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Decreto 9 aprile 2025
Decreto 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, decreto 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1543/2025
TRIBUNALE DI TREVISO
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da c.f. , con Parte_1 P.IVA_1 l'avv. ZANON MARCO ritenuto di procedere agli adempimenti sulla scorta della sentenza a Sezioni Unite n. 9479/2023 della Suprema Corte di Cassazione;
effettuato controllo preliminare sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore;
visti a tal riguardo i chiarimenti del 8 aprile 2025; rilevato inoltre che il ricorso monitorio è stato ritualmente proposto avanti al Tribunale territorialmente competente in ragione della residenza del resistente;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; disattesa la richiesta ex art. 642 c.p.c., in quanto il grave pregiudizio di pericolo nel ritardo è genericamente prospettato con riferimento a pregiudizievole risalente a circa 20 mesi or sono;
INGIUNGE A
, c.f. , CP_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 51.645,95;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e oltre IVA e C.P.A. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata;
AVVERTE che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Treviso, 8 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Marco Saran
TRIBUNALE DI TREVISO
DECRETO INGIUNTIVO
Il Giudice, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato da c.f. , con Parte_1 P.IVA_1 l'avv. ZANON MARCO ritenuto di procedere agli adempimenti sulla scorta della sentenza a Sezioni Unite n. 9479/2023 della Suprema Corte di Cassazione;
effettuato controllo preliminare sull'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto stipulato tra professionista e consumatore;
visti a tal riguardo i chiarimenti del 8 aprile 2025; rilevato inoltre che il ricorso monitorio è stato ritualmente proposto avanti al Tribunale territorialmente competente in ragione della residenza del resistente;
rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;
considerato che
sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.; disattesa la richiesta ex art. 642 c.p.c., in quanto il grave pregiudizio di pericolo nel ritardo è genericamente prospettato con riferimento a pregiudizievole risalente a circa 20 mesi or sono;
INGIUNGE A
, c.f. , CP_1 C.F._1
di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 51.645,95;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 1.370,00 per compensi, in € 286,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali e oltre IVA e C.P.A. ed oltre alle successive occorrende;
AVVERTE la parte ingiunta che ha diritto di proporre opposizione contro il presente decreto avanti a questo
Tribunale nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in difetto il decreto diverrà definitivo e si procederà ad esecuzione forzata;
AVVERTE che in mancanza di opposizione il debitore-consumatore non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto e il decreto non opposto diventerà irrevocabile.
Treviso, 8 aprile 2025.
Il Giudice
dott. Marco Saran