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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 13/05/2024, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dott.ssa Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott.ssa Marina Vitulli - Consigliere relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 5 del Ruolo 2024, promossa in questa sede di reclamo con ricorso depositato l'8/1/2024
da
in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli Parte_1
Avv.ti Gianantonio Massari e Palo Stern, per procura unita telematicamente al ricorso per reclamo
- reclamante -
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Querin per mandato in calce alla CP_1
memoria di costituzione e risposta
- reclamata -
Oggetto della causa: giudizio di reclamo contro la sentenza n.182/2023 del 12.12.2023 del
Tribunale di Pordenone - impugnazione di licenziamento.
Causa chiamata all'udienza di discussione del 14/3/2024.
Conclusioni
Per la reclamante: Voglia la Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, previa fissazione di udienza con termini per la notifica alla controparte che è invitata a costituirsi in forme e termini di legge almeno 10 giorni prima o nel termine che verrà assegnato, in riforma della sentenza 182/2023 resa in causa RG 577/22 dal Tribunale di Pordenone sez. Lavoro, respingere tutte le domande formulate da CP_1
in tale procedimento in quanto infondate, dichiarando ed accertando che il recesso della Parte_1
[... dal rapporto di lavoro è legittimo e sorretto da giustificato motivo oggettivo consistente nella cessazione della unità locale cui la predetta era addetta, escludendo ogni violazione della normativa di tutela della assunzioni di lavoratori disabili ex lege 68/1999 art. 10 c. 4
Per la reclamata:
NEL MERITO_IN VIA PRINCIPALE:
Per le causali tutte di cui al presente procedimento, respingersi il reclamo proposto per essere infondato in fatto e diritto;
B) NEL MERITO_IN VIA SUBORDINATA EX ART. 346 CPC:
Si chiede comunque l'accoglimento delle domande formulate dalla Sig.a con il CP_1
ricorso introduttivo datato 22/06/2022, che si riformulano:
B.1) Piaccia al Giudicante, per le causali e i titoli tutti del presente procedimento, pronunciare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o ritorsivo e punitivo e/o vessatorio e/o discriminatorio e/o annullabile ex art. 10 L.68/99 viziato da motivo illecito determinante e/o invalido e/o infondato e/o annullabile e/o illegittimo e/o privo di giustificato motivo, il licenziamento della Sig.a
[...]
effettuato da parte opponente con note di data 14/03/2022, 05/04/2022 e 14/04/2022. CP_1
*) Conseguentemente, condannare unipersonale in persona del legale rappresentante pro Pt_1
tempore, secondo le seguenti gradate richieste in applicazione delle diverse, e qui subordinate, previsioni dell'art. 18 L.300/70 con condanna di parte reclamante:
-) sulla base del comma 1, previa pronuncia di nullità e/o persecutorietà e/o discriminatorietà e/o vessatorietà e/o sussistenza del motivo illecito determinante del licenziamento intimato, per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, a reintegrare la Sig.a con condanna CP_1
altresì di parte reclamante al risarcimento del danno, a favore della Sig.a pari alle CP_1
retribuzioni tutte dovute dal licenziamento alla effettiva reintegra e/o negli altri termini ritenuti di giustizia, e comunque, in misura non inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo;
-) sulla base del comma 4 e del comma 7, in via gradata, a reintegrare la Sig.a CP_1
previa pronuncia di illegittimità per manifesta infondatezza del fatto posto a fondamento del giustificato motivo oggettivo e violazione dell'art. 10 L. 68/99, per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente atto, e con condanna altresì di parte reclamante al risarcimento del danno, a favore della Sig.a pari alle retribuzioni tutte dovute dal licenziamento alla effettiva CP_1
reintegra, nel limite massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre alla regolarizzazione dal punto di vista contributivo e assicurativo fino alla effettiva reintegra;
-) sulla base del comma 5 e comma 7, in via ulteriormente gradata, a corrispondere alla Sig.a
[...]
previa pronuncia di illegittimità dell'atto espulsivo per le causali e i titoli tutti dedotti nel CP_1
presente atto, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto, e/o l'altro numero di mensilità compreso fra le 12 e 24 mensilità che il
Giudice riterrà di giustizia;
-) sulla base del comma 6, in via ulteriormente gradata, a corrispondere alla Sig.a CP_1
previa pronuncia di violazione degli artt. 2 e 7 L. 604/66, l'indennità risarcitoria omnicomprensiva parametrata in dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, e/o l'altro numero di mensilità
compreso fra le 6 e le 12 mensilità che il Giudice riterrà di giustizia;
B.2) IN VIA SUBORDINATA:
In via ultima subordinata, in denegata ipotesi di rigetto della domanda formulata al precedente punto B.1) e salvo il ricorso in Cassazione, si richiede, per i titoli tutti dedotti, la condanna di parte reclamante al versamento a favore della Sig.a dell'importo dell'indennità CP_1
sostitutiva del preavviso pari a € 2.476,49.- e/o la diversa somma che risulterà di giustizia. Spese legali rifuse.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso ex art.1 comma 47 della legge 92/2012 impugnava il CP_1
licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole dalla società dalla quale era Parte_1
stata assunta dalla lista di collocamento mirato per la copertura delle quote di riserva con contratto del 7.10.2010 per lo svolgimento di mansioni di commessa presso il di Organizzazione_1
Fiume Veneto;
il licenziamento di data 11.4.2022 era motivato dalla chiusura definitiva del punto vendita.
La ricorrente contestava la legittimità del licenziamento, deducendo la violazione dell'obbligo di repechage e la necessità eventualmente di adottare una procedura di licenziamento collettivo;
denunciava inoltre la lavoratrice la violazione dell'art.7 L.604/1966, in quanto non le era stata trasmessa alcuna comunicazione della procedura conciliativa prevista dalla legge;
al riguardo
Org rilevava che la convocazione avanti l' era prevista per data successiva al licenziamento,
venendo così frustrata la finalità della procedura, nel corso della quale ella si trovava comunque in malattia.
La ricorrente rilevava inoltre che il licenziamento era annullabile ex art.10 co.4 L.68/1999, in quanto la datrice di lavoro non aveva coperto le quote di riserva obbligatorie dei disabili.
La si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e sostenendo la legittimità Parte_1
del licenziamento.
La datrice di lavoro aveva dedotto di avere assolto l'obbligo di repechage offrendo alla lavoratrice le posizioni lavorative disponili, situate in provincie diverse, e che non vi erano i presupposti per la procedura prevista per i licenziamenti collettivi.
La resistente evidenziava che le posizioni da occupare con personale disabile erano pari a 8 unità e che dopo il licenziamento della ricorrente erano in forza residui sei dipendenti disabili, mentre le ulteriori due posizioni obbligatorie risultavano figurativamente coperte per effetto della convenzione stipulata il 24.02.2022 con l'ufficio per il collocamento mirato dell' Organizzazione_3
dell'Emilia Romagna.
[...]
La società sosteneva infine la correttezza della procedura conciliativa svoltasi avanti alla
[...] . Controparte_2
Il giudice della fase sommaria accoglieva il ricorso ritenendo assorbente il rilievo del mancato rispetto delle quote di riserva obbligatorie.
La società datrice di lavoro proponeva opposizione avverso l'ordinanza, contestando l'interpretazione operata dal primo giudice circa il contenuto e la portata della convenzione sottoscritta per l'assunzione di disabili.
La lavoratrice si costituiva in giudizio eccependo la nullità del ricorso in opposizione e nel merito deducendone l'infondatezza; l'opposta contestava in particolare che la datrice di lavoro avesse soddisfatto l'onere probatorio circa il rispetto della quota di riserva, sostenendo che questa fosse al momento del licenziamento pari a 13 lavoratori, sulla base delle risultanze della visura camerale;
l'opposta riproponeva inoltre tutti i motivi di impugnazione del recesso già svolti nella fase sommaria.
Con la sentenza appellata il giudice del tribunale di Pordenone respingeva l'opposizione, ritenendo ugualmente violata la quota di riserva per i lavoratori disabili.
Il giudice evidenziava come prima di marzo 2022 presso la società i lavoratori disabili Parte_1
assunti fossero cinque, e che in forza della convezione stipulata per la durata di 12 mesi la datrice di lavoro sarebbe stata ritenuta ottemperante agli obblighi previsti dalla L.68/1999, in quanto le posizioni lavorative indicate nel programma di assunzione sarebbero state considerate coperte.
Il programma di assunzione prevedeva la copertura figurativa di tre posti di lavoro riservati a persone disabili, facendo obbligo di effettiva copertura mediante assunzione entro i termini indicati:
una unità entro il 31.3.2022, la seconda unità entro il 30.9.2022 e la terza entro il 31.1.2023.
Secondo il giudice della fase di opposizione, pertanto, prima di marzo 2022 la datrice di lavoro aveva coperto integralmente la quota di riserva, mediante cinque coperture effettive e tre figurative;
successivamente erano stati assunti due lavoratori con contratto a tempo determinato, e pertanto al momento del licenziamento della erano occupati sette posti effettivi oltre all'ottavo posto CP_1
coperto figurativamente dalla convenzione.
Il successivo licenziamento dell'opposta avrebbe secondo il giudice di primo grado realizzato la scopertura di un posto, in quanto la quota di lavoratori extra convenzione era scesa a quattro, e a tale carenza non avrebbe potuto sopperire la copertura figurativa di cui alla convenzione, non potendo questa agire a posteriori per la copertura di un posto della quota di riserva obbligatoria rispetto al quale la convenzione non operava.
Avverso la sentenza ha proposto reclamo la società , evidenziando Parte_1
preliminarmente che i giudici della fase sommaria e di opposizione avevano fondato la propria decisione sui documenti dimessi dalla società, considerati pertanto rilevanti e probatori;
sulla base degli stessi, deve ritenersi che il numero di assunzioni obbligatorie di invalidi fosse per la società di otto, e che alla data della convenzione ne fossero già in forza cinque, compresa la CP_1
Evidenziava quindi la reclamante che sulla base della convenzione era possibile rinviare l'assunzione di ulteriori tre invalidi, e che i termini previsti per la copertura dei relativi posti erano marzo 2022, settembre 2002 e gennaio 2023.
Nel mese di marzo 2022 la società aveva proceduto ad assumere due disabili, in luogo di uno, e pertanto i lavoratori assunti a copertura della quota di riserva erano divenuti sette, e con il licenziamento in data 11.4.2022 erano diventati sei;
le ulteriori due posizioni erano coperte della convenzione.
Erroneamente secondo la reclamante i giudici di primo grado avevano ritenuto che il secondo lavoratore invalido assunto nel mese di marzo, in aggiunta a quello già programmato, coincidesse con l'assunzione prevista e dovuta, sulla base della convenzione, a settembre.
Deduceva la società di avere poi rispettato pienamente quanto previsto dalla convenzione,
procedendo anzi a tre ulteriori assunzioni di disabili nel mese di settembre 2022.
La reclamante censurava pertanto la sentenza in quanto aveva erroneamente interpretato l'art.10
L.68/1999, norma che dispone l'annullamento del recesso nei confronti del disabile solo e unicamente nel caso in cui con il licenziamento venga violata la quota destinata agli invalidi, senza distinguere tra disabili assunti prima o assunti dopo.
Quanto poi agli ulteriori motivi di impugnazione del licenziamento, la reclamante ribadiva l'effettiva chiusura dell'unità produttiva e l'ottemperanza all'obbligo di repechage;
osservava poi che la certificazione della malattia della lavoratrice è successiva alla data della convocazione presso
Org
.
Si costituiva la reclamata deducendo l'infondatezza del reclamo e in via subordinata riproponendo gli ulteriori motivi di invalidità del licenziamento già proposti in primo grado. Evidenziava la reclamata che tutti i dati relativi al numero dei lavoratori erano stati contestati tempestivamente in quanto unilaterali e non suffragati dal LUL, con conseguente mancato adempimento da parte della datrice di lavoro dell'onere probatorio gravante sulla stessa.
Sosteneva la reclamante che la quota di riserva risulta essere di tredici lavoratori disabili e che non è
provato vi fossero in atto altrettanti rapporti di lavoro con disabili alla data del licenziamento della reclamata.
In ogni caso la reclamata rilevava che non è legittimo che la società la abbia licenziata assumendo contestualmente un altro disabile.
Sosteneva la lavoratrice che, anche ritenendo che la quota di riserva sia pari ad otto,
nel periodo di vigenza della convenzione i disabili coperti da questa devono ritenersi tre (assunti o meno) e ad essi se ne devono aggiungere cinque, mentre dopo il suo licenziamento ne erano rimasti solo quattro.
Sosteneva poi che la copertura effettiva dei posti riservati ai disabili deve avvenire con lavoratori assunti a tempo indeterminato, e che solo la convenzione, per i tre posti in essa indicati, avrebbe consentito una copertura (reale o fittizia) a prescindere dalla tipologia di contratto (tirocinio, tempo determinato ecc.); opinando diversamente, sarebbe semplice eludere la quota di riserva con assunzioni a tempo determinato della durata di pochi giorni.
In ogni caso la reclamata riproponeva tutti gli altri motivi di impugnativa del licenziamento
(assenza di motivazione, violazione dell'art.7 per mancata comunicazione della attivazione della procedura conciliativa, insussistenza delle ragioni addotte come g.m.o.).
1. Reputa il collegio che la questione relativa alla dedotta violazione della quota di riserva in favore delle categorie protette sia fondata ed assorbente.
1.1 Anzitutto non può ritenersi dirimente la deduzione della reclamata secondo la quale la copertura effettiva dei posti riservati ai disabili deve avvenire necessariamente con lavoratori assunti a tempo indeterminato, e che solo la convenzione, per i tre posti in essa indicati, avrebbe consentito una copertura (reale o fittizia) a prescindere dalla tipologia di contratto (tirocinio,
tempo determinato ecc.).
Nel senso della compatibilità con il sistema del collocamento obbligatorio previsto dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 dell'apposizione del termine di durata al contratto di lavoro stipulato con soggetto appartenente alle categorie protette, avviato al lavoro nel sistema del collocamento obbligatorio si è pronunciata Cass.n.11440/1991 (ed anche Cass.6335/1995 per il contratto di formazione e lavoro;
in senso difforme Cass.n.15951/2004).
1.2 La Convenzione per Programma di inserimento lavorativo delle persone disabili stipulata dalla società reclamante ai sensi dell'art.11 della L.68/199 in data 24.2.2022 prevedeva all'art.1
che il datore di lavoro, il quale dal prospetto riepilogativo inviato con la situazione occupazionale alla data del 31/12/2021 risultava obbligato all'assunzione di n. 3 lavoratori disabili, si impegnasse ad adempiere all'obbligo previsto dalla legge secondo il seguente programma:
entro il 31/03/2022 1 addetto alle vendite entro il 30/09/2022 1 un Addetto/a Vendite, Magazziniere, Impiegato
entro il 31/01/2023 1 Addetto/a Vendite, Magazziniere, Impiegato.
Secondo quanto previsto dall'articolo 2 “Il datore di lavoro provvederà al rispetto del
programma di inserimento effettuando, con la cadenza definita nello schema di cui all'art. 1,
regolari richieste di avviamento dei lavoratori, già individuati nel corso delle procedure preliminari di scelta e selezione dei candidati…”.
L'articolo 6 stabiliva poi che “Per tutta la durata della presente convenzione il datore di lavoro
è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L.68/99, o comunque coperto rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma di cui
allo schema dell'art.1”.
Dopo la stipula della convenzione, la società reclamante ha assunto due lavoratrici invalide,
in data 15.3.2022 con contratto di durata superiore a sei mesi, con termine al Controparte_3
30.9.2022, e in data 1.3.2022 con durata di sei mesi fino al 31.8.2022. Parte_2
La questione dirimente prospettata dalle parti è se l'assunzione della lavoratrice avvenuta il 15 marzo (in anticipo rispetto al termine del 30 settembre previsto dalla CP_3
convenzione per la seconda assunzione) possa ritenersi adempimento della convenzione e quindi costituisca una unità che da virtuale diventa reale assunzione, con effetto di ricoprire anche il secondo posto previsto dal programma di assunzioni della convenzione. Reputa il collegio che tale sia la corretta soluzione interpretativa, in quanto lo scopo della convenzione è quello di dettare le regole ai fini del rispetto, per l'anno di vigenza della stessa,
della quota di riserva, in modo esaustivo e senza lasciare facoltà di effettuare assunzioni ulteriori, che non incidano sul numero figurativo di lavoratori previsto convenzione stessa.
Si osserva infatti che, come si legge nelle premesse, scopo delle convenzioni di cui all'art.11
della L.68/99 è quello di determinare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.68/99; come indicato nell'articolo 1, la società stipulante si
è impegnata ad adempiere all'obbligo previsto dalla legge secondo il dettagliato programma indicato nella convenzione, e per tutta la durata della stessa, ai sensi dell'articolo 6, verrà considerata ottemperante agli obblighi o comunque coperta rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma.
Deve ritenersi pertanto che la società reclamante si sia vincolata ad ottemperare alla copertura dei posti residui di cui alla quota di riserva mediante il rispetto della convenzione, e a tal fine è
irrilevante che una delle assunzioni sia avvenuta in anticipo rispetto al termine (costituente peraltro solo un termine massimo) di cui alla convenzione stessa.
Al momento del licenziamento della (11.4.22) erano pertanto occupati sette invalidi con CP_1
assunzione effettiva, e un ulteriore posto era ricoperto in modo figurativo per effetto della convenzione;
il licenziamento della reclamata ha quindi violato la quota di riserva di otto unità.
Ai sensi dell'art. 10 co 4 L. 12/03/1999 n° 68 il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo, esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, è annullabile qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dall'art. 3 della legge.
Il reclamo proposto da va quindi respinto. Parte_1
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
respinge il reclamo proposto da contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Pordenone n.182/2023 di data 12/12/2023, che per l'effetto integralmente conferma;
condanna la reclamante a rifondere a le spese di questo grado di Parte_1 CP_1
giudizio, che liquida in complessivi Euro 6.000,00 oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge;
dà atto della sussistenza in capo alla reclamante dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, se dovuto il contributo unificato.
Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio del 14/3/2024.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli