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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14629/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14629/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. CECCATELLI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. CECCATELLI FRANCESCO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto. Per_
2. Affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori che dovranno collaborare Persona_2
fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. I minori trasferiranno la loro residenza anagrafica con il padre, attualmente in Desenzano del Garda
(Bs) via Lecco n. 17.
4. Esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune
1 accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Assunzione disgiunta delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori).
5. I genitori terranno con sé i figli a settimane alternate presso i rispettivi immobili di residenza e ciò dal lunedì sera alle h. 20,00 al lunedì successivo alle h. 20,00 premurandosi di agevolare reciprocamente il proprio avvicendamento.
6. I figli trascorreranno con ogni genitore due settimane, anche non consecutive, ad agosto durante le vacanze estive (secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno in considerazione della turnazione feriale di entrambi), una settimana con ogni genitore durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di
Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il periodo dal giovedì
Santo al giorno di Pasqua ed il periodo dalla sera del giorno di Pasqua sino alla ripresa delle lezioni scolastiche); ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo a mezzo comunicazione telefonica.
7. Per quanto concerne il mantenimento della prole i genitori provvederanno in maniera diretta durante i periodi di rispettiva frequentazione ed accudimento.
8. Le spese eccedenti l'ordinario mantenimento saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno previa documentazione e/od accordo ove previsto, il tutto secondo quanto previsto dal
Protocollo d'intesa in uso al Tribunale di Brescia del 14.07.2016.
(A) Spese per la salute: - A1) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari, - A2) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, II) cure termali e fisioterapiche, Il1) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitano Nazionale, IV) farmaci particolari. B) Spese per l'istruzione: - B1) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, III) gite scolastiche senza pernottamento, IV) trasposto pubblico;
B2) spese scolastiche Che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, II) corsi di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento, IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria: C) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; D) Spese per la custodia di prole minorenne: - D1) spese che non richiedono il
2 preventivo accordo: I) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo;
E) spese per il divertimento: -
E1) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze),
9. Nulla sarà corrisposto reciprocamente per mantenimento dai coniugi in quanto ambedue economicamente autosufficienti. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
10. I coniugi percepiranno l'importo riconosciuto dall'Inps ex art. 6, comma 4, D. Lgs. n. 230/2021 a titolo di Assegno Unico universale per i due figli in ragione di una quota pari al 50% ciascuno.
11. I coniugi, per quanto occorrer possa, si rilasciano reciproco assenso per il rilascio di documento d'identità valido per l'espatrio o passaporto per sé e per i minori.
12. Spese legali integralmente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Sirmione (atto n. 16, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14629/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. CECCATELLI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
e
(c.f ) con l'avv. CECCATELLI FRANCESCO Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. Vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto. Per_
2. Affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori che dovranno collaborare Persona_2
fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. I minori trasferiranno la loro residenza anagrafica con il padre, attualmente in Desenzano del Garda
(Bs) via Lecco n. 17.
4. Esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune
1 accordo fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi. Assunzione disgiunta delle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana dei minori).
5. I genitori terranno con sé i figli a settimane alternate presso i rispettivi immobili di residenza e ciò dal lunedì sera alle h. 20,00 al lunedì successivo alle h. 20,00 premurandosi di agevolare reciprocamente il proprio avvicendamento.
6. I figli trascorreranno con ogni genitore due settimane, anche non consecutive, ad agosto durante le vacanze estive (secondo modalità e tempi da concordarsi fra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno in considerazione della turnazione feriale di entrambi), una settimana con ogni genitore durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno la settimana di Natale e quella di
Capodanno), tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il periodo dal giovedì
Santo al giorno di Pasqua ed il periodo dalla sera del giorno di Pasqua sino alla ripresa delle lezioni scolastiche); ogni altra principale festività dell'anno sarà trascorsa dai figli singolarmente con ciascun genitore con il criterio dell'alternanza, salvo diverso accordo a mezzo comunicazione telefonica.
7. Per quanto concerne il mantenimento della prole i genitori provvederanno in maniera diretta durante i periodi di rispettiva frequentazione ed accudimento.
8. Le spese eccedenti l'ordinario mantenimento saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50% ciascuno previa documentazione e/od accordo ove previsto, il tutto secondo quanto previsto dal
Protocollo d'intesa in uso al Tribunale di Brescia del 14.07.2016.
(A) Spese per la salute: - A1) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari, - A2) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, II) cure termali e fisioterapiche, Il1) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitano Nazionale, IV) farmaci particolari. B) Spese per l'istruzione: - B1) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, III) gite scolastiche senza pernottamento, IV) trasposto pubblico;
B2) spese scolastiche Che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati, II) corsi di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento, IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria: C) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; D) Spese per la custodia di prole minorenne: - D1) spese che non richiedono il
2 preventivo accordo: I) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo;
E) spese per il divertimento: -
E1) spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze),
9. Nulla sarà corrisposto reciprocamente per mantenimento dai coniugi in quanto ambedue economicamente autosufficienti. I coniugi dichiarano di aver già provveduto alla divisione dei beni comuni di non avere più nulla reciprocamente a pretendere.
10. I coniugi percepiranno l'importo riconosciuto dall'Inps ex art. 6, comma 4, D. Lgs. n. 230/2021 a titolo di Assegno Unico universale per i due figli in ragione di una quota pari al 50% ciascuno.
11. I coniugi, per quanto occorrer possa, si rilasciano reciproco assenso per il rilascio di documento d'identità valido per l'espatrio o passaporto per sé e per i minori.
12. Spese legali integralmente compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 05/06/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di
Sirmione (atto n. 16, parte II, serie A).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli minori.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite sono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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