TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/10/2025, n. 3752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3752 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6703/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6703/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Russo e Michele Russo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della dal 01/11/2023 al 24/12/2023, con mansioni Controparte_1 di autista, inquadrato nel livello C3 del C.C.N.L. “ (app. Ass. 1/2011)” ed Controparte_2 addetto a trasporto di merci su tratta nazionale alla guida dell'autotreno tg. FN596EH; di aver percepito unicamente la retribuzione di novembre 2023, mentre nulla a titolo di retribuzione relativa al mese di dicembre 2023, nonostante avesse regolarmente effettuato la propria prestazione lavorativa, così come risultante dalle schede cronotachigrafe allegate, né a titolo di indennità di trasferta nazionale e a titolo di ratei di 13° e 14° mensilità, di non aver mai goduto di ferie e permessi né percepito alcunchè a tali titoli anche ai sensi dell'art. 24 del CCNL di ctg.; che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non aveva, altresì, percepito il Tfr;
che nel corso del rapporto di lavoro non venivano consegnati i fogli paga;
di aver richiesto con racc.ta pec del 14/02/2024 il pagamento delle spettanze retributive non percepite nonché il rilascio dei fogli paga;
che tale bonario tentativo non aveva sortito alcun effetto;
che successivamente, solo in data 16/04/2024 la resistente trasmetteva la Certificazione Unica 2024.
Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento delle somme spettanti in ragione delle mansioni svolte, della quantità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, di “1) dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di Ctg. “ ” per i lavoratori appartenenti Controparte_3 al livello C3 e, per l'effetto, in via principale, 2) condannare la , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., via Piscopo, 8 – Casoria (NA) PI al pagamento, in favore del P.IVA_1 ricorrente, della complessiva somma di € 3.512,82, così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
3) in via subordinata, condannare la resistente, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa”, vinte le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La società resistente non si è costituita in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Ai fini di un corretto iter motivazionale appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697, comma 1, c.c.), primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003) fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009).
La coerente applicazione dei summenzionati principi consente di accogliere la domanda parzialmente nei limiti di seguito definiti.
Ed, infatti, la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso può ritersi raggiunta sulla base della documentazione acquisita in atti (cfr. CU 2024) che riporta della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato iniziato nella data indicata in ricorso (1.11.2023) e terminato, come pure ivi dedotto, in data 24.12.2023.
In particolare, l'emissione da parte del datore di lavoro della Certificazione Unica, in adempimento di uno specifico obbligo che la legge pone in via esclusiva a carico di chi intenda avvalersi della altrui collaborazione, con vincolo di subordinazione, è indizio di sicura significatività in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso, in ordine alla quale ulteriori elementi di conforto probatorio possono trarsi dalla documentazione depositata
(documento di trasporto e schede cronotachigrafe) che pure confermano l'espletamento delle mansioni (di autista, inquadrato nel livello C3 del C.C.N.L. “ (app. Ass. CP_2 CP_2
1/2011), addetto al trasporto di merci su tratta nazionale alla guida dell'autotreno tg. FN596EH) secondo le modalità dedotte in ricorso ed in assenza di specifica contestazione.
Ferma la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato si fa rilevare che parte istante non propone domanda per il pagamento di orario di lavoro straordinario, né contesta che la retribuzione percepita relativa al mese di novembre 2023, non sia stata adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto: parte istante domanda il pagamento della retribuzione relativa al mese di dicembre 2023, così come prevista dal C.C.N.L. di Ctg. “ ” per i lavoratori appartenenti al livello Controparte_3
C3, nonché dei ratei di 13° e 14° mensilità e del TFR, emolumenti retributivi la cui debenza trova fondamento nella ritenuta sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, per l'intero periodo dedotto in ricorso.
Con riguardo invece alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie, permessi ex festività, la stessa è infondata non avendo il ricorrente fornito alcuna prova dei relativi presupposti costitutivi. Analoga considerazione vale con riguardo all'indennità di trasferta nazionale rispetto al quale parte ricorrente nulla ha specificamente dedotto e provato circa la spettanza di tale emolumento. Per il quantum debeatur è possibile fare utile riferimento ai conteggi attorei e alla documentazione in atti (CU 2024), da ritenersi affidabili, dai quali emerge un residuo credito a favore del ricorrente pari a:- € 1.621,28 a titolo di retribuzione relativa al mese di dicembre 2023;
- € 301,84 a titolo di 13° mensilità (retribuzione base € 1.621,28 dicembre 2023 / 12 x 2 mensilità);
- € 301,84 a titolo di 14° mensilità (retribuzione base € 1.621,28 dicembre 2023 / 12 x 2 mensilità);
- € 273,27 a titolo di Tfr.
Non avendo la società convenuta, che è rimasta contumace nel giudizio, ottemperato alla prova dell'integrale pagamento delle spettanze dovute, la stessa deve essere condannata al pagamento in favore di del complessivo importo di euro 2.498,23: sulle singole componenti del Parte_1 credito, come individuate negli stessi conteggi, rivalutate annualmente, sono dovuti ex art. 429 comma 3 c.p.c. interessi al saggio legale dalla maturazione dei diritti al saldo effettivo.
Le somme dovute sono da considerarsi, appare opportuno precisarlo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. e plurimis Cass.
6337/2003; Cass. 9198/2000; Cass. 6340/1993).
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che tra e la società convenuta è Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.11.2023 al 24.12.2023;
b) per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 2.498,23 di cui € 273,27 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito annualmente rivalutate dalla maturazione delle stesse al saldo, secondo quanto in motivazione specificato;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 920,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 10/10/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6703/2024 R.G. LAVORO
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Russo e Michele Russo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23/05/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della dal 01/11/2023 al 24/12/2023, con mansioni Controparte_1 di autista, inquadrato nel livello C3 del C.C.N.L. “ (app. Ass. 1/2011)” ed Controparte_2 addetto a trasporto di merci su tratta nazionale alla guida dell'autotreno tg. FN596EH; di aver percepito unicamente la retribuzione di novembre 2023, mentre nulla a titolo di retribuzione relativa al mese di dicembre 2023, nonostante avesse regolarmente effettuato la propria prestazione lavorativa, così come risultante dalle schede cronotachigrafe allegate, né a titolo di indennità di trasferta nazionale e a titolo di ratei di 13° e 14° mensilità, di non aver mai goduto di ferie e permessi né percepito alcunchè a tali titoli anche ai sensi dell'art. 24 del CCNL di ctg.; che al momento della cessazione del rapporto di lavoro non aveva, altresì, percepito il Tfr;
che nel corso del rapporto di lavoro non venivano consegnati i fogli paga;
di aver richiesto con racc.ta pec del 14/02/2024 il pagamento delle spettanze retributive non percepite nonché il rilascio dei fogli paga;
che tale bonario tentativo non aveva sortito alcun effetto;
che successivamente, solo in data 16/04/2024 la resistente trasmetteva la Certificazione Unica 2024.
Tanto premesso ha chiesto, previo accertamento delle somme spettanti in ragione delle mansioni svolte, della quantità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di cui in premessa, di “1) dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il trattamento economico e normativo così come previsto dal C.C.N.L. di Ctg. “ ” per i lavoratori appartenenti Controparte_3 al livello C3 e, per l'effetto, in via principale, 2) condannare la , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., via Piscopo, 8 – Casoria (NA) PI al pagamento, in favore del P.IVA_1 ricorrente, della complessiva somma di € 3.512,82, così come specificato nell'allegato prospetto contabile, una alla rivalutazione monetaria ed agli interessi di legge;
3) in via subordinata, condannare la resistente, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa”, vinte le spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La società resistente non si è costituita in giudizio e, stante la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Ai fini di un corretto iter motivazionale appare opportuno premettere, sul piano propriamente processuale che, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento (art.2697, comma 1, c.c.), primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce l'indefettibile presupposto logico-giuridico.
Il predetto onere probatorio è destinato, tuttavia, a diversamente articolarsi in relazione al concreto atteggiamento difensivo assunto dalla parte nei cui confronti è proposta domanda, sino ad affievolirsi del tutto in relazione ai fatti non contestati, nel senso che possono ritenersi pacifici e, come tali, non bisognevoli di specifica dimostrazione non solo i fatti oggetto di ammissione, esplicita o implicita, da parte del convenuto - ovverosia la cui veridicità sia stata espressamente riconosciuta o indirettamente ammessa attraverso l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la loro negazione- ma anche fatti e circostanze in ordine ai quali egli, in violazione del generale disposto di cui all'art. 416 comma 3 c.p.c., nessuno specifico rilievo di segno contrario abbia formulato, (cfr. per tutte Cass. SU 761/2002; Cass. 535/2003) fatta salva ovviamente l'ipotesi di una logica incompatibilità tra la linea difensiva adottata in generale ed il fatto non oggetto di puntuale contestazione.
