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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/11/2025, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. IU TA nella causa civile iscritta al n. 7597/2022 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa da ed
Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 90.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti ALESSANDRO LIMATOLA e ROSSANA CASSARÀ ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Cesare Battisti, n. 2.
- resistente –
All'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla indennità suppletiva di clientela, alla indennità meritocratica, nonché il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso;
condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 50.605,08, oltre rivalutazione monetarie e interessi dalla maturazione al saldo;
condanna parte resistente a corrisponde alla ricorrente la somma di euro 2.261,77 a titolo di provvigioni, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione al saldo;
dichiara compensate per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico della società resistente che si liquida in euro 2.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 26/07/2022 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio per sentire “- ritenere e dichiarare che il rapporto di agenzia è cessato a seguito della Controparte_1 comunicazione di del 9/12/2020 per iniziativa della mandante e fatto non imputabile all'agente e il Controparte_1
1 diritto della ricorrente, signora , all'indennità suppletiva di clientela e all'indennità sostitutiva del Parte_1 preavviso di mesi 8 nella misura di € 29.682,01 la prima ed € 20.923,07, la seconda, e per l'effetto condannare al pagamento dei suddetti importi, oltre incidenze fiscali e con aggravio di interessi e rivalutazione;
- Controparte_1 ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, signora , alle provvigioni maturate successivamente al Parte_1
31/10/2020 e alle provvigioni relative agli ordini procurati nei mesi di novembre e dicembre 2020 e, per l'effetto, condannare al pagamento degli importi che risulteranno dovuti in esito ad esibizione in giudizio da parte Controparte_1 di degli estratti conto provvigionali e piani trimestrali relativi al periodo e, ove ritenuto opportuna, anche Controparte_1
a consulenza tecnica contabile”; a sostegno delle superiori domande lamentava l'illegittimo esercizio dello ius variandi della mandante e comunque oltre i limiti stabiliti dall'art. 2 dell'AEC industria;
soggiungeva, altresì, la debenza dell'indennità di scioglimento del contratto di cui all'art. 10 dell'AEC del settore industria che prevede all'atto di cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza ad iniziativa della casa mandante la corresponsione: dell'indennità di risoluzione del rapporto (IRR), dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica;
deduceva, in ogni caso, la debenza in suo favore dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché delle provvigioni maturate successivamente al 31 ottobre
2020 e delle provvigioni relative agli ordini procurati nei mesi di novembre e dicembre 2020; premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta variamente contestando la fondatezza del ricorso, in particolare evidenziando l'apposizione di una
“clausola di garanzia dei compensi che avrebbe consentito di non subire riduzioni del monte provvigionale quantomeno per
l'anno 2021”; premesso che la causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 27 novembre
2025; rilevato che l'art. 2 dell' (cfr. allegato n. 14 della memoria di costituzione) – fermo il CP_2 diritto del preponente di variazione contrattuale unilaterale - prevede un meccanismo preciso per individuare l'entità delle variazioni, collegato all'incidenza sulle provvigioni di competenza dell'agente, in forza del quale vengono previste tre distinte ipotesi:
- variazione di lieve entità, che corrisponde ad una riduzione fino al 5% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile o nei dodici mesi precedenti alla variazione e può essere realizzata dalla preponente unilateralmente e senza preavviso;
- variazione di entità media, che corrisponde ad una riduzione per più del 5% e sino al 15% e che può essere realizzata dalla preponente unilateralmente ma con un preavviso scritto di due mesi per gli agenti plurimandatari e di 4 mesi per gli agenti monomandatari;
- variazione di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, avente un'incidenza superiore al 15% sul valore delle provvigioni, che può essere realizzata dalla preponente
2 unilateralmente ma con un preavviso scritto non inferiore a quello previsto per la risoluzione del contratto;
rilevato, inoltre, che “Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante”
(cfr. art. 2, penultimo comma, AEC, allegato n. 14 del ricorso); rilevato che - in disparte la questione sulla natura migliorativa o peggiorativa del nuovo sistema provvigionale – il nuovo trattamento provvigionale e il nuovo mandato di agenzia, in vigore dal 1° gennaio 2021, sono stati trasmessi in data 23/10/2020 (cfr. allegato n. 6 del ricorso) con un preavviso di due mesi;
rilevato che la parte ricorrente ha comunicato con pec del 31/10/2020 e 6/11/2020 (cfr. allegato n. 7 della memoria di costituzione) di non accettare il nuovo trattamento provvigionale;
e che, in ogni caso, nulla ha dedotto circa il mancato rispetto di un periodo di preavviso superiore a quello indicato;
ritenuto, pertanto, pacifico tra le parti che l'esercizio dello ius variandi in relazione alle provvigioni è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 dell' CP_2 rilevato che, come stabilito all'art. 2, penultimo comma sopra cit., nel caso di mancata accettazione delle variazioni unilaterali, la comunicazione del preponente costituisce preavviso di cessazione del rapporto, con la conseguenza che il rifiuto dell'agente, perciò, non può essere considerato quale manifestazione di volontà di recesso da parte dell'agente; considerato, quindi, che la titolarità della volontà risolutiva, nel caso di specie, deve essere attribuita alla società convenuta;
ritenuto, conseguentemente, il diritto della parte ricorrente all'indennità di cessazione del rapporto
(suppletiva di clientela e meritocratica), di cui all'art. 10 AEC, nonché ai sensi dell'art. 1751 c.c., secondo cui “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”; rilevato, in proposito, che la parte resistente non ha contestato la sussistenza delle superiori condizioni allegate dalla parte ricorrente, limitandosi a dedurre sul punto che “l'indennità suppletiva di clientela non è dovuta «se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante». E' indubbio che, nel caso di specie, essendo il rapporto venuto meno per esclusiva volontà dell'agente l'indennità non è dovuta”;
3 ritenuto, altresì, il diritto di parte ricorrente alla indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 9
AEC, il quale prevede un periodo di preavviso pari a otto mesi dal nono anno in poi, se l'agente è monomandatario;
rilevato che, nel caso di specie, il rapporto di collaborazione era regolato da un contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 2/2/2001 e risulta non contestato che la ricorrente svolgesse unicamente tale mandato (come risulta anche dalla documentazione in atti); ritenuto, inoltre, che l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta a decorrere dalla comunicazione della società convenuta, recedente, di “disporre la risoluzione del rapporto di agenzia alla data di ricevimento della presente”, cioè a decorrere dal 9.12.2020 (cfr. allegato n. 9 del ricorso); rilevato che i conteggi formulati da parte ricorrente non sono stati contestati specificamente dalla società convenuta;
rilevato, per quanto concerne le provvigioni asseritamente ancora dovute, che parte ricorrente non ha in ricorso allegato – ancor prima che provato - l'acquisizione dell'affare né la sua regolare esecuzione da parte del preponente;
ritenuto, pertanto, che tale domanda non può trovare accoglimento in mancanza di alcuna allegazione circa i fatti costitutivi della pretesa, se non nei limiti del credito riconosciuto a tale titolo dalla stessa parte resistente pari ad euro 2.261,77, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 30/09/2025 al soddisfo (cfr. estratto conto provvigioni prodotto all'udienza odierna da parte resistente); ritenuto, in considerazione dell'esito complessivo della lite, che le spese vanno compensate nella misura della metà ponendo la restante parte a carico della società resistente che si liquida come in dispositivo;
ritenuta, conclusivamente, la parziale fondatezza del ricorso che conduce alle statuizioni di cui al dispositivo;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/11/2025.
Il Giudice
IU TA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, dott. IU TA nella causa civile iscritta al n. 7597/2022 R.G.L., promossa
D A
rappresentata e difesa da ed
Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliata in Palermo, Via Principe di Belmonte n. 90.
Il Cancelliere
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dagli avv.ti ALESSANDRO LIMATOLA e ROSSANA CASSARÀ ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via Cesare Battisti, n. 2.
- resistente –
All'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di parte ricorrente alla indennità suppletiva di clientela, alla indennità meritocratica, nonché il diritto alla indennità sostitutiva del preavviso;
condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma complessiva di euro 50.605,08, oltre rivalutazione monetarie e interessi dalla maturazione al saldo;
condanna parte resistente a corrisponde alla ricorrente la somma di euro 2.261,77 a titolo di provvigioni, oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla maturazione al saldo;
dichiara compensate per metà le spese di lite, ponendo la restante parte a carico della società resistente che si liquida in euro 2.500,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge;
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 26/07/2022 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio per sentire “- ritenere e dichiarare che il rapporto di agenzia è cessato a seguito della Controparte_1 comunicazione di del 9/12/2020 per iniziativa della mandante e fatto non imputabile all'agente e il Controparte_1
1 diritto della ricorrente, signora , all'indennità suppletiva di clientela e all'indennità sostitutiva del Parte_1 preavviso di mesi 8 nella misura di € 29.682,01 la prima ed € 20.923,07, la seconda, e per l'effetto condannare al pagamento dei suddetti importi, oltre incidenze fiscali e con aggravio di interessi e rivalutazione;
- Controparte_1 ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente, signora , alle provvigioni maturate successivamente al Parte_1
31/10/2020 e alle provvigioni relative agli ordini procurati nei mesi di novembre e dicembre 2020 e, per l'effetto, condannare al pagamento degli importi che risulteranno dovuti in esito ad esibizione in giudizio da parte Controparte_1 di degli estratti conto provvigionali e piani trimestrali relativi al periodo e, ove ritenuto opportuna, anche Controparte_1
a consulenza tecnica contabile”; a sostegno delle superiori domande lamentava l'illegittimo esercizio dello ius variandi della mandante e comunque oltre i limiti stabiliti dall'art. 2 dell'AEC industria;
soggiungeva, altresì, la debenza dell'indennità di scioglimento del contratto di cui all'art. 10 dell'AEC del settore industria che prevede all'atto di cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza ad iniziativa della casa mandante la corresponsione: dell'indennità di risoluzione del rapporto (IRR), dell'indennità suppletiva di clientela e dell'indennità meritocratica;
deduceva, in ogni caso, la debenza in suo favore dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché delle provvigioni maturate successivamente al 31 ottobre
2020 e delle provvigioni relative agli ordini procurati nei mesi di novembre e dicembre 2020; premesso che, ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta variamente contestando la fondatezza del ricorso, in particolare evidenziando l'apposizione di una
“clausola di garanzia dei compensi che avrebbe consentito di non subire riduzioni del monte provvigionale quantomeno per
l'anno 2021”; premesso che la causa, senza alcuna istruttoria, veniva discussa e decisa all'udienza del 27 novembre
2025; rilevato che l'art. 2 dell' (cfr. allegato n. 14 della memoria di costituzione) – fermo il CP_2 diritto del preponente di variazione contrattuale unilaterale - prevede un meccanismo preciso per individuare l'entità delle variazioni, collegato all'incidenza sulle provvigioni di competenza dell'agente, in forza del quale vengono previste tre distinte ipotesi:
- variazione di lieve entità, che corrisponde ad una riduzione fino al 5% del valore delle provvigioni di competenza dell'agente nell'anno civile o nei dodici mesi precedenti alla variazione e può essere realizzata dalla preponente unilateralmente e senza preavviso;
- variazione di entità media, che corrisponde ad una riduzione per più del 5% e sino al 15% e che può essere realizzata dalla preponente unilateralmente ma con un preavviso scritto di due mesi per gli agenti plurimandatari e di 4 mesi per gli agenti monomandatari;
- variazione di entità tale da modificare sensibilmente il contenuto economico del rapporto, avente un'incidenza superiore al 15% sul valore delle provvigioni, che può essere realizzata dalla preponente
2 unilateralmente ma con un preavviso scritto non inferiore a quello previsto per la risoluzione del contratto;
rilevato, inoltre, che “Qualora l'agente o rappresentante comunichi, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, di non accettare le variazioni di media o rilevante entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante”
(cfr. art. 2, penultimo comma, AEC, allegato n. 14 del ricorso); rilevato che - in disparte la questione sulla natura migliorativa o peggiorativa del nuovo sistema provvigionale – il nuovo trattamento provvigionale e il nuovo mandato di agenzia, in vigore dal 1° gennaio 2021, sono stati trasmessi in data 23/10/2020 (cfr. allegato n. 6 del ricorso) con un preavviso di due mesi;
rilevato che la parte ricorrente ha comunicato con pec del 31/10/2020 e 6/11/2020 (cfr. allegato n. 7 della memoria di costituzione) di non accettare il nuovo trattamento provvigionale;
e che, in ogni caso, nulla ha dedotto circa il mancato rispetto di un periodo di preavviso superiore a quello indicato;
ritenuto, pertanto, pacifico tra le parti che l'esercizio dello ius variandi in relazione alle provvigioni è avvenuto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 dell' CP_2 rilevato che, come stabilito all'art. 2, penultimo comma sopra cit., nel caso di mancata accettazione delle variazioni unilaterali, la comunicazione del preponente costituisce preavviso di cessazione del rapporto, con la conseguenza che il rifiuto dell'agente, perciò, non può essere considerato quale manifestazione di volontà di recesso da parte dell'agente; considerato, quindi, che la titolarità della volontà risolutiva, nel caso di specie, deve essere attribuita alla società convenuta;
ritenuto, conseguentemente, il diritto della parte ricorrente all'indennità di cessazione del rapporto
(suppletiva di clientela e meritocratica), di cui all'art. 10 AEC, nonché ai sensi dell'art. 1751 c.c., secondo cui “All'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità se ricorrono le seguenti condizioni: l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”; rilevato, in proposito, che la parte resistente non ha contestato la sussistenza delle superiori condizioni allegate dalla parte ricorrente, limitandosi a dedurre sul punto che “l'indennità suppletiva di clientela non è dovuta «se il contratto si scioglie per un fatto imputabile all'agente o rappresentante». E' indubbio che, nel caso di specie, essendo il rapporto venuto meno per esclusiva volontà dell'agente l'indennità non è dovuta”;
3 ritenuto, altresì, il diritto di parte ricorrente alla indennità sostitutiva del preavviso di cui all'art. 9
AEC, il quale prevede un periodo di preavviso pari a otto mesi dal nono anno in poi, se l'agente è monomandatario;
rilevato che, nel caso di specie, il rapporto di collaborazione era regolato da un contratto di lavoro a tempo indeterminato sin dal 2/2/2001 e risulta non contestato che la ricorrente svolgesse unicamente tale mandato (come risulta anche dalla documentazione in atti); ritenuto, inoltre, che l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta a decorrere dalla comunicazione della società convenuta, recedente, di “disporre la risoluzione del rapporto di agenzia alla data di ricevimento della presente”, cioè a decorrere dal 9.12.2020 (cfr. allegato n. 9 del ricorso); rilevato che i conteggi formulati da parte ricorrente non sono stati contestati specificamente dalla società convenuta;
rilevato, per quanto concerne le provvigioni asseritamente ancora dovute, che parte ricorrente non ha in ricorso allegato – ancor prima che provato - l'acquisizione dell'affare né la sua regolare esecuzione da parte del preponente;
ritenuto, pertanto, che tale domanda non può trovare accoglimento in mancanza di alcuna allegazione circa i fatti costitutivi della pretesa, se non nei limiti del credito riconosciuto a tale titolo dalla stessa parte resistente pari ad euro 2.261,77, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 30/09/2025 al soddisfo (cfr. estratto conto provvigioni prodotto all'udienza odierna da parte resistente); ritenuto, in considerazione dell'esito complessivo della lite, che le spese vanno compensate nella misura della metà ponendo la restante parte a carico della società resistente che si liquida come in dispositivo;
ritenuta, conclusivamente, la parziale fondatezza del ricorso che conduce alle statuizioni di cui al dispositivo;
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 27/11/2025.
Il Giudice
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