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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/03/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11735/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11735/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROTONDO PIERFRANCESCO e Parte_1 C.F._1
l'avv. GUERINI SARA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. QUINZANI MARIA IDA CP C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1- Dichiarare che per la pronuncia di divorzio sussistono i requisiti di legge e di fatto, non essendo proseguita la convivenza tra i coniugi e passata in giudicato la sentenza n. 1703/2024 pubblicata il
24.4.2024 di codesto tribunale avente ad oggetto la separazione dei coniugi e per l'effetto pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e contratto a Brescia in data 14.6.2003, CP Parte_1 iscritto nei registri dello stato civile di detto comune al n.127 anno 2003 parte I con ordine all'ufficiale dello stato civile di competenza di provvedere alle annotazioni di legge.
pagina 1 di 4 2- Assegnare la casa coniugale sita in Brescia via Marcolini n. 40 al signor con ogni arredo CP
e pertinenza.
3- Quale concorso del padre al mantenimento dei due figli maggiorenni e non Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, il signor corrisponderà alla signora entro CP Parte_1 il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario la somma di € 600,00 per ciascun figlio e così €
1.200,00 al mese, somme soggette a rivalutazione Istat annuale. Le spese straordinarie individuate e disciplinate con riferimento al protocollo del Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016 cui le parti fanno espresso riferimento e rinvio, saranno corrisposte in ragione del 60% da parte del padre e del 40% da parte della madre.
4- A titolo di liquidazione divorzile una tantum ex art. 5 legge 898/1970 il signor si CP impegna a versare alla signora la somma di € 120.000,00 (euro centoventimila/00) Parte_1 importo che il tribunale ritiene equo e che sarà corrisposto mediante bonifici bancari sul conto corrente intestato alla signora quanto ad € 100.000,00 (euro centomila/00) entro e non oltre 30 Parte_1 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che statuirà conformemente alle conclusioni delle parti ed a € 20.000,00 (euro ventimila/00) decorsi 90 giorni da tale passaggio in giudicato.
5- Con l'adempimento di quanto previsto al precedente capo 4 i coniugi dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali, anche riferiti e/o conseguenti alla sciolta comunione dei beni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse, imposte, canoni/cauzioni dei contratti di locazione maturate e/o maturandi, anche di beni immobili personali) e di null'altro aver reciprocamente a pretendere ad eccezione di quanto previsto al capo 3.
6- Le spese legali riferite al presente giudizio rimangono interamente compensate tra le parti che dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza che recepirà le conclusioni come formulate. Con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà ex art. 13 co.8 L.P.F.
7- Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al capo riferito alla pronuncia di divorzio dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Brescia affinché provveda alle incombenze di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione e divorzio depositato il 29.9.2023, , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio con a Brescia il 14.6.2003, dalla cui unione erano nati i figli CP
, nato a [...] il [...], nata a [...], ancora non Persona_3 Persona_4
economicamente autosufficienti in quanto studenti, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
pagina 2 di 4 Si costituiva parte resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
All'udienza del 18.4.2024, avanti al Giudice delegato, le parti comparivano personalmente, assistite dai rispettivi difensori, e raggiungevano un accordo, pertanto era pronunciata sentenza non definitiva di separazione alle concordate conclusioni in data 20.4.2024.
All'udienza del 27.3.2025, per la prosecuzione sul divorzio a trattazione scritta, i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini finali ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (20.4.2024), la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, è decorso il termine semestrale di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP
celebrato in Brescia (Bs) il 14/06/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune, anno 2003, n. 127, parte I;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Parte_1
aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11735/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ROTONDO PIERFRANCESCO e Parte_1 C.F._1
l'avv. GUERINI SARA
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. QUINZANI MARIA IDA CP C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/03/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
1- Dichiarare che per la pronuncia di divorzio sussistono i requisiti di legge e di fatto, non essendo proseguita la convivenza tra i coniugi e passata in giudicato la sentenza n. 1703/2024 pubblicata il
24.4.2024 di codesto tribunale avente ad oggetto la separazione dei coniugi e per l'effetto pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra e contratto a Brescia in data 14.6.2003, CP Parte_1 iscritto nei registri dello stato civile di detto comune al n.127 anno 2003 parte I con ordine all'ufficiale dello stato civile di competenza di provvedere alle annotazioni di legge.
pagina 1 di 4 2- Assegnare la casa coniugale sita in Brescia via Marcolini n. 40 al signor con ogni arredo CP
e pertinenza.
3- Quale concorso del padre al mantenimento dei due figli maggiorenni e non Per_1 Per_2 economicamente indipendenti, il signor corrisponderà alla signora entro CP Parte_1 il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario la somma di € 600,00 per ciascun figlio e così €
1.200,00 al mese, somme soggette a rivalutazione Istat annuale. Le spese straordinarie individuate e disciplinate con riferimento al protocollo del Tribunale di Brescia del 14 luglio 2016 cui le parti fanno espresso riferimento e rinvio, saranno corrisposte in ragione del 60% da parte del padre e del 40% da parte della madre.
4- A titolo di liquidazione divorzile una tantum ex art. 5 legge 898/1970 il signor si CP impegna a versare alla signora la somma di € 120.000,00 (euro centoventimila/00) Parte_1 importo che il tribunale ritiene equo e che sarà corrisposto mediante bonifici bancari sul conto corrente intestato alla signora quanto ad € 100.000,00 (euro centomila/00) entro e non oltre 30 Parte_1 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio che statuirà conformemente alle conclusioni delle parti ed a € 20.000,00 (euro ventimila/00) decorsi 90 giorni da tale passaggio in giudicato.
5- Con l'adempimento di quanto previsto al precedente capo 4 i coniugi dichiarano di aver definito tutti i rapporti patrimoniali, anche riferiti e/o conseguenti alla sciolta comunione dei beni (a titolo esemplificativo e non esaustivo: tasse, imposte, canoni/cauzioni dei contratti di locazione maturate e/o maturandi, anche di beni immobili personali) e di null'altro aver reciprocamente a pretendere ad eccezione di quanto previsto al capo 3.
6- Le spese legali riferite al presente giudizio rimangono interamente compensate tra le parti che dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza che recepirà le conclusioni come formulate. Con rinuncia dei difensori al vincolo della solidarietà ex art. 13 co.8 L.P.F.
7- Ordinarsi alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza limitatamente al capo riferito alla pronuncia di divorzio dei coniugi, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di Brescia affinché provveda alle incombenze di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione e divorzio depositato il 29.9.2023, , premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio con a Brescia il 14.6.2003, dalla cui unione erano nati i figli CP
, nato a [...] il [...], nata a [...], ancora non Persona_3 Persona_4
economicamente autosufficienti in quanto studenti, esponeva che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
pagina 2 di 4 Si costituiva parte resistente, associandosi alla domanda di separazione e concludendo per il resto come in atti.
All'udienza del 18.4.2024, avanti al Giudice delegato, le parti comparivano personalmente, assistite dai rispettivi difensori, e raggiungevano un accordo, pertanto era pronunciata sentenza non definitiva di separazione alle concordate conclusioni in data 20.4.2024.
All'udienza del 27.3.2025, per la prosecuzione sul divorzio a trattazione scritta, i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini finali ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (20.4.2024), la sentenza di separazione risulta passata in giudicato, è decorso il termine semestrale di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP
celebrato in Brescia (Bs) il 14/06/2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune, anno 2003, n. 127, parte I;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
pagina 3 di 4 3) dichiara che perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che Parte_1
aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 27.3.2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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