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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 25/09/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 806/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 806/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. PRINCIPI FIORENZO e dell'avv. SCARPETTA CARLA OPPONENTI contro n persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SILEONI SARA OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: i procuratori delle parti rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Macerata, contrariis reiectis, previo accoglimento dell'istanza di sospensione di cui appresso, - IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: - atteso che il presente giudizio si fonda su questioni riconducibili a contratti di finanziamento ed al rilascio di fideiussioni a garanzia del pagamento degli stessi e, quindi, a contratti bancari, ai sensi del D.Lgs. 28.3.2010, n. 28, assegnare alla parte opposta il termine per la presentazione della domanda di mediazione e rinvii per la prosecuzione del giudizio;
- IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: - sospendere la provvisoria esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 121/2024 del 12.02.2024, emesso in data 11.02.2024 dal Giudice del Tribunale di Macerata, Dott. Andrea Enrico Polimeni, reso a conclusione del procedimento monitorio n. 2918/2023 R.G., notificato a tutti gli odierni opponenti in data 5.03.2024, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., concessa nei confronti dei soli signori ed ricorrendo gravi motivi;
- NEL Parte_4 Parte_5 MERITO: - in accoglimento dell'opposizione p ichi arziale delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opposti a garanzia del mutuo chirografario n. M01/022183547 (già 11/21/83547), dell'importo di € 200.000,00, per la quota del 90% del finanziamento coperta dal Fondo pubblico ex L. 662/1996, e la nullità totale delle fideiussioni rilasciate a garanzia del mutuo chirografario n. M01/022800015 (già n. 11/28/00015), dell'importo di € 25.000,00, ed a garanzia dell'apertura di credito in c/c n. C01/00020105968 (già n. 11/03/05968), dell'importo di € 150.000,00, in quanto totalmente garantiti ex L. 662/1996 e, per lo effetto, dichiarare nullo e/o di nessun effetto e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 121/2024 del 12.02.2024, emesso in data 11.02.2024 dal Giudice del Tribunale di Macerata, Dott. Andrea Enrico Polimeni, reso a conclusione del procedimento monitorio n. 2918/2023 R.G., notificato a tutti gli odierni opponenti in data 5.03.2024; Con vittoria di competenze di avvocato e di spese del presente giudizio.” per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, previa acquisizione del fascicolo monitorio: in via preliminare: - in via principale: rigettare l'istanza ex art. 649 c.p.c., confermando la provvisoria efficacia esecutiva dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel contempo, estendere la provvisoria esecuzione del decreto anche alle garanti Pt_2
, e;
- in subordine: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di
[...] Parte_1 Parte_3
a ne del decreto ex art. 648 c.p.c. nei confronti di tutti i fideiussori;
nel merito:
pagina 1 di 6 - in via principale: accertare e dichiarare che la spiegata opposizione è infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta oltre che nei successivi atti difensivi e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine: nella denegata e non ritenuta ipotesi che debba essere accertata la nullità della fideiussione per la parte relativa al credito garantito dal ex L. 662/1996, per i motivi esposti negli atti difensivi accertare la CP_2 validità e l'efficacia delle fideiussioni sottosc onenti per la somma residua non compresa nella garanzia del fondo pubblico e, per l'effetto, condannare gli opponenti alla refusione in favore di della predetta somma per Controparte_1 come sarà calcolata in corso di causa, ovvero in quella somma maggiore o izia, oltre agli accessori e interessi maturati e maturandi: (i) al tasso debitore del 4,80% dall'01/01/2023 ed al tasso del 13,00% dal 06/11/2023 (data di revoca affidamenti) e sino all'integrale pagamento quanto al saldo passivo del conto corrente (ii) al tasso di mora contrattuale del 8,50% dal 04/12/2023 sino all'integrale pagamento sul capitale insoluto del mutuo chirografario n. M01/022183547 (iii) al tasso di mora del 3,80% dal 04/12/2023 sino all'integrale pagamento sul capitale residuo del mutuo chirografario n. M01/022800015, nonché alle successive spese occorrende sino al saldo effettivo.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, gli opponenti come sopra meglio generalizzati proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 121/2024 pronunciato dal Tribunale di Macerata in data 11.02.2024 su istanza della d.lgs. n. 28 del 2010 onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 260.392,14, oltre interessi e spese in forza delle fideiussioni, omnibus e specifiche, rilasciate dagli opponenti a garanzia delle obbligazione bancarie assunte dalla Parte_6 A fondamento della opposizione eccepivano, in via pregiudiziale, la improcedibilità della domanda di
[...] ento per omesso avvio del procedimento di mediazione ex art 5 comma 1 bis dlgs 28/2010. Nel merito contestavano la domanda di pagamento eccependo la nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di cui all'art.
4.4. del DM 23.9.2005 di attuazione della L. 662/96. Concludevano, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Macerata, contrariis reiectis, previo accoglimento dell'istanza di sospensione di cui appresso, - IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: - atteso che il presente giudizio si fonda su questioni riconducibili a contratti di finanziamento ed al rilascio di fideiussioni a garanzia del pagamento degli stessi e, quindi, a contratti bancari, ai sensi del D.Lgs. 28.3.2010, n. 28, assegnare alla parte opposta il termine per la presentazione della domanda di mediazione e rinvii per la prosecuzione del giudizio;
- IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: - sospendere la provvisoria esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 121/2024 del 12.02.2024, emesso in data 11.02.2024 dal Giudice del Tribunale di Macerata, Dott. Andrea Enrico Polimeni, reso a conclusione del procedimento monitorio n. 2918/2023 R.G., notificato a tutti gli odierni opponenti in data 5.03.2024, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. concessa nei confronti dei soli signori ed ricorrendo gravi motivi;
- NEL Parte_4 Parte_5
MERITO: - in accoglimento dell'opposizione pr ichi arziale delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opposti a garanzia del mutuo chirografario n. M01/022183547 (già 11/21/83547), dell'importo di € 200.000,00, per la quota del 90% del finanziamento coperta dal Fondo pubblico ex L. 662/1996, e la nullità totale delle fideiussioni rilasciate a garanzia del mutuo chirografario n. M01/022800015 (già n. 11/28/00015), dell'importo di € 25.000,00, ed a garanzia dell'apertura di credito in c/c n. C01/00020105968 (già n. 11/03/05968), dell'importo di € 150.000,00., in quanto totalmente garantiti ex L. 662/1996 e, per lo effetto, dichiarare nullo e/o di nessun effetto e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 121/2024 del 12.02.2024, emesso in data 11.02.2024 dal Giudice del Tribunale di Macerata, Dott. Andrea Enrico Polimeni, reso a conclusione del procedimento monitorio n. 2918/2023 R.G., notificato a tutti gli odierni opponenti in data 5.03.2024; Con vittoria di competenze di avvocato e di spese del presente giudizio.” Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione e ne chiedeva il rigetto eccependo: di aver dato avvio alla mediazione;
b) che il divieto di cui all'art.
4.4. del DM 23.9.2005 di attuazione della L. 662/96 non investiva le garanzie personali. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo pagina 2 di 6 Tribunale Adito, contrariis rejectis, previa acquisizione del fascicolo monitorio: in via preliminare: - in via principale: rigettare l'istanza ex art. 649 c.p.c., confermando la provvisoria efficacia esecutiva dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel contempo, estendere la provvisoria esecuzione del decreto anche alle garanti , e;
- in Parte_2 Parte_1 Parte_3 subordine: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e disporre la provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c. nei confronti di tutti i fideiussori;
nel merito: - in via principale: accertare e dichiarare che la spiegata opposizione è infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta oltre che nei successivi atti difensivi e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine: nella denegata e non ritenuta ipotesi che debba essere accertata la nullità della fideiussione per la parte relativa al credito garantito dal ex L. 662/1996, per i motivi esposti negli atti difensivi accertare la validità e l'efficacia delle fideiussioni CP_2 sottoscritte dagli opponenti per la somma residua non compresa nella garanzia del fondo pubblico e, per l'effetto, condannare gli opponenti alla refusione in favore di della predetta somma per come sarà provata e calcolata in corso Controparte_1 di causa, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli accessori e interessi maturati e maturandi: (i) al tasso debitore del 4,80% dall'01/01/2023 ed al tasso del 13,00% dal 06/11/2023 (data di revoca affidamenti) e sino all'integrale pagamento quanto al saldo passivo del conto corrente (ii) al tasso di mora contrattuale del 8,50% dal 04/12/2023 sino all'integrale pagamento sul capitale insoluto del mutuo chirografario n. M01/022183547 (iii) al tasso di mora del 3,80% dal 04/12/2023 sino all'integrale pagamento sul capitale residuo del mutuo chirografario n. M01/022800015, nonché alle successive spese occorrende sino al saldo effettivo. Il tutto con vittoria nelle spese, diritti ed onorari di causa”. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti. Diritto In via pregiudiziale va disattesa la eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28 del 2010. Innanzitutto, come da ultimo statuito dalla suprema Corte di Cassazione “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (v. cass. 26824/2024 e cass. 31209/2022). A ciò merita aggiungere che la opposta ha allegato e documentazione l'avvio e la conclusione con esito negativo del procedimento di mediazione (v. verbale del 09.01.2025 depositato in data 22.01.2025) Nel merito la opposizione è infondata. Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. (v. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (v. Cass. N. 6663/2002).
pagina 3 di 6 E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). L'opposta ha agito in giudizio nei confronti dei fideiussori opponenti onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 260.392,14, oltre interessi Come è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. Cass. 2015/826; Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001). La opposta ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente producendo i seguenti documenti: contratto di conto corrente di corrispondenza (conto corrente già n. 11/03/05968, poi rinumerato C01/00020105968) sottoscritto in data 03.01.2017 dalla con la Banca di Parte_6
Macerata s.p.a. (v. doc. 1 fascicolo monitorio); contratto di apertur ncorrenza della somam di € 5.000 regolato sul conto corrente n. n. 11/03/05968 (v. doc. 2 fascicolo monitorio); contratto sottoscritto dalla in data 01.06.2022 con il quale veniva accordato dalla opposta un Parte_6 finanziamento a titolo di apertura di credito in conto corrente subordinato alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, di assegni, vaglia, effetti, fatture e similari fino alla concorrenza massima di € 150.000,00 (v. doc. 3 fascicolo monitorio); contratto di mutuo chirografario per l'importo di € 25.000,00 (n. M01/022800015 e, all'origine, n. 11/28/00015) sottoscritto dalla in data 05.05.2020 (v. Parte_6 doc. 4 fascicilo monitorio), contratto di mutuo chirografario per l'importo di € 200.000,00 (n. M01/022183547 e, all'origine, n. 11/21/83547) sottoscritto dalla in data 04.08.2020 (v. Parte_6 doc. 5 fascicolo monitorio); fideiussioni omnibus sottoscritte in data 31/01/2017 da Parte_2
, e sino a Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5 somma di € (v. doc. 6A, 6B, 6C, 6D, 6E fascicilo monitorio), atti integrativi sottoscritti dai fideiussori in data 26/10/2018 (v. doc. 7A, 7B, 7C, 7D, 7E fascicolo monitorio ); atti integrativi sottoscritti in data 22/05/2023 (v. doc. 8A, 8B, 8C, 8D, 8E fascicolo monitorio), con i quali l'importo fino a concorrenza del quale erano prestate le fideiussioni veniva portato ad € 230.000,00 per ciascuna garanzia;
fideiussioni specifiche sottoscritte da , e Parte_2 Parte_1 Parte_4 Parte_3 fino alla c d i di Parte_5 mutuo in data 05.08.2020 (v. doc. 9A, 9B, 9C, 9D, 9E fascicolo monitorio): diffide di pagamento in data 06.11.2023 (v. doc 10,11,12,13 fascicolo monitorio); missive in data 04.12.2023 con le quali la banca di comunicava la revoca dai contratti in essere, la decadenza dal beneficio del termine ed il CP_1
o di quanto ad essa spettante (v. doc. 14,15,16,18 fascicolo monitorio); copia estratti conto a far data dall'apertura del conto corrente e sino al passaggio a sofferenza in data 21.12.2023(v. doc. allegata alla memoria ex art 171 ter c.p.c. depositata in data 07.11.2024) A ciò merita aggiungere che l'esistenza del credito non è stata contestata dagli opponenti. Resta, quindi, da esaminare l'unico motivo di opposizione proposto dagli opponenti relativo alla asserita nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di cui all'art.
