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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/06/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 765/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 765/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CECCHETTI Parte_1 C.F._1
ANNALISA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CECCHETTI CP_1 C.F._2
ANNALISA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 1° settembre 2007, con rito civile a San Giuliano
Terme (PI), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 24 P.1 anno
2007 scegliendo il regime della comunione dei beni;
dalla loro unione, in data 21 luglio 2010, a Pisa nasceva la figlia Persona_1 Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1 [...]
) e (C.F. ), che hanno C.F._3 CP_1 CodiceFiscale_4
contratto matrimonio a San Giuliano Terme (PI), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 24 P.1 anno 2007 scegliendo il regime della comunione dei beni;
2. AFFIDA la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione che la medesima andrà ad acquistare entro la fine dell'anno 2025, termine entro il quale lascerà la casa familiare. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore sono assunte di comune accordo dei genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. La figlia Per_1
assume come collocamento principale quello della madre. La casa familiare sita in Pisa, viale delle Cascine, 156/A, di proprietà esclusiva del sig. , continua ad ospitare CP_1
l'intero nucleo familiare sino al termine ultimo del dicembre 2025, momento in cui la signora assieme alla figlia provvede a trasferirsi nella nuova abitazione, sita in Arena Pt_1 Per_1
Metato, per le quali è già in corso la trattativa per il relativo acquisto – dal momento del trasferimento la casa già familiare rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. Il CP_1 signor si è impegnato all'acquisto della cameretta o di altri beni mobili necessari alla CP_1
figlia al momento del suo trasferimento presso la nuova abitazione della signora Il Pt_1
padre può vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e non della stessa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, il padre può stare con la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Prima settimana: il lunedì dall'uscita della scuola sino al giorno seguente al rientro a scuola e il fine settimana inteso dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina al rientro a scuola. Seconda settimana: il lunedì dall'uscita della scuola sino al giorno seguente al rientro a scuola e il giovedì dall'uscita di scuola sino al rientro a scuola del giorno successivo. Durante il periodo estivo, coincidente con la chiusura dell'anno scolastico, il padre può tenere con sé la figlia nei giorni suindicati preoccupandosi di andarla a prendere e riportare al domicilio della madre o comunque secondo le modalità e tempi stabiliti dalla stessa minore che ha ormai raggiunto l'età di 15 anni. Relativamente alle festività, salvo diverso accordo intervenuto liberamente tra le parti, i genitori trascorrono le stesse con la figlia in modo alternato. A decorrere dalle festività natalizie 2025/2026, salvo diverso accordo, nel rispetto del principio di alternanza, la figlia trascorre con il padre la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano e con Per_1 la madre il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno secondo le modalità sopradescritte, e così gli anni a seguire sempre in modo alternato tra i genitori. Relativamente alle festività pasquali la figlia trascorre con ciascun genitore, ad anni alterni, la Pasqua con la madre e la Per_1
Pasquetta con il padre, l'anno successivo viceversa, alternando altresì le ulteriori festività del calendario (ad esempio: 25 aprile, Santo Patrono, Ferragosto, Primo Maggio…). Ciascun genitore, previo accordo con l'altro, può trascorrere con la figlia un periodo di vacanze di quindici giorni consecutivi. Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione possono essere concordati tra i genitori secondo la volontà e i desideri della figlia I coniugi si sono Per_1 prestati reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia fermo restando l'obbligo di preventivo accordo tra i genitori ai fini Per_1 dell'espatrio della stessa minore.
3 PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della figlia mensilmente alla signora , entro il cinque Per_1 Parte_1 di ogni mese, la somma di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, mediante bonifico bancario.
4 DISPONE che i genitori concorrano alle spese straordinarie necessarie alla figlia Per_1
nella misura del 50% ciascuno con la precisazione che il genitore che ha anticipato tali spese dovrà essere rimborsato dall'altro genitore entro il termine di quindici giorni dall'invio dei documenti giustificativi di tali spese. Nel caso di spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo consenso, ciascun genitore comunica all'altro la relativa richiesta anche tramite e-mail, sms o whatsapp e, in caso di assenza di diniego espresso nei cinque giorni successivi, la spesa si riterrà autorizzata. Le parti hanno convenuto che il carattere della straordinarietà sia riconosciuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti voci di spesa: Spese straordinarie per le quali non risulta necessario il preventivo consenso dei genitori: - Spese mediche sanitarie: le spese connotate dal carattere di necessità e urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base o dal pediatra, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i tickets sanitari e le spese farmaceutiche conseguenti (quali a titolo esemplificativo le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche e acustiche). -Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado, refezione scolastica, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite didattiche scolastiche organizzate in ambito giornaliero, trasporto pubblico
(abbonamento autobus o scuolabus, treno o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino), spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. -Spese extrascolastiche: spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione della figlia (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della figlia, se acquistato con il consenso di entrambi i genitori, spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola o amici. Spese straordinarie che necessitano di previo accordo dei genitori con necessità di relativa documentazione: -Spese mediche sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti presso specialisti privati ma erogati anche dal SSN, esami diagnostici presso strutture private, analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti da entrambi i genitori. -Spese scolastiche: lezioni private
(ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica e acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per l'università all'estero, spese per alloggio fuori sede relativo alla frequenza universitaria e utenze domestiche, corsi post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private. -Spese extrascolastiche: viaggi e vacanze effettuati in autonomia dalla figlia, attività sportiva anche non agonistica (compresa la spesa dell'attrezzatura e di quanto necessario per partecipare a gare e tornei comprendendo le spese di trasporto), attività ludico-ricreative, cellulare, spese relative all'imposta di bollo e assicurazione RC del mezzo in uso alla figlia se acquistato senza il consenso dell'altro genitore, conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. L'assegno unico ed universale per la figlia a carico ex d.lgs. n.
230/2021 e successive specificazioni/integrazioni verrà richiesto e percepito nella misura del
100% dalla signora Pt_1
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
- i coniugi, reciprocamente, hanno riconosciuto e dichiarato di aver definito ogni rapporto patrimoniale e economico, di reputarsi integralmente soddisfatti in ogni loro pretesa e, conseguentemente, di nulla più pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione in dipendenza del pregresso matrimonio. I coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti non riconoscendosi reciprocamente alcun mantenimento;
- i coniugi si sono impegnati a tenere un comportamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
- i coniugi hanno concordato, nel caso in cui intraprendessero una nuova relazione sentimentale con carattere di stabilità, di introdurre la nuova figura del compagno o della compagna con modalità graduale sempre nel rispetto dell'interesse superiore della figlia.
5. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di San Giuliano Terme (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso a Pisa il 05/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 765/2025 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CECCHETTI Parte_1 C.F._1
ANNALISA
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CECCHETTI CP_1 C.F._2
ANNALISA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in data 1° settembre 2007, con rito civile a San Giuliano
Terme (PI), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 24 P.1 anno
2007 scegliendo il regime della comunione dei beni;
dalla loro unione, in data 21 luglio 2010, a Pisa nasceva la figlia Persona_1 Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n.
154/2013.
Il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della prole, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario della figlia concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi.
Le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte, dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così provvede, in accoglimento dell'accordo delle parti:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi C.F. Parte_1 [...]
) e (C.F. ), che hanno C.F._3 CP_1 CodiceFiscale_4
contratto matrimonio a San Giuliano Terme (PI), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 24 P.1 anno 2007 scegliendo il regime della comunione dei beni;
2. AFFIDA la figlia in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1 collocamento prevalente presso la madre nell'abitazione che la medesima andrà ad acquistare entro la fine dell'anno 2025, termine entro il quale lascerà la casa familiare. Le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore sono assunte di comune accordo dei genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Entrambi i genitori possono esercitare la responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione. La figlia Per_1
assume come collocamento principale quello della madre. La casa familiare sita in Pisa, viale delle Cascine, 156/A, di proprietà esclusiva del sig. , continua ad ospitare CP_1
l'intero nucleo familiare sino al termine ultimo del dicembre 2025, momento in cui la signora assieme alla figlia provvede a trasferirsi nella nuova abitazione, sita in Arena Pt_1 Per_1
Metato, per le quali è già in corso la trattativa per il relativo acquisto – dal momento del trasferimento la casa già familiare rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig. Il CP_1 signor si è impegnato all'acquisto della cameretta o di altri beni mobili necessari alla CP_1
figlia al momento del suo trasferimento presso la nuova abitazione della signora Il Pt_1
padre può vedere e tenere con sé la figlia quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e non della stessa;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, il padre può stare con la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Prima settimana: il lunedì dall'uscita della scuola sino al giorno seguente al rientro a scuola e il fine settimana inteso dal venerdì dall'uscita della scuola sino al lunedì mattina al rientro a scuola. Seconda settimana: il lunedì dall'uscita della scuola sino al giorno seguente al rientro a scuola e il giovedì dall'uscita di scuola sino al rientro a scuola del giorno successivo. Durante il periodo estivo, coincidente con la chiusura dell'anno scolastico, il padre può tenere con sé la figlia nei giorni suindicati preoccupandosi di andarla a prendere e riportare al domicilio della madre o comunque secondo le modalità e tempi stabiliti dalla stessa minore che ha ormai raggiunto l'età di 15 anni. Relativamente alle festività, salvo diverso accordo intervenuto liberamente tra le parti, i genitori trascorrono le stesse con la figlia in modo alternato. A decorrere dalle festività natalizie 2025/2026, salvo diverso accordo, nel rispetto del principio di alternanza, la figlia trascorre con il padre la vigilia di Natale e il giorno di Santo Stefano e con Per_1 la madre il giorno di Natale e l'ultimo dell'anno secondo le modalità sopradescritte, e così gli anni a seguire sempre in modo alternato tra i genitori. Relativamente alle festività pasquali la figlia trascorre con ciascun genitore, ad anni alterni, la Pasqua con la madre e la Per_1
Pasquetta con il padre, l'anno successivo viceversa, alternando altresì le ulteriori festività del calendario (ad esempio: 25 aprile, Santo Patrono, Ferragosto, Primo Maggio…). Ciascun genitore, previo accordo con l'altro, può trascorrere con la figlia un periodo di vacanze di quindici giorni consecutivi. Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione possono essere concordati tra i genitori secondo la volontà e i desideri della figlia I coniugi si sono Per_1 prestati reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per la figlia fermo restando l'obbligo di preventivo accordo tra i genitori ai fini Per_1 dell'espatrio della stessa minore.
