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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12772/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia Entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250086824479000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21853/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente depositato l'istante propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 29 maggio 2025 per il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2020; rileva, tra l'altro, la decadenza e la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone l'inammissibilità e/o il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici con conseguente decadenza/prescrizione ovvero contesta la notifica da parte dell'ente impositore. Sul punto va rilevata la carenza di legittimazione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione che pone in essere l'attività esecutiva fondata sull'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'ente impositore. Ai sensi del D.M. n. 321/99, i ruoli sono redatti esclusivamente dagli enti impositori, i quali devono fornire al Consorzio_1 anche tutti i dati previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, tra cui le avvertenze concernenti le modalità ed i termini di impugnativa. E' evidente, pertanto, che compito istituzionale del concessionario è solo quello della riscossione in forza del ruolo trasmessogli dall'ente impositore, ruolo che costituisce (ex lege) titolo esecutivo. Nel caso di specie la contestazione relativa alla prescrizione attiene ad una fase antecedente a quella di trasmissione del ruolo e, pertanto, andava rivolta al titolare del credito. Come si legge dall'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha ritualmente notificato la cartella di pagamento dopo la formazione del ruolo del 26 febbraio – 10 marzo 2025. A tal proposito, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che il ricorso è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 che stabilisce quanto segue “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Nel caso di specie, invece, il ricorrente pur eccependo nel ricorso introduttivo la “prescrizione” ha proposto opposizione solo nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione ed avrebbe dovuto notificare il ricorso anche nei confronti dell'Ente Impositore Regione Campania consentendogli, in tal modo, di esercitare il diritto di difesa. Il ricorrente in proposito afferma di aver notificato il ricorso anche alla Regione Campania ma dalla documentazione agli atti emerge che la notifica del ricorso è Email_4stata effettuata all'indirizzo p.e.c. “ ” il quale, tuttavia, non corrisponde all'indirizzo deputato alla gestione del contenzioso tributario, che è il seguente: Email_5, come si evince dalla schermata dell'IPA e dalla cartella di pagamento impugnata. Ne segue che la domanda va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese si compensano in virtù della novità legislativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12772/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia Entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250086824479000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21853/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso ritualmente depositato l'istante propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 29 maggio 2025 per il mancato pagamento della tassa automobilistica per l'annualità 2020; rileva, tra l'altro, la decadenza e la prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone l'inammissibilità e/o il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che il ricorrente eccepisce l'omessa notifica degli atti prodromici con conseguente decadenza/prescrizione ovvero contesta la notifica da parte dell'ente impositore. Sul punto va rilevata la carenza di legittimazione da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione che pone in essere l'attività esecutiva fondata sull'iscrizione a ruolo dei crediti vantati dall'ente impositore. Ai sensi del D.M. n. 321/99, i ruoli sono redatti esclusivamente dagli enti impositori, i quali devono fornire al Consorzio_1 anche tutti i dati previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, tra cui le avvertenze concernenti le modalità ed i termini di impugnativa. E' evidente, pertanto, che compito istituzionale del concessionario è solo quello della riscossione in forza del ruolo trasmessogli dall'ente impositore, ruolo che costituisce (ex lege) titolo esecutivo. Nel caso di specie la contestazione relativa alla prescrizione attiene ad una fase antecedente a quella di trasmissione del ruolo e, pertanto, andava rivolta al titolare del credito. Come si legge dall'atto impugnato l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha ritualmente notificato la cartella di pagamento dopo la formazione del ruolo del 26 febbraio – 10 marzo 2025. A tal proposito, sempre in via preliminare, deve evidenziarsi che il ricorso è stato proposto in violazione dell'art. 14, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 546/92 che stabilisce quanto segue “in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Nel caso di specie, invece, il ricorrente pur eccependo nel ricorso introduttivo la “prescrizione” ha proposto opposizione solo nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione ed avrebbe dovuto notificare il ricorso anche nei confronti dell'Ente Impositore Regione Campania consentendogli, in tal modo, di esercitare il diritto di difesa. Il ricorrente in proposito afferma di aver notificato il ricorso anche alla Regione Campania ma dalla documentazione agli atti emerge che la notifica del ricorso è Email_4stata effettuata all'indirizzo p.e.c. “ ” il quale, tuttavia, non corrisponde all'indirizzo deputato alla gestione del contenzioso tributario, che è il seguente: Email_5, come si evince dalla schermata dell'IPA e dalla cartella di pagamento impugnata. Ne segue che la domanda va dichiarata inammissibile.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese si compensano in virtù della novità legislativa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso