Versione
3 aprile 1977
3 aprile 1977
Art. 1.
Il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 , recante norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"L' articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e' sostituito dal seguente:
"Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennita' accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
Se la retribuzione e' convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennita' e' determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.
A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennita' di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977";
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
Art. 1-bis. - "L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 e' estesa a tutte le forme di indennita' di anzianita', di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".
All'articolo 2 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonche' con la periodicita' stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi".
L'articolo 3 e' soppresso.
L'articolo 5 e' soppresso.
All'articolo 6 le parole: "non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito" sono sostituite dalle seguenti: "non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito".
Il decreto-legge 1° febbraio 1977, n. 12 , recante norme per l'applicazione dell'indennita' di contingenza, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"L' articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e' sostituito dal seguente:
"Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennita' accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
Se la retribuzione e' convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennita' e' determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.
A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennita' di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977";
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
Art. 1-bis. - "L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977 e' estesa a tutte le forme di indennita' di anzianita', di fine lavoro, di buonuscita comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".
All'articolo 2 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in applicazione dei criteri di calcolo, nonche' con la periodicita' stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio 1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non possono essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in difformita' della normativa prevalente prevista dagli anzidetti accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi".
L'articolo 3 e' soppresso.
L'articolo 5 e' soppresso.
All'articolo 6 le parole: "non concorrono a formare il reddito complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul reddito" sono sostituite dalle seguenti: "non costituiscono reddito imponibile agli effetti delle imposte sul reddito".
Giurisprudenza • 13
- 1. Corte Cost., sentenza 10/06/1994, n. 237Provvedimento: […] e "per ingiustificata disparità di trattamento all'interno del pubblico impiego tra categorie di lavoratori che cessano dal rapporto in tempi diversi in quanto l'abrogazione dell'art. 1 della legge n. 91 del 1977 ha fatto venir meno il divieto di computo nell'indennità di fine rapporto degli aumenti dell'indennità integrativa speciale posteriori al 31 gennaio 1977 per quei dipendenti pubblici in relazione ai quali l'esclusione dal computo dipendeva solo dallo stesso art. 1 legge 91/1977". […] ma soltanto "nella misura massima prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1977 n. 91" (rectius: dall'articolo 1 del decreto-legge 1° febbraio 1977 n. 12, […]Leggi di più...
- base retributiva di calcolo·
- indennita' premio di servizio i.n.a.d.e.l.·
- asserita ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori·
- non fondatezza della questione.·
- manifesta infondatezza.·
- sent. 237/94 a. previdenza e assistenza sociale·
- esclusione·
- conseguente denunciata violazione del principio di eguaglianza·
- richiamo a precedente pronuncia di non fondatezza di analoga questione·
- sent. 237/94 b. previdenza e assistenza sociale