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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/04/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 831/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 831/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
COLETTA CARMINE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BETTAGNO ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare contrariis rejectis: A) In via principale e nel merito:
• accertata la tardiva costituzione del convenuto in violazione dei termini di legge, ai sensi degli artt. 38-167 c.p.c., dichiarare decaduta dalla domanda di lite temeraria e di Controparte_1 accertamento del possesso di buona fede;
• Accertato il possesso di mala fede di , ai sensi dell'art. 1147 Cod. Civ., condannare Controparte_1 la convenuta a restituire a la somma di euro 1.110.619,18 o in quella somma Parte_1 maggiore o minore di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo effettivo;
• Ai sensi dell'art. 89 c.p.c., accertato e riconosciuto il carattere sconveniente ed offensivo delle seguenti espressioni usate dalla convenuta nella comparsa costituzionale: “L'odierna attrice aveva
pagina 1 di 10 letteralmente manipolato il de cuius allontanandolo dalla famiglia”, (a pag. 4, in basso); dell'espressione: “facendosi sottoscrivere idonea procura generale notarile ebbe a sottoscrivere la vendita del cascinale di famiglia incassando € 50.000,00 di cui si persero le tracce” (comparsa alle pagg. 4-5); dell'espressione: “nonché alla movimentazione del denaro relativo alle rendita pensionistica oltre all'incasso di € 120.000,00 a fronte della vendita dell'appartamento sito in Vercelli di proprietà esclusiva del defunto (comparsa a pag. 5, in alto); dell'espressione: Persona_1
“ che voleva diventare padrona di tutto” (comparsa, pag. 7, in basso); ordinarne la Persona_2 cancellazione e a titolo di indennizzo condannare a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1
la somma ritenuta di giustizia;
[...]
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per parte convenuta:
“Voglio l'Ill.mo Tribunale adito In Via Principale e nel merito Accertare e dichiarare l'infondatezza e la temerarietà delle richieste formulate da parte avversa sia nell'an che ne quantum debeatur alla luce di quanto meglio esposto in narrativa. Accertare e dichiarare ex art. 1147 cc il possesso in buona fede della convenuta di quanto pervenutole in qualità di legittima erede della defunta madre signora , questo sin dal momento Parte_2 dell'acquisto del possesso stesso dei beni. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Dott.ssa ad alcun titolo e conseguentemente Pt_1 condannare parte attrice ex art. 96 cpc primo comma controparte deve forniture a sostegno delle proprie istanze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo che fosse accertato il possesso in mala fede da parte di quest'ultima del denaro di
[...] [...]
e che fosse condannata alla restituzione della somma di euro 1.110.619,18. In particolare, Per_1
ha esposto:
- che l'esponente era erede universale di in forza di testamento pubblico del Persona_1
28.10.2011;
- che in epoca anteriore e prossima al 1999 la convenuta e la di lei madre, sorella Parte_2
di si erano impossessati di un'ingente somma di denaro senza averne titolo;
Persona_1
- che era stata promossa da un'azione di petitio hereditatis innanzi al Tribunale di Parte_1
Vercelli, conclusosi con sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda e che, tuttavia,
pagina 2 di 10 nel giudizio d'appello era stato riconosciuto che il vantasse su tale denaro diritti di Per_1
titolarità;
- che non aveva buoni rapporti con la sorella e la OT;
Persona_1 Controparte_1
- che dal marzo all'aprile 1999 era stato ricoverato presso l'ospedale di Casale Persona_1
ON;
- che lo stesso era stato poi accolto nella struttura per anziani Casa Famiglia per l'assistenza medico- farmacologica della dott.ssa Per_3
- che durante il periodo di ricovero la sorella e la OT si erano impossessate delle chiavi di casa e avevano rinvenuto dei documenti sui fondi di rinvestimento Risparmio Vita S.p.a.;
- che era l'intestatario del conto corrente personale n. 8454-1336921 aperto presso la Persona_1
allora , filiale di NA ON (oggi ), nonché era il Controparte_2 CP_3
titolare di un fondo di investimenti, Risparmio Vita S.p.a. a rendita semestrale, dove erano depositati tutti i suoi consistenti risparmi accumulati fino alla considerevole somma di denaro pari a vecchie lire
1.051.296.418 (oggi attualizzata in euro 542.949,28);
- che il nel maggio 1999, mentre era in cura presso la Casa Famiglia, ricevette una inattesa Per_1
visita delle sue parenti, accompagnate da un funzionario della di della filiale Controparte_2 CP_2
di NA ON, la banca dove aveva il suo conto corrente;
- che dopo questa visita seguirono tutte operazioni in uscita dal patrimonio del Per_1
- che dapprima vi fu l'apertura di un conto corrente cointestato n. 8454-2500566 tra e Persona_1 la sorella parallelo al conto personale di su cui al momento dell'apertura fu Pt_2 Persona_1
depositato un assegno di Lit. 9.000.000 (somma attualizzata in euro 4.648,11), proveniente dal conto del Per_1
- che, in data 16.06.1999, sul conto cointestato aperto il mese prima confluì una nuova movimentazione in uscita dal patrimonio del ovvero la rendita semestrale dei suoi investimenti pari a Lit. Per_1
13.974.962 (attualizzata in euro 7.217,46);
- che, pertanto, nei mesi di maggio e giugno 1999 vi fu una insolita attività straordinaria di gestione del patrimonio di il quale era malato e debilitato, con disposizioni di denaro in uscita, Persona_1
contrarie ai suoi interessi, e a favore dei parenti, in particolare della OT;
Controparte_1
pagina 3 di 10 - che quindi i soldi provenienti dal conto personale del erano confluiti sul parallelo conto Per_1
cointestato con la sorella e, da questo, erano stati girati sul conto della odierna convenuta,
[...]
la quale risultava l'unica percettrice del denaro di CP_1 Persona_1
- che in data 13.7.1999 era stata svincolata la somma di lire 1.051.296.418 investita in titoli Risparmio
Vita S.p.a., confluita sul conto personale di e poi su quello cointestato;
Controparte_4
- che ristabilitosi (settembre 1999) apprese la notizia dello spoglio delle sue Controparte_4
sostanze e intraprese un percorso di azioni legali per il recupero del suo denaro;
- che in occasione di reciproche querele tra la e la quest'ultima nel rivolgersi alla Pt_1 CP_1
Procura della Repubblica di Casale ON aveva confessato di aver preso il denaro del
“per salvaguardarlo dalla minaccia concreta di volatilizzazione”; Per_1
- che quindi la convenuta possedeva il denaro del senza averne titolo, non sussistendo Per_1
alcun titolo giustificativo del denaro ed era tenuta alla sua restituzione trattandosi di possesso in mala fede.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree e che fosse accertato ex art. 1147 c.c. il possesso in buona fede da parte della stessa di quanto pervenutole in qualità di legittima erede della defunta madre signora Ha, Parte_2
altresì, chiesto che fosse accertato e dichiarato che nulla era dovuto alla controparte ad alcun titolo, con conseguente condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. In particolare ha esposto:
- che la madre della convenuta non si era mai sottratta ai suoi doveri di assistenza e sostegno morale del fratello;
Pers
- che nel 1999 in occasione del ricovero del fratello presso il Nosocomio S. Spirito di Casale
ON, dove gli fu diagnostica una “cirrosi epatica”, era stata avvicinata dalla Parte_2
Dott.ssa che asseriva di essere proprietaria di un immobile adibito a Casa famiglia ONLUS Pt_1 denominato Casa di Cura “ S. Silvia” sita in NA ON e si offriva di dare assistenza al durante la degenza;
Per_1
- che contrariamente a quanto illustrato dalla controparte, durante la degenza del la Per_1 sorella, comproprietaria dell'immobile ereditato dai loro genitori e di cui pertanto deteneva legittimamente un mazzo di chiavi, si recava presso l'immobile al solo fin di prelevare gli indumenti necessari per il periodo di degenza ospedaliera;
pagina 4 di 10 - che l'odierna attrice aveva indotto il de cuius ad allontanarsi dalla famiglia e si era fatta sottoscrivere idonea procura generale notarile con cui ebbe a sottoscrivere la compravendita del cascinale di famiglia incassando € 50.000,00, oltre all'incasso di € 120,000,00 a fronte della vendita dell'appartamento sito in Vercelli di proprietà esclusivo del defunto signor Persona_1
- che il era titolare di un conto corrente bancario nr. 84541336921 acceso presso la Per_1 [...]
di , filiale di NA ON (ora , e che su tale conto all'inizio del CP_2 CP_2 CP_3
1999 erano in giacenza le somme di proprietà del medesimo e quelle derivanti dalla successione della madre sig.ra mancata nel 1995; Per_4
- che in data 10 maggio 1999 sul conto cointestato con la sorella madre dell'odierna convenuta, Pt_2
era stato aperto il conto nr. 8454-2500566 presso il medesimo istituto a fronte di espressa volontà di entrambi i fratelli;
- che, tuttavia, parte attrice aveva presentato denuncia querela per il reato di appropriazione indebita, truffa e circonvenzione di incapace verso l'odierna convenuta e i di lei genitori, sorella e cognato del defunto Persona_1
- che nel procedimento penale rubricato RGNR 11366/2004 il Pubblico Ministero Procura aveva conferito incarico al CTU, Dott. psichiatra, al fine di valutare se nel maggio 1999, all'atto Persona_5
della sottoscrizione del contratto di cointestazione del conto corrente bancario, fosse Persona_1
in condizioni tali da renderlo circonvenibile;
- che il CTU nominato aveva ritenuto che il paziente al momento della sottoscrizione del contratto di cointestazione del conto corrente non fosse in condizioni mentali tali da renderlo circonvenibile;
- che, pertanto, tutte le operazioni svolte sul conto corrente 8454-2500566 e quelle relative al trasferimento di denaro erano state perfezionate in maniera del tutto lecita, con il pieno e volontario consenso degli aventi diritto, in maniera tracciabile e autorizzate dall'Istituto;
- che l'odierna convenuta, in qualità di unica erede della defunta madre deceduta il Parte_2
26.09.2020 ad Arona (No), aveva ricevuto sul proprio conto corrente somme di denaro pervenutele dal conto in essere cointestato tra la madre e lo zio, tramite un'operazione bancaria autorizzata dall'Istituto in quanto unica figlia e unica OT del de cuius;
- che ebbe a mancare ben dodici anni dopo le suddette operazioni bancarie oggi Persona_1
contestate;
pagina 5 di 10 - che l'odierna convenuta ha, quindi, posseduto in buona fede quanto pervenutole in qualità di legittima erede della defunta madre Parte_2
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 2.11.2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2, 3 c.p.c. ed è stata fissata per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 183 comma 7 c.p.c. l'udienza del 10.5.2023. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata fissata in data 19.6.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi differita, a seguito dell'assegnazione del fascicolo alla scrivente, al 20.11,2024 e celebratasi mediante trattazione scritta.
Con ordinanza del 13.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
Le domande attoree sono infondate per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare, deve essere esclusa la natura di domanda riconvenzionale della richiesta formulata da parte convenuta in merito all'accertamento del possesso in buona fede delle somme di denaro di cui richiede la restituzione, trattandosi di valutazione rientrante nel perimetro della Parte_1
domanda principale proposta da parte attrice.
Quest'ultima ha, inoltre, chiesto ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione, a spese della convenuta, di alcune espressioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta avversaria e indicate nel proprio foglio di precisazione delle conclusioni, nonché la corresponsione del relativo indennizzo.
Com'è noto, il divieto di usare espressioni sconvenienti od offensive mira a contenere l'esercizio del diritto di difesa nei limiti del necessario, senza ledere l'integrità morale della controparte. Sono qualificabili come espressioni offensive quelle connotate da un'attitudine dispregiative indirizzata non soltanto nei confronti della controparte o del suo difensore, ma anche del giudice, o di terzi estranei al processo;
mentre rientrano nel novero delle espressioni sconvenienti quelle che, pur non offensive, non sono appropriate al contesto del processo, così da dar luogo ad una condotta di minor gravità rispetto all'offensività (cfr. Cass. n. 14942/2000; Cass. n. 9707/2003; Cass. n. 12952/2007).
Va, tuttavia, precisato che se l'impiego dell'espressione offensiva o sconveniente si giustifica in ragione dell'esercizio della difesa e non eccede rispetto ad esso, trova applicazione la causa di non punibilità stabilita dall'art. 598 c.p. (cfr. Cass. n. 1757/2007; Cass. n. 26106/2014). Non ricorrono, dunque, i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. laddove le espressioni contenute pagina 6 di 10 negli scritti difensivi, conservando un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa e quindi non eccedendo le esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Inoltre, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca può investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (Cass.
17325/2015; Cass. n. 11063/2002).
Alla luce delle predette considerazioni, occorre ritenere che le espressioni di cui Parte_1
chiede la cancellazione non esorbitino rispetto alle esigenze difensive della convenuta e siano dettate dalla sola finalità di svilire l'attendibilità della ricostruzione dei fatti offerti della controparte e di minarne la credibilità, dando così risalto alle incongruenze considerate più manifeste. Si tratta, infatti, di termini o espressioni impiegate essenzialmente per di fornire una diversa prospettazione dei fatti di causa e mettere in evidenza le distonie tra la narrazione fornita dalla controparte e quella ritenuta essere la realtà dei fatti, sicché deve escludersi il carattere offensivo o sconveniente delle stesse.
Peraltro, la frase ritenuta offensiva “ che voleva diventare padrona di tutto” è stata Persona_2
estrapolata dalla relazione del CTU Dott. (doc. 7 parte convenuta), in cui è riportato che era Per_6
stata pronunciata dallo stesso Persona_1
La richiesta formulata da in ordine alla cancellazione delle espressioni reputate dalla Parte_1
stessa offensive o sconvenienti non può, pertanto, trovare accoglimento.
Nel merito, parte attrice ha domandato che fosse accertato il possesso in mala fede da parte di della somma di euro 1.110.619,18, prima appartenete ad e che, Controparte_1 Persona_1
conseguentemente, la stessa fosse condannata alla relativa restituzione a favore di . Parte_1
Nella prospettazione attorea la mala fede della controparte dovrebbe essere desunta da alcune attività straordinarie di gestione del patrimonio di nel periodo da maggio a luglio 1999 e, in Persona_1
particolare, dallo svincolo del denaro dal fondo di investimento Risparmio Vita S.p.a., che era stato direzionato sul conto corrente cointestato con la sorella ed era poi confluito sul conto personale di
, unica destinataria di tutto il denaro del Controparte_1 Per_1
Al riguardo, ha dedotto che nel periodo in cui era in cure alla Parte_1 Persona_1
Casa Famiglia si trovava in una condizione di debolezza psico-fisica di cui avevano approfittato la sorella, e la OT, . Parte_2 Controparte_1
pagina 7 di 10 Tale asserita condizione di debolezza e fragilità psicologica è rimasta, tuttavia, del tutto indimostrata.
Nella documentazione medica prodotta è attestato lo stato di degenza di ma non vi Persona_1
sono valutazioni in merito alle sue facoltà cognitive.
Per contro, la convenuta ha prodotto la perizia redatta dal consulente medico psichiatra, dott. Per_5
nominato dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Casale ON nel
[...]
procedimento RGNR 11366/2004, instaurato a seguito della presentazione da parte di Parte_1
della querela per il reato di appropriazione indebita, truffa e circonvenzione di incapace verso
[...]
l'odierna convenuta e i di lei genitori, sorella e cognato del defunto Dalla stessa si Persona_1
evince che il perito nominato aveva ritenuto che il paziente, al momento della sottoscrizione del contratto del conto corrente cointestato con la sorella, non fosse in condizioni mentali tali da renderlo circonvenibile. Nella relazione si legge infatti che “il soggetto è correttamente orientato nel tempo, nello spazio e rispetto al proprio sé” e che, esclusa un'infermità mentale cronica, l'unica patologia che avrebbe potuto in quel periodo provocare una transitoria infermità di mente riguardava l'astinenza alcolica, la quale, tuttavia, non poteva essere presente al momento di fatti. Ha quindi concluso affermando che fosse “impossibile dimostrare la presenza, al momento del fatto in esame, di infermità di mente o deficienza psichica, cioè di minorazioni clinicamente accertate” (doc. 6 parte convenuta).
Parte attrice non ha, quindi, dimostrato la sussistenza di un'incapacità d'intendere e di volere di
[...]
di cui le parenti avrebbero potuto approfittare a proprio vantaggio. Sul punto, l'attrice ha Per_1
articolato capitoli di prova che non sono stati ammessi in quanto valutativi e genericamente formulati.
Parimenti, non sono stati ammessi gli ulteriori capitoli di prova formulati, in quanto generici e relativi a circostanze irrilevanti. In assenza di una condizione mentale del tale da renderlo Per_1
circonvenibile, non assumono, infatti, rilevanza i presunti cattivi rapporti di parentela intercorrenti tra le parti, né la circostanza, dedotta tra le istanze istruttorie, della visita delle parenti accompagnate da un impiegato della banca.
Le operazioni di disinvestimento del fondo Risparmi Vita S.p.a. e di trasferimento di denaro dal conto corrente di a quello n. 8454-2500566 cointestato con la sorella sono state, Persona_1 Pt_2
quindi, legittimamente poste in essere dai titolari del conto corrente, essendo del tutto indimostrato che siano state realizzate contro la volontà del cointestatario Persona_1
pagina 8 di 10 È, inoltre, stato documentato che in data 5.5.1999 gli stessi hanno sottoscritto il contratto di conto corrente cointestato e per il servizio di gestione di portafogli e, pertanto, gli spostamenti di denaro sono stati lecitamente realizzati in forza di tale pattuizione (doc. 5 parte convenuta).
Alla convenuta non può, quindi, essere addebitato alcun possesso in male fede delle somme provenienti dal predetto conto corrente cointestato. La stessa, a seguito della morte della madre Parte_2 nella sua qualità d'erede, ha debitamente acquisito le somme giacenti su tale conto per la quota di sua spettanza.,
Peraltro, come già accertato dal Tribunale di Vercelli nella sentenza n. 592/2019, confermata dalla
Corte d'appello di Torino, le somme di denaro uscite dal patrimonio del al momento Per_1 dell'apertura della successione, non facevano più neanche parte dell'asse ereditario dello stesso.
Infine, non può essere valorizzata la dichiarazione di contenuta nella denuncia Controparte_1
querela presentata presso la Procura della Repubblica di Casale ON in data 27.1.2006, relativa alla circostanza di aver accantonato il denaro al fine di salvaguardarlo dalla minaccia di volatilizzazione dello stesso. Trattasi di dichiarazione priva di contenuto confessorio e del tutto generica, non specificamente riferita ai fatti di causa.
Le domande formulate da devono, quindi, essere rigettate. Parte_1
Infine, non è meritevole d'accoglimento la richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da . Quanto al primo comma dell'art. 96 c.p.c., giova rammentare che la responsabilità Controparte_1
processuale aggravata per lite temeraria ha natura di responsabilità extracontrattuale, pertanto, richiede la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Inoltre, affinché si giunga ad una condanna per lite temeraria, l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, deve essere altresì tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole della infondatezza medesima (cfr. Cass. civ. n.
