TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/12/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 480/2024 promossa da:
C.F. ) con sede legale in Poggibonsi (SI) via campania 10, in Parte_1 P.IVA_1 ale r sig. nato a [...] il [...] e Parte_2 residente in [...], elettivamente domiciliato in 53036 Poggibonsi (SI), via del commercio 25/a, presso lo studio dell'Avv. Francesco Michelotti (c.f. ), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata C.F._1 med tici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.[10] . Per le notificazioni e comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'avv Francesco Michelotti indica l'indirizzo PEC:
Email_1 Email_2
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], già titolare CP_1 C.F._2 ndivid Vinci, Via Liguria n. 8/A, rappresentato e difeso per mandato a margine al ricorso ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Siena
– Giudice Dr. Michele Moggi – n. 52/2024 del 26.01.2024 (n. 126/2024 R.G.) dall'Avv. Franco Berti (C.F. e dall'Avv. Matteo Berti (C.F. C.F._3
) ente domiciliato in 50054 Fucecchio (Fi), C.F._4
P.zza dei Seccatoi n. 18, dichiarando i difensori di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche presso il numero di fax “0571.20264” o indirizzi di posta elettronica certificata e Email_3 Email_4
CONVENUTO OPPOSTO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 189 c.p.c.:
: Voglia l'Ill.mo Tribunale, definitivamente pronunciando: IN VIA PRELIMINARE: Parte_1 competenza per valore del Tribunale di Siena in favore del Giudice di Pace di Siena;
NEL MERITO: accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 52/2024 del Tribunale di Siena;
respingere ogni domanda, istanza ed eccezione della controparte;
IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta e per l'effetto condannare la CP_1 ditta al risarcimento del danno nella misura di 0, oltre interessi legali dalla CP_1 domanda e rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO: Condannare la controparte al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, definitivamente pronunciando: • Rigettare Email_5
l'avversaria eccezione di incompetenza per valore del Tribunale di Siena in favore del Giudice di Pace di Siena;
• Rigettare l'opposizione avversaria per prescrizione dell'azione, per mancata tempestiva denuncia degli asseriti vizi dell'opera ex art. 2226 – 2° comma c.c. per infondatezza o per difetto di prova dei vizi stessi e degli asseriti danni, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
• In ipotesi condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta o la diversa di giustizia oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/02 dal 28.04.2021 al saldo;
• Rigettare le domande riconvenzionali avversarie per infondatezza o mancanza di prova;
• Condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio di opposizione ed a quelli relativi alla mediazione, oltre accessori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È omesso il dettagliato svolgimento del processo in ossequio alla previsione normativa di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 52/2024 (R.G. 126/2024 ), emesso dal Tribunale Ordinario di Siena in data 24.01.2024 con il quale ad istanza di le ingiungeva di pagare entro il CP_1 termine di quaranta giorni la somma complessiva di Euro 8.750,00 oltre interessi come da domanda, oltre spese della procedura di ingiunzione chiedendone la revoca, mostrandosi l'impugnato provvedimento ingiusto, nullo e/o illegittimo.
In via di estrema sintesi la difesa attorea, deduceva:
- l'incompetenza per valore del Tribunale di Siena in favore del Giudice di Pace di Siena in quanto l'ingiunzione era stata richiesta per la somma di Euro 8.750,00;
- che le opere commissionate nell'anno 2021 all'ingiungente riguardavano la installazione di cisterne antincendio da interrare presso il fabbricato in Poggibonsi, Via Campania di proprietà dell'attrice;
- di avere contestato “ tempestivamente” all'ingiungente, con pec datata 8 settembre 2021, la scorretta “realizzazione dell'operato”, la “non ultimazione” dei lavori e la
“non corrispondenza fra quanto” “commissionato e quanto effettivamente realizzato”;
- che in ragione di quanto sopra la società attrice rappresentava di avere terminato i pagina 2 di 11 lavori avvalendosi dell'opera di altra impresa costringendola così ad un esborso pari di Euro 8.784,00;
- che in particolare si rese necessario “rinnovare le vasche”, “rimuovere la terra”,
“abbassare il livello del piazzale per convogliare l'acqua piovana con la sua pendenza”, “reinserire le vasche”, “smontare i tubi che aveva montato CP_1 poiché non erano a misura”, “realizzare una vasca di compensazione per poter allinearsi con le pendenze dell'acqua piovana”
- che, per quanto precede, nulla era dovuto al creditore ingiungente, formulando espressa domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dalla errata esecuzione delle opere nei limiti dell'esborso sopra indicato;
L'opponente, quindi concludeva affinchè “Voglia il Tribunale di Siena: - in via preliminare dichiarare l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale di Siena in favore del Giudice di Pace di Siena per i motivi esposti in narrativa;
- sempre in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa, in base alle prove scritte allegate al presente atto;
- sempre in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa, in base alle prove allegate al presente atto;
- in via principale accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia del D.I. opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 52/2024 del Tribunale di Siena;
- in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la ha esborsato la somma di euro 8.784,00 e per l'effetto condannare la ditta a rimborsare trice tale somma;
- sempre CP_1 in via riconvenzionale accertare e dichiarare i danni riportati al fabbricato industriale della a Parte_1 causa dei lavori della ditta e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento a CP_1 di Euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto opposto, il quale, contestato in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto integrale della opposizione e delle domande riconvenzionali ivi spiegate.
In via preliminare al merito deduceva della infondatezza della eccepita incompetenza funzionale in favore del Giudice di Pace di Siena, posto che ai fini della individuazione della competenza dovevano essere altresì ricompresi gli interessi già maturati dalla data di messa in mora sino alla presentazione della domanda di ingiunzione
Quanto al merito, eccepiva l'intervenuta decadenza dalla denunzia dei vizi nonché la prescrizione della azione oggi spiegata dall'opposto, essendo pacificamente sussumibile il rapporto intercorso tra le parti nell'alveo del contratto di opera.
A tal riguardo evidenziava:
- di avere eseguito, per conto e su incarico di con sede in Poggibonsi, Via Parte_1
Campania, lavori edili per l'interramento di vasche antincendio, come da fatture n. 10 del 28.04.21 (doc. n. 2), n. 20 del 26.7.21 (doc. n. 3) e n. 21 del 26.7.21 (doc. n. 4) per un totale di euro 10.750,00, ricevendo in acconto Euro 2.000,00 con bonifico in data 28.06.2021 (doc. n. 5 allegato all'ingiunzione);
- che i lavori erano stati ultimati alla data del 26.7.2021 con conseguente intervenuta decadenza degli asseriti vizi solo con pec del 8.9.2021; pagina 3 di 11 - che comunque l'azione doveva ritenersi prescritta essendo abbondantemente perento il termine entro il quale la stessa doveva essere esperita, pur tenendo conto dell'unico atto interruttivo individuabile nella su cennata pec del 8.9.2021 a fronte di una citazione in opposizione notificata solo in data 6.3.2024.
- che assorbenti le preliminari eccezioni, contestava, ma solo in via subordinata, il merito della sussistenza degli asseriti vizi posto che tutte le opere eseguite sono state dirette dal Progettista e Direttore dei Lavori Arch. doc. lett. B), Persona_1 oltreché controllate dallo stesso convenuto;
- che durante la fase esecutiva e successivamente fino alla pec del 08.09.2021, la committenza e il Direttore dei Lavori non hanno avanzato nessuna contestazione in ordine all'esecuzione dei lavori ma, al contrario, ha versato un acconto di Euro Pt_1
2.000,00 in data 28.06.2021 a conferma del gradimento dell'opera;
- che il lavoro asseritamente affidato da all'Impresa era, ed è Parte_1 Pt_3 estraneo a quello commissionato al convenuto, essendosi trattato di opera idraulica di
“sistemazione delle tubature delle acque piovane”, come si legge nelle fatture n. 3 del 17.01.22 e n. 6 del 14.02.22 prodotte da controparte come documento n. 3;
Che in ragione di tutto quanto sopra esposto rassegnava le seguenti conclusioni” “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, per i motivi e le causali dedotte, - rigettare l'opposizione per prescrizione dell'azione, per mancata tempestiva denuncia degli asseriti vizi dell'opera ex art. 2226 – 2° comma c.c., per infondatezza o per difetto di prova dei vizi stessi e dei conseguenti asseriti danni, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. - In ipotesi condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, o la diversa di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/02 dal 28.04.21 al saldo. - In ogni caso rigettare le domande riconvenzionali avversarie per infondatezza o mancanza di prova. Vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione. Poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta e facile soluzione, il comparente chiede dichiararsi la provvisori esecuzione del decreto opposto”.
All'esito della prima udienza di comparizione tenutasi in data 13.9.24, con ordinanza del 17.9.24 reietta la eccezione di incompetenza funzionale, in via prudenziale, anche alla luce delle complessive difese spiegate dalle parti in ordine alla tempestiva denunzia dei vizi, veniva altresì reietta la concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto.
Qualificato poi il rapporto come contratto di opera, invitava il creditore opposto alla introduzione del giudizio di media-conciliazione obbligatoria di cui all'art. 5 del Dlgs 28/10 e succ. modd., riservando all'esito ogni diversa valutazione.
Soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, con successiva ordinanza del 22.11.2024 venivano ammessi i capitoli di prova strettamente necessari ed inerenti la tempestività della denunzia dei vizi di cui sopra.
Alla udienza del 6.2.2025 venivano auditi i testi e Testimone_1 [...]
Tes_2
Acquisita la rinunzia degli ulteriori testi indotti dalla difesa di parte opposta, la causa veniva rimessa in decisione per la udienza del 14.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta.
pagina 4 di 11 Sulle conclusioni precisate dalle parti nonché delle comparse e repliche conclusionali depositate, veniva poi trattenuta in decisione con separata ordinanza del 17.11.2025.
*** *** ***
La domanda è procedibile avendo la parte convenuta opposta assolto all'onere, necessariamente successivo alla presentazione del ricorso ingiunzionale, di espletamento dell'obbligatorio tentativo di media conciliazione previsto dall'art. 5 del Dlgs 28/10 e succ. modd.
L'opposizione per quanto si dirà infra deve essere integralmente rigettata.
Venendo al caso di specie occorre in questa sede confermare la infondatezza della eccezione di incompetenza funzionale in favore del Giudice di Pace di Siena avanzata da parte opponete.
Come già osservato in sede di ordinanza istruttoria, l' eccepita incompetenza di valore in favore del Giudice di Pace di Siena è da ritenersi del tutto infondata, deponendo in tal senso il chiaro disposto normativo di cui all'art. 10 comma 2 c.p.c., in forza del quale ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine a domanda relativa a somma di danaro, ad esso si sommano gli interessi di mora già maturati ante litem e autonomamente richiesti ( cfr., Corte Cass., Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17860 del 19/07/2017 (Rv. 645067
- 01).
Pertanto, del tutto correttamente il giudice del monitorio ha affermato la propria competenza ad emettere il richiesto provvedimento ingiunzionale, avendo parte ricorrente autonomamente richiesto gli interessi moratori scaduti pari ad Euro 2.224,54; che conseguentemente sommando detto importo al quello in linea capitale per € 8.750,00 si ottiene la somma di Euro 10.974,54 certamente superiore al limite di competenza del Giudice di Pace.
Ciò posto e prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30
pagina 5 di 11 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass., Sez.1, 8 marzo 2012, n. 3649).
Ancora, è opportuno svolgere alcune considerazioni sul corretto inquadramento della fattispecie, al fine di stabilire quale sia la disciplina applicabile.
Nello specifico, occorre verificare se il contratto concluso tra le parti sia ascrivibile nell'alveo dell'appalto ovvero del contratto di prestazione d'opera. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire come “il contratto di appalto e il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue, mentre la differenza tra i due negozi è costituita dalla circostanza che nel primo l'esecuzione avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto;
nel secondo con il prevalente lavoro di questi, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2038 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 17 luglio 1999 n. 7606; Cass. II, 29 maggio 2001, n. 7307).
Nel caso in esame, il contratto stipulato tra le parti è da ricondurre nell'ambito del contratto d'opera ex art. 2222 c.c..
per come già dedotto nel ricorso per domanda d'ingiunzione - era piccolo CP_1 rtigiano ex art. 2083 cod. civ. in quanto “esercita l'attività professionale organizzata con il lavoro proprio”. Egli era titolare di una piccola impresa artigiana che operava nel settore edile, organizzata secondo il modulo di cui all'art. 2083 cod. civ., ed iscritta nell'albo delle imprese artigiane come piccolo imprenditore (v.visura CCIIA allegata al ricorso di ingiunzione), in cui l'imprenditore svolge attività lavorativa coadiuvato occasionalmente da qualche collaboratore. I lavori commissionati sono stata posti in essere dalla ditta incaricata con lavoro personale pressoché esclusivo del circostanza che nei fatti non risulta in alcun modo CP_1 contestata dall'opponente. Infatti la differenza fondamentale tra appalto e contratto d'opera va individuata nell'organizzazione del lavoro prestato, discendente dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa cui le opere sono commissionate. Infatti, entrambi i contratti hanno in comune pagina 6 di 11 l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, ma mentre il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., il contratto di appalto postula un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (Trib. Catanzaro sez. II, 15 maggio 2023, n. 753).
Ciò premesso, l'opponente ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti ma ha contestato la debenza per asseriti vizi che risultano compiutamente formalizzati solo con pec dell'8.9.2021.
La società attrice ha, poi, proposto eccezione di inadempimento per vizi dell'opera esperendo domanda riconvenzionale risarcitoria.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi, ha eccepito la decadenza dalla proposizione dell'eccezione dei vizi ai sensi dell'art. 2226 c.c., nonché la prescrizione dell'azione di garanzia.
L'eccezione di decadenza, all'esito della espletata istruttoria, appare fondata.
In tema di contratto d'opera ed in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. ed al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché nella prima ipotesi l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi, mentre nella seconda ipotesi il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall'accettazione dell'opera (Cass. n. 3295/2003).
La disciplina che, con riguardo all'appalto, l'art. 1667 c.c. detta in tema di garanzia per i vizi, e secondo cui, in particolare, la denuncia per i vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, è applicabile anche al contratto d'opera (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale di danni del committente di lavori di falegnameria citato in giudizio per il corrispettivo, a causa dei vizi dell'opera; la predetta sentenza era stata censurata per avere ritenuto superata la questione di decadenza del committente dalla garanzia per i vizi a seguito del riconoscimento degli stessi da parte del prestatore d'opera, sostenendo, tra l'altro, che l'art. 1667 non è applicabile al contratto d'opera) (Cass., n. 4925/2006).
Qualora il committente riscontri difetti nell'esecuzione dell'opera deve denunziare gli stessi entro il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta, restando a suo carico, in caso di controversia, l'onere probatorio di tale tempestiva denunzia (Cass. n. 1156/1974; Cass. n. 6257/1984).
In tema di esecuzione di contratto d'opera, la mancata denunzia dei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilito dall'art. 2226, comma 2 c.c., ne determina la non incidenza sulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento da parte del prestatore pagina 7 di 11 d'opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alla richiesta del committente di risarcimento, ex art. 2043 c.c., dei danni causati dalla condotta illecita del prestatore, potendosi profilare una responsabilità extracontrattuale di quest'ultimo solo in relazione a fatti diversi da quelli oggetto dello specifico regolamento negoziale, il quale, come precisato, esclude la rilevanza dei vizi non tempestivamente denunziati (Cass. n. 1874/2000).
In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass., n. 4908/2015).
In senso analogo, in tema di appalto, è stato affermato che, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass., n. 10579/2012: nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denunzia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori).
In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c., la denuncia deve essere effettuata nei confronti dell'effettivo prestatore d'opera, sicché non è idonea ad impedire la decadenza la denuncia, anche se tempestiva, effettuata nei confronti di un soggetto terzo che, pur avendo un rapporto diretto con il committente, non abbia alcuna diretta relazione con il prestatore d'opera e che risulti del tutto estraneo in ordine alla responsabilità per i vizi riscontrati (Cass., n. 27370/2021).
Ora, nella specie, parte opponente ammette sin dal proprio atto introduttivo di aver denunziato tempestivamente con pec dell'8.9.21 i vizi riguardanti l'opera asseritamente non completata, omettendo pacificamente di indicare, come era suo onere, le specifiche difformità di quelle compiute nonché le altrettanto specifiche opera che alla data del 21.7.21 risultavano mancati rispetto all'opera commissionata.
Di seguito si riporta la mail pec dell'8.9.2021, “
Orbene richiamati i principi sopra esposti in punto di onere della prova, ritiene la giudicante che a fronte di un fatto storico ben preciso dedotto dall'opposta come data di termine delle opere commissionate, ovvero la data di emissione delle ultime due fatture avvenuta il 21.7.21, era preciso e puntuale onere dell'opponente dedurre con altrettanto sufficiente pagina 8 di 11 carattere di precisione quali opere materiali si risultavano mancati e quali altre opere parzialmente eseguiti, fosse affette da vizi.
Posto che il contratto di opera non rientra, al pari del contratto di appalto, nei c.d. negozi solenni, che richiedono ad substatiam la forma scritta, era onere del committente dedurre della infondatezza ovvero ancora della non veridicità dei fatti allegati, anche sotto il profilo temporale, dal convenuto opposto: ovvero che la data di ultimazione delle opere fosse storicamente identica a quella di emissione delle ultime due fatture del 21.7.2021 e quai fosse le opere che nella sostanza si ritenevano non ultimate.
Va da sè che se è vero che la fattura, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non rappresenti prova certa del credito e del pari indubitabile che ai fini delle indicazione delle attività eseguite così come del loro termine essa assuma valenza probatoria se non specificatamente contestata.
Del resto, essendo la tempestività della denunzia dei vizi condizione della azione, in ipotesi di specifica collocazione storica della data di ultimazione dei lavori con quella di emissione dell'ultima fattura a saldo, era onere della dedurre con ogni mezzo che detta data Pt_1 non potesse considerarsi corretta.
Trattandosi di fatto specifico principale, esso doveva essere adeguatamente dedotto sin dalla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c, che per quanto occorrer possa in questa sede ha mantenuto una estrema genericità sia con riguardo alla tempestiva denunzia dei vizi sia con riguardo alla dedotta incompletezza dell'opera, peraltro rapportata per relationem ai lavori commissionati all'impresa calogero molti mesi dopo ed efferente a lavori idraulici diversi da quelli rappresentati come oggetto delle prestazioni rese nelle fatture azionate in monitorio.
Fatti rimasti incerti anche all'esito dell'espletamento della prova testimoniale comunque ammessa posto che il teste ha riferito di aver appreso de relato actoris che le Pt_3 vasche secondo il Sig. ppresentante della ) non erano state ben Pt_2 Pt_1 posizionate, ma di non aver mai assistiti direttamente ad alcuna interlocuzione tra questo ultimo ed il la teste moglie dell'attore e definitasi dipendente CP_1 Testimone_2 della , per la quale la difesa dell'opposta ha reiteratamente eccepito la incapacità a Pt_1 testi re, nulla ha aggiunto in termini di specificità e storicizzazione dei fatti, limitandosi a riferire di aver audito dall'ufficio più e più volte le lamentele del marito ( ma non dice quali) e che le opere non erano terminate ( ma non specifica quali).
Premesso che la mantenuta genericità delle dichiarazioni testimoniali è assorbente ogni altro profilo, preme evidenziare in questa sede come la qualifica di consigliere di amministrazione della per non attenga in alcun modo ad una possibile causa di incapacità a Tes_2 Pt_1 testi ost solo i consiglieri aventi potere di rappresentanza incorrono in tale divieto.
Evidenziato che nel caso che qui occupa rappresentate legale risulta essere il solo Sig. Pt_2 la era allora, come oggi, ampiamente capace a testimoniare e come tutti gli altri Tes_2 testimoni soggetta al giudizio di credibilità del magistrato da valutarsi alla luce di tutte le circostanze intrinseche ed estrinseche.
pagina 9 di 11 Ed è con particolare riguardo a tali ultime che il narrato della teste, così come quello del
, si presta a più che ragionevoli osservazioni. Pt_3
Al netto della già rilevata genericità sia sotto il profilo delle opere mancati affinchè l'opera potesse essere considerata completa ( che comunque avrebbe comportato l'applicazione della generale disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni) sia della inverosimiglianza di ultimazione delle stesse con la data di emissione delle ultime fatture ) ovvero quella del 21.7.21), la circostanza che appare più contraddittoria in tutta la difesa attorea è quella per cui in data 28.6.21 si procede alla effettuazione di bonifico in acconto, certamente incompatibile con gli asseriti vizi di errato posizionamento delle vasche.
A tacer del fatto che avendo la società attorea nominato un direttore lavori risulta oltremodo inverosimile che un difetto visivo di questa portata non abbia portato lo stesso a segnalare alcunchè al CP_1
Ritenuto quindi, in assenza di prova contraria non offerta dall'opponente, che i lavori furono consegnati dalla ditta esecutrice alla data del 21.7.2021, e ritenuto che l'unica denunzia estremamente generica possa ritenersi avvenuta solo con la mail pec del 8.9.21, la stessa appare tardiva, anche considerando la natura dei vizi specificati solo in questo giudizio.
Ad ogni modo, anche a prescindere dalle valutazioni svolte in precedenza, l'attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito prova né di una data diversa di termine delle opere da quella allegata dalla opposta nè della data di effettiva conoscenza dei vizi in periodo anteriore all'8.9.2021 essendo gli esiti testimoniali espletati, generici e contraddittori rispetto alla documentazione in atti, come sopra motivato.
Ciò impedisce al committente di denunciare i vizi anche ai fini dell'inesatto inadempimento o per la domanda risarcitoria.
Infatti, come già sopra detto, in tema di esecuzione di contratto d'opera, la mancata denunzia dei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilito dall'art. 2226, comma 2, ne determina la non incidenza sulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento da parte del prestatore d'opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto ( cfr ex multis Corte Cassazione Ordinanza n. 24348 del 30/09/2019 ed Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019).
Se infatti il termine di decadenza per la denuncia dei vizi inizia a decorrere dal momento della loro conoscenza, quello annuale di prescrizione matura con il decorso di un anno dalla consegna, a prescindere dalla data di conoscenza dei vizi.
Peraltro, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia può essere interrotto dal committente soltanto tramite le modalità tassative indicate nell'art 2943 c.c.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che l'unico atto interruttivo è da ravvisarsi comunque nella mail pec dell'8.9.2021 la domanda riconvenzionale formulata nell'atto di opposizione la cui notifica è avvenuta solo in data 6.3.24 il diritto alla garanzia sarebbe prescritto anche se, per assurdo, il rapporto contrattuale venisse qualificato come un pagina 10 di 11 appalto, con applicazione dei più lunghi termini di decadenza e prescrizione ex art 1667 c.c.
La prescrizione del diritto di garanzia impedisce anche di esaminare la domanda accessoria di risarcimento danni in via riconvenzionale.
L'opposizione deve essere quindi integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice opponente secondo il valore indicato nel libello introduttivo, in base al DM 55/14 così come modificato dal DM 147/22 secondo valori non superiori a quelli medi. Alcuna spesa per la mediazione può essere riconosciuta pur nell'avvenuto espletamento della procedura posto che non è stata allegata alcuna giustificativo in tal senso. Trattandosi di spese esenti le stesse al pari delle altre devono essere documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 52/2024 (R.G. 126/2024 ), emesso dal Tribunale Ordinario di Siena in data 24.01.2024 che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 11 dicembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice O.P. dott. Cristina Cavaciocchi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 480/2024 promossa da:
C.F. ) con sede legale in Poggibonsi (SI) via campania 10, in Parte_1 P.IVA_1 ale r sig. nato a [...] il [...] e Parte_2 residente in [...], elettivamente domiciliato in 53036 Poggibonsi (SI), via del commercio 25/a, presso lo studio dell'Avv. Francesco Michelotti (c.f. ), che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata C.F._1 med tici e apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.[10] . Per le notificazioni e comunicazioni riguardanti il presente giudizio l'avv Francesco Michelotti indica l'indirizzo PEC:
Email_1 Email_2
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ) nato a [...] il [...], già titolare CP_1 C.F._2 ndivid Vinci, Via Liguria n. 8/A, rappresentato e difeso per mandato a margine al ricorso ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Siena
– Giudice Dr. Michele Moggi – n. 52/2024 del 26.01.2024 (n. 126/2024 R.G.) dall'Avv. Franco Berti (C.F. e dall'Avv. Matteo Berti (C.F. C.F._3
) ente domiciliato in 50054 Fucecchio (Fi), C.F._4
P.zza dei Seccatoi n. 18, dichiarando i difensori di voler ricevere le comunicazioni e le notifiche presso il numero di fax “0571.20264” o indirizzi di posta elettronica certificata e Email_3 Email_4
CONVENUTO OPPOSTO
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 189 c.p.c.:
: Voglia l'Ill.mo Tribunale, definitivamente pronunciando: IN VIA PRELIMINARE: Parte_1 competenza per valore del Tribunale di Siena in favore del Giudice di Pace di Siena;
NEL MERITO: accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo n. 52/2024 del Tribunale di Siena;
respingere ogni domanda, istanza ed eccezione della controparte;
IN VIA RICONVENZIONALE: Accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della ditta e per l'effetto condannare la CP_1 ditta al risarcimento del danno nella misura di 0, oltre interessi legali dalla CP_1 domanda e rivalutazione monetaria;
IN OGNI CASO: Condannare la controparte al pagamento delle spese processuali, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA come per legge.
