Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/02/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 218/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - Consigliere relatore
Dott. Giovanna Cannata - Consigliere ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: scioglimento del matrimonio
Fra:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Deborah Cianfanelli e Parte_1
Alberto Arpesella presso il cui studio sito in La Spezia Viale Italia,
107 è elettivamente domiciliato come da mandato in calce al ricorso
- Ricorrente -
-
contro
-
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Panconi ed Controparte_1
elettivamente domiciliata in Genova Via Cesarea 2 presso lo studio dell'avv. Marco Orsolino come da procura in atti
-Resistente –
Conclusioni delle parti
Per la parte ricorrente:
1
eccezione, deduzione e conclusione, e fissata l'udienza di comparizione delle parti con termine per a notificazione, Voglia in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Massa n. 359/2024 pubblicata in data
30.5.2024 e notificata in data 2.8.2024, rigettare la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata dalla Sig.ra CP_1
. Con vittoria delle spese, e compensi professionali, oltre
[...]
accessori in relazione ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte resistente:
“Voglia l'll.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria domanda ed
eccezione disattesa, con riserva di ulteriori produzioni e deduzioni,
sia nel rito sia nel merito, conclude pertanto chiedendo che l'Ecc.ma
Corte di Appello di Genova, in via preliminare e pregiudiziale dichiari
l'inammissibilità dell'appello proposto dal Sig. per Parte_1
violazione dell'art. 342 c.p.c., e 348 bis, 1 comma c.p.c., oltre che per manifesta infondatezza, per i motivi meglio esposti in narrative;
nel merito respinga perché improponibile ed infondato l'appello proposto
dal Sig. contro la sentenza n. 742/2024, pubblicata il Parte_1
18.07.2016 del Tribunale di Massa Carrara, G.I. Dott. G. Pellegri,
confermando quest'ultima per intero. Vinte le spese di entrambi i gradi
del giudizio, così come argomentato nella presente costituzione al
punto”D”, chiedendo l'antistatarietà, quantomeno, delle spese di
appello”.
Con l'intervento del PG
IN FATTO E DIRITTO
2 1. Con ricorso del 2021 chiedeva al Tribunale di Massa di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto nel 2002 con
, dopo una lunga convivenza segnata anche dalla nascita Controparte_1
del figlio il 5 gennaio 1991, convivente con la madre ed Per_1
economicamente autosufficiente.
Inoltre, mentre alla era stato riconosciuto un assegno di CP_1
separazione di 250,00 Euro al mese, il ricorrente domandava che non fosse riconosciuto nessuno assegno di divorzio.
costituitasi aderiva alla domanda di scioglimento del Controparte_1
matrimonio ma insisteva per l'attribuzione dell'assegno divorzile di euro 250,00.
All'udienza presidenziale, il Presidente verificate le condizioni economiche del riduceva l'assegno di divorzio ad euro 150,00 Pt_1
mensili.
Esaurita l'istruttoria, il Tribunale di Massa con sentenza 30 maggio
2024 n. 359 dichiarava lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile il 7 settembre 2002, condannava a corrispondere a Pt_1
favore della l'assegno divorzile di euro 150,00, rivalutata CP_1
secondo gli indici Istat ed inoltre lo condannava al pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale riteneva non idonea la documentazione prodotta dal Pt_1
pensionato che viveva con la nuova compagna priva di redditi, per escludere l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile.
Anche la documentazione sulle ingenti spese depositate riguardavano interventi di protesi odontoiatriche per loro natura straordinarie e non continuative e il canone di locazione era di importo esiguo.
3
2. proponeva appello chiedendo il rigetto della domanda Parte_1
relativa all'assegno divorzile.
Di seguito i motivi di appello.
Primo motivo: a fondamento della sua domanda esponeva che il Pt_1
Tribunale aveva errato nel verificare i presupposti previsti dalla legge per la concessione dell'assegno divorzile.
Il giudice di prime cure si era limitato a considerare solo la sua capacità economica non avendo accertato se la disponesse di CP_1
adeguati mezzi che le consentivano di provvedere a sé stessa e non essendosi attivata per trovare occupazione, dichiarando di svolgere ogni tanto lavori “irregolari”.
