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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/07/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice dr.ssa Chiara Fiamingo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3296 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
brasiliana nata in [...]/SP Brasile, il 03/01/1997 codice fiscale Parte_1
; , brasiliana nata in [...]/SP, Brasile, il 22/08/1966, C.F._1 Parte_2 codice fiscale;
, brasiliana, nata in [...]/SP Brasile, il C.F._2 Parte_3
24/11/1987 codice fiscale;
, nato in [...] C.F._3 Parte_4
OL/SP Brasile, il 24/02/1987 codice fiscale;
C.F._4 Parte_5 minorenne nata il [...] in [...]/SC Brasile, codice fiscale C.F._5 rappresentata dal padre;
, brasiliana, nata in [...]/SP, Parte_4 Parte_6
Brasile, il 20/03/1959, codice fiscale C.F._6 Parte_7 brasiliano nato in [...]/SC Brasile, il 16/07/1996 codice fiscale
, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, il C.F._7 Parte_8
12/08/1980 codice fiscale tutti difesi e rappresentati dall'Avv. Giovanni C.F._8
Bonato, presso il cui studio domiciliano, giuste procure alle liti in atti.
- RICORRENTI -
E
(c.f. ) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
-RESISTENTE -
1 Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato Controparte_1 il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano Per_1
(o ) nato a [...] (provincia di Catanzaro), in data 24/09/1874 ed
[...] Persona_2 emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che (o ) ha Persona_1 Persona_2 contratto matrimonio con (o o in data 31/10/1903 Persona_3 Persona_3 Persona_4 nella città di Bocaina (Brasile) e da detta unione è nato in data [...], nella Persona_5 città di Jaú (Brasile).
ha contratto matrimonio con (da sposata Persona_5 Persona_6 [...]
) in data 20/06/1942 nella città di San OL (Brasile). Persona_7
Dall'unione coniugale tra e sono nati: Persona_5 Persona_7 Persona_8
, in data 25/03/1945, nella città di San OL (Brasile); , in data 05/10/1955,
[...] Parte_9 nella città di San OL (Brasile) e , in data 20/03/1959, nella città di San OL Parte_6
(Brasile).
, ha contratto matrimonio con in data 11/09/1965, nella città di Persona_8 Persona_9
San OL (Brasile). Successivamente al matrimonio, ha assunto il nome Persona_9 [...]
. Tuttavia, i coniugi si sono separati nella città di San OL (Brasile) in data Persona_10
20/08/1980 e, pertanto, tornò a chiamarsi Persona_10 Persona_9
Dall'unione coniugale tra e è nata , Persona_8 Persona_10 Parte_2 in data 22/08/1966, nella città di San OL (Brasile) la quale ha contratto matrimonio con
[...]
in data 09/07/1987, nella città di San OL (Brasile). Successivamente al Controparte_2 matrimonio, assunse il nome Tuttavia, i Parte_2 Parte_10 coniugi hanno divorziato nella città di San OL (Brasile) in data 27/03/1996 e
[...] tornò a chiamarsi . Parte_10 Parte_2
ha contratto nuovo matrimonio con in data Parte_2 Persona_11
06/09/1996. Successivamente al matrimonio, assumerà il nome Parte_2 [...]
Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di San OL (Brasile), in data Persona_12
05/06/2018, tornò a chiamarsi . Persona_12 Parte_2
2 Dall'unione coniugale tra e è nata Parte_10 Controparte_2
, in data 24/11/1987 nella città di San OL (Brasile). Parte_3
Dall'unione coniugale tra e è nata Persona_12 Persona_11
in data 03/01/1997. Parte_1 ha contratto matrimonio con in data Parte_1 Persona_13
04/07/2020 nella città di San OL (Brasile).
ha contratto matrimonio con in data 14/04/1979 Parte_9 Controparte_3 nella città San OL (Brasile) e da detta unione è nata in data [...]. Parte_8
ha contratto matrimonio con in data 16/07/1996, nella Parte_6 Persona_14 città São Francisco do Sul (Brasile). Da e da padre sconosciuto è nato Parte_6 Parte_4
, in data 24/02/1987, nella città di San OL (Brasile) giusta dichiarazione di maternità, in
[...] atti, effettuata per atto pubblico in data 16/11/2023 nella città di São Francisco do Sul (Brasile), con cui ha dichiarato di essere la madre biologica di . Parte_6 Parte_4
Ancora, dall'unione coniugale tra e è nato Parte_6 Persona_14 [...]
in data 16/07/1996 nella città di São Francisco do Sul (Brasile). Parte_7
ha contratto matrimonio con , in data Parte_4 Persona_15
20/04/2016, nella città São Francisco do Sul (Brasile). Successivamente al matrimonio,
[...]
assumerà il nome . Persona_15 Persona_16
Dall'unione coniugale tra e è Parte_4 Persona_16 nata , in data [...] nella città di Joinville (Brasile). Parte_5
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso i Consolati
d'Italia di San OL e di Curitiba (Brasile) seguendo le istruzioni reperibili sui siti web istituzionali dei Consolati al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_1 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge, pur avanzando in via preliminare richiesta di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della pronuncia della
Consulta sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n.
91 (Nuove norme sulla cittadinanza) sollevata dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 26 novembre 2024 e chiedendo, comunque, la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 05 giugno 2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
3 ****
Preliminarmente, va esaminata la richiesta dell'Avvocatura dello Stato volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità proposta dal Tribunale di Bologna nell'ambito di altro, analogo, giudizio.
In conformità al prevalente indirizzo giurisprudenziale, la scrivente ritiene che la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito di un diverso processo non rientri tra le ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in mancanza del requisito della pregiudizialità della controversia, con la conseguenza che, in simili casi, la sospensione può essere disposta solo su accordo delle parti, ai sensi dell'art. 296 c.p.c. (cfr. Cass. Civ., ordinanze nn. 1139 del 16 gennaio
2025 e 6121 del 7 marzo 2024).
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di San FL (provincia di
Catanzaro), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo alla figlia minorenne pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto del figlio deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio del minore e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del suo patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per il minore (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui « in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex art. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
4 Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, le quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana di , unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino agli Persona_1 odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Pt_11
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Pt_12 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il
5 diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
D'altronde, le parti ricorrenti hanno dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato Generale d'Italia di
San OL e di Curitiba (Brasile) - territorialmente competenti per le rispettive residenze - dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini l'accoglimento della stessa.
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata e della sostanziale mancata opposizione della parte convenuta, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 21.07.2025.
La Giudice
dott.ssa Chiara Fiamingo
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