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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/12/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De UC Presidente Relatore
GI RT IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1150/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/03/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ACCORSI GIOVANNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) casa coniugale, sita in Mantova piazza Virgiliana n.21, viene assegnata alla sig.ra ; Parte_2
2) il sig. si assume personalmente il pagamento del canone di locazione Parte_1 della casa coniugale, sita in Mantova piazza Virgiliana n.21, dal mese di cui alla firma del presente ricorso sino, e compreso, al mese della pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio;
3) in accordo tra i coniugi, ai sensi dell'art.5 L.898/70, il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra la somma complessiva una tantum di euro Parte_2 55.000,00 (cinquantacinquemila), da versare sul cc. Intesa San Paolo n. 03741/6152/63773972 intestato alla stessa in 7 rate che verranno corrisposte come segue: - 1 rata: euro 4000,00 ( quattromila) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, - 2 rata: euro 9000,00 (novemila) entro il primo anno dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, - 3 rata: euro 9000,00 (novemila) entro il secondo anno dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, - 4 rata: euro 9000,00 (novemila) entro il terzo anno dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, - 5 rata: euro 9000,00 (novemila) entro il quarto anno dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, - 6 rata: euro 9000,00 (novemila) entro il quinto anno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, - 7 rata: euro 6000,00 (seimila) entro il sesto anno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio;
4) La sottoscrizione del presente ricorso vale quale riconoscimento di debito da parte del sig. e di accettazione da parte della sig.ra che, al Parte_1 Parte_2 completamento dei versamenti di cui al punto 3) nulla avrà più a pretendere dal sig.
. Parte_1
5) Le autovetture vengono assegnate a ciascun coniuge come da titolo di proprietà. - Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di natura patrimoniale relativa ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due ricorrenti vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti e/o derivanti dal matrimonio. - Qualora richiesto, i ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge. Spese di assistenza legale nel giudizio a carico di . … (omissis) … “. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato allo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 16/11/2019 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 94, Parte I, Anno 2019) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) pone le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/11/2025.
Il Presidente
SI De UC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
SI De UC Presidente Relatore
GI RT IC
Valeria Monti IC ha pronunziato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile n. 1150/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/03/2025
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ACCORSI GIOVANNA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio civile)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) casa coniugale, sita in Mantova piazza Virgiliana n.21, viene assegnata alla sig.ra ; Parte_2
2) il sig. si assume personalmente il pagamento del canone di locazione Parte_1 della casa coniugale, sita in Mantova piazza Virgiliana n.21, dal mese di cui alla firma del presente ricorso sino, e compreso, al mese della pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio;
3) in accordo tra i coniugi, ai sensi dell'art.5 L.898/70, il sig. Parte_1 corrisponderà alla sig.ra la somma complessiva una tantum di euro Parte_2 55.000,00 (cinquantacinquemila), da versare sul cc. Intesa San Paolo n. 03741/6152/63773972 intestato alla stessa in 7 rate che verranno corrisposte come segue: - 1 rata: euro 4000,00 ( quattromila) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, - 2 rata: euro 9000,00 (novemila) entro il primo anno dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, - 3 rata: euro 9000,00 (novemila) entro il secondo anno dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, - 4 rata: euro 9000,00 (novemila) entro il terzo anno dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, - 5 rata: euro 9000,00 (novemila) entro il quarto anno dalla data di pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, - 6 rata: euro 9000,00 (novemila) entro il quinto anno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio, - 7 rata: euro 6000,00 (seimila) entro il sesto anno dalla pubblicazione della sentenza di scioglimento del matrimonio;
4) La sottoscrizione del presente ricorso vale quale riconoscimento di debito da parte del sig. e di accettazione da parte della sig.ra che, al Parte_1 Parte_2 completamento dei versamenti di cui al punto 3) nulla avrà più a pretendere dal sig.
. Parte_1
5) Le autovetture vengono assegnate a ciascun coniuge come da titolo di proprietà. - Con l'esatto adempimento di quanto sopra, i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto a comporre, con reciproca soddisfazione, ogni altra questione di natura patrimoniale relativa ai loro rapporti economici, anche con riferimento alla suddivisione dei beni comuni, sicché nessuno dei due ricorrenti vanta rivendicazioni nei confronti dell'altro inerenti e/o derivanti dal matrimonio. - Qualora richiesto, i ricorrenti si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio dell'altro coniuge. Spese di assistenza legale nel giudizio a carico di . … (omissis) … “. Parte_1
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione cumulato allo scioglimento del matrimonio civile del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 16/11/2019 (con atto iscritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 94, Parte I, Anno 2019) hanno formulato le conclusioni concordate, indicate in epigrafe e che sono state recepite nella sentenza di omologa della separazione, passata in giudicato.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, e decorso il termine previsto dall'art. 3, n. 2 lett. B della L. n. 898/70, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, possono porsi le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede: 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio dei coniugi;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) pone le spese processuali interamente a carico del sig. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 27/11/2025.
Il Presidente
SI De UC