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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/05/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3049 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014,
avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura ai margini dell'atto di citazione, Parte_1
dall'Avv. Angelo Maria Reccia, presso in cui studio in S. Maria C.V. al viale J .F .Kennedy, n.44/A
è elettivamente domiciliata;
ATTORE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Generoso M.T. Iodice, presso in cui studio in Marcianise alla Via Duomo n. 16 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Nicola Controparte_2
Bovienzo e presso il suo studio in S. Maria C.V. alla via Mazzocchi n.130 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Alfredo Controparte_3
Bobbio e presso in cui studio in S. Maria C.V. alla via A. De Gasperi n.169, è elettivamente domiciliato;
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dal Prof. Avv. Giovanni Controparte_4
Verde e dall'Avv. Valeria Verde e con loro elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Caserta al Corso Trieste n.146, presso lo studio dell'Avvocato Luigi Ricciardelli;
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_5
difesa, in virtù di mandato su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Prof.
Paolo Tortorano, tutti elettivamente domiciliati in S. Maria C.V. alla Via Melorio II, Trav.n.3,
presso lo studio dell'Avv. Francesco Madonna;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la , il Dott. , il Controparte_6 Controparte_2
Dott. il Dott. , a fine di sentire accertare la loro responsabilità Controparte_4 Controparte_3
professionale e di condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, a causa della mancata tempestività dell'intervento di salpingectomia, effettuato in data 20.04.2009. In particolare, l'istante (all'epoca dei fatti minorenne) esponeva che, in data 15.04.2009, a causa di forti dolori addominali, veniva trasportata dalla madre, presso il Pronto Controparte_7
Soccorso dell'Ospedale di “San Giuseppe e Melorio” di Santa Maria C.V., ove le veniva diagnosticato dal medico di turno, Dott. una “colica addominale” e le veniva prescritta una terapia a base Per_1
di calmanti.
Nel pomeriggio del medesimo giorno (15.04.2009), poiché i dolori persistevano, l'attrice tornava presso la medesima struttura ospedaliera, ove il medico di turno, Dott. , le diagnosticava una Per_2
“cistopielite”; le veniva, quindi, prescritta una cura farmacologica di compresse e precisamente
“Ciproxin” e “Spasmomen” da effettuare a casa;
le veniva, inoltre, consigliato di effettuare un'urinocoltura con Antibiogramma.
Il giorno successivo, in data 16.04.2009, la madre dell'attrice, al persistere ed anzi, all'intensificarsi dei dolori addominali della figlia, contattava il suo ginecologo di fiducia, Dott. , Controparte_2
e con questo concordava un appuntamento alle ore 17:00 presso lo studio del professionista.
In occasione della visita, il Dott. praticava all'attrice un'ecografia, all'esito della quale CP_2
diagnosticava un “follicolo inesploso”, consigliava pertanto il ricovero presso la clinica CP_1
” di proprietà della , dove l'attrice, in serata, veniva ricoverata.
[...] Controparte_8
Nella serata del 16.04.2009, il dott. praticava all'attrice un'“ecografia pelvica flusso CP_2
metrica”, all'esito della quale le diagnosticava una “cisti ovarica”, rassicurandola circa l'esigua gravità della patologia e precisando, a tale scopo, la necessità di un successivo intervento chirurgico
– poi fissato al 20.04.2009 - di asportazione della cisti, aggiungendo che si trattava di un intervento di facile soluzione.
In quella stessa occasione il dott. , medico ginecologo di guardia e responsabile Controparte_3
del reparto, decideva, d'accordo con il dott. di continuare il trattamento antibiotico sino CP_2
al momento del trattamento chirurgico.
Nei giorni successivi, all'attrice veniva somministrata terapia antinfiammatoria ed antibiotica, la stessa veniva sottoposta ad esami ecografici di controllo e veniva visitata dal ginecologo di turno Dott. il quale prescriveva prosieguo della terapia antibiotica, ritenendo non Controparte_4
sussistesse pericolo imminente, stante una sintomatologia regolare.
Soltanto in data 20.04.2009, l'attrice veniva sottoposta ad intervento chirurgico laparoscopico di
“asportazione della cisti”, effettuato dai dottori Controparte_4 Controparte_2 CP_3
ed , quest'ultimo quale anestetista.
[...] Per_3
Nel corso dell'intervento la madre dell'attrice veniva informata dal Dott. circa l'insorgenza CP_3
di una complicazione dovuta al riscontro di una “tuba torta andata in necrosi” dovuta a
“sactosalpinge”, patologia del tutto diversa dalla meno grave riferita “cisti ovarica”, sebbene IÀ
sospettata nella diagnosi post-ecografia del 16.04. 2009.
Il medico, pertanto, rappresentava la necessità di una salpingectomia, onde evitare la compromissione dell'apparato genitale della paziente.
L'attrice lamentava, pertanto, la mancata tempestività dell'intervento di salpingectomia, sostenendo che, se fosse stato effettuato alla data di arrivo in clinica, molto probabilmente la tuba sinistra non sarebbe andata in necrosi e pertanto non sarebbe stata necessaria la sua asportazione nel corso dell'intervento.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, nel merito contestava la domanda proposta, con riferimento sia all'an che al quantum debeatur;
infine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Compagnia di
Assicurazione Milano S.p.a., Divisione MAA, al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, la non provvedeva ad instaurare il CP_6
Co rapporto processuale con la Compagnia Assicurazione Milano S.p.a., Divisione MAA, dal momento che non si rinviene atto di citazione per chiamata in causa del terzo regolarmente notificato a quest'ultima.
Si costituiva in giudizio il Dott. eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza in Controparte_2
fatto ed in diritto della domanda attorea, con istanza di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio il Dott. , il quale concludeva per il rigetto di tutte le Controparte_3
pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva anche il Dott. il quale contestava gli assunti avversi in ordine alla Controparte_4
sussistenza della propria responsabilità e concludeva per il rigetto di tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
ad ogni modo, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la
(IÀ , quale compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, CP_9 Controparte_10
al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda risarcitoria.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva quindi , la quale eccepiva Controparte_5
l'inoperatività della garanzia assicurativa, e nel merito si associava a tutte le difese dell'assicurato,
insistendo per il rigetto della domanda proposta da Parte_1
Va preliminarmente rilevato che la vicenda oggetto di giudizio si inquadra nell'ambito della responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medico-chirurgica.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il ricovero o la visita ambulatoriale presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità.
Invero “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in
un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, e della gravità del danno stesso, cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può̀
essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente),
insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri,
obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e
dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od
emergenze. Ne consegue che la responsabilità̀ della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del
paziente ha natura contrattuale e può̀ conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle
obbligazioni direttamente a suo carico, nonché́, in virtù̀ dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento
della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un
collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando
in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso
paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. Civ. sez. III del 14/06/2007 n. 13953; nello stesso
senso; Cass. Civ. sez. III del 22/09/2015 n. 18610; Cass. Civ. sez. III del 22/03/2007 n. 6945; Cass.
Civ. sez. III del 26/01/2006 n. 1698; Cass. Civ. sez. U del 01/07/2002 n. 9556).
La struttura sanitaria, quindi, risponde dei danni cagionati al paziente in via solidale (art. 2055 c.c.)
con il medico che ha praticato l'intervento operatorio (in tal senso Cass. Civ. sez. III del 22/09/2015
n. 18610; Cass. Civ. sez. III del 10/04/2014 n. 8413).
Infatti “a differenza di quanto previsto all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento
dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della
solidarietà̀ nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso"; ne consegue che mentre la prima norma si
riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che
subisce il danno ed in cui favore è stabilita la solidarietà̀. L'unicità̀ del fatto dannoso richiesta dal
citato art. 2055 per la legittima predicibilità̀ di una responsabilità̀ solidale tra gli autori dell'illecito
deve essere intesa dunque in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò̀,
tale forma di responsabilità̀ pur se il fatto dannoso sia derivato da più̀ azioni o omissioni, dolose o
colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché́ le singole azioni od omissioni
abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (principio affermato in tema di
responsabilità̀ solidale tra l'autore dell'incidente, che aveva causato lesioni personali al
danneggiato ed i medici, che avevano provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie violando
in concreto il criterio di diligenza di cui all'art.1176 c.c., applicabile anche all'ipotesi di
responsabilità̀ extracontrattuale, non implicando la rispettiva prestazione problemi tecnici di
particolare difficoltà)” (Cass. Civ. III del 08/08/2007 n. 17397; nello stesso senso Cass. Civ. Sez.
III del 12/03/2010 n. 6041).
Dal canto suo il medico che ha eseguito una prestazione medica o chirurgica, che ha cagionato un danno all'integrità̀ psicofisica del paziente, ha una responsabilità̀ di natura contrattuale, perché́ è
fondata sul “contatto sociale” fra medico e paziente (in tal senso Cass. Civ. sez. III del 29/09/2004
del 19564; Cass. Civ. sez. II del 28/01/2004 n. 1547; Cass. Civ. sez. III del 17/01/2003 n. 603; Cass.
Civ. sez. III del 22/01/1999 n. 589).
Le obbligazioni discendenti da tale contatto sociale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ne deriva che l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività
professionale ed in particolare al dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuta configurandosi,
secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (Cass. Civ.
Sez. II, 08.08.2000, n. 10431).
In particolare, infatti, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza.
Ora, la qualificazione in termini di obbligazione contrattuale, si riverbera conseguentemente sull'onere della prova a carico delle parti attrice e convenuta: “in tema di responsabilità̀ contrattuale
del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività̀ di carattere
sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come
causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o
che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi
stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla
produzione del danno” (Cass. Civ. sez. III del 21/07/2011 n. 15993).
Inoltre, come IÀ esposto in precedenza, l'accertata responsabilità si configurerà anche a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione
(rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla.
Essendo il ricovero regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, il gestore della struttura risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ. IÀ richiamate. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula, pertanto, pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 cod.
civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (Cass., Sez. III, 24.5.2006, n. 12362).
Infine, appare opportuno precisare che la recente novella legislativa sulla responsabilità̀ medica
(Legge 8 marzo 2017 n. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonché́ in materia di responsabilità̀ professionale degli esercenti le professioni sanitarie – pubblicata su G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrata in vigore il 01/04/2017) ha disciplinato espressamente la natura (contrattuale ed extracontrattuale) delle responsabilità̀ della struttura sanitaria e del medico.
Infatti all'art. 7 stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché́ non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. L'esercente la professione sanitaria nell'ambito della struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
La nuova normativa perciò̀ da un lato conferma la natura contrattuale della responsabilità̀ della struttura sanitaria, mentre dall'altro stabilisce ex novo, scostandosi dalle interpretazioni giurisprudenziali precedenti, la natura della responsabilità̀ del medico, che colloca nell'ambito della responsabilità̀ extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di oneri probatori delle parti e di durata del termine di prescrizione.
A tali disposizioni, tuttavia, non può riconnettersi efficace retroattiva, prevalendo la regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. Cod. civ.
E' vero che il principio di irretroattività della legge in materia civile non assurge alla dignità di norma costituzionale, tuttavia qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare anche fattispecie anteriori,
deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, con la conseguenza, per quanto attiene alla fattispecie qui esaminata, che l'applicazione della legge a fatti IÀ verificatesi al momento della Pt_2
sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione,
venendo così a ledere il legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico (cfr. Tribunale di Avellino, sent. N. 1806/2017).
La non applicabilità retroattiva della legge Gelli è stata sostanzialmente affermata dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26517/17, ribadita ancor più di recente con la sentenza n. 28994/19.
Ciò premesso in punto di diritto, il Tribunale, ritiene la domanda proposta infondata, per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Alla luce delle risultanze istruttorie, infatti, deve escludersi qualsiasi forma di responsabilità dei sanitari e della di proprietà della Controparte_11 CP_6
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale, l'interrogatorio formale, ma non veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Tuttavia, è stata prodotta la copia della consulenza medico legale, resa nel procedimento penale n. 9323/09 a firma del Dott. . Persona_4
Trattasi, in tutta evidenzia, di prova atipica che ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Si ricorda che le prove atipiche sono quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Occorre precisare che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono dottrina e giurisprudenza unanime ( cfr.Cass.n.10825/2016, Cass. n. 840/2015; Cass. n. 12577/2014;
Cass n. 9099/2012; Cass. n. 5440 /2010 etc..), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010; Cass. n. 7518/2001; Cass. n.12422/2000;
Cass. n. 1670/1998 etc).
Appurata, quindi, l'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o argomenti di prova (cfr. tra le tante
Cass. n. 4667/1998; Cass. n. 1670/1998; Cass. n. 624/1998; Cass. 4925/1987) Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti (cfr. Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n.
28855/2008, Cass. n. 12422/2002 etc), e quindi anche la consulenza resa dal Dott. Persona_4
nel procedimento penale n. 9323/09.
[...]
Il C.t.u, Dott. , ha spiegato, con motivazione convincente e pienamente Persona_4
condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, che nel caso di specie non vi è alcuna colpa medica.
In particolate, il c.t.u., dopo un breve inquadramento della patologia sofferta dall'attrice e delle sue condizioni di salute al momento della data d'ingresso in clinica ( “paziente affetta da un quadro patologico riconducibile ad una Malattia Infiammatoria Pelvica, caratterizzata dalla flogosi della salpinge sinistra”), ha affermato quanto segue: “…omissis… appare che la condotta medica sia stata
improntata a correttezza e professionalità, durante la fase pre-operatoria laddove si è preferito
attendere quattro giorni sottoponendo la paziente a terapia antibiotica nell'attesa di spegnere il
processo infiammatorio. Nella successiva fase operatoria (laparoscopia chirurgica) i sanitari
potevano cercare di salvare la tuba sicuramente nel caso di ischemia lieve, più difficile sarebbe stato
il tentativo nel caso di ischemia grave, impossibile nell'ipotesi di ischemia irreversibile.
Sta di fatto che dall'esame ispettivo intraoperatorio sembrerebbe trattarsi di ischemia grave;
tuttavia, il quadro istomorfologico aveva evidenziato soprattutto che la tuba uterina sinistra era sede
di “flogosi cronica parietale”, ciò significa che la tuba stessa era IÀ stata oggetto di un rilevante
processo infiammatorio denominato “sactosalpinge” e-con tutta probabilità-ne era IÀ stata
compromessa la funzionalità ancor prima che si verificasse la “torsione annessiale”. In conclusione,
una eventuale “conservazione” della tuba uterina sarebbe stata oltremodo difficile per la
preesistenza del processo infiammatorio (SACTOSALPINGE). In ogni caso i sanitari prima di
procedere all'asportazione della tuba hanno sospeso l'intervento chiedendo e ottenendo il consenso
dei familiari della minore…omissis…” Con riferimento al consenso informato, invece, giova rammentare che, secondo il Supremo Collegio,
“Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo,
tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l' "id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27751 del 11/12/2013).
La giurisprudenza individua tradizionalmente la fonte di questo obbligo informativo in alcune norme costituzionali: nell'art. 32 Cost., che vieta i trattamenti sanitari obbligatori se non nei casi stabiliti dalla legge e negli artt. 2 e 13 Cost., che rispettivamente tutelano i diritti fondamentali dell'uomo e la libertà personale (oltre che in altre norme, come la legge del 23 dicembre 1978, n. 833).
Secondo un condivisibile orientamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20984 del 27/11/2012; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7237 del 30/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010), l'omesso consenso od il consenso prestato in assenza di un'informazione adeguata, determina un danno risarcibile anche nel caso di intervento correttamente eseguito in base alle regole dell'arte: in conseguenza dell'omessa o insufficiente informazione, si verifica comunque una lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, al quale, ove l'intervento praticato abbia avuto esiti infausti
(sebbene correttamente eseguito), può accompagnarsi una lesione al diritto alla salute.
Sarà tuttavia onere del paziente dimostrare, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute od al diritto di autodeterminazione.
Difatti, alla comprovata lesione dell'interesse di rango costituzionale relativo all'autodeterminazione non consegue ipso iure un danno risarcibile: non si può infatti ritenere che il danno lamentato dal paziente sia in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse protetto (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8827 del 31/05/2003), essendo invece necessaria l'allegazione e la prova (sia pure presuntiva) dell'entità dello stesso, che deve comunque essere apprezzabile per poter dare luogo a risarcimento.
Ha correttamente ritenuto la Suprema Corte: “non è l'inadempimento da mancato consenso informato che è di per sé oggetto di risarcimento, ma il danno conseguenziale, secondo i principi di cui all'art. 1223 c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14638 del 30/07/2004).
Nel caso in esame, quindi, non può affermarsi la responsabilità dei sanitari per mancata informazione del paziente, trattandosi, per quanto fin qui esposto, di un profilo mai dedotto nel presente giudizio.
Né tanto meno, possono rilevarsi criticità a carico dei sanitari che, a diverso titolo, si sono occupati della paziente sia per quanto attiene la fase precedente l'operazione,(dal momento che l'attesa ed il trattamento antibiotico, nel caso di ischemie gravi è indispensabile proprio perché le stesse possono recuperare in modo inaspettato), sia nel corso dell'intervento chirurgico praticato il 20.04.2009 (dal momento che non trattandosi di un'ischemia lieve, sarebbe stato difficile salvare le tube).
Per tutti questi motivi la domanda attorea viene rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Maria Feola, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 3049/14 R.G.A.C., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle parti convenute, delle Parte_1
spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. M.T. Iodice per all'avv. A. Bobbio per CP_6
, all'avv. N. Bovienzo per in quanto dichiaratisi Controparte_3 Controparte_2
anticipatari; 3) condanna parte attrice al pagamento, in favore della terza chiamata in causa, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
S. Maria Capua Vetere,13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
IV^ Sezione Civile
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Maria Feola, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3049 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2014,
avente ad oggetto: responsabilità professionale, vertente
T R A
, rappresentata e difesa, in virtù di procura ai margini dell'atto di citazione, Parte_1
dall'Avv. Angelo Maria Reccia, presso in cui studio in S. Maria C.V. al viale J .F .Kennedy, n.44/A
è elettivamente domiciliata;
ATTORE
E
in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato Generoso M.T. Iodice, presso in cui studio in Marcianise alla Via Duomo n. 16 è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Nicola Controparte_2
Bovienzo e presso il suo studio in S. Maria C.V. alla via Mazzocchi n.130 è elettivamente domiciliato;
CONVENUTO
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Alfredo Controparte_3
Bobbio e presso in cui studio in S. Maria C.V. alla via A. De Gasperi n.169, è elettivamente domiciliato;
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dal Prof. Avv. Giovanni Controparte_4
Verde e dall'Avv. Valeria Verde e con loro elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in
Caserta al Corso Trieste n.146, presso lo studio dell'Avvocato Luigi Ricciardelli;
CONVENUTO
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_5
difesa, in virtù di mandato su foglio allegato in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Prof.
Paolo Tortorano, tutti elettivamente domiciliati in S. Maria C.V. alla Via Melorio II, Trav.n.3,
presso lo studio dell'Avv. Francesco Madonna;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
CONCLUSIONI
Come dal verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 13.03.2025 e da comparse conclusionali, da intendersi integralmente riportati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale, la , il Dott. , il Controparte_6 Controparte_2
Dott. il Dott. , a fine di sentire accertare la loro responsabilità Controparte_4 Controparte_3
professionale e di condannarli in solido al risarcimento di tutti i danni subiti, a causa della mancata tempestività dell'intervento di salpingectomia, effettuato in data 20.04.2009. In particolare, l'istante (all'epoca dei fatti minorenne) esponeva che, in data 15.04.2009, a causa di forti dolori addominali, veniva trasportata dalla madre, presso il Pronto Controparte_7
Soccorso dell'Ospedale di “San Giuseppe e Melorio” di Santa Maria C.V., ove le veniva diagnosticato dal medico di turno, Dott. una “colica addominale” e le veniva prescritta una terapia a base Per_1
di calmanti.
Nel pomeriggio del medesimo giorno (15.04.2009), poiché i dolori persistevano, l'attrice tornava presso la medesima struttura ospedaliera, ove il medico di turno, Dott. , le diagnosticava una Per_2
“cistopielite”; le veniva, quindi, prescritta una cura farmacologica di compresse e precisamente
“Ciproxin” e “Spasmomen” da effettuare a casa;
le veniva, inoltre, consigliato di effettuare un'urinocoltura con Antibiogramma.
Il giorno successivo, in data 16.04.2009, la madre dell'attrice, al persistere ed anzi, all'intensificarsi dei dolori addominali della figlia, contattava il suo ginecologo di fiducia, Dott. , Controparte_2
e con questo concordava un appuntamento alle ore 17:00 presso lo studio del professionista.
In occasione della visita, il Dott. praticava all'attrice un'ecografia, all'esito della quale CP_2
diagnosticava un “follicolo inesploso”, consigliava pertanto il ricovero presso la clinica CP_1
” di proprietà della , dove l'attrice, in serata, veniva ricoverata.
[...] Controparte_8
Nella serata del 16.04.2009, il dott. praticava all'attrice un'“ecografia pelvica flusso CP_2
metrica”, all'esito della quale le diagnosticava una “cisti ovarica”, rassicurandola circa l'esigua gravità della patologia e precisando, a tale scopo, la necessità di un successivo intervento chirurgico
– poi fissato al 20.04.2009 - di asportazione della cisti, aggiungendo che si trattava di un intervento di facile soluzione.
In quella stessa occasione il dott. , medico ginecologo di guardia e responsabile Controparte_3
del reparto, decideva, d'accordo con il dott. di continuare il trattamento antibiotico sino CP_2
al momento del trattamento chirurgico.
Nei giorni successivi, all'attrice veniva somministrata terapia antinfiammatoria ed antibiotica, la stessa veniva sottoposta ad esami ecografici di controllo e veniva visitata dal ginecologo di turno Dott. il quale prescriveva prosieguo della terapia antibiotica, ritenendo non Controparte_4
sussistesse pericolo imminente, stante una sintomatologia regolare.
Soltanto in data 20.04.2009, l'attrice veniva sottoposta ad intervento chirurgico laparoscopico di
“asportazione della cisti”, effettuato dai dottori Controparte_4 Controparte_2 CP_3
ed , quest'ultimo quale anestetista.
[...] Per_3
Nel corso dell'intervento la madre dell'attrice veniva informata dal Dott. circa l'insorgenza CP_3
di una complicazione dovuta al riscontro di una “tuba torta andata in necrosi” dovuta a
“sactosalpinge”, patologia del tutto diversa dalla meno grave riferita “cisti ovarica”, sebbene IÀ
sospettata nella diagnosi post-ecografia del 16.04. 2009.
Il medico, pertanto, rappresentava la necessità di una salpingectomia, onde evitare la compromissione dell'apparato genitale della paziente.
L'attrice lamentava, pertanto, la mancata tempestività dell'intervento di salpingectomia, sostenendo che, se fosse stato effettuato alla data di arrivo in clinica, molto probabilmente la tuba sinistra non sarebbe andata in necrosi e pertanto non sarebbe stata necessaria la sua asportazione nel corso dell'intervento.
Si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale eccepiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva, nel merito contestava la domanda proposta, con riferimento sia all'an che al quantum debeatur;
infine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa la Compagnia di
Assicurazione Milano S.p.a., Divisione MAA, al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in giudizio del terzo, la non provvedeva ad instaurare il CP_6
Co rapporto processuale con la Compagnia Assicurazione Milano S.p.a., Divisione MAA, dal momento che non si rinviene atto di citazione per chiamata in causa del terzo regolarmente notificato a quest'ultima.
Si costituiva in giudizio il Dott. eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza in Controparte_2
fatto ed in diritto della domanda attorea, con istanza di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio il Dott. , il quale concludeva per il rigetto di tutte le Controparte_3
pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto.
Si costituiva anche il Dott. il quale contestava gli assunti avversi in ordine alla Controparte_4
sussistenza della propria responsabilità e concludeva per il rigetto di tutte le pretese attoree in quanto infondate in fatto e in diritto;
ad ogni modo, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la
(IÀ , quale compagnia assicuratrice per la responsabilità professionale, CP_9 Controparte_10
al fine di essere manlevata in caso di accoglimento della domanda risarcitoria.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva quindi , la quale eccepiva Controparte_5
l'inoperatività della garanzia assicurativa, e nel merito si associava a tutte le difese dell'assicurato,
insistendo per il rigetto della domanda proposta da Parte_1
Va preliminarmente rilevato che la vicenda oggetto di giudizio si inquadra nell'ambito della responsabilità professionale, con particolare riguardo all'attività medico-chirurgica.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il ricovero o la visita ambulatoriale presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità.
Invero “il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in
un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, e della gravità del danno stesso, cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può̀
essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente),
insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "lato sensu" alberghieri,
obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e
dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od
emergenze. Ne consegue che la responsabilità̀ della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del
paziente ha natura contrattuale e può̀ conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle
obbligazioni direttamente a suo carico, nonché́, in virtù̀ dell'art. 1228 cod. civ., all'inadempimento
della prestazione medico- professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un
collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando
in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso
paziente, o comunque dal medesimo scelto” (Cass. Civ. sez. III del 14/06/2007 n. 13953; nello stesso
senso; Cass. Civ. sez. III del 22/09/2015 n. 18610; Cass. Civ. sez. III del 22/03/2007 n. 6945; Cass.
Civ. sez. III del 26/01/2006 n. 1698; Cass. Civ. sez. U del 01/07/2002 n. 9556).
La struttura sanitaria, quindi, risponde dei danni cagionati al paziente in via solidale (art. 2055 c.c.)
con il medico che ha praticato l'intervento operatorio (in tal senso Cass. Civ. sez. III del 22/09/2015
n. 18610; Cass. Civ. sez. III del 10/04/2014 n. 8413).
Infatti “a differenza di quanto previsto all'art. 2043 c.c., che fa sorgere l'obbligo del risarcimento
dalla commissione di un "fatto" doloso o colposo, il successivo art. 2055 considera, ai fini della
solidarietà̀ nel risarcimento stesso, il "fatto dannoso"; ne consegue che mentre la prima norma si
riferisce all'azione del soggetto che cagiona l'evento, la seconda riguarda la posizione di quello che
subisce il danno ed in cui favore è stabilita la solidarietà̀. L'unicità̀ del fatto dannoso richiesta dal
citato art. 2055 per la legittima predicibilità̀ di una responsabilità̀ solidale tra gli autori dell'illecito
deve essere intesa dunque in senso non assoluto, ma relativo al danneggiato, ricorrendo, perciò̀,
tale forma di responsabilità̀ pur se il fatto dannoso sia derivato da più̀ azioni o omissioni, dolose o
colpose, costituenti fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché́ le singole azioni od omissioni
abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno (principio affermato in tema di
responsabilità̀ solidale tra l'autore dell'incidente, che aveva causato lesioni personali al
danneggiato ed i medici, che avevano provveduto alle conseguenti relative cure sanitarie violando
in concreto il criterio di diligenza di cui all'art.1176 c.c., applicabile anche all'ipotesi di
responsabilità̀ extracontrattuale, non implicando la rispettiva prestazione problemi tecnici di
particolare difficoltà)” (Cass. Civ. III del 08/08/2007 n. 17397; nello stesso senso Cass. Civ. Sez.
III del 12/03/2010 n. 6041).
Dal canto suo il medico che ha eseguito una prestazione medica o chirurgica, che ha cagionato un danno all'integrità̀ psicofisica del paziente, ha una responsabilità̀ di natura contrattuale, perché́ è
fondata sul “contatto sociale” fra medico e paziente (in tal senso Cass. Civ. sez. III del 29/09/2004
del 19564; Cass. Civ. sez. II del 28/01/2004 n. 1547; Cass. Civ. sez. III del 17/01/2003 n. 603; Cass.
Civ. sez. III del 22/01/1999 n. 589).
Le obbligazioni discendenti da tale contatto sociale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista assumendo l'incarico si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ne deriva che l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività
professionale ed in particolare al dovere di diligenza per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, secondo comma cod. civ., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata, sicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista è attenuta configurandosi,
secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 cod. civ., solo nel caso di dolo o colpa grave (Cass. Civ.
Sez. II, 08.08.2000, n. 10431).
In particolare, infatti, la limitazione della responsabilità professionale del medico ai soli casi di dolo o colpa grave a norma dell'art. 2236 cod. civ. si applica nelle ipotesi che presentino problemi tecnici di particolare difficoltà e, in ogni caso, tale limitazione di responsabilità attiene esclusivamente all'imperizia, non all'imprudenza e alla negligenza, con la conseguenza che risponde anche per colpa lieve il professionista che, nell'esecuzione di un intervento o di una terapia medica, provochi un danno per omissione di diligenza.
Ora, la qualificazione in termini di obbligazione contrattuale, si riverbera conseguentemente sull'onere della prova a carico delle parti attrice e convenuta: “in tema di responsabilità̀ contrattuale
del medico nei confronti del paziente per danni derivanti dall'esercizio di attività̀ di carattere
sanitario, il paziente ha il solo onere di dedurre qualificate inadempienze, in tesi idonee a porsi come
causa o concausa del danno, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare o
che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi
stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla
produzione del danno” (Cass. Civ. sez. III del 21/07/2011 n. 15993).
Inoltre, come IÀ esposto in precedenza, l'accertata responsabilità si configurerà anche a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione
(rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla.
Essendo il ricovero regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto di prestazione d'opera professionale, il gestore della struttura risponde dei danni derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme di cui agli artt. 1176 e 2236 cod. civ. IÀ richiamate. Il positivo accertamento della responsabilità dell'istituto postula, pertanto, pur sempre la colpa del medico esecutore dell'attività che si assume illecita, non potendo detta responsabilità affermarsi in assenza di tale colpa (fatta salva l'operatività di presunzioni legali in ordine al suo concreto accertamento), poiché sia l'art. 1228 che il successivo art. 2049 cod.
civ. presuppongono, comunque, un illecito colpevole dell'autore immediato del danno, cosicché, in assenza di tale colpa, non è ravvisabile alcuna responsabilità contrattuale del committente per il fatto illecito dei suoi preposti (Cass., Sez. III, 24.5.2006, n. 12362).
Infine, appare opportuno precisare che la recente novella legislativa sulla responsabilità̀ medica
(Legge 8 marzo 2017 n. 24 – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonché́ in materia di responsabilità̀ professionale degli esercenti le professioni sanitarie – pubblicata su G.U. n. 64 del 17 marzo 2017 ed entrata in vigore il 01/04/2017) ha disciplinato espressamente la natura (contrattuale ed extracontrattuale) delle responsabilità̀ della struttura sanitaria e del medico.
Infatti all'art. 7 stabilisce che “La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che,
nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché́ non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. L'esercente la professione sanitaria nell'ambito della struttura sanitaria pubblica o privata risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del Codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.
La nuova normativa perciò̀ da un lato conferma la natura contrattuale della responsabilità̀ della struttura sanitaria, mentre dall'altro stabilisce ex novo, scostandosi dalle interpretazioni giurisprudenziali precedenti, la natura della responsabilità̀ del medico, che colloca nell'ambito della responsabilità̀ extracontrattuale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di oneri probatori delle parti e di durata del termine di prescrizione.
A tali disposizioni, tuttavia, non può riconnettersi efficace retroattiva, prevalendo la regola generale di cui all'art. 11 disp. prel. Cod. civ.
E' vero che il principio di irretroattività della legge in materia civile non assurge alla dignità di norma costituzionale, tuttavia qualsiasi intervento legislativo destinato a regolare anche fattispecie anteriori,
deve essere conforme ai principi costituzionali della ragionevolezza e della tutela del legittimo affidamento nella certezza delle situazioni giuridiche, con la conseguenza, per quanto attiene alla fattispecie qui esaminata, che l'applicazione della legge a fatti IÀ verificatesi al momento della Pt_2
sua entrata in vigore inciderebbe negativamente sul fatto generatore del diritto alla prestazione,
venendo così a ledere il legittimo affidamento dei consociati in ordine al regime contrattuale della responsabilità del medico (cfr. Tribunale di Avellino, sent. N. 1806/2017).
La non applicabilità retroattiva della legge Gelli è stata sostanzialmente affermata dalla Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26517/17, ribadita ancor più di recente con la sentenza n. 28994/19.
Ciò premesso in punto di diritto, il Tribunale, ritiene la domanda proposta infondata, per i motivi e nei limiti di seguito esposti.
Alla luce delle risultanze istruttorie, infatti, deve escludersi qualsiasi forma di responsabilità dei sanitari e della di proprietà della Controparte_11 CP_6
Nel corso del giudizio veniva espletata la prova testimoniale, l'interrogatorio formale, ma non veniva ammessa la consulenza tecnica d'ufficio. Tuttavia, è stata prodotta la copia della consulenza medico legale, resa nel procedimento penale n. 9323/09 a firma del Dott. . Persona_4
Trattasi, in tutta evidenzia, di prova atipica che ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Si ricorda che le prove atipiche sono quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Occorre precisare che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono dottrina e giurisprudenza unanime ( cfr.Cass.n.10825/2016, Cass. n. 840/2015; Cass. n. 12577/2014;
Cass n. 9099/2012; Cass. n. 5440 /2010 etc..), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010; Cass. n. 7518/2001; Cass. n.12422/2000;
Cass. n. 1670/1998 etc).
Appurata, quindi, l'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, l'efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. o argomenti di prova (cfr. tra le tante
Cass. n. 4667/1998; Cass. n. 1670/1998; Cass. n. 624/1998; Cass. 4925/1987) Nell'alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse o altre parti (cfr. Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n.
28855/2008, Cass. n. 12422/2002 etc), e quindi anche la consulenza resa dal Dott. Persona_4
nel procedimento penale n. 9323/09.
[...]
Il C.t.u, Dott. , ha spiegato, con motivazione convincente e pienamente Persona_4
condivisibile, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, che nel caso di specie non vi è alcuna colpa medica.
In particolate, il c.t.u., dopo un breve inquadramento della patologia sofferta dall'attrice e delle sue condizioni di salute al momento della data d'ingresso in clinica ( “paziente affetta da un quadro patologico riconducibile ad una Malattia Infiammatoria Pelvica, caratterizzata dalla flogosi della salpinge sinistra”), ha affermato quanto segue: “…omissis… appare che la condotta medica sia stata
improntata a correttezza e professionalità, durante la fase pre-operatoria laddove si è preferito
attendere quattro giorni sottoponendo la paziente a terapia antibiotica nell'attesa di spegnere il
processo infiammatorio. Nella successiva fase operatoria (laparoscopia chirurgica) i sanitari
potevano cercare di salvare la tuba sicuramente nel caso di ischemia lieve, più difficile sarebbe stato
il tentativo nel caso di ischemia grave, impossibile nell'ipotesi di ischemia irreversibile.
Sta di fatto che dall'esame ispettivo intraoperatorio sembrerebbe trattarsi di ischemia grave;
tuttavia, il quadro istomorfologico aveva evidenziato soprattutto che la tuba uterina sinistra era sede
di “flogosi cronica parietale”, ciò significa che la tuba stessa era IÀ stata oggetto di un rilevante
processo infiammatorio denominato “sactosalpinge” e-con tutta probabilità-ne era IÀ stata
compromessa la funzionalità ancor prima che si verificasse la “torsione annessiale”. In conclusione,
una eventuale “conservazione” della tuba uterina sarebbe stata oltremodo difficile per la
preesistenza del processo infiammatorio (SACTOSALPINGE). In ogni caso i sanitari prima di
procedere all'asportazione della tuba hanno sospeso l'intervento chiedendo e ottenendo il consenso
dei familiari della minore…omissis…” Con riferimento al consenso informato, invece, giova rammentare che, secondo il Supremo Collegio,
“Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, impone che quest'ultimo fornisca al paziente, in modo completo ed esaustivo,
tutte le informazioni scientificamente possibili riguardanti le terapie che intende praticare o l'intervento chirurgico che intende eseguire, con le relative modalità ed eventuali conseguenze, sia pure infrequenti, col solo limite dei rischi imprevedibili, ovvero degli esiti anomali, al limite del fortuito, che non assumono rilievo secondo l' "id quod plerumque accidit", in quanto, una volta realizzatisi, verrebbero comunque ad interrompere il necessario nesso di casualità tra l'intervento e l'evento lesivo.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27751 del 11/12/2013).
La giurisprudenza individua tradizionalmente la fonte di questo obbligo informativo in alcune norme costituzionali: nell'art. 32 Cost., che vieta i trattamenti sanitari obbligatori se non nei casi stabiliti dalla legge e negli artt. 2 e 13 Cost., che rispettivamente tutelano i diritti fondamentali dell'uomo e la libertà personale (oltre che in altre norme, come la legge del 23 dicembre 1978, n. 833).
Secondo un condivisibile orientamento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20984 del 27/11/2012; Cass. Sez.
3, Sentenza n. 7237 del 30/03/2011; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010), l'omesso consenso od il consenso prestato in assenza di un'informazione adeguata, determina un danno risarcibile anche nel caso di intervento correttamente eseguito in base alle regole dell'arte: in conseguenza dell'omessa o insufficiente informazione, si verifica comunque una lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, al quale, ove l'intervento praticato abbia avuto esiti infausti
(sebbene correttamente eseguito), può accompagnarsi una lesione al diritto alla salute.
Sarà tuttavia onere del paziente dimostrare, anche tramite presunzioni, che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento, non potendo altrimenti ricondursi all'inadempimento dell'obbligo di informazione alcuna rilevanza causale sul danno alla salute od al diritto di autodeterminazione.
Difatti, alla comprovata lesione dell'interesse di rango costituzionale relativo all'autodeterminazione non consegue ipso iure un danno risarcibile: non si può infatti ritenere che il danno lamentato dal paziente sia in re ipsa, nel senso che sarebbe coincidente con la lesione dell'interesse protetto (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 8827 del 31/05/2003), essendo invece necessaria l'allegazione e la prova (sia pure presuntiva) dell'entità dello stesso, che deve comunque essere apprezzabile per poter dare luogo a risarcimento.
Ha correttamente ritenuto la Suprema Corte: “non è l'inadempimento da mancato consenso informato che è di per sé oggetto di risarcimento, ma il danno conseguenziale, secondo i principi di cui all'art. 1223 c.c.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14638 del 30/07/2004).
Nel caso in esame, quindi, non può affermarsi la responsabilità dei sanitari per mancata informazione del paziente, trattandosi, per quanto fin qui esposto, di un profilo mai dedotto nel presente giudizio.
Né tanto meno, possono rilevarsi criticità a carico dei sanitari che, a diverso titolo, si sono occupati della paziente sia per quanto attiene la fase precedente l'operazione,(dal momento che l'attesa ed il trattamento antibiotico, nel caso di ischemie gravi è indispensabile proprio perché le stesse possono recuperare in modo inaspettato), sia nel corso dell'intervento chirurgico praticato il 20.04.2009 (dal momento che non trattandosi di un'ischemia lieve, sarebbe stato difficile salvare le tube).
Per tutti questi motivi la domanda attorea viene rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria C.V., in persona della dott.ssa Maria Feola, definitivamente decidendo sulla causa iscritta al n. 3049/14 R.G.A.C., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così
provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento, in favore di ciascuna delle parti convenute, delle Parte_1
spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione all'avv. M.T. Iodice per all'avv. A. Bobbio per CP_6
, all'avv. N. Bovienzo per in quanto dichiaratisi Controparte_3 Controparte_2
anticipatari; 3) condanna parte attrice al pagamento, in favore della terza chiamata in causa, delle spese di lite che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
S. Maria Capua Vetere,13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Feola