TRIB
Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.7.2025 , nella causa iscritta al n. 2062 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 di mandato in calce al ricorso, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Angelo Fiore, C.F.:
, e dall' Avv. Pasquale Penna, C.F.: , presso il cui C.F._1 C.F._2 studio sito in Mirabella Eclano (AV) alla Via San Bernardino n. 124 elettivamente domicilia;
Ricorrente E
in persona del Controparte_1 l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Iannaccone n. 12/14,in virtù di procura generale in atti, Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.5.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto a causa della attività di operaio edile e barista “protrusioni discali cervicali, protrusioni discali lombari, ernia discale lombare, condropatia ginocchio dx”, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento dell'indennizzo; con vittoria di spese ed attribuzione. L' ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1 Escussi i testi e disposta ed eseguita Ctu medico – legale, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Il ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita. L'esperita prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Nel caso di specie è contestata l'origine professionale delle malattie denunciate e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento Per del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al TU dott. .
L'ausiliare ha verificato che la malattia “protrusioni discali cervicali, protrusioni discali lombari e ernia discale lombare” ha natura professionale mentre ha ritenuto che la “condropatia ginocchio destro” non può essere ricondotta eziologicamente all'attività lavorativa per l'assenza di evidenti segni strumentali e conferma all'esame obiettivo di limitazioni funzionali a carico del ginocchio stesso. Il TU ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 6% (sei %) per la malattia protrusioni discali lombari ed ernia discale lombare e del 3% (tre %) per la malattia protrusioni discali cervicali per un valore complessivo del 9 % (nove %). L'ausiliare ha chiarito che il giudizio si è basato su due fondamentali elementi: la presenza nelle tabelle delle malattie per le quali era stata fatta richiesta di riconoscimento come di origine professionale (intesa non solo come fattore unico ma anche concorrente al determinismo della patologia) e l'obiettività clinica ricavata dalla visita peritale che ha evidenziato una sofferenza del rachide, maggiore a livello lombare, superiore a quella che può ipotizzarsi in soggetti simili per età, sesso e costituzione fisica. Le risultanze della TU sono coerenti intrinsecamente e pienamente compatibili con la documentazione in atti, oltre che immuni da vizi logici e fondate sugli accertamenti obiettivi e specialistici disposti dall'ausiliario del giudice. Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' a pagare a parte CP_1 ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 9% con decorrenza di legge, oltre interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
* Le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un terzo stante l'accoglimento parziale. Il residuo segue la soccombenza e va liquidato nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente CP_1 l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 9% con decorrenza di legge, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo;
2. compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna l' al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, (oltre delle spese di consulenza tecnica come da separato decreto) di € 1066,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione. Benevento ,18.7.2025.
Il Giudice d.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.7.2025 , nella causa iscritta al n. 2062 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso, in virtù Parte_1 di mandato in calce al ricorso, in via congiunta e disgiunta, dall'Avv. Angelo Fiore, C.F.:
, e dall' Avv. Pasquale Penna, C.F.: , presso il cui C.F._1 C.F._2 studio sito in Mirabella Eclano (AV) alla Via San Bernardino n. 124 elettivamente domicilia;
Ricorrente E
in persona del Controparte_1 l.r.p.t., rapp.to e difeso, dall'Avv. Sergio Parrella ed elettivamente domiciliato in Avellino alla via Iannaccone n. 12/14,in virtù di procura generale in atti, Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.5.2024 il ricorrente in epigrafe, premesso di aver contratto a causa della attività di operaio edile e barista “protrusioni discali cervicali, protrusioni discali lombari, ernia discale lombare, condropatia ginocchio dx”, ha chiesto di accertare e dichiarare che le patologie lamentate sono state contratte nell'esercizio ed a causa dell'espletamento della propria attività lavorativa e , per l'effetto, condannare l' nella persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t., al pagamento dell'indennizzo; con vittoria di spese ed attribuzione. L' ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato. CP_1 Escussi i testi e disposta ed eseguita Ctu medico – legale, alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Il ricorrente invoca l' applicazione della disciplina in materia di riconoscimento dell'indennizzo ex art. 13 dlgs. 38/ 2000. Tale norma prevede al comma 2 che in caso di danno biologico derivante da infortuni sul lavoro e da malattie professionali verificatisi o denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, il lavoratore ha diritto alla liquidazione di un indennizzo in capitale nel caso in cui le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità̀ psicofisica, che sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni» (comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali) siano di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento. Nell' ipotesi di percentuale superiore al 16 tale indennizzo e' erogato in rendita. L'esperita prova testimoniale ha confermato le circostanze di fatto esposte in ricorso relative alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Nel caso di specie è contestata l'origine professionale delle malattie denunciate e, pertanto, al fine di accertare il requisito medico-legale di legge per il conseguimento del diritto al riconoscimento Per del beneficio preteso in ricorso è stato affidato l'incarico al TU dott. .
L'ausiliare ha verificato che la malattia “protrusioni discali cervicali, protrusioni discali lombari e ernia discale lombare” ha natura professionale mentre ha ritenuto che la “condropatia ginocchio destro” non può essere ricondotta eziologicamente all'attività lavorativa per l'assenza di evidenti segni strumentali e conferma all'esame obiettivo di limitazioni funzionali a carico del ginocchio stesso. Il TU ha riconosciuto un danno biologico nella misura del 6% (sei %) per la malattia protrusioni discali lombari ed ernia discale lombare e del 3% (tre %) per la malattia protrusioni discali cervicali per un valore complessivo del 9 % (nove %). L'ausiliare ha chiarito che il giudizio si è basato su due fondamentali elementi: la presenza nelle tabelle delle malattie per le quali era stata fatta richiesta di riconoscimento come di origine professionale (intesa non solo come fattore unico ma anche concorrente al determinismo della patologia) e l'obiettività clinica ricavata dalla visita peritale che ha evidenziato una sofferenza del rachide, maggiore a livello lombare, superiore a quella che può ipotizzarsi in soggetti simili per età, sesso e costituzione fisica. Le risultanze della TU sono coerenti intrinsecamente e pienamente compatibili con la documentazione in atti, oltre che immuni da vizi logici e fondate sugli accertamenti obiettivi e specialistici disposti dall'ausiliario del giudice. Va, pertanto, accolta la domanda e, per l'effetto, va condannato l' a pagare a parte CP_1 ricorrente l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 9% con decorrenza di legge, oltre interessi dalla maturazione del diritto e fino al saldo.
* Le spese del giudizio vanno compensate nella misura di un terzo stante l'accoglimento parziale. Il residuo segue la soccombenza e va liquidato nella misura indicata in dispositivo.
Le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Adriana Mari, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l' a pagare a parte ricorrente CP_1 l'indennizzo di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 9% con decorrenza di legge, oltre interessi dalla maturazione del diritto al saldo;
2. compensa le spese nella misura di 1/3 e condanna l' al pagamento, in favore del CP_1 ricorrente, (oltre delle spese di consulenza tecnica come da separato decreto) di € 1066,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione. Benevento ,18.7.2025.
Il Giudice d.ssa Adriana Mari