Articolo 2 della Legge 27 febbraio 1958, n. 130
Articolo 1Articolo 3
Versione
28 marzo 1958
Art. 2.
Nel periodo di due anni stabilito dall'articolo precedente i privati, datori di lavoro, che occupino oltre 50 dipendenti, sono obbligati a dare impiego in misura del 10 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie indicate all'art. 1.
Le assunzioni predette sono subordinate al possesso della idoneita' richiesta per l'impiego.
Entrata in vigore il 28 marzo 1958
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