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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 29/10/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 13/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
APUZZO VITO, domiciliatario;
- parte attrice - contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura in atti, dall'avv. A BECCARA MARIA, domiciliatario;
- parte convenuta -
In punto: responsabilità da fatto illecito – artt. 2051 - 2043 c.c. – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis:
1) accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa ovvero per ogni altra ragione di diritto, l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in pagina 1 di 10 subordine ex art. 2043 c.c. del , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro occorso all'attrice in data 08.08.2019 in Piazza Walther a;
CP_1
2) per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento ovvero al pagamento, in favore dell'attrice, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subiti dall'attrice, così ripartiti:
- ITT (1 giorno € 115,00= al giorno)-> € 115,00=;
- ITP al 75% (45 gg)-> € 3.881,25=;
- ITP al 50% (60 gg)-> € 3.450,00=;
- ITP al 25% (90 gg)-> € 2.587,50=;
- INVALIDITÀ PERMANENTE (11%, anni 54)-> € 28.058,00=;
- SPESE MEDICHE DOCUMENTATE-> € 1.985,85=; per un ammontare complessivo di € 40.077,60= e quindi, al netto di quanto corrisposto dall all'attrice (ovvero € 9.920,53=), € 30.157,07=, oltre alla CP_2
rivalutazione monetaria e agli interessi nella misura di legge, ovvero al diverso importo che verrà ritenuto di giustizia anche mediante applicazione di altre
Tabelle e/o altri parametri medio tempore indicati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, sempre oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi nella misura di legge;
3) condannare in ogni caso il convenuto al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore dell'attrice, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. e di C.T.P. (di cui si producono già in questa sede, sub all. 1 e 2, le relative fatture/prova di pagamento e che, ove occorrendo, verranno depositate nuovamente unitamente alla nota spese giudiziale), quantificate come segue: spese CTP-> € 610,00= (all. 1) spese CTU-> € 709,48= (all. 2).
pagina 2 di 10 In via subordinata istruttoria, a parziale modifica dell'ordinanza del 14.11.2023, si insiste per l'ammissione dei residui capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c..
Fermo infine quanto dedotto in premessa e sempre in via subordinata, si formula rispettosa istanza, ove occorrendo, affinché l'Ill.mo G.I. voglia chiedere, ex art. 213 c.p.c., che l' specifichi rispetto alle singole voci di cui alla CP_2
missiva del 28.02.2024 depositata telematicamente il destinatario delle somme ivi indicate“; di parte convenuta:
“respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi. In via istruttoria, in relazione ai mezzi probatori non ammessi, come da memorie dd. 26.05.2023 e dd. 13.06.2023; come da memoria dd. 26.05.2023: ammettersi prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testimoni sui seguenti capitoli:
1. vero che il effettuava nell'anno 2019 quattro ispezioni Controparte_1
periodiche al fine di controllare le condizioni delle strade e piazze situate all'interno del territorio comunale;
2. vero che in caso di situazioni di anomalia vengono allertati gli operai comunali per l'effettuazione delle necessarie manutenzioni, e che gli stessi intervengono nel giro di 1 o 2 giorni;
3. vero che la zona di piazza Grano e piazza Walther veniva ispezionata in data
18 giugno 2019 senza rilevare anomalie con riferimento alla zona del civico n. 1 di piazza Walther, e della caditoia ivi presente;
4. vero che in occasione di tale controllo veniva invece rilevata una scucitura di due cubetti in corrispondenza del civico n. 4 che veniva segnalata al cantiere comunale e sistemata nei giorni successivi;
pagina 3 di 10 5. vero che nel corso dell'anno 2019 prima dell'infortunio occorso alla signora il non ha ricevuto lamentele o segnalazioni di Parte_1 Controparte_1
pericolo con riferimento alla caditoia oggetto di causa, e visibile nelle fotografie dimesse da parte attrice;
6. vero che tale caditoia è posizionata su un tratto di strada percorso quotidianamente da migliaia di persone;
7. vero che la caduta della signora si è verificata in data 8.8.2019 in Parte_1
condizioni di piena illuminazione;
8. vero che la caditoia su cui la signora asserisce di essere caduta è Parte_1
visibile dai passanti in quanto non coperta o nascosta da fioriere, rastrelliere o altri manufatti;
9. vero che alla data del sinistro la signora lavorava da vari anni ad Parte_1
alcune decine di metri di distanza dalla caditoia sopramenzionata, e transitava quotidianamente nei pressi della stessa più volte al giorno.
Si indicano a testi: ing. e geom. c/o Testimone_1 Testimone_2 [...]
; CP_1
come da memoria dd. 13.06.2023:
Nella denegata ipotesi di ammissione si chiede l'abilitazione alla prova contraria a mezzo dei testimoni già indicati a prova diretta“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
a) La descrizione del fatto
Come dedotto in citazione – e pertanto con efficacia confessoria - ed evincibile già dalla corrispondenza ante causam, in particolare dalla lettera di diffida dd. 14.9.2020 e dall'invito formale alla stipula di convenzione di negoziazione assistita (docc. 14 e 18 di parte attrice), la signora Parte_1
sarebbe rovinata al suolo “… durante la percorrenza a piedi del tratto pedonale sito in Piazza Walther con provenienza da Piazza del Grano (BZ) …” e pertanto pagina 4 di 10 percorrendo il tratto di strada interessato in discesa, verso Piazza Walther.
È interessante notare come, nel diniego dell'offerta risarcitoria (doc. 17 attoreo), i mandatari della gestione e Controparte_3
liquidazione dei Sinistri RC osservino: “… siamo privi di chiara ed idonea prova storica del fatto (testimonianze di persone presenti al fatto … verbale di Autorità intervenute, documentazione fotografica contestualizzata, etc…”.
b) La documentazione attorea
Parte attrice produceva alcune fotografie del presunto punto di inciampo.
In primo luogo, le fotografie sub doc. 1, che illustrano misurazione del presunto dislivello tra tombino e pavimentazione in cubetti di porfido.
In secondo luogo, il doc. 21, che illustra presumibilmente il medesimo tombino, a valle del quale – a differenza delle foto precedenti – risultano asportati alcuni cubetti di porfido e riempito di asfalto il volume così creatosi, senza che l'asfalto tuttavia raggiunga la medesima quota del tombino, che si vede spuntare dal piano di calpestio.
Ulteriore documentazione fotografica veniva prodotta sub docc. 26 e 27, che illustra presumibilmente il medesimo tombino e da cui si ricava che la parte asfaltata visibile sul doc. 21 appare leggermente più estesa – andando a colmare alcune larghe fughe esistenti tra dei cubetti di porfido in prossimità di uno spigolo del tombino - e più alta, sino a lambire il bordo superiore dello stesso.
c) L'esito delle prove testimoniali
La versione della dinamica del sinistro fornita dal capitolo di prova 2) della memoria attorea dd. 3.6.2023 (Vero che in data 08.08.2019, verso le ore 8:50, la sig.ra , percorrendo la tratta pedonale tra Piazza Walther – Parte_1
Piazza del Grano in prossimità dell'ex caffè – ristorante Aida, inciampava in un tombino posto a dislivello con i cubetti circostanti (“sanpietrini”) e in adiacenza pagina 5 di 10 ad una buca?) è letteralmente opposta a quella posta a fondamento della domanda. Già questo basterebbe al suo rigetto.
La teste dichiarava: “preciso di aver visto l'attrice mentre Tes_3
cadeva a terra;
viene mostrata alla teste la foto sub doc. 26 attoreo;
la teste risponde: stavo uscendo dall'ufficio del Comune di cui si vede il portone sulla foto mostratami, esattamente tra le due lampade sospese bianche del caffè; ricordo di aver visto l'attrice che proveniva dalla galleria che unisce via Grappoli
a piazza Walther la cui uscita era alla mia sinistra, non visibile nella foto;
uscita dalla galleria l'attrice ha svoltato a destra per salire verso piazza del grano quando l'ho vista cadere per terra. Ricordo che davanti al caffè c'era parecchia gente e io, che volevo imboccare la galleria dalla quale era uscita l'attrice, mi trovavo all'altezza del vaso per le piante grande che si vede in foto, sul lato destro della strada scendendo;
non so dire perché l'attrice sia caduta;
non saprei dire se sia inciampata o per quale altra ragione;
ricordo che l'attrice indossava scarpe senza tacco;
… viene mostrata alla teste la foto n. 21; la teste risponde: io ho sempre visto il tombino come nella foto, asfalto compreso;
non saprei dire se il giorno del sinistro il bordo fosse asfaltato o meno;
…”.
La teste dichiarava: “preciso di essere in rapporto di amicizia con Tes_4
l'attrice da diversi anni e di averla vista cadere;
ricordo in particolare che mi trovavo in piazza del Grano e stavo scendendo verso piazza Walther, più o meno al centro della strada. Mi trovavo ancora in piazza del Grano quando ho visto l'attrice che stava salendo da piazza Walther e mi stava venendo incontro percorrendo la strada salendo dal lato sinistro rispetto alla sua direzione di marcia. Lei non mi aveva visto. Improvvisamente l'ho vista cadere per terra.
Ricordo che sul luogo c'erano delle persone. Posso dire di aver visto l'attrice inciampare nel buco che si era formato attorno al tombino visibile sulla foto n. 26
e 27.
A.d.r.: non so dire per quale ragione l'attrice stesse percorrendo la strada
pagina 6 di 10 passando così vicino a pilastro visibile sulla foto n. 26; preciso che io mi trovavo lì per caso. a.d.r.: ricordo di aver poi guardato la zona dell'inciampo e posso dire che l'area corrispondeva a quella asfaltata visibile sulla foto n. 26 che mi viene mostrata;
… a.d.r.: quando ho visto l'attrice cadere mi trovavo a circa 10 metri di distanza da lei. … Dopo la caduta mi sono avvicinata all'attrice, ricordo che
c'era una sua collega, che aveva telefonato ad un nipote ed era uscita una cameriera del caffè Aida con una sedia, io quindi, dopo essermi fermata brevemente, mi sono allontanata”.
d) Considerazioni
Gli elementi di giudizio forniti a questo Giudice, per come riassunti ai punti di cui sopra, impongono il rigetto della domanda attorea.
La versione della dinamica del sinistro dedotta in citazione non ha trovato alcun riscontro, avendo i testi riferito una dinamica pressoché inversa.
Non è del resto concepibile come si possa inciampare in un ostacolo che – percorrendo il tratto di strada de quo in discesa – non poteva considerarsi esistente, posto che il dedotto dislivello avrebbe potuto costituire un gradino – e pertanto occasione di inciampo – solo per chi si trovasse a percorrere il medesimo tratto di strada in direzione opposta.
Appare inoltre quantomeno curioso quanto evidenziato dall'assicurazione ancora nel 2021, che lamentava che non vi fossero testimoni – nonostante nella diffida si parli di “numerosi testimoni” - né documentazione fotografica contestualizzata.
Le foto prodotte sub doc.
1 - scattate al buio e quindi sicuramente non contestualmente al sinistro, verificatosi verso le ore 8.50 dell'8.8.2019 e pertanto in pieno giorno – avrebbero il compito di illustrare il dislivello tra tombino e piano di calpestio.
Come correttamente osservato da parte convenuta, la misurazione è del pagina 7 di 10 tutto errata, perché la misurazione non viene fatta partire dal piano di calpestio, bensì da un punto abbondantemente più basso, ovvero da un avvallamento presente in corrispondenza di una fuga.
