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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 19/08/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 173/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Rosaria Vecchi Giudice dott. Rinaldo D'Alonzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2025 avente ad oggetto: separazione personale e scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1 SASSI, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 11, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. LORENZO SASSI
RICORRENTE e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel rispetto reciproco;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e dunque non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della Legge n. 898 del 1 dicembre 1970, rimettere la causa nel ruolo al fine di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in data 02.10.2021, trascritto in Italia presso il Comune di Parte_1 CP_1 pagina 1 di 2 Casacalenda (CB) nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 2 p. II serie C - anno 2021, alle medesime condizioni di cui alla omologata separazione personale;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 10/03/2025, ha proposto domanda cumulativa di Parte_1 separazione personale dalla moglie e di scioglimento del matrimonio contratto il CP_1 2/10/2021 in Hammam Sousse (Tunisia), formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimata non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza dell'altro coniuge, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che le ha rassegnate come riportate in epigrafe, e ha ordinato la discussione orale nella stessa udienza.
In data 7/08/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, 1° comma, c. c. e desumibile dall'insanabile dissidio emerso in sede di comparizione dinanzi al Presidente.
Nulla deve statuirsi riguardo al mantenimento, in assenza di domanda della convenuta.
Il regolamento delle spese deve essere rinviato all'esito della definizione del processo con la pronuncia della sentenza di divorzio.
Nelle more del decorso del termine di legge, il processo deve essere sospeso, con onere della riassunzione a carico del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda cumulativa di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 10/03/2025 da contro con l'intervento del P.M. in Sede, così provvede: Parte_2 CP_2
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] CP_1 (Tunisia), e , nato il [...] a [...]; Parte_1
b) ordina procedersi alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396;
c) rinvia alla sentenza definitiva il regolamento delle spese processuali;
d) sospende il presente processo nelle more del decorso del termine di legge, con onere della riassunzione a carico del ricorrente.
Larino, così deciso in camera di consiglio il 14/08/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Russo Presidente Relatore dott. Rosaria Vecchi Giudice dott. Rinaldo D'Alonzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 173/2025 avente ad oggetto: separazione personale e scioglimento del matrimonio tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LORENZO Parte_1 C.F._1 SASSI, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE MAZZINI N. 11, 86039 TERMOLI, presso il difensore avv. LORENZO SASSI
RICORRENTE e
(C.F. ) CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE nonché
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “- dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel rispetto reciproco;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e dunque non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della Legge n. 898 del 1 dicembre 1970, rimettere la causa nel ruolo al fine di dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in data 02.10.2021, trascritto in Italia presso il Comune di Parte_1 CP_1 pagina 1 di 2 Casacalenda (CB) nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 2 p. II serie C - anno 2021, alle medesime condizioni di cui alla omologata separazione personale;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Il Pubblico Ministero ha concluso esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 10/03/2025, ha proposto domanda cumulativa di Parte_1 separazione personale dalla moglie e di scioglimento del matrimonio contratto il CP_1 2/10/2021 in Hammam Sousse (Tunisia), formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Radicatosi il contraddittorio, l'intimata non si è costituita in giudizio ed è rimasta contumace.
All'udienza di prima comparizione, espletata l'audizione del coniuge ricorrente e dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per l'assenza dell'altro coniuge, il Giudice relatore delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fatto precisare le conclusioni alla parte costituita, che le ha rassegnate come riportate in epigrafe, e ha ordinato la discussione orale nella stessa udienza.
In data 7/08/2025 il Pubblico Ministero ha precisato le conclusioni come indicato in epigrafe.
2.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, 1° comma, c. c. e desumibile dall'insanabile dissidio emerso in sede di comparizione dinanzi al Presidente.
Nulla deve statuirsi riguardo al mantenimento, in assenza di domanda della convenuta.
Il regolamento delle spese deve essere rinviato all'esito della definizione del processo con la pronuncia della sentenza di divorzio.
Nelle more del decorso del termine di legge, il processo deve essere sospeso, con onere della riassunzione a carico del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda cumulativa di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 10/03/2025 da contro con l'intervento del P.M. in Sede, così provvede: Parte_2 CP_2
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi nata il [...] a [...] CP_1 (Tunisia), e , nato il [...] a [...]; Parte_1
b) ordina procedersi alle annotazioni della presente sentenza ai sensi del DPR 3-11-2000 n. 396;
c) rinvia alla sentenza definitiva il regolamento delle spese processuali;
d) sospende il presente processo nelle more del decorso del termine di legge, con onere della riassunzione a carico del ricorrente.
Larino, così deciso in camera di consiglio il 14/08/2025
Il Presidente estensore
dott. Michele Russo
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