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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 121/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8111/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266 elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7497/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5271/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 8111/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 7497/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti di Municipia SpA, Abbaco SpA, competenze di giudizio al di sotto dei minimi tariffari.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
20230002112490964383252, emessa il 31/05/2023 dalla R.T.I. Municipia S.p.A. – ABACO S.p.A. volta al recupero del presunto omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2014 per il veicolo tg. Targa_1. lamentando la omessa notifica di atti prodomici.
Non si costituiva la controparte Abaco SpA;
si costituivano Municipia SpA e la regione Campania.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso preso atto della mancata prova della notifica di atti presupposti, liquidando le spese e competenze in Euro 170,00 a carico di Municipia SpA.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado in misura coerente con le tariffe professionali, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione ai difensori anticipatari.
Non si è costituita la Regione
Si è costituita Municipia SpA avanzando una serie di doglianze nel merito, ma senza proporre appello incidentale, e sostenendo l'inammissibilità dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta pienamente ammissibile stante la doglianza sul capo della sentenza relativo al regolamento delle spese e competenze.
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso in esame non sono state indicate ragioni per una eventuale parziale compensazione delle spese e competenze, per cui la liquidazione non poteva avvenire al di sotto dei minimi tariffari.
L'appello va pertanto accolto, con condanna della Regione Campania e di Municipia SpA al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 290,00 per il I grado ed in Euro 310,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna le appellate al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 290,00 per il I grado ed in Euro
310,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente e Relatore
CASABURI GEREMIA, Giudice
APONTE ROBERTO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8111/2024 depositato il 05/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Abaco S.p.a. - 02391510266 elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7497/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 9
e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5271/2025 depositato il
22/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto registrato con R. G. n. 8111/2024 Ricorrente_1 ha appellato, sul capo relativo alla spese e competenze la sentenza della Corte di Giustizia di I grado di Napoli n. 7497/2024, con la quale è stato accolto il ricorso nei confronti di Municipia SpA, Abbaco SpA, competenze di giudizio al di sotto dei minimi tariffari.
Con l'originario ricorso il contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento n.
20230002112490964383252, emessa il 31/05/2023 dalla R.T.I. Municipia S.p.A. – ABACO S.p.A. volta al recupero del presunto omesso versamento della tassa automobilistica per l'anno 2014 per il veicolo tg. Targa_1. lamentando la omessa notifica di atti prodomici.
Non si costituiva la controparte Abaco SpA;
si costituivano Municipia SpA e la regione Campania.
.Con la impugnata decisione la Corte di I grado, G. U., ha accolto il ricorso preso atto della mancata prova della notifica di atti presupposti, liquidando le spese e competenze in Euro 170,00 a carico di Municipia SpA.
Con l'appello in esame si richiamano i principi in materia e si chiede la liquidazione delle spese e competenze del primo grado in misura coerente con le tariffe professionali, nonché di quelle del grado di appello, con distrazione ai difensori anticipatari.
Non si è costituita la Regione
Si è costituita Municipia SpA avanzando una serie di doglianze nel merito, ma senza proporre appello incidentale, e sostenendo l'inammissibilità dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta pienamente ammissibile stante la doglianza sul capo della sentenza relativo al regolamento delle spese e competenze.
La risposta allo specifico motivo di appello richiede alcune considerazioni preliminari.
E' noto, infatti, che con sentenza del 19 aprile 2018, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
In tale occasione i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per il quale: "poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui sia denunciata la violazione dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ, (nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del
Giudice delle leggi".
Pertanto la possibilità della compensazione non è più ristretta alle sole ipotesi dell'assoluta novità della questione trattata o del mutamento della giurisprudenza, ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., così come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (applicabile ai procedimenti introdotti a decorrere dall'Il dicembre 2014), ma altresì allorchè sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
Nel caso in esame non sono state indicate ragioni per una eventuale parziale compensazione delle spese e competenze, per cui la liquidazione non poteva avvenire al di sotto dei minimi tariffari.
L'appello va pertanto accolto, con condanna della Regione Campania e di Municipia SpA al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate complessivamente per le varie fasi processuali, in ragione del valore della controversia e del limitato impegno professionale, in Euro 290,00 per il I grado ed in Euro 310,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della impugnata decisione, accoglie l'appello. Condanna le appellate al pagamento in solido delle spese e competenze del doppio grado, liquidate in Euro 290,00 per il I grado ed in Euro
310,00 per il II grado, oltre 15%, Iva e CPA se dovuti, e CUT, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.