Tuttavia, l'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto che la stessa non si sia costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso desumibile dal sistema (cfr. Cass. n. 14623/2009).
La coerente applicazione dei summenzionati principi consente di accogliere la domanda parzialmente nei limiti di seguito definiti.
Ed, infatti, la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dedotto in ricorso può ritersi raggiunta sulla base della documentazione acquisita in atti (cfr. CU 2024) che riporta della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato iniziato nella data indicata in ricorso (1.11.2023) e terminato, come pure ivi dedotto, in data 24.12.2023.
In particolare, l'emissione da parte del datore di lavoro della Certificazione Unica, in adempimento di uno specifico obbligo che la legge pone in via esclusiva a carico di chi intenda avvalersi della altrui collaborazione, con vincolo di subordinazione, è indizio di sicura significatività in ordine alla sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo indicato in ricorso, in ordine alla quale ulteriori elementi di conforto probatorio possono trarsi dalla documentazione depositata
(documento di trasporto e schede cronotachigrafe) che pure confermano l'espletamento delle mansioni (di autista, inquadrato nel livello C3 del C.C.N.L. “ (app. Ass. CP_2 CP_2
1/2011), addetto al trasporto di merci su tratta nazionale alla guida dell'autotreno tg. FN596EH) secondo le modalità dedotte in ricorso ed in assenza di specifica contestazione.
Ferma la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato si fa rilevare che parte istante non propone domanda per il pagamento di orario di lavoro straordinario, né contesta che la retribuzione percepita relativa al mese di novembre 2023, non sia stata adeguata alla qualità e quantità del lavoro svolto: parte istante domanda il pagamento della retribuzione relativa al mese di dicembre 2023, così come prevista dal C.C.N.L. di Ctg. “ ” per i lavoratori appartenenti al livello Controparte_3
C3, nonché dei ratei di 13° e 14° mensilità e del TFR, emolumenti retributivi la cui debenza trova fondamento nella ritenuta sussistenza del rapporto di lavoro intercorrente tra le parti, per l'intero periodo dedotto in ricorso.
Con riguardo invece alla domanda di pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie, permessi ex festività, la stessa è infondata non avendo il ricorrente fornito alcuna prova dei relativi presupposti costitutivi. Analoga considerazione vale con riguardo all'indennità di trasferta nazionale rispetto al quale parte ricorrente nulla ha specificamente dedotto e provato circa la spettanza di tale emolumento. Per il quantum debeatur è possibile fare utile riferimento ai conteggi attorei e alla documentazione in atti (CU 2024), da ritenersi affidabili, dai quali emerge un residuo credito a favore del ricorrente pari a:- € 1.621,28 a titolo di retribuzione relativa al mese di dicembre 2023;
- € 301,84 a titolo di 13° mensilità (retribuzione base € 1.621,28 dicembre 2023 / 12 x 2 mensilità);
- € 301,84 a titolo di 14° mensilità (retribuzione base € 1.621,28 dicembre 2023 / 12 x 2 mensilità);
- € 273,27 a titolo di Tfr.
Non avendo la società convenuta, che è rimasta contumace nel giudizio, ottemperato alla prova dell'integrale pagamento delle spettanze dovute, la stessa deve essere condannata al pagamento in favore di del complessivo importo di euro 2.498,23: sulle singole componenti del Parte_1 credito, come individuate negli stessi conteggi, rivalutate annualmente, sono dovuti ex art. 429 comma 3 c.p.c. interessi al saggio legale dalla maturazione dei diritti al saldo effettivo.
Le somme dovute sono da considerarsi, appare opportuno precisarlo, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (cfr. e plurimis Cass.
6337/2003; Cass. 9198/2000; Cass. 6340/1993).
Le spese seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e domanda disattesa, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara che tra e la società convenuta è Parte_1 intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.11.2023 al 24.12.2023;
b) per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 2.498,23 di cui € 273,27 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle singole componenti del credito annualmente rivalutate dalla maturazione delle stesse al saldo, secondo quanto in motivazione specificato;
c) condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida in complessivi € 920,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Aversa, 10/10/2025
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Raffaella Paesano