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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 14/10/2025, n. 4729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4729 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2406/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2406/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
ZA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Mira (VE) via Nazionale n. 192, giusta procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
ATTORE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Controparte_1 C.F._2
Casonato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viale XV Luglio, n. 83, 31100
Treviso, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da conclusioni congiunte depositate il 26.09.2025 e richiamate nel verbale di udienza del 30.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio la sorella al fine di chiedere la Parte_1 Controparte_1 divisione ereditaria dei beni pervenuti in eredità a seguito del decesso della madre Per_1
nonché per chiedere la restituzione da parte della convenuta delle somme asseritamente
[...] prelevate indebitamente dal conto corrente postale n. 1001907730 per un totale di € 36.000; deducendo che, con testamento pubblicato in data 28.09.2020, la madre istituiva Persona_1 eredi universali entrambe le figlie e deducendo che l'asse ereditario, al Pt_1 CP_1 momento del decesso, si componeva di un immobile sito in Fiesso d'Artico (VE) del valore di € 143.850,00 occupato dalla sorella per l'intero nonché di un conto corrente cointestato CP_1 alla de cuius e alle due sorelle e (c/c postale n. 1001907730); deducendo che Pt_1 CP_1 tale conto corrente è stato gestito dal 2011 al 2014 dall'attrice e dal 2014 dalla convenuta;
deducendo che, in data 26.05.2014, avrebbe emesso un assegno in proprio Persona_2 favore di € 6.000 e avrebbe prelevato € 30.000 nel suo proprio interesse;
deducendo di aver diritto all'indennità di occupazione per la terza parte dell'immobile di sua proprietà.
ha pertanto chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Parte_1 convenuta, la divisione dei beni ereditari, nonché il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile per la quota parte di sua proprietà.
2. Si è costituita contestando tutto quanto dedotto da parte attrice e precisando Controparte_1 che il prelievo di € 30.000 era stato effettuato per far fronte alle necessità della madre e per alcuni necessari lavori all'immobile abitato dalla madre;
confermando sostanzialmente quanto dedotto in ordine alla proprietà dell'immobile con valore di stima pari ad € 143.300,00; deducendo che la sorella aveva, nel 1990, ricevuto 15.000 in donazione dalla stessa Pt_1
deducendo che l'assegno di € 6.000 è stato emesso dalle a saldo del CP_1 CP_2 residuo di proprietà della convenuta medesima;
deducendo l'esistenza di un altro conto corrente n. 37224346 cointestato tra la madre e le due sorelle ove l'attrice, dopo aver prelevato, 34.160,00 euro tra il 2011 e l'ottobre 2013 provvedeva a chiudere il libretto di risparmio senza comunicarlo alle altre cointestatarie;
deducendo che risulta pertanto già Parte_1 soddisfatta della propria quota ereditaria;
infine deducendo di aver anticipato spese per una somma complessiva di €7810,00. ha pertanto chiesto, in via principale, lo scioglimento della comunione Persona_2 ereditaria ed, in via riconvenzionale, il saldo della quota parte delle spese anticipate dalla convenuta e a carico dell'asse ereditario, con eventuale compensazione con la quota di indennità richiesta.
3. La causa veniva istruita con ctu contabile e nomina del ctu dott. . Persona_3
pagina 2 di 7 4. Il Giudice successivamente tentava la conciliazione tra le parti, le quali addivenivano ad una parziale condivisione della prospettazione del Giudice e, all'udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnavano conclusioni congiunte nei termini che seguono.
5. “Sono comparsi l'Avv. Francesca ZA per parte attrice e l'Avv. Diego Casonato per parte convenuta i quali precisano concordemente le seguenti conclusioni: a seguito degli accordi raggiunti in udienza del 24.06.25 la signora , nata a [...] il Parte_2
05/10/1966 (CF ), cede la sua quota di proprietà pari ad 1/3 degli C.F._3 immobili di Fiesso d'Artico oggetto di causa alla sorella , nata a [...]_1
(PD) il 19/10/1968 (CF ), a fronte del pagamento del prezzo di € C.F._2
35.000,00 (trentacinquemila). Gli immobili sono identificati catastalmente presso il Comune di Fiesso D'Artico (VE) al Foglio 2 Mappale 407 sub 2 cat. A/2 Abitazione al Piano Terra e Primo - rendita catastale € 614,58 e sub 3 cat. C/6 garage a Piano Terra – rendita catastale € 39,77. Dichiarano le parti che, quanto venduto è esattamente raffigurato, per suddivisione interna, consistenza e configurazione nelle schede planimetriche catastali rilasciate dall'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati di Venezia, che si allegano al presente atto (docc. 8-9).
Conformità catastale Ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, della Legge 52/1985 e successive modifiche ed integrazioni, la sig.ra , proprietaria ed intestataria catastale della quota indivisa di 1/3, Parte_1 dichiara che i dati catastali indicati e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari in oggetto e che comunque non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa. Precisazioni immobiliari - Consistenza La vendita è fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto, ben noto alle parti, in cui quanto venduto si trova e comprende tutti i connessi diritti, gli accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze, aggiunte e migliorie, diritti, ragioni e azioni, servitù attive e/o passive eventualmente esistenti, con l'immediato passaggio del possesso e consegna degli immobili, nulla escluso od eccettuato. La presente compravendita avviene, inoltre, con i proporzionali diritti sulle parti, spazi e impianti comuni del fabbricato, ai sensi degli artt. 1117 e segg. del codice civile ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza. Impianti In riferimento al D.M. 37/2008, la sig.ra garantisce la perfetta efficienza ed Parte_1 il regolare funzionamento di tutti gli impianti di cui l'immobile in oggetto è dotato e la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui lo stesso è stato realizzato.
pagina 3 di 7 In merito la sig.ra dichiara di essere in possesso della documentazione Controparte_1 tecnico-amministrativa attestante la conformità degli impianti e i libretti di uso e manutenzione. Provenienza e dichiarazioni urbanistiche Quanto alla provenienza, parte venditrice, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica, dichiara sotto la propria personale responsabilità che il fabbricato in oggetto è stato realizzato, dal punto di vista urbanistico antecedentemente al 1967 e risulta a norma con gli attuali strumenti urbanistici. La proprietà è stata acquisita per successione a causa di morte della madre, signora Per_1
, risultante dalla dichiarazione di successione depositata presso l'Agenzia delle Entrate
[...] sede di VENEZIA (VE) Repertorio n. 424753 - UR Registrazione Volume 88888 n. 424753 registrato in data 24/11/2020 – CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE Voltura n.10442.1/2020 - Pratica n. VE0102375 in atti dal 23/12/2020. La sig.ra dichiara e garantisce, infine, che per l'unità immobiliare in oggetto Parte_1 non sono intervenuti abusi edilizi, non vi era luogo a domanda di sanatoria, né alcun procedimento di cui all'art. 41 della Legge n. 47/1985. La parte venditrice dichiara che sulle unità immobiliari in oggetto non sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica di cui all'art. 1 della Legge 449/1997 e art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 per i quali la parte venditrice stessa stia beneficiando delle detrazioni fiscali previste da detta normativa. Garanzie La sig.ra garantisce la sig.ra da ogni ipotesi di evizione Parte_1 Controparte_1 sia totale che parziale e dichiara che quanto venduto non è gravato da garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri, oneri, privilegi, diritti reali o personali che ne diminuiscono il pieno godimento e la libera disponibilità. La sig.ra , infine, dichiara che il fabbricato è stato costruito nel pieno Parte_1 rispetto delle norme del piano regolatore e dei regolamenti edilizi e nel rispetto dei diritti dei terzi confinanti. Attestato di prestazione energetica Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, la sig.ra dichiara di essere in possesso delle informazioni e la Controparte_1 documentazione in ordine alla certificazione energetica delle unità immobiliari ed in particolare l'attestato di prestazione energetica con identificativo 96354/2025 valido fino al 27.08.2035 redatto dall'Ing. iscritto all'Ordine/Collegio professionale degli Persona_4
Ingegneri di Padova con n. 2400 (doc. 10). La sig.ra dichiara che, dalla redazione del predetto attestato, l'unità Parte_1 immobiliare in oggetto all'attestato non ha subito interventi tali da modificare la classe energetica della stessa e non si è verificata altra causa di decadenza di tali documenti. Prezzo
pagina 4 di 7 La sig.ra cede e vende alla sig.ra , che riceve ed acquista, Parte_1 Controparte_1 la propria quota di immobile per l'importo onnicomprensivo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) a totale pagamento, nonché saldo prezzo della cessione, che verrà corrisposto dalla sig.ra alla sig.ra a mezzo bonifico bancario alle seguenti CP_1 Pt_1 coordinate bancarie IBAN: [...] Poste Italiane spa, che sarà effettuato alla data del deposito della sentenza. Ipoteca legale – Volture catastali – Trascrizione La sig.ra rinuncia espressamente all'ipoteca legale. Si autorizzano volture Parte_1 catastali e trascrizione. Effetti e possesso Il possesso con i diritti ai frutti ed il carico dei tributi ed oneri, e quant'altro si considera passato alla parte acquirente con effetto dal deposito in Tribunale della sentenza di divisione corrispondente a tutte le condizioni richieste. Agevolazioni prima casa La sig.ra chiede le agevolazioni “prima casa”. Controparte_1
A tal fine, ai fini della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131:
- Le sig.re e dichiarano che le unità immobiliari in oggetto hanno le Pt_1 Controparte_1 caratteristiche delle case di abitazione non di lusso in quanto non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la sig.ra dichiara che: Controparte_1
a) l'immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui ha stabilito la propria residenza;
b) non è titolare esclusiva dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui sono situate le unità immobiliari in oggetto, eccezion fatta per la quota di 2/3 dell'immobile oggetto del presente trasferimento;
c) non è titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente, con le agevolazioni previste dalle norme richiamate nella lettera c) della citata nota II-bis, eccezion fatta per la quota di 2/3 dell'immobile oggetto del presente trasferimento;
d) è a conoscenza delle decadenze dalle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento, anche a titolo gratuito, delle unità immobiliari oggetto del presente atto, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del deposito avanti il Tribunale di Venezia della sentenza relativa alla causa di divisione ereditaria con R.G. 2406/2022, e che tale decadenza non si applica qualora entro un anno dall'alienazione, la parte stessa proceda all'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale. Credito d'imposta La sig.ra dichiara di non essere titolare di alcun credito d'imposta personale. Controparte_1
Spese
pagina 5 di 7 Il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti autorizzano fin d'ora la trascrizione del verbale rinunziando all'iscrizione di ipoteche legali ed esonerando la competente Conservatoria da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo. Le parti si obbligano a curare la trascrizione del verbale, con relativa voltura, presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare esonerando il cancelliere da qualsiasi responsabilità.”.
6. Le conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 30.09.2025 e come richiamate nelle note a verbale depositate in vista dell'udienza, sono congiunte e, pertanto, in applicazione del principio di non contestazione vengono fatte proprie dal Giudice ai fini della decisione, con sottesa rinuncia delle parti alle ulteriori reciproche domande ed eccezioni.
7. Alla luce di quanto esposto, viene operata la divisione ereditaria dei beni facenti parte dell'asse ereditario della de cuius e conseguentemente l'immobile sito in Fiesso d'Artico Persona_1
(VE), vicolo Pasubio n. 2, iscritto al Catasto del Comune di Fiesso d'Artico al foglio 2 mappale 407 sub 2 cat A/2 abitazione al piano terra e primo, rendita cat. 614,58 euro e sub 3 C/6 garage a piano terra, rendita catastale € 39,77 viene assegnato integralmente a che Controparte_1 per l'effetto corrisponderà a la somma di € 35.000. Parte_1
8. Le conclusioni congiunte e l'assenza di contestazioni giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, inoltre, per le stesse ragioni, la liquidazione del ctu, come già eseguita in atti, viene posta a carico di per la misura del 50% e , e per essa Persona_2 Parte_2 dell'ER, nella restante misura del 50%.
9. Si provvederà con separato provvedimento alla liquidazione del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DISPONE l'assegnazione dell'intero bene immobile sito in Fiesso d'Artico (VE), vicolo Pasubio n. 2, iscritto al Catasto del Comune di Fiesso d'Artico al foglio 2 mappale 407 sub 2 cat A/2 abitazione al piano terra e primo, e sub 3 C/6 garage a piano terra, come descritto in atti, con conseguente cessione della quota di 1/3 da a;
Parte_2 Persona_2
DISPONE che versi a la somma di € 35.000 a pagamento del prezzo Persona_2 Parte_2 per la cessione della quota di 1/3 dell'immobile descritto;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
PONE definitivamente le spese di ctu, come liquidate, a carico di nella misura del Controparte_1 pagina 6 di 7 50% e a carico dell'ER nella restante misura del 50%.
RISERVA a separato provvedimento la liquidazione del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, . Parte_2
Venezia, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Alice Zorzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2406/2022 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Parte_1 C.F._1
ZA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Mira (VE) via Nazionale n. 192, giusta procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
ATTORE
Contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Controparte_1 C.F._2
Casonato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Viale XV Luglio, n. 83, 31100
Treviso, giusta procura in atti;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
pagina 1 di 7 Le parti hanno concluso come da conclusioni congiunte depositate il 26.09.2025 e richiamate nel verbale di udienza del 30.09.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. ha citato in giudizio la sorella al fine di chiedere la Parte_1 Controparte_1 divisione ereditaria dei beni pervenuti in eredità a seguito del decesso della madre Per_1
nonché per chiedere la restituzione da parte della convenuta delle somme asseritamente
[...] prelevate indebitamente dal conto corrente postale n. 1001907730 per un totale di € 36.000; deducendo che, con testamento pubblicato in data 28.09.2020, la madre istituiva Persona_1 eredi universali entrambe le figlie e deducendo che l'asse ereditario, al Pt_1 CP_1 momento del decesso, si componeva di un immobile sito in Fiesso d'Artico (VE) del valore di € 143.850,00 occupato dalla sorella per l'intero nonché di un conto corrente cointestato CP_1 alla de cuius e alle due sorelle e (c/c postale n. 1001907730); deducendo che Pt_1 CP_1 tale conto corrente è stato gestito dal 2011 al 2014 dall'attrice e dal 2014 dalla convenuta;
deducendo che, in data 26.05.2014, avrebbe emesso un assegno in proprio Persona_2 favore di € 6.000 e avrebbe prelevato € 30.000 nel suo proprio interesse;
deducendo di aver diritto all'indennità di occupazione per la terza parte dell'immobile di sua proprietà.
ha pertanto chiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla Parte_1 convenuta, la divisione dei beni ereditari, nonché il pagamento dell'indennità di occupazione dell'immobile per la quota parte di sua proprietà.
2. Si è costituita contestando tutto quanto dedotto da parte attrice e precisando Controparte_1 che il prelievo di € 30.000 era stato effettuato per far fronte alle necessità della madre e per alcuni necessari lavori all'immobile abitato dalla madre;
confermando sostanzialmente quanto dedotto in ordine alla proprietà dell'immobile con valore di stima pari ad € 143.300,00; deducendo che la sorella aveva, nel 1990, ricevuto 15.000 in donazione dalla stessa Pt_1
deducendo che l'assegno di € 6.000 è stato emesso dalle a saldo del CP_1 CP_2 residuo di proprietà della convenuta medesima;
deducendo l'esistenza di un altro conto corrente n. 37224346 cointestato tra la madre e le due sorelle ove l'attrice, dopo aver prelevato, 34.160,00 euro tra il 2011 e l'ottobre 2013 provvedeva a chiudere il libretto di risparmio senza comunicarlo alle altre cointestatarie;
deducendo che risulta pertanto già Parte_1 soddisfatta della propria quota ereditaria;
infine deducendo di aver anticipato spese per una somma complessiva di €7810,00. ha pertanto chiesto, in via principale, lo scioglimento della comunione Persona_2 ereditaria ed, in via riconvenzionale, il saldo della quota parte delle spese anticipate dalla convenuta e a carico dell'asse ereditario, con eventuale compensazione con la quota di indennità richiesta.
3. La causa veniva istruita con ctu contabile e nomina del ctu dott. . Persona_3
pagina 2 di 7 4. Il Giudice successivamente tentava la conciliazione tra le parti, le quali addivenivano ad una parziale condivisione della prospettazione del Giudice e, all'udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnavano conclusioni congiunte nei termini che seguono.
5. “Sono comparsi l'Avv. Francesca ZA per parte attrice e l'Avv. Diego Casonato per parte convenuta i quali precisano concordemente le seguenti conclusioni: a seguito degli accordi raggiunti in udienza del 24.06.25 la signora , nata a [...] il Parte_2
05/10/1966 (CF ), cede la sua quota di proprietà pari ad 1/3 degli C.F._3 immobili di Fiesso d'Artico oggetto di causa alla sorella , nata a [...]_1
(PD) il 19/10/1968 (CF ), a fronte del pagamento del prezzo di € C.F._2
35.000,00 (trentacinquemila). Gli immobili sono identificati catastalmente presso il Comune di Fiesso D'Artico (VE) al Foglio 2 Mappale 407 sub 2 cat. A/2 Abitazione al Piano Terra e Primo - rendita catastale € 614,58 e sub 3 cat. C/6 garage a Piano Terra – rendita catastale € 39,77. Dichiarano le parti che, quanto venduto è esattamente raffigurato, per suddivisione interna, consistenza e configurazione nelle schede planimetriche catastali rilasciate dall'Agenzia del Territorio – Catasto Fabbricati di Venezia, che si allegano al presente atto (docc. 8-9).
Conformità catastale Ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, della Legge 52/1985 e successive modifiche ed integrazioni, la sig.ra , proprietaria ed intestataria catastale della quota indivisa di 1/3, Parte_1 dichiara che i dati catastali indicati e le planimetrie allegate sono conformi allo stato di fatto delle unità immobiliari in oggetto e che comunque non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie ai sensi della vigente normativa. Precisazioni immobiliari - Consistenza La vendita è fatta ed accettata nello stato di fatto e di diritto, ben noto alle parti, in cui quanto venduto si trova e comprende tutti i connessi diritti, gli accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze, aggiunte e migliorie, diritti, ragioni e azioni, servitù attive e/o passive eventualmente esistenti, con l'immediato passaggio del possesso e consegna degli immobili, nulla escluso od eccettuato. La presente compravendita avviene, inoltre, con i proporzionali diritti sulle parti, spazi e impianti comuni del fabbricato, ai sensi degli artt. 1117 e segg. del codice civile ed eventuali servitù attive e passive ed in particolare con tutti i patti, le condizioni e le servitù previsti nell'atto di provenienza. Impianti In riferimento al D.M. 37/2008, la sig.ra garantisce la perfetta efficienza ed Parte_1 il regolare funzionamento di tutti gli impianti di cui l'immobile in oggetto è dotato e la loro conformità alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui lo stesso è stato realizzato.
pagina 3 di 7 In merito la sig.ra dichiara di essere in possesso della documentazione Controparte_1 tecnico-amministrativa attestante la conformità degli impianti e i libretti di uso e manutenzione. Provenienza e dichiarazioni urbanistiche Quanto alla provenienza, parte venditrice, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa urbanistica, dichiara sotto la propria personale responsabilità che il fabbricato in oggetto è stato realizzato, dal punto di vista urbanistico antecedentemente al 1967 e risulta a norma con gli attuali strumenti urbanistici. La proprietà è stata acquisita per successione a causa di morte della madre, signora Per_1
, risultante dalla dichiarazione di successione depositata presso l'Agenzia delle Entrate
[...] sede di VENEZIA (VE) Repertorio n. 424753 - UR Registrazione Volume 88888 n. 424753 registrato in data 24/11/2020 – CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE Voltura n.10442.1/2020 - Pratica n. VE0102375 in atti dal 23/12/2020. La sig.ra dichiara e garantisce, infine, che per l'unità immobiliare in oggetto Parte_1 non sono intervenuti abusi edilizi, non vi era luogo a domanda di sanatoria, né alcun procedimento di cui all'art. 41 della Legge n. 47/1985. La parte venditrice dichiara che sulle unità immobiliari in oggetto non sono stati realizzati interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica di cui all'art. 1 della Legge 449/1997 e art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 per i quali la parte venditrice stessa stia beneficiando delle detrazioni fiscali previste da detta normativa. Garanzie La sig.ra garantisce la sig.ra da ogni ipotesi di evizione Parte_1 Controparte_1 sia totale che parziale e dichiara che quanto venduto non è gravato da garanzie reali, vincoli derivanti da pignoramenti o sequestri, oneri, privilegi, diritti reali o personali che ne diminuiscono il pieno godimento e la libera disponibilità. La sig.ra , infine, dichiara che il fabbricato è stato costruito nel pieno Parte_1 rispetto delle norme del piano regolatore e dei regolamenti edilizi e nel rispetto dei diritti dei terzi confinanti. Attestato di prestazione energetica Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del D.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, la sig.ra dichiara di essere in possesso delle informazioni e la Controparte_1 documentazione in ordine alla certificazione energetica delle unità immobiliari ed in particolare l'attestato di prestazione energetica con identificativo 96354/2025 valido fino al 27.08.2035 redatto dall'Ing. iscritto all'Ordine/Collegio professionale degli Persona_4
Ingegneri di Padova con n. 2400 (doc. 10). La sig.ra dichiara che, dalla redazione del predetto attestato, l'unità Parte_1 immobiliare in oggetto all'attestato non ha subito interventi tali da modificare la classe energetica della stessa e non si è verificata altra causa di decadenza di tali documenti. Prezzo
pagina 4 di 7 La sig.ra cede e vende alla sig.ra , che riceve ed acquista, Parte_1 Controparte_1 la propria quota di immobile per l'importo onnicomprensivo di euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) a totale pagamento, nonché saldo prezzo della cessione, che verrà corrisposto dalla sig.ra alla sig.ra a mezzo bonifico bancario alle seguenti CP_1 Pt_1 coordinate bancarie IBAN: [...] Poste Italiane spa, che sarà effettuato alla data del deposito della sentenza. Ipoteca legale – Volture catastali – Trascrizione La sig.ra rinuncia espressamente all'ipoteca legale. Si autorizzano volture Parte_1 catastali e trascrizione. Effetti e possesso Il possesso con i diritti ai frutti ed il carico dei tributi ed oneri, e quant'altro si considera passato alla parte acquirente con effetto dal deposito in Tribunale della sentenza di divisione corrispondente a tutte le condizioni richieste. Agevolazioni prima casa La sig.ra chiede le agevolazioni “prima casa”. Controparte_1
A tal fine, ai fini della nota II-bis dell'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131:
- Le sig.re e dichiarano che le unità immobiliari in oggetto hanno le Pt_1 Controparte_1 caratteristiche delle case di abitazione non di lusso in quanto non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- la sig.ra dichiara che: Controparte_1
a) l'immobile è ubicato nel territorio del Comune in cui ha stabilito la propria residenza;
b) non è titolare esclusiva dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui sono situate le unità immobiliari in oggetto, eccezion fatta per la quota di 2/3 dell'immobile oggetto del presente trasferimento;
c) non è titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata da essa parte acquirente, con le agevolazioni previste dalle norme richiamate nella lettera c) della citata nota II-bis, eccezion fatta per la quota di 2/3 dell'immobile oggetto del presente trasferimento;
d) è a conoscenza delle decadenze dalle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo, in caso di dichiarazione mendace o di trasferimento, anche a titolo gratuito, delle unità immobiliari oggetto del presente atto, prima che siano decorsi cinque anni dalla data del deposito avanti il Tribunale di Venezia della sentenza relativa alla causa di divisione ereditaria con R.G. 2406/2022, e che tale decadenza non si applica qualora entro un anno dall'alienazione, la parte stessa proceda all'acquisto di altro immobile da adibire ad abitazione principale. Credito d'imposta La sig.ra dichiara di non essere titolare di alcun credito d'imposta personale. Controparte_1
Spese
pagina 5 di 7 Il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999. Le parti autorizzano fin d'ora la trascrizione del verbale rinunziando all'iscrizione di ipoteche legali ed esonerando la competente Conservatoria da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo. Le parti si obbligano a curare la trascrizione del verbale, con relativa voltura, presso il competente ufficio della pubblicità immobiliare esonerando il cancelliere da qualsiasi responsabilità.”.
6. Le conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 30.09.2025 e come richiamate nelle note a verbale depositate in vista dell'udienza, sono congiunte e, pertanto, in applicazione del principio di non contestazione vengono fatte proprie dal Giudice ai fini della decisione, con sottesa rinuncia delle parti alle ulteriori reciproche domande ed eccezioni.
7. Alla luce di quanto esposto, viene operata la divisione ereditaria dei beni facenti parte dell'asse ereditario della de cuius e conseguentemente l'immobile sito in Fiesso d'Artico Persona_1
(VE), vicolo Pasubio n. 2, iscritto al Catasto del Comune di Fiesso d'Artico al foglio 2 mappale 407 sub 2 cat A/2 abitazione al piano terra e primo, rendita cat. 614,58 euro e sub 3 C/6 garage a piano terra, rendita catastale € 39,77 viene assegnato integralmente a che Controparte_1 per l'effetto corrisponderà a la somma di € 35.000. Parte_1
8. Le conclusioni congiunte e l'assenza di contestazioni giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti, inoltre, per le stesse ragioni, la liquidazione del ctu, come già eseguita in atti, viene posta a carico di per la misura del 50% e , e per essa Persona_2 Parte_2 dell'ER, nella restante misura del 50%.
9. Si provvederà con separato provvedimento alla liquidazione del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DISPONE l'assegnazione dell'intero bene immobile sito in Fiesso d'Artico (VE), vicolo Pasubio n. 2, iscritto al Catasto del Comune di Fiesso d'Artico al foglio 2 mappale 407 sub 2 cat A/2 abitazione al piano terra e primo, e sub 3 C/6 garage a piano terra, come descritto in atti, con conseguente cessione della quota di 1/3 da a;
Parte_2 Persona_2
DISPONE che versi a la somma di € 35.000 a pagamento del prezzo Persona_2 Parte_2 per la cessione della quota di 1/3 dell'immobile descritto;
COMPENSA tra le parti le spese di lite;
PONE definitivamente le spese di ctu, come liquidate, a carico di nella misura del Controparte_1 pagina 6 di 7 50% e a carico dell'ER nella restante misura del 50%.
RISERVA a separato provvedimento la liquidazione del procuratore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, . Parte_2
Venezia, 14 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Zorzi
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