4.4. del DM 23.9.2005 di attuazione della L. 662/96. Tale disposizione prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna pagina 4 di 6 altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”. In merito si rileva che la norma, se da un lato fa riferimento espresso alle garanzie prestare da intermediari assicurativi bancari, nulla dice circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche. Devono dunque ritenersi valide ed operanti le garanzie prestate nel caso di specie, non essendo esse assimilabili nessuna delle categorie specificamente delineate nel disposto normativo (reali, assicurative e bancarie). D'altronde, se il legislatore avesse voluto estendere tale limite ad ogni forma di garanzia, avrebbe adottato una terminologia generica e onnicomprensiva, con riferimento alle garanzie tout court, senza ricorrere a qualificazioni dettagliate quali reali, assicurative, bancarie. Si osserva altresì che, in generale, un creditore può chiedere più garanzie personali in relazione ad uno stesso credito (essendo meccanismi di riduzione previsti solo per le garanzie reali, ai sensi dell'art. 2872 c.c. e 39 TUB). Poiché, dunque, la lettera della norma citata non estende il divieto alle garanzie personali dette garanzie devono ritenersi consentite (in tal senso si veda anche Tribunale di Milano 9.1.2023 n. 107, Tribunale Milano 19.3.2024 n. 3050 v Corte di appello di Milano sez. I, 04/05/2023, n.1436) In tale senso, depone anche la nuova formulazione delle “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia” – in vigore dal 14 ottobre 2022. Nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022 si è chiarito che la acquisizione di garanzie personali da parte di persone fisiche a tutela di obbligazioni derivanti da finanziamenti assistiti dalla Garanzia del fondo è ammissibile, ovvero che: “1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati.
3. Ai fini del rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo C.4.1, lettera b), si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia. La stessa Corte di Cassazione ha ribadito sul tema che: “La lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui del D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4, e del D.M. 23 settembre 2005, a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell'art. 1418 c.c..”(v. cassa. 2023 n. 36516) Pertanto, non può essere condivisa l'interpretazione estensiva offerta nella pronuncia isolata richiamata da parte opponente del Tribunale di Torino. Nel caso di specie le garanzie prestate rivestono natura di garanzie personali, trattandosi di fideiussioni rilasciate dai singoli opponenti, per cui nessuna violazione della disposizione in esame può essere ravvisata. Alla luce delle superiori considerazioni la opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 260.001 ed € 520.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 5 di 6 2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge Macerata, 22 settembre 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 806/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da: (C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
[...] C.F._4 Parte_5 C.F._5 con il patrocinio dell'avv. PRINCIPI FIORENZO e dell'avv. SCARPETTA CARLA OPPONENTI contro n persona del legale rapp.te p.t. (p.i. Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. SILEONI SARA OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: i procuratori delle parti rassegnavano le seguenti conclusioni: per parte opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Macerata, contrariis reiectis, previo accoglimento dell'istanza di sospensione di cui appresso, - IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: - atteso che il presente giudizio si fonda su questioni riconducibili a contratti di finanziamento ed al rilascio di fideiussioni a garanzia del pagamento degli stessi e, quindi, a contratti bancari, ai sensi del D.Lgs. 28.3.2010, n. 28, assegnare alla parte opposta il termine per la presentazione della domanda di mediazione e rinvii per la prosecuzione del giudizio;
- IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: - sospendere la provvisoria esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 121/2024 del 12.02.2024, emesso in data 11.02.2024 dal Giudice del Tribunale di Macerata, Dott. Andrea Enrico Polimeni, reso a conclusione del procedimento monitorio n. 2918/2023 R.G., notificato a tutti gli odierni opponenti in data 5.03.2024, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., concessa nei confronti dei soli signori ed ricorrendo gravi motivi;
- NEL Parte_4 Parte_5 MERITO: - in accoglimento dell'opposizione p ichi arziale delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opposti a garanzia del mutuo chirografario n. M01/022183547 (già 11/21/83547), dell'importo di € 200.000,00, per la quota del 90% del finanziamento coperta dal Fondo pubblico ex L. 662/1996, e la nullità totale delle fideiussioni rilasciate a garanzia del mutuo chirografario n. M01/022800015 (già n. 11/28/00015), dell'importo di € 25.000,00, ed a garanzia dell'apertura di credito in c/c n. C01/00020105968 (già n. 11/03/05968), dell'importo di € 150.000,00, in quanto totalmente garantiti ex L. 662/1996 e, per lo effetto, dichiarare nullo e/o di nessun effetto e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 121/2024 del 12.02.2024, emesso in data 11.02.2024 dal Giudice del Tribunale di Macerata, Dott. Andrea Enrico Polimeni, reso a conclusione del procedimento monitorio n. 2918/2023 R.G., notificato a tutti gli odierni opponenti in data 5.03.2024; Con vittoria di competenze di avvocato e di spese del presente giudizio.” per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, previa acquisizione del fascicolo monitorio: in via preliminare: - in via principale: rigettare l'istanza ex art. 649 c.p.c., confermando la provvisoria efficacia esecutiva dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel contempo, estendere la provvisoria esecuzione del decreto anche alle garanti Pt_2
, e;
- in subordine: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di
[...] Parte_1 Parte_3
a ne del decreto ex art. 648 c.p.c. nei confronti di tutti i fideiussori;
nel merito:
pagina 1 di 6 - in via principale: accertare e dichiarare che la spiegata opposizione è infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta oltre che nei successivi atti difensivi e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine: nella denegata e non ritenuta ipotesi che debba essere accertata la nullità della fideiussione per la parte relativa al credito garantito dal ex L. 662/1996, per i motivi esposti negli atti difensivi accertare la CP_2 validità e l'efficacia delle fideiussioni sottosc onenti per la somma residua non compresa nella garanzia del fondo pubblico e, per l'effetto, condannare gli opponenti alla refusione in favore di della predetta somma per Controparte_1 come sarà calcolata in corso di causa, ovvero in quella somma maggiore o izia, oltre agli accessori e interessi maturati e maturandi: (i) al tasso debitore del 4,80% dall'01/01/2023 ed al tasso del 13,00% dal 06/11/2023 (data di revoca affidamenti) e sino all'integrale pagamento quanto al saldo passivo del conto corrente (ii) al tasso di mora contrattuale del 8,50% dal 04/12/2023 sino all'integrale pagamento sul capitale insoluto del mutuo chirografario n. M01/022183547 (iii) al tasso di mora del 3,80% dal 04/12/2023 sino all'integrale pagamento sul capitale residuo del mutuo chirografario n. M01/022800015, nonché alle successive spese occorrende sino al saldo effettivo.
* * * * * Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* * * * * Fatto
Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, gli opponenti come sopra meglio generalizzati proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 121/2024 pronunciato dal Tribunale di Macerata in data 11.02.2024 su istanza della d.lgs. n. 28 del 2010 onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 260.392,14, oltre interessi e spese in forza delle fideiussioni, omnibus e specifiche, rilasciate dagli opponenti a garanzia delle obbligazione bancarie assunte dalla Parte_6 A fondamento della opposizione eccepivano, in via pregiudiziale, la improcedibilità della domanda di
[...] ento per omesso avvio del procedimento di mediazione ex art 5 comma 1 bis dlgs 28/2010. Nel merito contestavano la domanda di pagamento eccependo la nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di cui all'art.
4.4. del DM 23.9.2005 di attuazione della L. 662/96. Concludevano, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Macerata, contrariis reiectis, previo accoglimento dell'istanza di sospensione di cui appresso, - IN VIA PREGIUDIZIALE DI RITO: - atteso che il presente giudizio si fonda su questioni riconducibili a contratti di finanziamento ed al rilascio di fideiussioni a garanzia del pagamento degli stessi e, quindi, a contratti bancari, ai sensi del D.Lgs. 28.3.2010, n. 28, assegnare alla parte opposta il termine per la presentazione della domanda di mediazione e rinvii per la prosecuzione del giudizio;
- IN VIA PRELIMINARE DI MERITO: - sospendere la provvisoria esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto n. 121/2024 del 12.02.2024, emesso in data 11.02.2024 dal Giudice del Tribunale di Macerata, Dott. Andrea Enrico Polimeni, reso a conclusione del procedimento monitorio n. 2918/2023 R.G., notificato a tutti gli odierni opponenti in data 5.03.2024, ai sensi dell'art. 649 c.p.c. concessa nei confronti dei soli signori ed ricorrendo gravi motivi;
- NEL Parte_4 Parte_5
MERITO: - in accoglimento dell'opposizione pr ichi arziale delle fideiussioni rilasciate dagli odierni opposti a garanzia del mutuo chirografario n. M01/022183547 (già 11/21/83547), dell'importo di € 200.000,00, per la quota del 90% del finanziamento coperta dal Fondo pubblico ex L. 662/1996, e la nullità totale delle fideiussioni rilasciate a garanzia del mutuo chirografario n. M01/022800015 (già n. 11/28/00015), dell'importo di € 25.000,00, ed a garanzia dell'apertura di credito in c/c n. C01/00020105968 (già n. 11/03/05968), dell'importo di € 150.000,00., in quanto totalmente garantiti ex L. 662/1996 e, per lo effetto, dichiarare nullo e/o di nessun effetto e/o, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 121/2024 del 12.02.2024, emesso in data 11.02.2024 dal Giudice del Tribunale di Macerata, Dott. Andrea Enrico Polimeni, reso a conclusione del procedimento monitorio n. 2918/2023 R.G., notificato a tutti gli odierni opponenti in data 5.03.2024; Con vittoria di competenze di avvocato e di spese del presente giudizio.” Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione e ne chiedeva il rigetto eccependo: di aver dato avvio alla mediazione;
b) che il divieto di cui all'art.
4.4. del DM 23.9.2005 di attuazione della L. 662/96 non investiva le garanzie personali. Concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo pagina 2 di 6 Tribunale Adito, contrariis rejectis, previa acquisizione del fascicolo monitorio: in via preliminare: - in via principale: rigettare l'istanza ex art. 649 c.p.c., confermando la provvisoria efficacia esecutiva dell'opposto decreto ingiuntivo e, nel contempo, estendere la provvisoria esecuzione del decreto anche alle garanti , e;
- in Parte_2 Parte_1 Parte_3 subordine: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione e disporre la provvisoria esecuzione del decreto ex art. 648 c.p.c. nei confronti di tutti i fideiussori;
nel merito: - in via principale: accertare e dichiarare che la spiegata opposizione è infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti nella comparsa di costituzione e risposta oltre che nei successivi atti difensivi e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine: nella denegata e non ritenuta ipotesi che debba essere accertata la nullità della fideiussione per la parte relativa al credito garantito dal ex L. 662/1996, per i motivi esposti negli atti difensivi accertare la validità e l'efficacia delle fideiussioni CP_2 sottoscritte dagli opponenti per la somma residua non compresa nella garanzia del fondo pubblico e, per l'effetto, condannare gli opponenti alla refusione in favore di della predetta somma per come sarà provata e calcolata in corso Controparte_1 di causa, ovvero in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre agli accessori e interessi maturati e maturandi: (i) al tasso debitore del 4,80% dall'01/01/2023 ed al tasso del 13,00% dal 06/11/2023 (data di revoca affidamenti) e sino all'integrale pagamento quanto al saldo passivo del conto corrente (ii) al tasso di mora contrattuale del 8,50% dal 04/12/2023 sino all'integrale pagamento sul capitale insoluto del mutuo chirografario n. M01/022183547 (iii) al tasso di mora del 3,80% dal 04/12/2023 sino all'integrale pagamento sul capitale residuo del mutuo chirografario n. M01/022800015, nonché alle successive spese occorrende sino al saldo effettivo. Il tutto con vittoria nelle spese, diritti ed onorari di causa”. La causa veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti. Diritto In via pregiudiziale va disattesa la eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria ex art 5 comma 1 bis d.lgs. n. 28 del 2010. Innanzitutto, come da ultimo statuito dalla suprema Corte di Cassazione “In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico (v. cass. 26824/2024 e cass. 31209/2022). A ciò merita aggiungere che la opposta ha allegato e documentazione l'avvio e la conclusione con esito negativo del procedimento di mediazione (v. verbale del 09.01.2025 depositato in data 22.01.2025) Nel merito la opposizione è infondata. Preliminarmente va rilevato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003). Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c. (v. Cass. N. 6421/2003). Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa;
rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino neppure astrattamente l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente- e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame- ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (v. Cass. N. 6663/2002).
pagina 3 di 6 E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La "plena cognitio" che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024). L'opposta ha agito in giudizio nei confronti dei fideiussori opponenti onde conseguire il pagamento della somma complessiva di € 260.392,14, oltre interessi Come è noto, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l' adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione” (v. Cass. 2015/826; Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001). La opposta ha assolto all'onere probatorio sulla medesima incombente producendo i seguenti documenti: contratto di conto corrente di corrispondenza (conto corrente già n. 11/03/05968, poi rinumerato C01/00020105968) sottoscritto in data 03.01.2017 dalla con la Banca di Parte_6
Macerata s.p.a. (v. doc. 1 fascicolo monitorio); contratto di apertur ncorrenza della somam di € 5.000 regolato sul conto corrente n. n. 11/03/05968 (v. doc. 2 fascicolo monitorio); contratto sottoscritto dalla in data 01.06.2022 con il quale veniva accordato dalla opposta un Parte_6 finanziamento a titolo di apertura di credito in conto corrente subordinato alla presentazione allo sconto o al salvo buon fine, di assegni, vaglia, effetti, fatture e similari fino alla concorrenza massima di € 150.000,00 (v. doc. 3 fascicolo monitorio); contratto di mutuo chirografario per l'importo di € 25.000,00 (n. M01/022800015 e, all'origine, n. 11/28/00015) sottoscritto dalla in data 05.05.2020 (v. Parte_6 doc. 4 fascicilo monitorio), contratto di mutuo chirografario per l'importo di € 200.000,00 (n. M01/022183547 e, all'origine, n. 11/21/83547) sottoscritto dalla in data 04.08.2020 (v. Parte_6 doc. 5 fascicolo monitorio); fideiussioni omnibus sottoscritte in data 31/01/2017 da Parte_2
, e sino a Parte_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5 somma di € (v. doc. 6A, 6B, 6C, 6D, 6E fascicilo monitorio), atti integrativi sottoscritti dai fideiussori in data 26/10/2018 (v. doc. 7A, 7B, 7C, 7D, 7E fascicolo monitorio ); atti integrativi sottoscritti in data 22/05/2023 (v. doc. 8A, 8B, 8C, 8D, 8E fascicolo monitorio), con i quali l'importo fino a concorrenza del quale erano prestate le fideiussioni veniva portato ad € 230.000,00 per ciascuna garanzia;
fideiussioni specifiche sottoscritte da , e Parte_2 Parte_1 Parte_4 Parte_3 fino alla c d i di Parte_5 mutuo in data 05.08.2020 (v. doc. 9A, 9B, 9C, 9D, 9E fascicolo monitorio): diffide di pagamento in data 06.11.2023 (v. doc 10,11,12,13 fascicolo monitorio); missive in data 04.12.2023 con le quali la banca di comunicava la revoca dai contratti in essere, la decadenza dal beneficio del termine ed il CP_1
o di quanto ad essa spettante (v. doc. 14,15,16,18 fascicolo monitorio); copia estratti conto a far data dall'apertura del conto corrente e sino al passaggio a sofferenza in data 21.12.2023(v. doc. allegata alla memoria ex art 171 ter c.p.c. depositata in data 07.11.2024) A ciò merita aggiungere che l'esistenza del credito non è stata contestata dagli opponenti. Resta, quindi, da esaminare l'unico motivo di opposizione proposto dagli opponenti relativo alla asserita nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di cui all'art.
4.4. del DM 23.9.2005 di attuazione della L. 662/96. Tale disposizione prevede che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna pagina 4 di 6 altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.6., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo”. In merito si rileva che la norma, se da un lato fa riferimento espresso alle garanzie prestare da intermediari assicurativi bancari, nulla dice circa l'acquisizione di garanzie personali prestate da persone fisiche. Devono dunque ritenersi valide ed operanti le garanzie prestate nel caso di specie, non essendo esse assimilabili nessuna delle categorie specificamente delineate nel disposto normativo (reali, assicurative e bancarie). D'altronde, se il legislatore avesse voluto estendere tale limite ad ogni forma di garanzia, avrebbe adottato una terminologia generica e onnicomprensiva, con riferimento alle garanzie tout court, senza ricorrere a qualificazioni dettagliate quali reali, assicurative, bancarie. Si osserva altresì che, in generale, un creditore può chiedere più garanzie personali in relazione ad uno stesso credito (essendo meccanismi di riduzione previsti solo per le garanzie reali, ai sensi dell'art. 2872 c.c. e 39 TUB). Poiché, dunque, la lettera della norma citata non estende il divieto alle garanzie personali dette garanzie devono ritenersi consentite (in tal senso si veda anche Tribunale di Milano 9.1.2023 n. 107, Tribunale Milano 19.3.2024 n. 3050 v Corte di appello di Milano sez. I, 04/05/2023, n.1436) In tale senso, depone anche la nuova formulazione delle “Disposizioni Operative del Fondo di Garanzia” – in vigore dal 14 ottobre 2022. Nel Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2022 si è chiarito che la acquisizione di garanzie personali da parte di persone fisiche a tutela di obbligazioni derivanti da finanziamenti assistiti dalla Garanzia del fondo è ammissibile, ovvero che: “1. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia è possibile acquisire ulteriori garanzie: a) di tipo personale;
b) di tipo reale, fatto salvo quanto previsto al paragrafo C.4.2, assicurativo ovvero bancario esclusivamente sulla quota di finanziamento non coperta dalla garanzia.
2. Sulle operazioni finanziarie per le quali è richiesta la garanzia non è possibile acquisire pegni su denaro o su valori mobiliari quotati.
3. Ai fini del rispetto della condizione di cui al precedente paragrafo C.4.1, lettera b), si tiene conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative, bancarie. Tale valore, determinato secondo le percentuali riportate nella seguente tabella, non può superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia. La stessa Corte di Cassazione ha ribadito sul tema che: “La lettera della norma secondaria invocata non comprende anche le garanzie personali, come sottolineato dal giudice di merito, e comunque, la violazione del precetto di cui del D.M. 20 giugno 2005, art. 2, comma 4, e del D.M. 23 settembre 2005, a prescindere da ogni questione sull'idoneità della fonte normativa in esame ad incidere su rapporti fra i privati in ragione del suo rango, non è sanzionato con la nullità della garanzia eventualmente prestata, di talché non può configurarsi nullità dell'atto fideiussorio, ai sensi dell'art. 1418 c.c..”(v. cassa. 2023 n. 36516) Pertanto, non può essere condivisa l'interpretazione estensiva offerta nella pronuncia isolata richiamata da parte opponente del Tribunale di Torino. Nel caso di specie le garanzie prestate rivestono natura di garanzie personali, trattandosi di fideiussioni rilasciate dai singoli opponenti, per cui nessuna violazione della disposizione in esame può essere ravvisata. Alla luce delle superiori considerazioni la opposizione va respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, applicando i parametri medi di cui al D.M. 55/2014 così come successivamente modificato ed integrato per ciascuna delle fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra € 260.001 ed € 520.000.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
pagina 5 di 6 2. condanna gli opponenti, in solido tra loro, a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 14.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge Macerata, 22 settembre 2025 Il Giudice
dott. Angelica Capotosto
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