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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/05/2024, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari
in composizione monocratica, nella persona del G.O.T., dott.ssa Longo Adriana
Marilù, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1558 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2023 vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DE ROSIS Parte_1
MARCO, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in VIA DELL'AGRIFOGLIO, 6 87064 CORIGLIANO ROSSANO
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato rappresentato e difeso dall'avv. , giusta procura in atto.
RESISTENTE
Avente ad oggetto: Assegno ex L.222/1984.
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti, che qui si intendono integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso e ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva che :
- presentava all' domanda per ottenere l'assegno di invalidità ex art.
1. della L. CP_1
222/1984 e veniva rigettata;
- avverso il predetto provvedimento presentava ricorso per accertamento tecnico preventivo fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio richiesto;
- il CTU depositava relazione peritale escludendo il requisito sanitario utile per ottenere l'assegno di cui sopra.
Ritenendo di non concordare con il parere del CTU nominato formulava dichiarazione di dissenso ex art. 445, comma 6, c.p.c. con atto depositato in Cancelleria.
Tanto premesso proponeva ricorso al fine di contestare le risultanze dell'elaborato peritale.
L' si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. CP_1
La domanda attorea è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.
Deve premettersi che i motivi di contestazione, a seguito di dissenso, devono essere specifici e, pertanto, in linea con la consolidata giurisprudenza, devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, a pena di inammissibilità del ricorso stesso.
Nel caso di specie, le contestazioni mosse all'elaborato peritale si sostanziano in generiche censure di erroneità ed inadeguatezza senza evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente o specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Passando al merito, occorre evidenziare che nel caso in esame, la consulenza tecnica d'ufficio espletata nella fase di accertamento preventivo – le cui conclusioni questo giudicante condivide, in quanto fondate sull'anamnesi delle condizioni di salute della parte ed immuni da errori di metodo o vizi logici – non ha riconosciuto la sussistenza, in capo alla parte ricorrente, di una diminuzione funzionale della capacità lavorativa specifica superiore ai due terzi.
Dunque alla luce delle argomentazioni sopra svolte il ricorso proposto è inammissibile.
Quanto alle spese processuali, nonostante il principio della soccombenza, nulla può
statuirsi considerata la sussistenza delle condizioni di reddito di cui all'art. 152 disp.
att. c.p.c. , come da documentazione in atti.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, sono definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- nulla per le spese di giudizio;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio – nella misura già liquidata in corso di causa- definitivamente a carico dell' CP_1
Castrovillari, 17/05/2024
IL G.O.T.
Dott.ssa Adriana Marilù Longo