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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
RE EP, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4823/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 00138148 32 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6970/2025 depositato il 27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2020 e 2022, limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'anno 2020.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato a cagione dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento cui esso fa riferimento. Eccepiva conseguentemente la prescrizione del relativo debito.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia nella parte relativa alla eccepita mancata notifica dell'atto impositivo pregresso, nel resto affermando la correttezza del proprio operato.
Si costituiva la Regione Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Deduceva la regolare notificazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2020 e, riguardo all'anno 2022, evidenziava che la cartella di pagamento costituiva il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R.
Calabria n. 56/2023. Allegava documentazione a sostegno delle prorpie ragioni.
Con successiva memoria parte ricorrente confutava la idoneità probatoria della documentazione depositata dalla Regione Calabria a sostegno della regolare notifica dell'avviso di accertamento di cui sopra.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso è stato espressamente limitato a confutare la legittimità della pretesa relativa all'anno 2020, nulla avendo obiettato parte ricorrente in relazione a quella concernente l'anno 2022.
Ciò posto, osserva il decidente che il ricorso deve essere accolto, difettando la prova della notificazione dell'atto impositivo al quale fa riferimento la cartella di pagamento impugnata.
La Regione Calabria ha prodotto un estratto telematico di Banca_1 dal quale emergerebbe la spedizione di un plico al contribuente, ma senza che vi sia dimostrazione alcuna della corrispondenza fra il contenuto del plico (asseritamente restituito per compiuta giacenza) e l'avviso di accertamento indicato nella cartella impugnata, che non risulta essere stato prodotto agli atti. Detta documentazione è dunque palesemente insufficiente a dimostrare quanto sostenuto dalla suddetta parte resistente.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Esse vanno poste a carico della sola
Regione Calabria, essendo Agenzia Entrate Riscossione estranea alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'anno 2020. Condanna la Regione Calabria a rifondere in favore del ricorrente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate
Riscossione.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
24/11/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
RE EP, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4823/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094 2025 00138148 32 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6970/2025 depositato il 27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 18.7.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto della Regione Calabria, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2020 e 2022, limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'anno 2020.
Parte ricorrente sosteneva la illegittimità dell'atto impugnato a cagione dell'omessa notifica dell'avviso di accertamento cui esso fa riferimento. Eccepiva conseguentemente la prescrizione del relativo debito.
Si costituiva Agenzia Entrate Riscossione, che si proclamava estranea alla controversia nella parte relativa alla eccepita mancata notifica dell'atto impositivo pregresso, nel resto affermando la correttezza del proprio operato.
Si costituiva la Regione Calabria, che chiedeva il rigetto del ricorso perché infondato. Deduceva la regolare notificazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2020 e, riguardo all'anno 2022, evidenziava che la cartella di pagamento costituiva il primo atto impositivo, essendo stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R.
Calabria n. 56/2023. Allegava documentazione a sostegno delle prorpie ragioni.
Con successiva memoria parte ricorrente confutava la idoneità probatoria della documentazione depositata dalla Regione Calabria a sostegno della regolare notifica dell'avviso di accertamento di cui sopra.
All'odierna udienza, celebrata come da verbale, la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente evidenziarsi che il ricorso è stato espressamente limitato a confutare la legittimità della pretesa relativa all'anno 2020, nulla avendo obiettato parte ricorrente in relazione a quella concernente l'anno 2022.
Ciò posto, osserva il decidente che il ricorso deve essere accolto, difettando la prova della notificazione dell'atto impositivo al quale fa riferimento la cartella di pagamento impugnata.
La Regione Calabria ha prodotto un estratto telematico di Banca_1 dal quale emergerebbe la spedizione di un plico al contribuente, ma senza che vi sia dimostrazione alcuna della corrispondenza fra il contenuto del plico (asseritamente restituito per compiuta giacenza) e l'avviso di accertamento indicato nella cartella impugnata, che non risulta essere stato prodotto agli atti. Detta documentazione è dunque palesemente insufficiente a dimostrare quanto sostenuto dalla suddetta parte resistente.
Coerentemente con le superiori argomentazioni, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Esse vanno poste a carico della sola
Regione Calabria, essendo Agenzia Entrate Riscossione estranea alle cause che hanno determinato la presente decisione.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente alla pretesa tributaria riguardante l'anno 2020. Condanna la Regione Calabria a rifondere in favore del ricorrente le spese del presente grado di giudizio, che liquida in €. 143,00 oltre oneri di legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore. Spese compensate con Agenzia Entrate
Riscossione.