15629 del 2010; Cass. civ. n. 19976 del 2005). Orbene, non si ritiene siano emersi elementi tali da affermare che parte convenuta si sia difesa nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito. Difatti, sebbene la domanda formulata sia infondata, non si ritiene che la proposizione della stessa sia stata accompagnata dalla consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione. Medesime considerazioni inducono ad escludere, altresì, la condanna ex pagina 9 di 10 art. 96, comma 3, c.p.c., norma che, contrariamente a quanto previsto dai commi 1 e 2 della medesima disposizione, “non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., S.U., n. 9912 del 2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate, sulla base dei Controparte_1
parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, in € 18.420,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere a favore di le spese di lite Parte_3 Controparte_1 liquidate in € 18.420,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 3.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 831/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
COLETTA CARMINE ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE ATTRICE contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
BETTAGNO ALESSANDRA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare contrariis rejectis: A) In via principale e nel merito:
• accertata la tardiva costituzione del convenuto in violazione dei termini di legge, ai sensi degli artt. 38-167 c.p.c., dichiarare decaduta dalla domanda di lite temeraria e di Controparte_1 accertamento del possesso di buona fede;
• Accertato il possesso di mala fede di , ai sensi dell'art. 1147 Cod. Civ., condannare Controparte_1 la convenuta a restituire a la somma di euro 1.110.619,18 o in quella somma Parte_1 maggiore o minore di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al saldo effettivo;
• Ai sensi dell'art. 89 c.p.c., accertato e riconosciuto il carattere sconveniente ed offensivo delle seguenti espressioni usate dalla convenuta nella comparsa costituzionale: “L'odierna attrice aveva
pagina 1 di 10 letteralmente manipolato il de cuius allontanandolo dalla famiglia”, (a pag. 4, in basso); dell'espressione: “facendosi sottoscrivere idonea procura generale notarile ebbe a sottoscrivere la vendita del cascinale di famiglia incassando € 50.000,00 di cui si persero le tracce” (comparsa alle pagg. 4-5); dell'espressione: “nonché alla movimentazione del denaro relativo alle rendita pensionistica oltre all'incasso di € 120.000,00 a fronte della vendita dell'appartamento sito in Vercelli di proprietà esclusiva del defunto (comparsa a pag. 5, in alto); dell'espressione: Persona_1
“ che voleva diventare padrona di tutto” (comparsa, pag. 7, in basso); ordinarne la Persona_2 cancellazione e a titolo di indennizzo condannare a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1
la somma ritenuta di giustizia;
[...]
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Per parte convenuta:
“Voglio l'Ill.mo Tribunale adito In Via Principale e nel merito Accertare e dichiarare l'infondatezza e la temerarietà delle richieste formulate da parte avversa sia nell'an che ne quantum debeatur alla luce di quanto meglio esposto in narrativa. Accertare e dichiarare ex art. 1147 cc il possesso in buona fede della convenuta di quanto pervenutole in qualità di legittima erede della defunta madre signora , questo sin dal momento Parte_2 dell'acquisto del possesso stesso dei beni. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla Dott.ssa ad alcun titolo e conseguentemente Pt_1 condannare parte attrice ex art. 96 cpc primo comma controparte deve forniture a sostegno delle proprie istanze”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 chiedendo che fosse accertato il possesso in mala fede da parte di quest'ultima del denaro di
[...] [...]
e che fosse condannata alla restituzione della somma di euro 1.110.619,18. In particolare, Per_1
ha esposto:
- che l'esponente era erede universale di in forza di testamento pubblico del Persona_1
28.10.2011;
- che in epoca anteriore e prossima al 1999 la convenuta e la di lei madre, sorella Parte_2
di si erano impossessati di un'ingente somma di denaro senza averne titolo;
Persona_1
- che era stata promossa da un'azione di petitio hereditatis innanzi al Tribunale di Parte_1
Vercelli, conclusosi con sentenza che aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda e che, tuttavia,
pagina 2 di 10 nel giudizio d'appello era stato riconosciuto che il vantasse su tale denaro diritti di Per_1
titolarità;
- che non aveva buoni rapporti con la sorella e la OT;
Persona_1 Controparte_1
- che dal marzo all'aprile 1999 era stato ricoverato presso l'ospedale di Casale Persona_1
ON;
- che lo stesso era stato poi accolto nella struttura per anziani Casa Famiglia per l'assistenza medico- farmacologica della dott.ssa Per_3
- che durante il periodo di ricovero la sorella e la OT si erano impossessate delle chiavi di casa e avevano rinvenuto dei documenti sui fondi di rinvestimento Risparmio Vita S.p.a.;
- che era l'intestatario del conto corrente personale n. 8454-1336921 aperto presso la Persona_1
allora , filiale di NA ON (oggi ), nonché era il Controparte_2 CP_3
titolare di un fondo di investimenti, Risparmio Vita S.p.a. a rendita semestrale, dove erano depositati tutti i suoi consistenti risparmi accumulati fino alla considerevole somma di denaro pari a vecchie lire
1.051.296.418 (oggi attualizzata in euro 542.949,28);
- che il nel maggio 1999, mentre era in cura presso la Casa Famiglia, ricevette una inattesa Per_1
visita delle sue parenti, accompagnate da un funzionario della di della filiale Controparte_2 CP_2
di NA ON, la banca dove aveva il suo conto corrente;
- che dopo questa visita seguirono tutte operazioni in uscita dal patrimonio del Per_1
- che dapprima vi fu l'apertura di un conto corrente cointestato n. 8454-2500566 tra e Persona_1 la sorella parallelo al conto personale di su cui al momento dell'apertura fu Pt_2 Persona_1
depositato un assegno di Lit. 9.000.000 (somma attualizzata in euro 4.648,11), proveniente dal conto del Per_1
- che, in data 16.06.1999, sul conto cointestato aperto il mese prima confluì una nuova movimentazione in uscita dal patrimonio del ovvero la rendita semestrale dei suoi investimenti pari a Lit. Per_1
13.974.962 (attualizzata in euro 7.217,46);
- che, pertanto, nei mesi di maggio e giugno 1999 vi fu una insolita attività straordinaria di gestione del patrimonio di il quale era malato e debilitato, con disposizioni di denaro in uscita, Persona_1
contrarie ai suoi interessi, e a favore dei parenti, in particolare della OT;
Controparte_1
pagina 3 di 10 - che quindi i soldi provenienti dal conto personale del erano confluiti sul parallelo conto Per_1
cointestato con la sorella e, da questo, erano stati girati sul conto della odierna convenuta,
[...]
