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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 17/12/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale di Belluno composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI Presidente dott. Beniamino MARGIOTTA Giudice dott.ssa Gersa GERBI Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1452 /2025 promossa con ricorso depositato in data 04.08.2025 da
, c.f.: residente in P.zza Mercato n. 1, Cesiomaggiore (BL), Parte_1 C.F._1
e
, c.f.: , residente in [...], Feltre (BL), Parte_2 C.F._2 entrambi difesi e rappresentati dall'avv. POLESANA ELENA, c.f.: del foro di C.F._3
Belluno ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Feltre (BL), via Roma n. 22;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso su domanda congiunta ex art.473bis51c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da ricorso congiunto
Conclusioni per il P.M.: accoglimento del ricorso visto il ricorso congiunto depositato dai ricorrenti;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
considerato che tra le parti è intervenuta sentenza di divorzio del presente Tribunale, n. 156 del
28.3.2017, passata in giudicato;
vista la dichiarazione di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
valutata la situazione personale, reddituale e patrimoniale dei ricorrenti;
considerato che le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la modifica delle condizioni di divorzio alle condizioni di cui al ricorso;
ritenuto che le condizioni concordate siano conformi alla legge e idonee a garantire l'interesse morale e materiale delle parti e dei figli;
considerato che le parti concordano nel porre a carico del sig. le spese del presente Parte_2 giudizio che, salvo diverso accordo con il procuratore delle parti, vanno liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014, in € 2.000,00 per compensi, ridotti al minimo relativi ai processi con valore indeterminabile a ridotta complessità, per le sole fasi di introduzione e decisione della causa, maggiorati del rimborso forfettario delle spese generali al 15% e oneri accessori che siano dovuti per legge;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: prende atto, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., degli accordi intervenuti tra ed Parte_1 Pt_2
come da conclusioni formulate nel ricorso, che si richiamano:
[...]
“- Revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio Persona_1 da parte del padre, sig. , per intervenuta indipendenza economica del figlio, determinata Parte_2 dalla percezione di un reddito mensile di circa euro 1.000,00 e dalla prossima assunzione a tempo indeterminato presso l'Arma dei Carabinieri;
- Escludere l'obbligo del sig. di contribuire alle spese straordinarie relative al medesimo Parte_2 figlio;
- Revocare il diritto-dovere di visita del padre, in considerazione della maggiore età del figlio Per_1
, il quale potrà decidere autonomamente le modalità di frequentazione con il padre;
[...]
- Confermare le restanti condizioni personali e patrimoniali previste nella sentenza sopra richiamata;
- Disporre che il sig. provveda integralmente al pagamento delle spese legali del presente Parte_2 procedimento” liquidate come in parte motiva.
Così deciso in Belluno, il 28 novembre 2025
Il Presidente
Dott. Chiara Sandini
Il Giudice rel. dott.ssa Gersa Gerbi Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Elena Armato, in tirocinio ex art. 73 d.l. n. 69/13.