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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 05/01/2026, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 92/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14325/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01623947 81000 000000 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19253/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 071 2024 01623947 81000, notificata in data 20/05/2025, relativa a tassa automobilistica 2017 per veicolo Targa_1 Deduce di aver già presentato denuncia di furto del veicolo VOLKSWAGEN Targa_1 in data 10 giugno 2013 presso la Questura di Napoli ed eccepisce comunque l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita la Regione Campania deducendo di aver provveduto in data 16/10/2025 ad annullare l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 734340389577 prodromico alla cartella impugnata,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che, atteso l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'ente impositore, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14325/2025 depositato il 27/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2024 01623947 81000 000000 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 19253/2025 depositato il 10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento n. 071 2024 01623947 81000, notificata in data 20/05/2025, relativa a tassa automobilistica 2017 per veicolo Targa_1 Deduce di aver già presentato denuncia di furto del veicolo VOLKSWAGEN Targa_1 in data 10 giugno 2013 presso la Questura di Napoli ed eccepisce comunque l'intervenuta prescrizione del credito.
Si è costituita la Regione Campania deducendo di aver provveduto in data 16/10/2025 ad annullare l'atto di accertamento e contestuale irrogazione di sanzioni n. 734340389577 prodromico alla cartella impugnata,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che, atteso l'intervenuto annullamento dell'atto impugnato da parte dell'ente impositore, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere