lite, che si liquidano, già dimidiate, in €.1.698,50 oltre spese generali
15%, CNPA e IVA come per legge se dovute, per compensi professionali ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Carmine Viglione dichiaratosi antistatario.
Lagonegro, 21 luglio 2025
Il g.o.p.
dott.ssa Carmela Abagnara
Pag. 7