L'appellata (41 anni al tempo della separazione) aveva l'onere giuridico di provare non solo di “non avere dei mezzi adeguati” ma anche di “non poterseli procurare”.
Dalla separazione non si era attivata per cercare occupazione lavorativa non soffrendo di patologie e viveva in un alloggio pubblico il cui reddito era costituito dal mantenimento del marito di euro 250,00.
Viveva con il figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente al quale era stato disposto in sede di separazione la somma di euro 350,00.
Secondo motivo: La aveva presentato un ISEE del 2021 di euro CP_1
18.167 ed aveva altresì prodotto la certificazione di inserimento nelle liste di collocamento: tutto ciò non preso in considerazione dal
Tribunale.
conviveva da anni con la signora e l'unica entrata Pt_1 Pt_2
economica era costituita dalla sua pensione che ammontava ad euro 17.206
4 annua lorda ove al netto si ricavava un reddito mensile di circa 1.095
euro.
Sottraendo le varie spese la somma che residuava ammontava ad euro
215,00, ossia al di sotto del limite di sussistenza e di sopravvivenza.
L'ex moglie non aveva neanche dimostrato di aver contribuito alla formazione del reddito familiare durante il periodo matrimoniale.
Terzo motivo: il Tribunale erroneamente riteneva che la convivenza dal
2016 con l'attuale compagna non avesse inciso sulla capacità economica del . Pt_1
L'appellante sosteneva che la convivente era a suo carico e non era tenuto a dimostrare la sua assenza di capacità economica avendo prodotto documentazione dal quale risultava il nuovo nucleo familiare.
Quarto motivo: riguardo le spese processuali, il Tribunale doveva dichiarare la reciproca soccombenza avendo entrambe le parti proposto domande non accolte: aveva chiesto la revoca dell'assegno Pt_1
divorzile e l'aumento ad euro 250,00 come disposto in sede di CP_1
separazione.
3. ritualmente costituitasi chiedeva in via Controparte_1
preliminare e pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. e nel merito il rigetto dell'appello con conferma della sentenza del Tribunale di Massa.
Nel merito, il matrimonio era durato diciotto anni tra convivenza more
uxorio e periodo matrimoniale conclusosi con la sentenza n. 91/2010 ove veniva addebitata al marito la separazione.
Entrambi avevano scelto che l'appellata non lavorasse per occuparsi del figlio.
5 Anche la documentazione prodotta dal con l'elenco delle uscite Pt_1
economiche erano prive di fondamento atteso che le spese erano a nome della convivente e le altre non correttamente individuate.
Dalla separazione allo scioglimento del matrimonio le condizioni economiche dell'appellata rimanevano invariate, essendo iscritta nelle liste di collocamento del Comune di Massa e svolgendo saltuariamente lavori “in nero”.
L'unico aiuto economico, oltre all'assegno del proveniva dal Pt_1
figlio, convivente e con un lavoro a tempo indeterminato.
Anche le argomentazioni sulle spese processuali erano errate. La domanda di veniva accolta chiedendo l'attribuzione dell'assegno CP_1
divorzile, mentre per il calcolo delle spese processuali il Tribunale
aveva errato applicando le tariffe al di sotto dei minimi tariffari e per tale ragione chiedeva nella fase espositiva la riforma. Tale
richiesta non era riportata però nelle conclusioni ove chiedeva la conferma per intero.
Le parti esponevano le loro difese all'udienza del 12 febbraio 2025,
tenuta con le modalità della trattazione scritta e la causa era decisa in camera di consiglio.
4.Deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla , dove nell'atto di appello si individuano CP_1
chiaramente i punti della sentenza che si intende impugnare, le ragioni poste alla base dell'impugnazione e le modifiche richieste.
Nel merito si osserva quanto segue.
6 La Cassazione nell'ordinanza n. 21818/2021, “ha ricordato che l'assegno
divorzile non può essere diminuito automaticamente, per il semplice fatto
di avere formato un nuovo nucleo familiare ovvero per la nascita di un
figlio successivamente al matrimonio, in quanto per ottenere la riduzione
dell'assegno divorzile, l'ex coniuge obbligato deve dimostrare al
giudice la “concreta diminuzione delle sostanze o della propria capacità
di reddito”.
Inoltre, la giurisprudenza con la sentenza a S.U. del 2018 n. 18287 ha confermato che “l'assegno di divorzio, che ha una funzione, oltre che
assistenziale, compensativa e perequativa, presuppone l'accertamento,
anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta
entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia
causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte
comuni di conduzione della vita familiare;
l'assegno divorzile, infatti,
deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente
più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche
occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente
l'assegno ha l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni
della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo
accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-
patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello
reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del
patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal
caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cass.
Civ., I sez., n. 35434 del 19/12/2023).
7 , casalinga, si è dedicata alla crescita del figlio nato il 5 CP_1
gennaio del 1991, rinunciando a lavorare, sia durante la convivenza che nel periodo di vita matrimoniale a partire dal 2002.
Circa le condizioni patrimoniali e reddituali dei due coniugio:
è pensionato dal 2018 con un reddito annuo netto di euro 14.164 Pt_1
(euro 17.191 - imposta netta - le addizionali regionali e comunali).
Pertanto, percepisce un reddito mensile (calcolato per 12 mensilità) di euro 1.180.
Non solo, il difensore del ha depositati tre documenti in pdf Pt_1
denominati CU 2022, CU 2023, CU 2024; se il CU 2022 ed il CU 2024 sono effettivamente due certificazioni uniche 2022 e 2024 emesse dall' , CP_2
il documento indicato come CU 2023 no contiene come uno si immaginerebbe il certificato unico dell' 2023 ma è un certificato unico 2023 CP_2
emesso da un datore di lavoro attestante una retribuzione di Euro
3461,85 per un rapporto di lavoro iniziato il 10 agosto 2021.
…..
8 Si deve pertanto concludere che il oltre al reddito da pensione Pt_1
ha anche un reddito da lavoro mai comunicato prima di detto deposito.
L'appellante vive in un immobile per cui paga un canone di locazione di euro 380,00 insieme all'attuale compagna.
Infine nessuna documentazione vi è sulle condizioni lavorative e patrimoniali della sua attuale compagna né risulta provato che la stessa sia a suo carico e che non dia alcun contributo economico al mantenimento della coppia..
La ha riconosciuto di avere svolto dei lavori in nero dietro CP_1
un compenso non specificato;
ha presentato una attestazione Isee del suo nucleo familiare del 2021 di euro 18.707 in quanto vive con il figlio,
oggi trentaquattrenne ed economicamente autosufficiente, in un alloggio popolare con un canone mensile di circa euro 131,63.
È iscritta nelle liste di collocamento ed è in attesa di trovare una occupazione.
L'unica entrata, oltre all'aiuto corrisposto dal figlio che prima o poi lascerà la casa materna, è costituita dall'assegno dell'ex marito, a cui si devono aggiungere eventuali entrate in nero.
9 Nel complesso tenuto conto della parte compensativa per i sacrifici fatti dell'assegno di divorzio e della incerta situazione reddituale della risulta ragionevole la decisione del Tribunale che si conferma CP_1
respingendo l'appello.
Circa le critiche mosse sulla liquidazione delle spese in primo grado da parte dell'appellata si osserva che nella sua comparsa di costituzione l'appellata mai dice che queste critiche costituiscono un appello incidentale e nelle conclusioni chiede che “nel merito respinga perché
improponibile ed infondato l'appello proposto dal Sig. Parte_1
contro la sentenza n. 742/2024, pubblicata il 18.07.2016 del Tribunale
di Massa-Carrara, G.I. Dott. G. Pellegri, confermando quest'ultima per
intero “ e nell'interezza della sentenza da confermare è da ricomprendersi ovviamente anche la disciplina delle spese.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 3.100,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed
I.V.A. ( 600,00 Euro per la fase di studio, 600,00 Euro per la fase introduttiva, 950,00 Euro per la fase di trattazione e istruttoria,
950,00Euro per la fase della decisione )
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
10
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza
Respinge l'appello proposto da contro la sentenza del Parte_1
Tribunale di Massa n. 359/2024 del 24 maggio 2024 e pubblicata il 30
maggio 2024 che conferma.
Condanna a rifondere a le spese legali Parte_1 Controparte_1
del giudizio liquidate in Euro 3.100,00 per compensi oltre spese
generali, cpa ed I.V.A. .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del
D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse
le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del
D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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