: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, definitivamente pronunciando: • Rigettare Email_5
l'avversaria eccezione di incompetenza per valore del Tribunale di Siena in favore del Giudice di Pace di Siena;
• Rigettare l'opposizione avversaria per prescrizione dell'azione, per mancata tempestiva denuncia degli asseriti vizi dell'opera ex art. 2226 – 2° comma c.c. per infondatezza o per difetto di prova dei vizi stessi e degli asseriti danni, con conferma del decreto ingiuntivo opposto;
• In ipotesi condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta o la diversa di giustizia oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/02 dal 28.04.2021 al saldo;
• Rigettare le domande riconvenzionali avversarie per infondatezza o mancanza di prova;
• Condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio di opposizione ed a quelli relativi alla mediazione, oltre accessori.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
È omesso il dettagliato svolgimento del processo in ossequio alla previsione normativa di cui all'art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 52/2024 (R.G. 126/2024 ), emesso dal Tribunale Ordinario di Siena in data 24.01.2024 con il quale ad istanza di le ingiungeva di pagare entro il CP_1 termine di quaranta giorni la somma complessiva di Euro 8.750,00 oltre interessi come da domanda, oltre spese della procedura di ingiunzione chiedendone la revoca, mostrandosi l'impugnato provvedimento ingiusto, nullo e/o illegittimo.
In via di estrema sintesi la difesa attorea, deduceva:
- l'incompetenza per valore del Tribunale di Siena in favore del Giudice di Pace di Siena in quanto l'ingiunzione era stata richiesta per la somma di Euro 8.750,00;
- che le opere commissionate nell'anno 2021 all'ingiungente riguardavano la installazione di cisterne antincendio da interrare presso il fabbricato in Poggibonsi, Via Campania di proprietà dell'attrice;
- di avere contestato “ tempestivamente” all'ingiungente, con pec datata 8 settembre 2021, la scorretta “realizzazione dell'operato”, la “non ultimazione” dei lavori e la
“non corrispondenza fra quanto” “commissionato e quanto effettivamente realizzato”;
- che in ragione di quanto sopra la società attrice rappresentava di avere terminato i pagina 2 di 11 lavori avvalendosi dell'opera di altra impresa costringendola così ad un esborso pari di Euro 8.784,00;
- che in particolare si rese necessario “rinnovare le vasche”, “rimuovere la terra”,
“abbassare il livello del piazzale per convogliare l'acqua piovana con la sua pendenza”, “reinserire le vasche”, “smontare i tubi che aveva montato CP_1 poiché non erano a misura”, “realizzare una vasca di compensazione per poter allinearsi con le pendenze dell'acqua piovana”
- che, per quanto precede, nulla era dovuto al creditore ingiungente, formulando espressa domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni derivanti dalla errata esecuzione delle opere nei limiti dell'esborso sopra indicato;
L'opponente, quindi concludeva affinchè “Voglia il Tribunale di Siena: - in via preliminare dichiarare l'incompetenza per valore dell'adito Tribunale di Siena in favore del Giudice di Pace di Siena per i motivi esposti in narrativa;
- sempre in via preliminare, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa, in base alle prove scritte allegate al presente atto;
- sempre in via preliminare non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo per i motivi esposti in narrativa, in base alle prove allegate al presente atto;
- in via principale accertare e dichiarare la nullità/l'inefficacia del D.I. opposto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 52/2024 del Tribunale di Siena;
- in via riconvenzionale accertare e dichiarare che la ha esborsato la somma di euro 8.784,00 e per l'effetto condannare la ditta a rimborsare trice tale somma;
- sempre CP_1 in via riconvenzionale accertare e dichiarare i danni riportati al fabbricato industriale della a Parte_1 causa dei lavori della ditta e per l'effetto condannare quest'ultima al risarcimento a CP_1 di Euro 10.000,00 o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio il convenuto opposto, il quale, contestato in fatto ed in diritto tutto quanto ex adverso dedotto, chiedeva il rigetto integrale della opposizione e delle domande riconvenzionali ivi spiegate.
In via preliminare al merito deduceva della infondatezza della eccepita incompetenza funzionale in favore del Giudice di Pace di Siena, posto che ai fini della individuazione della competenza dovevano essere altresì ricompresi gli interessi già maturati dalla data di messa in mora sino alla presentazione della domanda di ingiunzione
Quanto al merito, eccepiva l'intervenuta decadenza dalla denunzia dei vizi nonché la prescrizione della azione oggi spiegata dall'opposto, essendo pacificamente sussumibile il rapporto intercorso tra le parti nell'alveo del contratto di opera.
A tal riguardo evidenziava:
- di avere eseguito, per conto e su incarico di con sede in Poggibonsi, Via Parte_1
Campania, lavori edili per l'interramento di vasche antincendio, come da fatture n. 10 del 28.04.21 (doc. n. 2), n. 20 del 26.7.21 (doc. n. 3) e n. 21 del 26.7.21 (doc. n. 4) per un totale di euro 10.750,00, ricevendo in acconto Euro 2.000,00 con bonifico in data 28.06.2021 (doc. n. 5 allegato all'ingiunzione);
- che i lavori erano stati ultimati alla data del 26.7.2021 con conseguente intervenuta decadenza degli asseriti vizi solo con pec del 8.9.2021; pagina 3 di 11 - che comunque l'azione doveva ritenersi prescritta essendo abbondantemente perento il termine entro il quale la stessa doveva essere esperita, pur tenendo conto dell'unico atto interruttivo individuabile nella su cennata pec del 8.9.2021 a fronte di una citazione in opposizione notificata solo in data 6.3.2024.
