Art. 39. (Trattamento economico degli ufficiali giudiziari, aiutanti, ufficiali giudiziari e coadiutori in servizio al 1 luglio 1978)
Ai fini della determinazione dell'indennita' integrativa di cui agli articoli 148 , 169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, in relazione alla qualifica funzionale di riferimento di cui al precedente articolo 38 si ha riguardo al trattamento economico complessivo annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a tali fini dagli stessi articoli del predetto decreto n. 1229, costituito dallo stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 , dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 , 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718 , nonche' da quanto attiene alla valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la stessa anzianita' di servizio dell'interessato.
Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale della qualifica funzionale di riferimento, aia fini della indennita' integrativa si considera il predetto stipendio.
Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo stipendio della qualifica di riferimento, tra quelli conseguibili nella qualifica medesima per classe o scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ove siano stati computati aumenti di stipendio convenzionali, per la ulteriore progressione economica da valutare ai fini dell'indennita' integrativa si considera la posizione relativa allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali.
Per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che al 1 luglio 1978 abbiano un'anzianita' di servizio non inferiore ai trenta anni, ai fini della determinazione dell'indennita' integrativa di cui al presente articolo, si considera lo stipendio previsto, rispettivamente, per la settima e la quinta qualifica funzionale.
Ai fini della determinazione dell'indennita' integrativa di cui agli articoli 148 , 169 e 178 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , e successive modificazioni, spettante agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori dal 1 luglio 1978 o dalla data di assunzione se successiva, in relazione alla qualifica funzionale di riferimento di cui al precedente articolo 38 si ha riguardo al trattamento economico complessivo annuo lordo della qualifica statale presa a riferimento a tali fini dagli stessi articoli del predetto decreto n. 1229, costituito dallo stipendio, dall'assegno perequativo pensionabile stabilito dalla legge 15 novembre 1973, n. 734 , dalle aggiunzioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268 , 16 aprile 1977, n. 116 e 21 novembre 1978, n. 718 , nonche' da quanto attiene alla valutazione ai fini economici dell'anzianita' di servizio, considerando a quest'ultimo riguardo la stessa anzianita' di servizio dell'interessato.
Nel caso in cui il trattamento economico, come sopra determinato, sia inferiore allo stipendio iniziale della qualifica funzionale di riferimento, aia fini della indennita' integrativa si considera il predetto stipendio.
Qualora invece detto trattamento sia superiore, agli stessi fini si considera lo stipendio della qualifica di riferimento, tra quelli conseguibili nella qualifica medesima per classe o scatti, anche convenzionali, di importo pari o immediatamente superiore al trattamento stesso. Ove siano stati computati aumenti di stipendio convenzionali, per la ulteriore progressione economica da valutare ai fini dell'indennita' integrativa si considera la posizione relativa allo scatto biennale tabellare immediatamente inferiore agli scatti convenzionali.
Per gli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari che al 1 luglio 1978 abbiano un'anzianita' di servizio non inferiore ai trenta anni, ai fini della determinazione dell'indennita' integrativa di cui al presente articolo, si considera lo stipendio previsto, rispettivamente, per la settima e la quinta qualifica funzionale.