A ben guardare, la superficie dei cubetti di porfido adiacenti il tombino sono esattamente alla medesima altezza dello stesso, il che si ricava sia osservando il cubetto all'estrema sinistra dell'immagine, sia quello più vicino al metro.
Altro elemento che induce perplessità è il fatto che i testi sentiti all'udienza del 27.2.2024 – che fornivano versione opposta a quella dedotta in citazione - evidentemente avrebbero dovuto essere menzionati anche nella corrispondenza sopra richiamata, che tuttavia non ne fa cenno.
La teste non sapeva fornire alcuna spiegazione né sulle ragioni Tes_3
della caduta, né circa lo stato della pavimentazione per come dedotto dall'attrice: “… non so dire perché l'attrice sia caduta;
non saprei dire se sia inciampata o per quale altra ragione;
… viene mostrata alla teste la foto n. 21; la teste risponde: io ho sempre visto il tombino come nella foto, asfalto compreso;
non saprei dire se il giorno del sinistro il bordo fosse asfaltato o meno;
…”.
Da ultimo, le dichiarazioni della teste si ritengono non attendibili per Tes_4
due ragioni, in primo luogo in considerazione del riferito rapporto di amicizia con l'attrice e, in secondo luogo, per quanto dalla stessa dichiarato, che non trova alcun riscontro nelle foto prodotte.
In particolare, dichiarava: “… Posso dire di aver visto l'attrice inciampare nel buco che si era formato attorno al tombino visibile sulla foto n. 26 e 27 … ricordo di aver poi guardato la zona dell'inciampo e posso dire che l'area corrispondeva a quella asfaltata visibile sulla foto n. 26 …”.
In base alle dichiarazioni di tale teste, l'attrice sarebbe inciampata non per il dedotto dislivello, ma per la presenza di un buco, la cui area corrisponderebbe pagina 8 di 10 alla zona asfaltata visibile sulle foto richiamate, il che, per le ragioni sopra esposte, non corrisponde alla realtà, perché un foro di tali dimensioni non si ricava dalle foto prodotte.
Ad abundantiam e per assurdo, va osservato come se anche volesse ritenersi esistente il dedotto dislivello di cui alle foto sub doc. 1 – in realtà insussistente – l'art.
8.1.2 del d.m. n. 236/'89, richiamato dall'art. 4, D.P.R.
503/'96, (“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici“ destinato a soggetti con capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea), rubricato <> nel prevedere che “… Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. …”, ritiene del tutto regolare un dislivello che non superi detta misura, a maggior ragione per un soggetto che, come l'attrice, non risultava avere capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
Ne deriva che al pedone che si trovi a percorrere un tratto di strada lastricato in cubetti di porfido è ragionevole richiedere di prestare la dovuta attenzione, consistente nell'elementare attività del guardare dove si cammina, a maggior ragione se su superficie che – per sue caratteristiche intrinseche e fisiologiche – può presentare delle irregolarità.
La soccombenza comporta condanna al rimborso delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. - come liquidate con decreto dd. 23.10.2024 - vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, rigetta le domande tutte di;
Parte_1 pagina 9 di 10 condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in € Parte_1
e per onorari in € 7.616,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., come liquidate Parte_1
con decreto dd. 23.10.2024.
Così deciso in , il 29/10/2025. CP_1
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Bolzano, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Andrea Pappalardo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 13/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
APUZZO VITO, domiciliatario;
- parte attrice - contro
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso, Controparte_1
giusta procura in atti, dall'avv. A BECCARA MARIA, domiciliatario;
- parte convenuta -
In punto: responsabilità da fatto illecito – artt. 2051 - 2043 c.c. – risarcimento del danno.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI di parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bolzano, contrariis rejectis:
1) accertare e dichiarare, per i motivi tutti di cui in narrativa ovvero per ogni altra ragione di diritto, l'esclusiva responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in pagina 1 di 10 subordine ex art. 2043 c.c. del , in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, nella causazione del sinistro occorso all'attrice in data 08.08.2019 in Piazza Walther a;
CP_1
2) per l'effetto, condannare il convenuto al risarcimento ovvero al pagamento, in favore dell'attrice, di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle lesioni subiti dall'attrice, così ripartiti:
- ITT (1 giorno € 115,00= al giorno)-> € 115,00=;
- ITP al 75% (45 gg)-> € 3.881,25=;
- ITP al 50% (60 gg)-> € 3.450,00=;
- ITP al 25% (90 gg)-> € 2.587,50=;
- INVALIDITÀ PERMANENTE (11%, anni 54)-> € 28.058,00=;
- SPESE MEDICHE DOCUMENTATE-> € 1.985,85=; per un ammontare complessivo di € 40.077,60= e quindi, al netto di quanto corrisposto dall all'attrice (ovvero € 9.920,53=), € 30.157,07=, oltre alla CP_2
rivalutazione monetaria e agli interessi nella misura di legge, ovvero al diverso importo che verrà ritenuto di giustizia anche mediante applicazione di altre
Tabelle e/o altri parametri medio tempore indicati dalla giurisprudenza della
Suprema Corte, sempre oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi nella misura di legge;
3) condannare in ogni caso il convenuto al pagamento delle spese di CP_1
lite in favore dell'attrice, oltre al 15% per rimborso spese generali ed oltre agli accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso delle spese di C.T.U. e di C.T.P. (di cui si producono già in questa sede, sub all. 1 e 2, le relative fatture/prova di pagamento e che, ove occorrendo, verranno depositate nuovamente unitamente alla nota spese giudiziale), quantificate come segue: spese CTP-> € 610,00= (all. 1) spese CTU-> € 709,48= (all. 2).
pagina 2 di 10 In via subordinata istruttoria, a parziale modifica dell'ordinanza del 14.11.2023, si insiste per l'ammissione dei residui capitoli di prova indicati nella memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c..
Fermo infine quanto dedotto in premessa e sempre in via subordinata, si formula rispettosa istanza, ove occorrendo, affinché l'Ill.mo G.I. voglia chiedere, ex art. 213 c.p.c., che l' specifichi rispetto alle singole voci di cui alla CP_2
missiva del 28.02.2024 depositata telematicamente il destinatario delle somme ivi indicate“; di parte convenuta:
“respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
compenso professionale oltre a spese, Iva, CNPA e 15 % rimborso forfettario spese generali nella misura di legge rifusi. In via istruttoria, in relazione ai mezzi probatori non ammessi, come da memorie dd. 26.05.2023 e dd. 13.06.2023; come da memoria dd. 26.05.2023: ammettersi prova per interrogatorio formale dell'attrice e per testimoni sui seguenti capitoli:
1. vero che il effettuava nell'anno 2019 quattro ispezioni Controparte_1
periodiche al fine di controllare le condizioni delle strade e piazze situate all'interno del territorio comunale;
2. vero che in caso di situazioni di anomalia vengono allertati gli operai comunali per l'effettuazione delle necessarie manutenzioni, e che gli stessi intervengono nel giro di 1 o 2 giorni;
3. vero che la zona di piazza Grano e piazza Walther veniva ispezionata in data
18 giugno 2019 senza rilevare anomalie con riferimento alla zona del civico n. 1 di piazza Walther, e della caditoia ivi presente;
4. vero che in occasione di tale controllo veniva invece rilevata una scucitura di due cubetti in corrispondenza del civico n. 4 che veniva segnalata al cantiere comunale e sistemata nei giorni successivi;
pagina 3 di 10 5. vero che nel corso dell'anno 2019 prima dell'infortunio occorso alla signora il non ha ricevuto lamentele o segnalazioni di Parte_1 Controparte_1
pericolo con riferimento alla caditoia oggetto di causa, e visibile nelle fotografie dimesse da parte attrice;
6. vero che tale caditoia è posizionata su un tratto di strada percorso quotidianamente da migliaia di persone;
7. vero che la caduta della signora si è verificata in data 8.8.2019 in Parte_1
condizioni di piena illuminazione;
8. vero che la caditoia su cui la signora asserisce di essere caduta è Parte_1
visibile dai passanti in quanto non coperta o nascosta da fioriere, rastrelliere o altri manufatti;
9. vero che alla data del sinistro la signora lavorava da vari anni ad Parte_1
alcune decine di metri di distanza dalla caditoia sopramenzionata, e transitava quotidianamente nei pressi della stessa più volte al giorno.
Si indicano a testi: ing. e geom. c/o Testimone_1 Testimone_2 [...]
; CP_1
come da memoria dd. 13.06.2023:
Nella denegata ipotesi di ammissione si chiede l'abilitazione alla prova contraria a mezzo dei testimoni già indicati a prova diretta“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. An debeatur
a) La descrizione del fatto
Come dedotto in citazione – e pertanto con efficacia confessoria - ed evincibile già dalla corrispondenza ante causam, in particolare dalla lettera di diffida dd. 14.9.2020 e dall'invito formale alla stipula di convenzione di negoziazione assistita (docc. 14 e 18 di parte attrice), la signora Parte_1
sarebbe rovinata al suolo “… durante la percorrenza a piedi del tratto pedonale sito in Piazza Walther con provenienza da Piazza del Grano (BZ) …” e pertanto pagina 4 di 10 percorrendo il tratto di strada interessato in discesa, verso Piazza Walther.
È interessante notare come, nel diniego dell'offerta risarcitoria (doc. 17 attoreo), i mandatari della gestione e Controparte_3
liquidazione dei Sinistri RC osservino: “… siamo privi di chiara ed idonea prova storica del fatto (testimonianze di persone presenti al fatto … verbale di Autorità intervenute, documentazione fotografica contestualizzata, etc…”.
b) La documentazione attorea
Parte attrice produceva alcune fotografie del presunto punto di inciampo.
In primo luogo, le fotografie sub doc. 1, che illustrano misurazione del presunto dislivello tra tombino e pavimentazione in cubetti di porfido.
In secondo luogo, il doc. 21, che illustra presumibilmente il medesimo tombino, a valle del quale – a differenza delle foto precedenti – risultano asportati alcuni cubetti di porfido e riempito di asfalto il volume così creatosi, senza che l'asfalto tuttavia raggiunga la medesima quota del tombino, che si vede spuntare dal piano di calpestio.
Ulteriore documentazione fotografica veniva prodotta sub docc. 26 e 27, che illustra presumibilmente il medesimo tombino e da cui si ricava che la parte asfaltata visibile sul doc. 21 appare leggermente più estesa – andando a colmare alcune larghe fughe esistenti tra dei cubetti di porfido in prossimità di uno spigolo del tombino - e più alta, sino a lambire il bordo superiore dello stesso.
c) L'esito delle prove testimoniali
La versione della dinamica del sinistro fornita dal capitolo di prova 2) della memoria attorea dd. 3.6.2023 (Vero che in data 08.08.2019, verso le ore 8:50, la sig.ra , percorrendo la tratta pedonale tra Piazza Walther – Parte_1
Piazza del Grano in prossimità dell'ex caffè – ristorante Aida, inciampava in un tombino posto a dislivello con i cubetti circostanti (“sanpietrini”) e in adiacenza pagina 5 di 10 ad una buca?) è letteralmente opposta a quella posta a fondamento della domanda. Già questo basterebbe al suo rigetto.
La teste dichiarava: “preciso di aver visto l'attrice mentre Tes_3
cadeva a terra;
viene mostrata alla teste la foto sub doc. 26 attoreo;
la teste risponde: stavo uscendo dall'ufficio del Comune di cui si vede il portone sulla foto mostratami, esattamente tra le due lampade sospese bianche del caffè; ricordo di aver visto l'attrice che proveniva dalla galleria che unisce via Grappoli
a piazza Walther la cui uscita era alla mia sinistra, non visibile nella foto;
uscita dalla galleria l'attrice ha svoltato a destra per salire verso piazza del grano quando l'ho vista cadere per terra. Ricordo che davanti al caffè c'era parecchia gente e io, che volevo imboccare la galleria dalla quale era uscita l'attrice, mi trovavo all'altezza del vaso per le piante grande che si vede in foto, sul lato destro della strada scendendo;
non so dire perché l'attrice sia caduta;
non saprei dire se sia inciampata o per quale altra ragione;
ricordo che l'attrice indossava scarpe senza tacco;
… viene mostrata alla teste la foto n. 21; la teste risponde: io ho sempre visto il tombino come nella foto, asfalto compreso;
non saprei dire se il giorno del sinistro il bordo fosse asfaltato o meno;
…”.
La teste dichiarava: “preciso di essere in rapporto di amicizia con Tes_4
l'attrice da diversi anni e di averla vista cadere;
ricordo in particolare che mi trovavo in piazza del Grano e stavo scendendo verso piazza Walther, più o meno al centro della strada. Mi trovavo ancora in piazza del Grano quando ho visto l'attrice che stava salendo da piazza Walther e mi stava venendo incontro percorrendo la strada salendo dal lato sinistro rispetto alla sua direzione di marcia. Lei non mi aveva visto. Improvvisamente l'ho vista cadere per terra.
Ricordo che sul luogo c'erano delle persone. Posso dire di aver visto l'attrice inciampare nel buco che si era formato attorno al tombino visibile sulla foto n. 26
e 27.
A.d.r.: non so dire per quale ragione l'attrice stesse percorrendo la strada
pagina 6 di 10 passando così vicino a pilastro visibile sulla foto n. 26; preciso che io mi trovavo lì per caso. a.d.r.: ricordo di aver poi guardato la zona dell'inciampo e posso dire che l'area corrispondeva a quella asfaltata visibile sulla foto n. 26 che mi viene mostrata;
… a.d.r.: quando ho visto l'attrice cadere mi trovavo a circa 10 metri di distanza da lei. … Dopo la caduta mi sono avvicinata all'attrice, ricordo che
c'era una sua collega, che aveva telefonato ad un nipote ed era uscita una cameriera del caffè Aida con una sedia, io quindi, dopo essermi fermata brevemente, mi sono allontanata”.
d) Considerazioni
Gli elementi di giudizio forniti a questo Giudice, per come riassunti ai punti di cui sopra, impongono il rigetto della domanda attorea.
La versione della dinamica del sinistro dedotta in citazione non ha trovato alcun riscontro, avendo i testi riferito una dinamica pressoché inversa.
Non è del resto concepibile come si possa inciampare in un ostacolo che – percorrendo il tratto di strada de quo in discesa – non poteva considerarsi esistente, posto che il dedotto dislivello avrebbe potuto costituire un gradino – e pertanto occasione di inciampo – solo per chi si trovasse a percorrere il medesimo tratto di strada in direzione opposta.
Appare inoltre quantomeno curioso quanto evidenziato dall'assicurazione ancora nel 2021, che lamentava che non vi fossero testimoni – nonostante nella diffida si parli di “numerosi testimoni” - né documentazione fotografica contestualizzata.
Le foto prodotte sub doc.
1 - scattate al buio e quindi sicuramente non contestualmente al sinistro, verificatosi verso le ore 8.50 dell'8.8.2019 e pertanto in pieno giorno – avrebbero il compito di illustrare il dislivello tra tombino e piano di calpestio.
Come correttamente osservato da parte convenuta, la misurazione è del pagina 7 di 10 tutto errata, perché la misurazione non viene fatta partire dal piano di calpestio, bensì da un punto abbondantemente più basso, ovvero da un avvallamento presente in corrispondenza di una fuga.
A ben guardare, la superficie dei cubetti di porfido adiacenti il tombino sono esattamente alla medesima altezza dello stesso, il che si ricava sia osservando il cubetto all'estrema sinistra dell'immagine, sia quello più vicino al metro.
Altro elemento che induce perplessità è il fatto che i testi sentiti all'udienza del 27.2.2024 – che fornivano versione opposta a quella dedotta in citazione - evidentemente avrebbero dovuto essere menzionati anche nella corrispondenza sopra richiamata, che tuttavia non ne fa cenno.
La teste non sapeva fornire alcuna spiegazione né sulle ragioni Tes_3
della caduta, né circa lo stato della pavimentazione per come dedotto dall'attrice: “… non so dire perché l'attrice sia caduta;
non saprei dire se sia inciampata o per quale altra ragione;
… viene mostrata alla teste la foto n. 21; la teste risponde: io ho sempre visto il tombino come nella foto, asfalto compreso;
non saprei dire se il giorno del sinistro il bordo fosse asfaltato o meno;
…”.
Da ultimo, le dichiarazioni della teste si ritengono non attendibili per Tes_4
due ragioni, in primo luogo in considerazione del riferito rapporto di amicizia con l'attrice e, in secondo luogo, per quanto dalla stessa dichiarato, che non trova alcun riscontro nelle foto prodotte.
In particolare, dichiarava: “… Posso dire di aver visto l'attrice inciampare nel buco che si era formato attorno al tombino visibile sulla foto n. 26 e 27 … ricordo di aver poi guardato la zona dell'inciampo e posso dire che l'area corrispondeva a quella asfaltata visibile sulla foto n. 26 …”.
In base alle dichiarazioni di tale teste, l'attrice sarebbe inciampata non per il dedotto dislivello, ma per la presenza di un buco, la cui area corrisponderebbe pagina 8 di 10 alla zona asfaltata visibile sulle foto richiamate, il che, per le ragioni sopra esposte, non corrisponde alla realtà, perché un foro di tali dimensioni non si ricava dalle foto prodotte.
Ad abundantiam e per assurdo, va osservato come se anche volesse ritenersi esistente il dedotto dislivello di cui alle foto sub doc. 1 – in realtà insussistente – l'art.
8.1.2 del d.m. n. 236/'89, richiamato dall'art. 4, D.P.R.
503/'96, (“Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici“ destinato a soggetti con capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea), rubricato <> nel prevedere che “… Qualora i pavimenti presentino un dislivello, questo non deve superare i 2,5 cm. …”, ritiene del tutto regolare un dislivello che non superi detta misura, a maggior ragione per un soggetto che, come l'attrice, non risultava avere capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.
Ne deriva che al pedone che si trovi a percorrere un tratto di strada lastricato in cubetti di porfido è ragionevole richiedere di prestare la dovuta attenzione, consistente nell'elementare attività del guardare dove si cammina, a maggior ragione se su superficie che – per sue caratteristiche intrinseche e fisiologiche – può presentare delle irregolarità.
La soccombenza comporta condanna al rimborso delle spese di lite.
Le spese di c.t.u. - come liquidate con decreto dd. 23.10.2024 - vanno poste definitivamente a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione reietta, rigetta le domande tutte di;
Parte_1 pagina 9 di 10 condanna
al rimborso delle spese di lite, che liquida per spese vive in € Parte_1
e per onorari in € 7.616,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
pone definitivamente a carico di le spese di c.t.u., come liquidate Parte_1
con decreto dd. 23.10.2024.
Così deciso in , il 29/10/2025. CP_1
Il Giudice
dott. Andrea Pappalardo
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