3 PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di contributo al CP_1
mantenimento della figlia mensilmente alla signora , entro il cinque Per_1 Parte_1 di ogni mese, la somma di € 350,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, mediante bonifico bancario.
4 DISPONE che i genitori concorrano alle spese straordinarie necessarie alla figlia Per_1
nella misura del 50% ciascuno con la precisazione che il genitore che ha anticipato tali spese dovrà essere rimborsato dall'altro genitore entro il termine di quindici giorni dall'invio dei documenti giustificativi di tali spese. Nel caso di spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo consenso, ciascun genitore comunica all'altro la relativa richiesta anche tramite e-mail, sms o whatsapp e, in caso di assenza di diniego espresso nei cinque giorni successivi, la spesa si riterrà autorizzata. Le parti hanno convenuto che il carattere della straordinarietà sia riconosciuto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, alle seguenti voci di spesa: Spese straordinarie per le quali non risulta necessario il preventivo consenso dei genitori: - Spese mediche sanitarie: le spese connotate dal carattere di necessità e urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal medico di base o dal pediatra, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i tickets sanitari e le spese farmaceutiche conseguenti (quali a titolo esemplificativo le spese di psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche - compresi occhiali da vista e lenti a contatto – ortopediche e acustiche). -Spese scolastiche: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici di ogni ordine e grado, refezione scolastica, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite didattiche scolastiche organizzate in ambito giornaliero, trasporto pubblico
(abbonamento autobus o scuolabus, treno o carburante per il mezzo utilizzato dal figlio – es. motorino), spese per progetti curriculari indetti dalla scuola. -Spese extrascolastiche: spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione della figlia (bicicletta, bici elettrica, mini car, ciclomotore, motociclo, auto), imposta di bollo e assicurazione R.C. per il mezzo di trasporto della figlia, se acquistato con il consenso di entrambi i genitori, spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola o amici. Spese straordinarie che necessitano di previo accordo dei genitori con necessità di relativa documentazione: -Spese mediche sanitarie non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari eseguiti presso specialisti privati ma erogati anche dal SSN, esami diagnostici presso strutture private, analisi cliniche, cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati scelti da entrambi i genitori. -Spese scolastiche: lezioni private
(ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica e acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per l'università all'estero, spese per alloggio fuori sede relativo alla frequenza universitaria e utenze domestiche, corsi post universitari (master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero, scuole e università private. -Spese extrascolastiche: viaggi e vacanze effettuati in autonomia dalla figlia, attività sportiva anche non agonistica (compresa la spesa dell'attrezzatura e di quanto necessario per partecipare a gare e tornei comprendendo le spese di trasporto), attività ludico-ricreative, cellulare, spese relative all'imposta di bollo e assicurazione RC del mezzo in uso alla figlia se acquistato senza il consenso dell'altro genitore, conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole guida private. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna. L'assegno unico ed universale per la figlia a carico ex d.lgs. n.
230/2021 e successive specificazioni/integrazioni verrà richiesto e percepito nella misura del
100% dalla signora Pt_1
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
- i coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
- i coniugi, reciprocamente, hanno riconosciuto e dichiarato di aver definito ogni rapporto patrimoniale e economico, di reputarsi integralmente soddisfatti in ogni loro pretesa e, conseguentemente, di nulla più pretendere l'uno dall'altra a qualsivoglia titolo e/o ragione in dipendenza del pregresso matrimonio. I coniugi hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti non riconoscendosi reciprocamente alcun mantenimento;
- i coniugi si sono impegnati a tenere un comportamento di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
- i coniugi hanno concordato, nel caso in cui intraprendessero una nuova relazione sentimentale con carattere di stabilità, di introdurre la nuova figura del compagno o della compagna con modalità graduale sempre nel rispetto dell'interesse superiore della figlia.
5. DICHIARA, interamente, compensate le spese di lite;
6. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di San Giuliano Terme (PI) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. Così deciso a Pisa il 05/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori