Decreto 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, decreto 31/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
NR. 1364 /2024 R.G.L.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NE SEZIONE PRIMA
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale Ordinario di GO , in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott.ssa Gerardina Guglielmo, visto il fascicolo riportato all'attenzione della scrivente in data 18.3.2025;
esaminati gli atti della procedura in epigrafe indicata, introdotta da Parte_1
NATA A PADULA (SA) IL 30/06/1935 (C.F.: ),
[...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DI IULIO DANIELA nei confronti di , con il dott. CP_1
; Controparte_2
rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti, le quali non hanno depositato atto di dissenso nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 445 bis, 4° co., c.p.c. – cfr. attestazione della cancelleria a tergo del decreto di assegnazione termini -;
ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.; considerato che nel decreto di omologa il giudice deve limitarsi esclusivamente ad asseverare le conclusioni del CTU “e sono queste, e solo queste, che concludono la fase preliminare ove non siano state sollevate contestazioni” – cfr. Cass. Sez. Lav. Sentenza 17.03.2014, n. 6085 -;
O M O L O G A
L'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio, dott. , depositata in Persona_1 data 03.2.2025. P O N E definitivamente a carico della parte ricorrente, tenuto conto che la stessa non ha depositato dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese di lite né dichiarazione di esenzione dal pagamento del CU, sottoscritte ai fini della assunzione delle responsabilità penali, il costo dell'accertamento peritale e le spese della procedura sostenute dall che CP_1 liquida in € 960,00 onnicomprensivi, già operata la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. (Cass. Sez. Lav. 5 febbraio 2019 n. 9878 “L'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui si avvalga della CP_1 difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti ”.). Si comunichi a cura della cancelleria. GO, 21/03/2025
IL GIUDICE