la quale risultava l'unica percettrice del denaro di CP_1 Persona_1
- che in data 13.7.1999 era stata svincolata la somma di lire 1.051.296.418 investita in titoli Risparmio
Vita S.p.a., confluita sul conto personale di e poi su quello cointestato;
Controparte_4
- che ristabilitosi (settembre 1999) apprese la notizia dello spoglio delle sue Controparte_4
sostanze e intraprese un percorso di azioni legali per il recupero del suo denaro;
- che in occasione di reciproche querele tra la e la quest'ultima nel rivolgersi alla Pt_1 CP_1
Procura della Repubblica di Casale ON aveva confessato di aver preso il denaro del
“per salvaguardarlo dalla minaccia concreta di volatilizzazione”; Per_1
- che quindi la convenuta possedeva il denaro del senza averne titolo, non sussistendo Per_1
alcun titolo giustificativo del denaro ed era tenuta alla sua restituzione trattandosi di possesso in mala fede.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita chiedendo il rigetto delle Controparte_1
domande attoree e che fosse accertato ex art. 1147 c.c. il possesso in buona fede da parte della stessa di quanto pervenutole in qualità di legittima erede della defunta madre signora Ha, Parte_2
altresì, chiesto che fosse accertato e dichiarato che nulla era dovuto alla controparte ad alcun titolo, con conseguente condanna di parte attrice ex art. 96 c.p.c. In particolare ha esposto:
- che la madre della convenuta non si era mai sottratta ai suoi doveri di assistenza e sostegno morale del fratello;
Pers
- che nel 1999 in occasione del ricovero del fratello presso il Nosocomio S. Spirito di Casale
ON, dove gli fu diagnostica una “cirrosi epatica”, era stata avvicinata dalla Parte_2
Dott.ssa che asseriva di essere proprietaria di un immobile adibito a Casa famiglia ONLUS Pt_1 denominato Casa di Cura “ S. Silvia” sita in NA ON e si offriva di dare assistenza al durante la degenza;
Per_1
- che contrariamente a quanto illustrato dalla controparte, durante la degenza del la Per_1 sorella, comproprietaria dell'immobile ereditato dai loro genitori e di cui pertanto deteneva legittimamente un mazzo di chiavi, si recava presso l'immobile al solo fin di prelevare gli indumenti necessari per il periodo di degenza ospedaliera;
pagina 4 di 10 - che l'odierna attrice aveva indotto il de cuius ad allontanarsi dalla famiglia e si era fatta sottoscrivere idonea procura generale notarile con cui ebbe a sottoscrivere la compravendita del cascinale di famiglia incassando € 50.000,00, oltre all'incasso di € 120,000,00 a fronte della vendita dell'appartamento sito in Vercelli di proprietà esclusivo del defunto signor Persona_1
- che il era titolare di un conto corrente bancario nr. 84541336921 acceso presso la Per_1 [...]
di , filiale di NA ON (ora , e che su tale conto all'inizio del CP_2 CP_2 CP_3
1999 erano in giacenza le somme di proprietà del medesimo e quelle derivanti dalla successione della madre sig.ra mancata nel 1995; Per_4
- che in data 10 maggio 1999 sul conto cointestato con la sorella madre dell'odierna convenuta, Pt_2
era stato aperto il conto nr. 8454-2500566 presso il medesimo istituto a fronte di espressa volontà di entrambi i fratelli;
- che, tuttavia, parte attrice aveva presentato denuncia querela per il reato di appropriazione indebita, truffa e circonvenzione di incapace verso l'odierna convenuta e i di lei genitori, sorella e cognato del defunto Persona_1
- che nel procedimento penale rubricato RGNR 11366/2004 il Pubblico Ministero Procura aveva conferito incarico al CTU, Dott. psichiatra, al fine di valutare se nel maggio 1999, all'atto Persona_5
della sottoscrizione del contratto di cointestazione del conto corrente bancario, fosse Persona_1
in condizioni tali da renderlo circonvenibile;
- che il CTU nominato aveva ritenuto che il paziente al momento della sottoscrizione del contratto di cointestazione del conto corrente non fosse in condizioni mentali tali da renderlo circonvenibile;
- che, pertanto, tutte le operazioni svolte sul conto corrente 8454-2500566 e quelle relative al trasferimento di denaro erano state perfezionate in maniera del tutto lecita, con il pieno e volontario consenso degli aventi diritto, in maniera tracciabile e autorizzate dall'Istituto;
- che l'odierna convenuta, in qualità di unica erede della defunta madre deceduta il Parte_2
26.09.2020 ad Arona (No), aveva ricevuto sul proprio conto corrente somme di denaro pervenutele dal conto in essere cointestato tra la madre e lo zio, tramite un'operazione bancaria autorizzata dall'Istituto in quanto unica figlia e unica OT del de cuius;
- che ebbe a mancare ben dodici anni dopo le suddette operazioni bancarie oggi Persona_1
contestate;
pagina 5 di 10 - che l'odierna convenuta ha, quindi, posseduto in buona fede quanto pervenutole in qualità di legittima erede della defunta madre Parte_2
Alla prima udienza di comparizione delle parti del 2.11.2022 sono stati concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 n. 1, 2, 3 c.p.c. ed è stata fissata per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 183 comma 7 c.p.c. l'udienza del 10.5.2023. All'esito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione,
è stata fissata in data 19.6.2024 l'udienza di precisazione delle conclusioni, poi differita, a seguito dell'assegnazione del fascicolo alla scrivente, al 20.11,2024 e celebratasi mediante trattazione scritta.
Con ordinanza del 13.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
⁎
Le domande attoree sono infondate per le ragioni di seguito esplicate.
In via preliminare, deve essere esclusa la natura di domanda riconvenzionale della richiesta formulata da parte convenuta in merito all'accertamento del possesso in buona fede delle somme di denaro di cui richiede la restituzione, trattandosi di valutazione rientrante nel perimetro della Parte_1
domanda principale proposta da parte attrice.
Quest'ultima ha, inoltre, chiesto ai sensi dell'art. 89 c.p.c. la cancellazione, a spese della convenuta, di alcune espressioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta avversaria e indicate nel proprio foglio di precisazione delle conclusioni, nonché la corresponsione del relativo indennizzo.
Com'è noto, il divieto di usare espressioni sconvenienti od offensive mira a contenere l'esercizio del diritto di difesa nei limiti del necessario, senza ledere l'integrità morale della controparte. Sono qualificabili come espressioni offensive quelle connotate da un'attitudine dispregiative indirizzata non soltanto nei confronti della controparte o del suo difensore, ma anche del giudice, o di terzi estranei al processo;
mentre rientrano nel novero delle espressioni sconvenienti quelle che, pur non offensive, non sono appropriate al contesto del processo, così da dar luogo ad una condotta di minor gravità rispetto all'offensività (cfr. Cass. n. 14942/2000; Cass. n. 9707/2003; Cass. n. 12952/2007).
Va, tuttavia, precisato che se l'impiego dell'espressione offensiva o sconveniente si giustifica in ragione dell'esercizio della difesa e non eccede rispetto ad esso, trova applicazione la causa di non punibilità stabilita dall'art. 598 c.p. (cfr. Cass. n. 1757/2007; Cass. n. 26106/2014). Non ricorrono, dunque, i presupposti per il risarcimento del danno ex art. 89 c.p.c. laddove le espressioni contenute pagina 6 di 10 negli scritti difensivi, conservando un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa e quindi non eccedendo le esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Inoltre, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca può investire anche il profilo della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (Cass.
17325/2015; Cass. n. 11063/2002).
Alla luce delle predette considerazioni, occorre ritenere che le espressioni di cui Parte_1
chiede la cancellazione non esorbitino rispetto alle esigenze difensive della convenuta e siano dettate dalla sola finalità di svilire l'attendibilità della ricostruzione dei fatti offerti della controparte e di minarne la credibilità, dando così risalto alle incongruenze considerate più manifeste. Si tratta, infatti, di termini o espressioni impiegate essenzialmente per di fornire una diversa prospettazione dei fatti di causa e mettere in evidenza le distonie tra la narrazione fornita dalla controparte e quella ritenuta essere la realtà dei fatti, sicché deve escludersi il carattere offensivo o sconveniente delle stesse.
Peraltro, la frase ritenuta offensiva “ che voleva diventare padrona di tutto” è stata Persona_2
estrapolata dalla relazione del CTU Dott. (doc. 7 parte convenuta), in cui è riportato che era Per_6
stata pronunciata dallo stesso Persona_1
La richiesta formulata da in ordine alla cancellazione delle espressioni reputate dalla Parte_1
stessa offensive o sconvenienti non può, pertanto, trovare accoglimento.
Nel merito, parte attrice ha domandato che fosse accertato il possesso in mala fede da parte di della somma di euro 1.110.619,18, prima appartenete ad e che, Controparte_1 Persona_1
conseguentemente, la stessa fosse condannata alla relativa restituzione a favore di . Parte_1
Nella prospettazione attorea la mala fede della controparte dovrebbe essere desunta da alcune attività straordinarie di gestione del patrimonio di nel periodo da maggio a luglio 1999 e, in Persona_1
particolare, dallo svincolo del denaro dal fondo di investimento Risparmio Vita S.p.a., che era stato direzionato sul conto corrente cointestato con la sorella ed era poi confluito sul conto personale di
, unica destinataria di tutto il denaro del Controparte_1 Per_1
Al riguardo, ha dedotto che nel periodo in cui era in cure alla Parte_1 Persona_1
Casa Famiglia si trovava in una condizione di debolezza psico-fisica di cui avevano approfittato la sorella, e la OT, . Parte_2 Controparte_1
pagina 7 di 10 Tale asserita condizione di debolezza e fragilità psicologica è rimasta, tuttavia, del tutto indimostrata.
Nella documentazione medica prodotta è attestato lo stato di degenza di ma non vi Persona_1
sono valutazioni in merito alle sue facoltà cognitive.
Per contro, la convenuta ha prodotto la perizia redatta dal consulente medico psichiatra, dott. Per_5
nominato dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Casale ON nel
[...]
procedimento RGNR 11366/2004, instaurato a seguito della presentazione da parte di Parte_1
della querela per il reato di appropriazione indebita, truffa e circonvenzione di incapace verso
[...]
l'odierna convenuta e i di lei genitori, sorella e cognato del defunto Dalla stessa si Persona_1
evince che il perito nominato aveva ritenuto che il paziente, al momento della sottoscrizione del contratto del conto corrente cointestato con la sorella, non fosse in condizioni mentali tali da renderlo circonvenibile. Nella relazione si legge infatti che “il soggetto è correttamente orientato nel tempo, nello spazio e rispetto al proprio sé” e che, esclusa un'infermità mentale cronica, l'unica patologia che avrebbe potuto in quel periodo provocare una transitoria infermità di mente riguardava l'astinenza alcolica, la quale, tuttavia, non poteva essere presente al momento di fatti. Ha quindi concluso affermando che fosse “impossibile dimostrare la presenza, al momento del fatto in esame, di infermità di mente o deficienza psichica, cioè di minorazioni clinicamente accertate” (doc. 6 parte convenuta).
Parte attrice non ha, quindi, dimostrato la sussistenza di un'incapacità d'intendere e di volere di
[...]
di cui le parenti avrebbero potuto approfittare a proprio vantaggio. Sul punto, l'attrice ha Per_1
articolato capitoli di prova che non sono stati ammessi in quanto valutativi e genericamente formulati.
Parimenti, non sono stati ammessi gli ulteriori capitoli di prova formulati, in quanto generici e relativi a circostanze irrilevanti. In assenza di una condizione mentale del tale da renderlo Per_1
circonvenibile, non assumono, infatti, rilevanza i presunti cattivi rapporti di parentela intercorrenti tra le parti, né la circostanza, dedotta tra le istanze istruttorie, della visita delle parenti accompagnate da un impiegato della banca.
Le operazioni di disinvestimento del fondo Risparmi Vita S.p.a. e di trasferimento di denaro dal conto corrente di a quello n. 8454-2500566 cointestato con la sorella sono state, Persona_1 Pt_2
quindi, legittimamente poste in essere dai titolari del conto corrente, essendo del tutto indimostrato che siano state realizzate contro la volontà del cointestatario Persona_1
pagina 8 di 10 È, inoltre, stato documentato che in data 5.5.1999 gli stessi hanno sottoscritto il contratto di conto corrente cointestato e per il servizio di gestione di portafogli e, pertanto, gli spostamenti di denaro sono stati lecitamente realizzati in forza di tale pattuizione (doc. 5 parte convenuta).
Alla convenuta non può, quindi, essere addebitato alcun possesso in male fede delle somme provenienti dal predetto conto corrente cointestato. La stessa, a seguito della morte della madre Parte_2 nella sua qualità d'erede, ha debitamente acquisito le somme giacenti su tale conto per la quota di sua spettanza.,
Peraltro, come già accertato dal Tribunale di Vercelli nella sentenza n. 592/2019, confermata dalla
Corte d'appello di Torino, le somme di denaro uscite dal patrimonio del al momento Per_1 dell'apertura della successione, non facevano più neanche parte dell'asse ereditario dello stesso.
Infine, non può essere valorizzata la dichiarazione di contenuta nella denuncia Controparte_1
querela presentata presso la Procura della Repubblica di Casale ON in data 27.1.2006, relativa alla circostanza di aver accantonato il denaro al fine di salvaguardarlo dalla minaccia di volatilizzazione dello stesso. Trattasi di dichiarazione priva di contenuto confessorio e del tutto generica, non specificamente riferita ai fatti di causa.
Le domande formulate da devono, quindi, essere rigettate. Parte_1
Infine, non è meritevole d'accoglimento la richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposta da . Quanto al primo comma dell'art. 96 c.p.c., giova rammentare che la responsabilità Controparte_1
processuale aggravata per lite temeraria ha natura di responsabilità extracontrattuale, pertanto, richiede la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa. Inoltre, affinché si giunga ad una condanna per lite temeraria, l'azione della parte, oltre che patentemente infondata, deve essere altresì tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza e, ad un tempo, un'ignoranza gravemente colpevole della infondatezza medesima (cfr. Cass. civ. n.
15629 del 2010; Cass. civ. n. 19976 del 2005). Orbene, non si ritiene siano emersi elementi tali da affermare che parte convenuta si sia difesa nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti il contegno illecito. Difatti, sebbene la domanda formulata sia infondata, non si ritiene che la proposizione della stessa sia stata accompagnata dalla consapevolezza di agire slealmente o di abusare del diritto di azione. Medesime considerazioni inducono ad escludere, altresì, la condanna ex pagina 9 di 10 art. 96, comma 3, c.p.c., norma che, contrariamente a quanto previsto dai commi 1 e 2 della medesima disposizione, “non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. civ., S.U., n. 9912 del 2018).
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata alla Parte_1
rifusione delle spese di lite sostenute da che vengono liquidate, sulla base dei Controparte_1
parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale, così come aggiornati dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta, in € 18.420,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- rigetta le domande formulate da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- condanna a rifondere a favore di le spese di lite Parte_3 Controparte_1 liquidate in € 18.420,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 3.4.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
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