TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/10/2025, n. 1558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1558 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9483/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU RI Presidente relatrice
FR AL CE
DR ES CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9483/2025 R.G. promosso da
C.F. , con l'Avv. FARINA ERIKA JOLANDA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. FARINA ERIKA Parte_2 C.F._2
JOLANDA
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 28.08.2004; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di NT in data
30.08.2004;
• ordinare al Comune di NT di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
CONDIZIONI:
1 1) Le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione delle medesime, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle minori stesse;
2) le figlie minori saranno stabilmente collocate presso la madre, sig.ra Parte_2 nell'abitazione di via Ferramola a NT (Bs) ed il padre sig. potrà tenerle con sé, Parte_1 salvo il necessario preavviso e coordinamento tra i coniugi e compatibilmente con l'età e le esigenze delle figlie;
3) i coniugi riconoscono tuttavia quale contenuto minimo del diritto di visita: - un periodo, da concordarsi preventivamente tra i genitori, durante le vacanze natalizie, che comprenderà ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
- la Pasqua o la pasquetta ad anni alterni;
- un periodo, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
4) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra le figlie ed i nonni paterni e materni;
5) il padre, sig. , corrisponderà, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento Parte_1 delle figlie minori, alla sig.ra la somma di euro 225,00 mensili Parte_2
(duecentoventicinque euro) per ciascuna figlia, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario da effettuarsi dal sig. Parte_1 sul conto corrente della sig.ra ; Parte_2
6) le spese straordinarie (extrascolastiche o mediche non mutuabili, etc..) sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
7) entrambi i coniugi danno atto che con la sottoscrizione del presente atto non avranno più nulla a che pretendere ad alcun titolo o ragione, salvo il perfetto e puntuale adempimento di tutte le clausole del presente ricorso;
8) le spese della presente procedura saranno assolte dai coniugi nei confronti dei propri difensori;
9) nessun assegno sarà posto a carico o a favore dei coniugi che dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
10) le parti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni rapporto di tipo economico e di nulla aver più
a pretendere l'uno dall'altra, essendo ciascuno economicamente autosufficiente”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NT (BS) in data 28.8.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di PONTEVICO al n. 7, parte II, serie A, anno 2004.
Dall'unione sono nate le figlie il 29.4.2008 e il 12.11.2009. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. cron. 19746/2011, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 21.10.2011.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alle figlie della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
AU RI
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
AU RI Presidente relatrice
FR AL CE
DR ES CE
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta n. 9483/2025 R.G. promosso da
C.F. , con l'Avv. FARINA ERIKA JOLANDA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con l'Avv. FARINA ERIKA Parte_2 C.F._2
JOLANDA
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 26.9.2025)
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 28.08.2004; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di NT in data
30.08.2004;
• ordinare al Comune di NT di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
CONDIZIONI:
1 1) Le figlie minori sono affidate ad entrambi i genitori e gli stessi provvederanno all'educazione ed all'istruzione delle medesime, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse delle minori stesse;
2) le figlie minori saranno stabilmente collocate presso la madre, sig.ra Parte_2 nell'abitazione di via Ferramola a NT (Bs) ed il padre sig. potrà tenerle con sé, Parte_1 salvo il necessario preavviso e coordinamento tra i coniugi e compatibilmente con l'età e le esigenze delle figlie;
3) i coniugi riconoscono tuttavia quale contenuto minimo del diritto di visita: - un periodo, da concordarsi preventivamente tra i genitori, durante le vacanze natalizie, che comprenderà ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
- la Pasqua o la pasquetta ad anni alterni;
- un periodo, durante le vacanze estive, da concordarsi preventivamente tra i genitori;
4) I coniugi si impegnano a far mantenere i buoni rapporti fra le figlie ed i nonni paterni e materni;
5) il padre, sig. , corrisponderà, a titolo di assegno perequativo per il mantenimento Parte_1 delle figlie minori, alla sig.ra la somma di euro 225,00 mensili Parte_2
(duecentoventicinque euro) per ciascuna figlia, con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario da effettuarsi dal sig. Parte_1 sul conto corrente della sig.ra ; Parte_2
6) le spese straordinarie (extrascolastiche o mediche non mutuabili, etc..) sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
7) entrambi i coniugi danno atto che con la sottoscrizione del presente atto non avranno più nulla a che pretendere ad alcun titolo o ragione, salvo il perfetto e puntuale adempimento di tutte le clausole del presente ricorso;
8) le spese della presente procedura saranno assolte dai coniugi nei confronti dei propri difensori;
9) nessun assegno sarà posto a carico o a favore dei coniugi che dichiarano di essere economicamente autosufficienti;
10) le parti dichiarano di aver già regolato tra loro ogni rapporto di tipo economico e di nulla aver più
a pretendere l'uno dall'altra, essendo ciascuno economicamente autosufficiente”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a NT (BS) in data 28.8.2004, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di PONTEVICO al n. 7, parte II, serie A, anno 2004.
Dall'unione sono nate le figlie il 29.4.2008 e il 12.11.2009. Per_1 Per_2
La separazione è stata pronunciata con decreto di omologa n. cron. 19746/2011, emesso dal Tribunale di Brescia all'esito della camera di consiglio del 21.10.2011.
Le parti hanno, quindi, chiesto la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra trascritte.
2 Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate, anche rispetto alle figlie della coppia, che si è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo rispettoso del principio di bigenitorialità, e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 della legge 898/1970 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 2.10.2025.
La Presidente estensora
AU RI
3