Trib. Siena, sentenza 11/12/2025, n. 726
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Sentenza 11 dicembre 2025

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Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione Unica Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una società opponente nei confronti di un imprenditore artigiano opposto, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 52/2024 emesso dallo stesso Tribunale, con cui era stata ingiunta alla società il pagamento della somma di Euro 8.750,00 oltre interessi e spese, quale corrispettivo per lavori edili di interramento di cisterne antincendio. L'opponente ha sollevato in via preliminare l'eccezione di incompetenza per valore del Tribunale di Siena in favore del Giudice di Pace, deducendo che la somma ingiunta non superava il limite di competenza di quest'ultimo. Nel merito, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, lamentando la scorretta realizzazione delle opere, la loro non ultimazione e la non corrispondenza tra quanto commissionato e quanto realizzato, con conseguente necessità di avvalersi di altra impresa per un esborso aggiuntivo di Euro 8.784,00. Ha altresì formulato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni subiti. L'opposto, costituendosi, ha contestato integralmente le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. Ha eccepito l'incompetenza per valore del Tribunale, sostenendo che al capitale dovevano aggiungersi gli interessi moratori maturati ante litem, superando così il limite di competenza del Giudice di Pace. Nel merito, ha eccepito la decadenza dalla denuncia dei vizi ai sensi dell'art. 2226 c.c. e la prescrizione dell'azione, qualificando il rapporto come contratto d'opera, e contestando la tempestività della denuncia dei vizi, avvenuta con PEC solo in data 8 settembre 2021, a fronte di lavori ultimati il 26 luglio 2021. Ha altresì contestato l'infondatezza dei vizi lamentati, evidenziando la direzione dei lavori da parte di un architetto e il versamento di un acconto da parte della committente.

Il Tribunale Ordinario di Siena ha rigettato integralmente l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare, ha respinto l'eccezione di incompetenza per valore sollevata dall'opponente, ritenendo che la somma ingiunta, sommata agli interessi moratori autonomamente richiesti dall'opposto (Euro 2.224,54), superasse il limite di competenza del Giudice di Pace, come previsto dall'art. 10, comma 2, c.p.c. e dalla giurisprudenza di legittimità. Qualificato il rapporto come contratto d'opera ex art. 2222 c.c., il Giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di decadenza dalla denuncia dei vizi sollevata dall'opposto. Ha infatti accertato, anche a seguito dell'istruttoria testimoniale, che l'unica denuncia dei vizi, effettuata con PEC l'8 settembre 2021, era tardiva rispetto alla data di ultimazione dei lavori, indicata nella emissione delle ultime fatture il 21 luglio 2021. Ha sottolineato che l'opponente non aveva fornito prova di una data diversa di termine dei lavori o di una conoscenza anteriore degli stessi, e che le dichiarazioni testimoniali erano generiche e contraddittorie rispetto alla documentazione in atti. La tardività della denuncia dei vizi, ai sensi dell'art. 2226, comma 2, c.c., impedisce di far valere tali vizi anche ai fini dell'inesatto adempimento o per la domanda risarcitoria. Di conseguenza, anche la domanda riconvenzionale di risarcimento danni è stata rigettata. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente soccombente e liquidate in Euro 4.500,00 per onorari, oltre accessori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Siena, sentenza 11/12/2025, n. 726
    Giurisdizione : Trib. Siena
    Numero : 726
    Data del deposito : 11 dicembre 2025

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