- che assorbenti le preliminari eccezioni, contestava, ma solo in via subordinata, il merito della sussistenza degli asseriti vizi posto che tutte le opere eseguite sono state dirette dal Progettista e Direttore dei Lavori Arch. doc. lett. B), Persona_1 oltreché controllate dallo stesso convenuto;
- che durante la fase esecutiva e successivamente fino alla pec del 08.09.2021, la committenza e il Direttore dei Lavori non hanno avanzato nessuna contestazione in ordine all'esecuzione dei lavori ma, al contrario, ha versato un acconto di Euro Pt_1
2.000,00 in data 28.06.2021 a conferma del gradimento dell'opera;
- che il lavoro asseritamente affidato da all'Impresa era, ed è Parte_1 Pt_3 estraneo a quello commissionato al convenuto, essendosi trattato di opera idraulica di
“sistemazione delle tubature delle acque piovane”, come si legge nelle fatture n. 3 del 17.01.22 e n. 6 del 14.02.22 prodotte da controparte come documento n. 3;
Che in ragione di tutto quanto sopra esposto rassegnava le seguenti conclusioni” “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, per i motivi e le causali dedotte, - rigettare l'opposizione per prescrizione dell'azione, per mancata tempestiva denuncia degli asseriti vizi dell'opera ex art. 2226 – 2° comma c.c., per infondatezza o per difetto di prova dei vizi stessi e dei conseguenti asseriti danni, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. - In ipotesi condannare l'opponente al pagamento della somma ingiunta, o la diversa di giustizia, oltre interessi moratori ex art. 5 D.Lgs. 231/02 dal 28.04.21 al saldo. - In ogni caso rigettare le domande riconvenzionali avversarie per infondatezza o mancanza di prova. Vittoria di spese e compensi del giudizio di opposizione. Poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta né è di pronta e facile soluzione, il comparente chiede dichiararsi la provvisori esecuzione del decreto opposto”.
All'esito della prima udienza di comparizione tenutasi in data 13.9.24, con ordinanza del 17.9.24 reietta la eccezione di incompetenza funzionale, in via prudenziale, anche alla luce delle complessive difese spiegate dalle parti in ordine alla tempestiva denunzia dei vizi, veniva altresì reietta la concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto.
Qualificato poi il rapporto come contratto di opera, invitava il creditore opposto alla introduzione del giudizio di media-conciliazione obbligatoria di cui all'art. 5 del Dlgs 28/10 e succ. modd., riservando all'esito ogni diversa valutazione.
Soddisfatta la condizione di procedibilità della domanda, con successiva ordinanza del 22.11.2024 venivano ammessi i capitoli di prova strettamente necessari ed inerenti la tempestività della denunzia dei vizi di cui sopra.
Alla udienza del 6.2.2025 venivano auditi i testi e Testimone_1 [...]
Tes_2
Acquisita la rinunzia degli ulteriori testi indotti dalla difesa di parte opposta, la causa veniva rimessa in decisione per la udienza del 14.11.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta.
pagina 4 di 11 Sulle conclusioni precisate dalle parti nonché delle comparse e repliche conclusionali depositate, veniva poi trattenuta in decisione con separata ordinanza del 17.11.2025.
*** *** ***
La domanda è procedibile avendo la parte convenuta opposta assolto all'onere, necessariamente successivo alla presentazione del ricorso ingiunzionale, di espletamento dell'obbligatorio tentativo di media conciliazione previsto dall'art. 5 del Dlgs 28/10 e succ. modd.
L'opposizione per quanto si dirà infra deve essere integralmente rigettata.
Venendo al caso di specie occorre in questa sede confermare la infondatezza della eccezione di incompetenza funzionale in favore del Giudice di Pace di Siena avanzata da parte opponete.
Come già osservato in sede di ordinanza istruttoria, l' eccepita incompetenza di valore in favore del Giudice di Pace di Siena è da ritenersi del tutto infondata, deponendo in tal senso il chiaro disposto normativo di cui all'art. 10 comma 2 c.p.c., in forza del quale ai fini della determinazione della competenza per valore in ordine a domanda relativa a somma di danaro, ad esso si sommano gli interessi di mora già maturati ante litem e autonomamente richiesti ( cfr., Corte Cass., Civ., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17860 del 19/07/2017 (Rv. 645067
- 01).
Pertanto, del tutto correttamente il giudice del monitorio ha affermato la propria competenza ad emettere il richiesto provvedimento ingiunzionale, avendo parte ricorrente autonomamente richiesto gli interessi moratori scaduti pari ad Euro 2.224,54; che conseguentemente sommando detto importo al quello in linea capitale per € 8.750,00 si ottiene la somma di Euro 10.974,54 certamente superiore al limite di competenza del Giudice di Pace.
Ciò posto e prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30
pagina 5 di 11 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. 3, 24 novembre 2005, n. 24815).
Peraltro, il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice “è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso” (cfr. Cass. 19 gennaio 2007, n. 1184; Cass., Sez.1, 8 marzo 2012, n. 3649).
Ancora, è opportuno svolgere alcune considerazioni sul corretto inquadramento della fattispecie, al fine di stabilire quale sia la disciplina applicabile.
Nello specifico, occorre verificare se il contratto concluso tra le parti sia ascrivibile nell'alveo dell'appalto ovvero del contratto di prestazione d'opera. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire come “il contratto di appalto e il contratto d'opera hanno in comune l'obbligazione, verso il committente, di compiere, a fronte di un corrispettivo, un'opera o un servizio senza vincolo di subordinazione e con assunzione di rischio da parte di chi li esegue, mentre la differenza tra i due negozi è costituita dalla circostanza che nel primo l'esecuzione avviene mediante un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto;
nel secondo con il prevalente lavoro di questi, pur se adiuvato da componenti della sua famiglia o da qualche collaboratore, secondo il modulo organizzativo della piccola impresa, desumibile dall'art. 2038 c.c.” (Cass. civ., sez. II, 17 luglio 1999 n. 7606; Cass. II, 29 maggio 2001, n. 7307).
Nel caso in esame, il contratto stipulato tra le parti è da ricondurre nell'ambito del contratto d'opera ex art. 2222 c.c..
per come già dedotto nel ricorso per domanda d'ingiunzione - era piccolo CP_1 rtigiano ex art. 2083 cod. civ. in quanto “esercita l'attività professionale organizzata con il lavoro proprio”. Egli era titolare di una piccola impresa artigiana che operava nel settore edile, organizzata secondo il modulo di cui all'art. 2083 cod. civ., ed iscritta nell'albo delle imprese artigiane come piccolo imprenditore (v.visura CCIIA allegata al ricorso di ingiunzione), in cui l'imprenditore svolge attività lavorativa coadiuvato occasionalmente da qualche collaboratore. I lavori commissionati sono stata posti in essere dalla ditta incaricata con lavoro personale pressoché esclusivo del circostanza che nei fatti non risulta in alcun modo CP_1 contestata dall'opponente. Infatti la differenza fondamentale tra appalto e contratto d'opera va individuata nell'organizzazione del lavoro prestato, discendente dalla struttura e dalla dimensione dell'impresa cui le opere sono commissionate. Infatti, entrambi i contratti hanno in comune pagina 6 di 11 l'obbligazione verso il committente di compiere a fronte di corrispettivo un'opera senza vincolo di subordinazione e con assunzione del rischio da parte di chi li esegue, ma mentre il contratto d'opera coinvolge la piccola impresa desumibile dall'art. 2083 c.c., il contratto di appalto postula un'organizzazione di media o grande impresa cui l'obbligato è preposto (Trib. Catanzaro sez. II, 15 maggio 2023, n. 753).
Ciò premesso, l'opponente ha riconosciuto l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti ma ha contestato la debenza per asseriti vizi che risultano compiutamente formalizzati solo con pec dell'8.9.2021.
La società attrice ha, poi, proposto eccezione di inadempimento per vizi dell'opera esperendo domanda riconvenzionale risarcitoria.
Il convenuto, tempestivamente costituitosi, ha eccepito la decadenza dalla proposizione dell'eccezione dei vizi ai sensi dell'art. 2226 c.c., nonché la prescrizione dell'azione di garanzia.
L'eccezione di decadenza, all'esito della espletata istruttoria, appare fondata.
In tema di contratto d'opera ed in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c. ed al fine di individuare il termine di decadenza per la denunzia di essi, occorre distinguere i vizi noti al committente o facilmente riconoscibili da quelli occulti, giacché nella prima ipotesi l'accettazione dell'opera senza riserve libera il prestatore dalla responsabilità per i suddetti vizi, mentre nella seconda ipotesi il termine di decadenza di otto giorni decorre dalla relativa scoperta, a prescindere quindi dall'accettazione dell'opera (Cass. n. 3295/2003).
La disciplina che, con riguardo all'appalto, l'art. 1667 c.c. detta in tema di garanzia per i vizi, e secondo cui, in particolare, la denuncia per i vizi non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o li ha occultati, è applicabile anche al contratto d'opera (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto fondata la domanda riconvenzionale di danni del committente di lavori di falegnameria citato in giudizio per il corrispettivo, a causa dei vizi dell'opera; la predetta sentenza era stata censurata per avere ritenuto superata la questione di decadenza del committente dalla garanzia per i vizi a seguito del riconoscimento degli stessi da parte del prestatore d'opera, sostenendo, tra l'altro, che l'art. 1667 non è applicabile al contratto d'opera) (Cass., n. 4925/2006).
Qualora il committente riscontri difetti nell'esecuzione dell'opera deve denunziare gli stessi entro il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta, restando a suo carico, in caso di controversia, l'onere probatorio di tale tempestiva denunzia (Cass. n. 1156/1974; Cass. n. 6257/1984).
In tema di esecuzione di contratto d'opera, la mancata denunzia dei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilito dall'art. 2226, comma 2 c.c., ne determina la non incidenza sulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento da parte del prestatore pagina 7 di 11 d'opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto.
Alla medesima conclusione deve pervenirsi con riguardo alla richiesta del committente di risarcimento, ex art. 2043 c.c., dei danni causati dalla condotta illecita del prestatore, potendosi profilare una responsabilità extracontrattuale di quest'ultimo solo in relazione a fatti diversi da quelli oggetto dello specifico regolamento negoziale, il quale, come precisato, esclude la rilevanza dei vizi non tempestivamente denunziati (Cass. n. 1874/2000).
In tema di contratto d'opera, allorché il prestatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia di cui all'art. 2226 cod. civ. per i vizi dell'opera eseguita, incombe su quest'ultimo l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass., n. 4908/2015).
In senso analogo, in tema di appalto, è stato affermato che, allorché l'appaltatore eccepisca la decadenza del committente dalla garanzia per i vizi dell'opera, incombe su questi l'onere di dimostrare di averli tempestivamente denunziati, costituendo tale denuncia una condizione dell'azione (Cass., n. 10579/2012: nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto non assolto l'onere del committente di provare la tempestività della denunzia di vizi riconoscibili, dovendosi tener conto dell'epoca di esecuzione delle opere, nonché della presenza di un direttore dei lavori).
In tema di contratto d'opera e in ipotesi di difformità e vizi dell'opera, ai sensi dell'art. 2226 c.c., la denuncia deve essere effettuata nei confronti dell'effettivo prestatore d'opera, sicché non è idonea ad impedire la decadenza la denuncia, anche se tempestiva, effettuata nei confronti di un soggetto terzo che, pur avendo un rapporto diretto con il committente, non abbia alcuna diretta relazione con il prestatore d'opera e che risulti del tutto estraneo in ordine alla responsabilità per i vizi riscontrati (Cass., n. 27370/2021).
Ora, nella specie, parte opponente ammette sin dal proprio atto introduttivo di aver denunziato tempestivamente con pec dell'8.9.21 i vizi riguardanti l'opera asseritamente non completata, omettendo pacificamente di indicare, come era suo onere, le specifiche difformità di quelle compiute nonché le altrettanto specifiche opera che alla data del 21.7.21 risultavano mancati rispetto all'opera commissionata.
Di seguito si riporta la mail pec dell'8.9.2021, “
Orbene richiamati i principi sopra esposti in punto di onere della prova, ritiene la giudicante che a fronte di un fatto storico ben preciso dedotto dall'opposta come data di termine delle opere commissionate, ovvero la data di emissione delle ultime due fatture avvenuta il 21.7.21, era preciso e puntuale onere dell'opponente dedurre con altrettanto sufficiente pagina 8 di 11 carattere di precisione quali opere materiali si risultavano mancati e quali altre opere parzialmente eseguiti, fosse affette da vizi.
Posto che il contratto di opera non rientra, al pari del contratto di appalto, nei c.d. negozi solenni, che richiedono ad substatiam la forma scritta, era onere del committente dedurre della infondatezza ovvero ancora della non veridicità dei fatti allegati, anche sotto il profilo temporale, dal convenuto opposto: ovvero che la data di ultimazione delle opere fosse storicamente identica a quella di emissione delle ultime due fatture del 21.7.2021 e quai fosse le opere che nella sostanza si ritenevano non ultimate.
Va da sè che se è vero che la fattura, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non rappresenti prova certa del credito e del pari indubitabile che ai fini delle indicazione delle attività eseguite così come del loro termine essa assuma valenza probatoria se non specificatamente contestata.
