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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11728/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Barbieri n. 12, Pinerolo presso lo studio dell'avv.
BERTOLINO DENIS che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per relativo ai minori: nato il [...], , nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_3
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per
I minori e ono nati dalla relazione tra e Per_1 Per_3 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Parte_2
Con ricorso congiuntamente depositato il 10/05/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori , e siano affidati in via Persona_4 Persona_5 Persona_6 condivisa ad entrambi i genitori con stabile collocazione e residenza anagrafica presso la madre nel nuovo immobile in San Germano Chisone /TO); il sig. continuerà ad abitare Parte_2 nell'immobile di Pinerolo (TO) Via Filippo Seves n. 6.
DISPONE che, in previsione dell'organizzazione lavorativa del padre su due turni (primo e secondo turno), solamente i figli ed con il padre durante il periodo di sua spettanza Per_1 Persona_7 mentre trascorrano con la Sig. le restanti, a differenza della figlia minore che invece Pt_1 continuerà a dormire solamente con la ricorrente fino a quando i signori e Pt_1 Parte_2 reputeranno possibile che trascorra l'intera notte con il padre e con i fratelli.
DISPONE che le visite siano così organizzate quando il padre farà il primo turno:
-il lunedì e il mercoledì il padre preleverà i figli dalla scuola e passerà a prendere la figlia Per_3 presso la casa materna, dalla babysitter o al nido, trascorrendo con loro il pomeriggio per poi riportarli già cenati presso l'abitazione della madre alle 20,00; Per
-il venerdì il padre preleverà da scuola i figli e , passerà a prendere la figlia alla Per_1 Per_3 casa materna, dalla babysitter o al nido e terrà con sé i due bambini fino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
MI sarà invece prelevata dalla madre presso l'abitazione del padre il venerdì sera, il sabato sera e la domenica sera alle ore 19.00 per riportarla al padre al mattino del sabato e della domenica entro le 10:30, e del lunedì, da concordarsi in base agli impegni lavorativi della madre.
DISPONE che le visite siano così organizzate quando il padre farà il secondo turno: Per
-nella notte tra la domenica ed il lunedì in cui il ricorrente avrà svolto il primo turno, ed Per_1 avranno dormito dal padre che la mattina del lunedì li riporterà a scuola ed in seguito passerà a prendere resso l'abitazione materna o dalla babysitter per tenerla fino alle ore 12.00 quando Per_3 la madre o la babysitter passeranno a riprenderla;
Per
-nei giorni di mercoledì e venerdì il padre preleverà e dalla madre la mattina per portarli Per_1 a scuola poi andrà a prendere resso l'abitazione materna o dalla babysitter e la terrà fino alle Per_3 ore 12.00 quando la madre o la babysitter la preleveranno;
-i minori trascorreranno il weekend di questa settimana con la madre.
DISPONE che le festività siano così suddivise, salvo diverso accordo tra le parti:
-anni pari: Natale 24-30 MADRE;
Natale 31-06 PADRE;
Vacanze di Carnevale Vacanze Per_8 di Pasqua 25 Aprile 01 Maggio 02 Giugno 01 Novembre Per_9 Per_8 Per_9 Per_8
08 Dicembre Per_9 Per_8
-anni dispari: Natale 24-30 PADRE;
Natale 31-06 MADRE;
Vacanze di Carnevale Vacanze Per_9 di Pasqua 25 Aprile 01 Maggio 02 Giugno 01 Novembre Per_8 Per_9 Per_8 Per_9
08 Dicembre Per_8 Per_9
-vacanze estive: i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno come usufruiranno delle due settimane di ferie estive da trascorrere con i bambini che potranno essere anche non consecutive. Eventuali modifiche dovute alla possibilità che i bambini possano usufruire di particolari occasioni ricreative e di socializzazione (estate ragazzi, campi estivi) dovranno essere concordate tra i ricorrenti. Per quanto concerne la minore genitori si organizzeranno in base Per_3 alle diverse evenienze, nelle settimane del padre i figli staranno permanentemente con lui mentre la bambina continuerà a dormire con la madre fino a quando i ricorrenti reputeranno possibile che la minore possa trascorrere l'intera notte con il padre e con i fratelli.
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Sig. a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento dei figli minori, entro il giorno 20 di ogni mese l'assegno di mantenimento di € 500,00 che sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il Sig. contribuirà Parte_2 altresì alla metà delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo d'Intesa 15.03.2016 adottato dal Tribunale di Torino che sarà applicato in toto tra le parti.
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla Sig. ed il Sig. rinuncia alla quota di sua spettanza. Parte_1 Parte_2
PRENDE ATTO che il Sig. corrisponderà alla Sig. la somma di € Parte_2 Parte_1 500,00 per i beni acquistati in comunione che rimarranno presso l'abitazione del padre.
PRENDE ATTO che i ricorrenti si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Chantal Dameglio Giudice
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 11728/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati in Piazza Barbieri n. 12, Pinerolo presso lo studio dell'avv.
BERTOLINO DENIS che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, Per relativo ai minori: nato il [...], , nato il [...] e nata il [...]. Per_1 Per_3
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per
I minori e ono nati dalla relazione tra e Per_1 Per_3 Parte_1 [...]
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Parte_2
Con ricorso congiuntamente depositato il 10/05/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis Parte_2 segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che i figli minori , e siano affidati in via Persona_4 Persona_5 Persona_6 condivisa ad entrambi i genitori con stabile collocazione e residenza anagrafica presso la madre nel nuovo immobile in San Germano Chisone /TO); il sig. continuerà ad abitare Parte_2 nell'immobile di Pinerolo (TO) Via Filippo Seves n. 6.
DISPONE che, in previsione dell'organizzazione lavorativa del padre su due turni (primo e secondo turno), solamente i figli ed con il padre durante il periodo di sua spettanza Per_1 Persona_7 mentre trascorrano con la Sig. le restanti, a differenza della figlia minore che invece Pt_1 continuerà a dormire solamente con la ricorrente fino a quando i signori e Pt_1 Parte_2 reputeranno possibile che trascorra l'intera notte con il padre e con i fratelli.
DISPONE che le visite siano così organizzate quando il padre farà il primo turno:
-il lunedì e il mercoledì il padre preleverà i figli dalla scuola e passerà a prendere la figlia Per_3 presso la casa materna, dalla babysitter o al nido, trascorrendo con loro il pomeriggio per poi riportarli già cenati presso l'abitazione della madre alle 20,00; Per
-il venerdì il padre preleverà da scuola i figli e , passerà a prendere la figlia alla Per_1 Per_3 casa materna, dalla babysitter o al nido e terrà con sé i due bambini fino al lunedì mattina quando li riporterà a scuola;
MI sarà invece prelevata dalla madre presso l'abitazione del padre il venerdì sera, il sabato sera e la domenica sera alle ore 19.00 per riportarla al padre al mattino del sabato e della domenica entro le 10:30, e del lunedì, da concordarsi in base agli impegni lavorativi della madre.
DISPONE che le visite siano così organizzate quando il padre farà il secondo turno: Per
-nella notte tra la domenica ed il lunedì in cui il ricorrente avrà svolto il primo turno, ed Per_1 avranno dormito dal padre che la mattina del lunedì li riporterà a scuola ed in seguito passerà a prendere resso l'abitazione materna o dalla babysitter per tenerla fino alle ore 12.00 quando Per_3 la madre o la babysitter passeranno a riprenderla;
Per
-nei giorni di mercoledì e venerdì il padre preleverà e dalla madre la mattina per portarli Per_1 a scuola poi andrà a prendere resso l'abitazione materna o dalla babysitter e la terrà fino alle Per_3 ore 12.00 quando la madre o la babysitter la preleveranno;
-i minori trascorreranno il weekend di questa settimana con la madre.
DISPONE che le festività siano così suddivise, salvo diverso accordo tra le parti:
-anni pari: Natale 24-30 MADRE;
Natale 31-06 PADRE;
Vacanze di Carnevale Vacanze Per_8 di Pasqua 25 Aprile 01 Maggio 02 Giugno 01 Novembre Per_9 Per_8 Per_9 Per_8
08 Dicembre Per_9 Per_8
-anni dispari: Natale 24-30 PADRE;
Natale 31-06 MADRE;
Vacanze di Carnevale Vacanze Per_9 di Pasqua 25 Aprile 01 Maggio 02 Giugno 01 Novembre Per_8 Per_9 Per_8 Per_9
08 Dicembre Per_8 Per_9
-vacanze estive: i genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno come usufruiranno delle due settimane di ferie estive da trascorrere con i bambini che potranno essere anche non consecutive. Eventuali modifiche dovute alla possibilità che i bambini possano usufruire di particolari occasioni ricreative e di socializzazione (estate ragazzi, campi estivi) dovranno essere concordate tra i ricorrenti. Per quanto concerne la minore genitori si organizzeranno in base Per_3 alle diverse evenienze, nelle settimane del padre i figli staranno permanentemente con lui mentre la bambina continuerà a dormire con la madre fino a quando i ricorrenti reputeranno possibile che la minore possa trascorrere l'intera notte con il padre e con i fratelli.
DISPONE che il Sig. corrisponda alla Sig. a titolo di contributo Parte_2 Parte_1 per il mantenimento dei figli minori, entro il giorno 20 di ogni mese l'assegno di mantenimento di € 500,00 che sarà rivalutato annualmente sulla base degli indici ISTAT. Il Sig. contribuirà Parte_2 altresì alla metà delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo d'Intesa 15.03.2016 adottato dal Tribunale di Torino che sarà applicato in toto tra le parti.
PRENDE ATTO che l'Assegno Unico continuerà ad essere percepito integralmente dalla Sig. ed il Sig. rinuncia alla quota di sua spettanza. Parte_1 Parte_2
PRENDE ATTO che il Sig. corrisponderà alla Sig. la somma di € Parte_2 Parte_1 500,00 per i beni acquistati in comunione che rimarranno presso l'abitazione del padre.
PRENDE ATTO che i ricorrenti si concedono reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo di passaporto o carta d'identità valida per l'espatrio per sé e per i figli minori.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
29/11/2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Valentina Giuditta Soria Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.