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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 16/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE composto dai magistrati:
dott. Paolo Sordi Presidente, dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice, dott. Andrea Petteruti Giudice relatore ed estensore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al R.G. n.
4428/24, promosso da
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Annarita Bressan, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Fiuggi (FR), al Corso Nuova Italia, n. 53, e
[...]
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di procura in CP_1 C.F._2 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Roberto Silti, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Colleferro (RM), alla Via Salvo d'Acquisto, n. 9 ricorrenti
FATTO E DIRITTO
e hanno congiuntamente domandato pronunciarsi la Parte_1 Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Fiuggi (FR) il 28/09/2002 alle condizioni indicate nel ricorso.
A tal fine, gli istanti hanno allegato che dall'unione sono nate le figlie (in data Per_1
11/11/2004), (in data 21/09/2003) e (in data 29/10/2013), che la separazione fra Per_2 Per_3
i coniugi è stata omologata con decreto emesso da questo Tribunale in data 7/06/2022, che le parti non intendono modificare le pattuizioni di cui al ricorso per la separazione consensuale, eccezion fatta per il diritto di visita della figlia , oramai maggiorenne, e che i coniugi Per_1
non si sono riconciliati.
Nelle note di trattazione scritta le parti hanno ribadito di non volersi riconciliare, per cui la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
1. Disciplina applicabile
Ritiene il Tribunale che il presente procedimento sia disciplinato dall'art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto esso è stato instaurato con ricorso depositato successivamente al 28 febbraio 2023.
2. Provvedimenti urgenti
Sempre in via preliminare, si osserva che, in procedimenti come quello presente, ossia caratterizzati, come già detto, da pattuizioni condivise e dall'esistenza di precedenti e tuttora efficaci provvedimenti in materia di minori e di contributi economici tra le parti, laddove la causa possa essere decisa senza necessità di istruttoria e dagli atti processuali non emergano circostanze idonee a far ritenere che l'urgenza di intervenire sui provvedimenti già emanati nel precedente giudizio tra le parti sia tale da non tollerare neppure il ritardo connesso al termine entro il quale la sentenza sarà pronunciata (sessanta giorni dall'udienza: art. 473- bis.28, secondo comma, ultimo periodo, c.p.c. ovviamente applicabile anche nell'ipotesi prevista dal citato quarto comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.), il giudice non deve pronunciare i provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, primo comma, c.p.c. Infatti, in mancanza di ragioni di straordinaria urgenza, opinare diversamente implicherebbe la pronuncia, da parte - come quasi sempre avverrebbe - del giudice relatore delegato alla trattazione del procedimento, di un provvedimento destinato ad essere riesaminato dopo pochi giorni dal collegio, con un incremento di impegno per i giudici sostanzialmente privo di pratica utilità per le parti (a condizione, lo si ripete, che non emergano ragioni tali da rendere insopportabile anche un'attesa di soli sessanta giorni massimo, eventualità che nella presente fattispecie non ricorre e, dunque, correttamente il giudice delegato per la trattazione del procedimento non ha pronunciato i provvedimenti in questione).
3. La domanda delle parti
Venendo al merito della presente causa, va accertata la mancata ricostituzione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi e la ricorrenza degli estremi di cui all'art 3, n. 2, lettera b), della legge n. 898/70.
Quanto alle condizioni pattuite, sono quelle della separazione, per cui sulla loro conformità a legge il Tribunale si è già pronunciato e non sono emersi fatti idonei a far ritenere necessaria una loro modificazione. L'unica variazione attiene al venir meno del diritto di vista relativo alla figlia , ormai Per_1
divenuta maggiorenne, e la relativa previsione è conforme a legge.
4. Spese del giudizio
Attesa l'assenza di parti contrapposte, le spese del giudizio vanno interamente compensate fra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al R.G. n. 4428/24, rigettata ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio celebratosi in Fiuggi (FR) il
28/09/2002 fra e , iscritto nel Registro dell'Ufficio Parte_1 Controparte_1
di Stato Civile di detto Comune al n. 31, Parte II, Anno 2002, alle condizioni concordate dai coniugi di cui al ricorso e al piano genitoriale depositato;
2. dispone che la Cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fiuggi (FR) al quale si ordinano le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3. compensa interamente le spese del presente giudizio fra tutte le parti in causa.
Frosinone, 14/01/2025
Il giudice relatore estensore Il Presidente