Del resto, essendo la tempestività della denunzia dei vizi condizione della azione, in ipotesi di specifica collocazione storica della data di ultimazione dei lavori con quella di emissione dell'ultima fattura a saldo, era onere della dedurre con ogni mezzo che detta data Pt_1 non potesse considerarsi corretta.
Trattandosi di fatto specifico principale, esso doveva essere adeguatamente dedotto sin dalla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c, che per quanto occorrer possa in questa sede ha mantenuto una estrema genericità sia con riguardo alla tempestiva denunzia dei vizi sia con riguardo alla dedotta incompletezza dell'opera, peraltro rapportata per relationem ai lavori commissionati all'impresa calogero molti mesi dopo ed efferente a lavori idraulici diversi da quelli rappresentati come oggetto delle prestazioni rese nelle fatture azionate in monitorio.
Fatti rimasti incerti anche all'esito dell'espletamento della prova testimoniale comunque ammessa posto che il teste ha riferito di aver appreso de relato actoris che le Pt_3 vasche secondo il Sig. ppresentante della ) non erano state ben Pt_2 Pt_1 posizionate, ma di non aver mai assistiti direttamente ad alcuna interlocuzione tra questo ultimo ed il la teste moglie dell'attore e definitasi dipendente CP_1 Testimone_2 della , per la quale la difesa dell'opposta ha reiteratamente eccepito la incapacità a Pt_1 testi re, nulla ha aggiunto in termini di specificità e storicizzazione dei fatti, limitandosi a riferire di aver audito dall'ufficio più e più volte le lamentele del marito ( ma non dice quali) e che le opere non erano terminate ( ma non specifica quali).
Premesso che la mantenuta genericità delle dichiarazioni testimoniali è assorbente ogni altro profilo, preme evidenziare in questa sede come la qualifica di consigliere di amministrazione della per non attenga in alcun modo ad una possibile causa di incapacità a Tes_2 Pt_1 testi ost solo i consiglieri aventi potere di rappresentanza incorrono in tale divieto.
Evidenziato che nel caso che qui occupa rappresentate legale risulta essere il solo Sig. Pt_2 la era allora, come oggi, ampiamente capace a testimoniare e come tutti gli altri Tes_2 testimoni soggetta al giudizio di credibilità del magistrato da valutarsi alla luce di tutte le circostanze intrinseche ed estrinseche.
pagina 9 di 11 Ed è con particolare riguardo a tali ultime che il narrato della teste, così come quello del
, si presta a più che ragionevoli osservazioni. Pt_3
Al netto della già rilevata genericità sia sotto il profilo delle opere mancati affinchè l'opera potesse essere considerata completa ( che comunque avrebbe comportato l'applicazione della generale disciplina dell'inadempimento delle obbligazioni) sia della inverosimiglianza di ultimazione delle stesse con la data di emissione delle ultime fatture ) ovvero quella del 21.7.21), la circostanza che appare più contraddittoria in tutta la difesa attorea è quella per cui in data 28.6.21 si procede alla effettuazione di bonifico in acconto, certamente incompatibile con gli asseriti vizi di errato posizionamento delle vasche.
A tacer del fatto che avendo la società attorea nominato un direttore lavori risulta oltremodo inverosimile che un difetto visivo di questa portata non abbia portato lo stesso a segnalare alcunchè al CP_1
Ritenuto quindi, in assenza di prova contraria non offerta dall'opponente, che i lavori furono consegnati dalla ditta esecutrice alla data del 21.7.2021, e ritenuto che l'unica denunzia estremamente generica possa ritenersi avvenuta solo con la mail pec del 8.9.21, la stessa appare tardiva, anche considerando la natura dei vizi specificati solo in questo giudizio.
Ad ogni modo, anche a prescindere dalle valutazioni svolte in precedenza, l'attrice, sulla quale gravava il relativo onere, non ha fornito prova né di una data diversa di termine delle opere da quella allegata dalla opposta nè della data di effettiva conoscenza dei vizi in periodo anteriore all'8.9.2021 essendo gli esiti testimoniali espletati, generici e contraddittori rispetto alla documentazione in atti, come sopra motivato.
Ciò impedisce al committente di denunciare i vizi anche ai fini dell'inesatto inadempimento o per la domanda risarcitoria.
Infatti, come già sopra detto, in tema di esecuzione di contratto d'opera, la mancata denunzia dei vizi della stessa, da parte del committente, nel termine stabilito dall'art. 2226, comma 2, ne determina la non incidenza sulla efficacia del contratto, con la conseguenza che detti vizi non possono essere fatti valere neanche al fine di eccepire l'inesatto adempimento da parte del prestatore d'opera, qualora questi richieda il pagamento del corrispettivo convenuto ( cfr ex multis Corte Cassazione Ordinanza n. 24348 del 30/09/2019 ed Ordinanza n. 16766 del 21/06/2019).
Se infatti il termine di decadenza per la denuncia dei vizi inizia a decorrere dal momento della loro conoscenza, quello annuale di prescrizione matura con il decorso di un anno dalla consegna, a prescindere dalla data di conoscenza dei vizi.
Peraltro, il termine di prescrizione dell'azione di garanzia può essere interrotto dal committente soltanto tramite le modalità tassative indicate nell'art 2943 c.c.
Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto che l'unico atto interruttivo è da ravvisarsi comunque nella mail pec dell'8.9.2021 la domanda riconvenzionale formulata nell'atto di opposizione la cui notifica è avvenuta solo in data 6.3.24 il diritto alla garanzia sarebbe prescritto anche se, per assurdo, il rapporto contrattuale venisse qualificato come un pagina 10 di 11 appalto, con applicazione dei più lunghi termini di decadenza e prescrizione ex art 1667 c.c.
La prescrizione del diritto di garanzia impedisce anche di esaminare la domanda accessoria di risarcimento danni in via riconvenzionale.
L'opposizione deve essere quindi integralmente rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'attrice opponente secondo il valore indicato nel libello introduttivo, in base al DM 55/14 così come modificato dal DM 147/22 secondo valori non superiori a quelli medi. Alcuna spesa per la mediazione può essere riconosciuta pur nell'avvenuto espletamento della procedura posto che non è stata allegata alcuna giustificativo in tal senso. Trattandosi di spese esenti le stesse al pari delle altre devono essere documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 52/2024 (R.G. 126/2024 ), emesso dal Tribunale Ordinario di Siena in data 24.01.2024 che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € 4.500,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Siena, 11 dicembre 2025
Il Giudice O.P.
dott. Cristina Cavaciocchi
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
pagina 11 di 11