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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1785/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 1785/2022 R.G., passata in decisione all'udienza del 15.07.2025 avente ad oggetto “Sfratto per morosità”
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. Michele AMATO
RICORRENTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Marco MASI
RESISTENTE
_____________________________ IN FATTO Con atto del 14.03.2022 promuoveva azione di “intimazione di sfratto per Pt_1 Parte_1 morosità e contestuale istanza di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti” nei confronti di
, conduttore dell'unità immobiliare sita in Brindisi, Via Galanti n. 20, Piano I, Int. Controparte_2
4. Riferiva che il sig. era succeduto nel contratto di locazione alla moglie ai CP_1 Persona_1 sensi degli artt. 6 L. 382/1978 e art. 4 del contratto di locazione, a seguito del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi. Lamentava il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal gennaio 2013 e chiedeva emettersi ordinanza di rilascio e ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti (e non prescritti) ed oneri accessori per complessivi € 34.360,92 nonché per i canoni a scadere e gli ulteriori oneri accessori fino all'effettivo rilascio dell'immobile, con gli interessi legali delle singole scadenze. In data 10.05.2022, si costituiva in giudizio l'intimato sig. , il quale Controparte_1 sosteneva che mancherebbe la prova del mancato pagamento dei canoni di locazione;
inoltre eccepiva l'inadempimento del locatore in relazione a dedotti vizi strutturali dell'immobile concesso in locazione;
infine deduceva che le proprie precarie condizioni economiche e di salute erano ostative all'ordinanza di rilascio dell'immobile; chiedeva altresì la concessione del c.d. termine di grazia previsto dall'art. 55 della legge 392/78. All'esito dell'udienza del 03.06.2022, il GOP, disponeva il rilascio da parte dell'intimato in data 14.07.2020 e rimetteva le parti dinanzi ad altro giudice per l'esame delle eccezioni del convenuto. Con la medesima ordinanza disponeva il mutamento del rito e rimetteva gli atti al Presidente della Sezione Civile che designava l'odierno Giudicante per la trattazione, il quale fissava l'udienza ed il termine per le memorie integrative.
, intanto, notificava in data 14.07.2022 al sig. l'ordinanza del 03.06.2022 in Parte_1 CP_1 forma esecutiva, unitamente al precetto che veniva opposto dal sig. , il quale chiedeva la CP_1 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo per “gravi motivi”. Il Giudice investito della sospensiva del titolo rigettava la richiesta cautelare e formulava, al contempo, una proposta transattiva per consentire all'intimato di rilasciare l'immobile in un congruo termine. All'udienza del 20 dicembre 2022 la difesa dell'intimato si riportava integralmente ai documenti di causa del giudizio originario, insistendo nella richiesta di riconvenzionale, nella condanna al risarcimento del danno del locatore e nella richiesta di CTU. Il rilascio dell'immobile avveniva in data 14.02.2025. Veniva disposta CTU tecnica al fine di verificare la sussistenza dei gravi dissesti dell'immobile dedotti dal conduttore che - a dire di questi – sarebbero da ricondurre ad omessa manutenzione straordinaria alla quale era tenuto il locatore e comunque di gravità tale da rendere non agibile l'immobile o comunque tale da arrecare gravissimi disagi al conduttore. All'udienza del 15.07.2025 la difesa del conduttore precisava che i canoni di locazione non corrisposti maturati fino al 14.02.2025 (data del rilascio) ammontavano ad € 47.277,30, mentre la pregressa esposizione per oneri accessori riferita agli anni 2018-2021, per € 8320,70, era stata saldata;
nel frattempo erano maturati nuovi oneri accessori per un totale di € 1366,00 per tutto il 2024 e gennaio e febbraio 2025. Pertanto, concludeva per la condanna del al pagamento Controparte_1 di tutti i canoni maturati e degli oneri accessori ancora non corrisposti. La causa veniva decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 15.07.2025 con motivazioni riservate in sessanta giorni.
IN DIRITTO
Il locatore ha fornito idonea prova del titolo costitutivo del credito vantato, essendo risultato in atti il contratto (registrato il 25.11.2003) col quale aveva locato ad uso abitativo l'immobile in premessa indicato, dietro pagamento di un canone annuo di euro 4.327,80 Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale o per il pagamento è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (Cass. civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533). È onere invece del conduttore provare di aver adempiuto la prestazione inerente al pagamento dei canoni pattuiti, non potendosi addossare al creditore che agisca l'onere della prova negativa del mancato adempimento (Trib. Nocera Inferiore 18 febbraio 2021; Trib. Genova, sez. III, 19 gennaio 2012). Alla luce di principi innanzi richiamati, risulta dimostrato su base documentale che la società locatrice e intimante è creditrice nei confronti dell'intimato di euro 47.277,30 a titolo di canoni non corrisposti dal gennaio 2017 fino al rilascio del 14.02.2025, nonchè di euro 1.366,00 a titolo di oneri accessori maturati dopo l'instaurazione del giudizio. Pertanto, deve essere disposta la risoluzione del dedotto contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore. Quest'ultimo, inoltre, deve essere condannato al pagamento, in favore della società locatrice, della somma di euro 47.277,30 a titolo di canoni non corrisposti dal gennaio 2017 fino al rilascio del 14.02.2025, nonché al pagamento di oneri accessori per euro 1.366,00 maturati dopo l'instaurazione del giudizio. Inoltre, per effetto della soccombenza,
[...]
deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte CP_1 ricorrente, nella misura di complessivi euro 8.150,00 di cui euro 550,00 per spese ed euro 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Le spese di CTU vanno poste a carico dell'Erario, avendo il convenuto beneficiato del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel procedimento di sfratto per morosità promosso da contro , Parte_1 Controparte_1 dispone la risoluzione del contratto di locazione intercorso fra le parti e avente ad oggetto l'immobile sito in Brindisi alla via Galanti n. 20 (piano I, int. 4 , sc. D2). Condanna Controparte_1 all'immediato rilascio del suddetto immobile e dei due box di pertinenza dello stesso immobile;
lo condanna inoltre al pagamento di euro 47.277,30 a titolo di canoni non corrisposti dal gennaio 2017 fino al rilascio del 14.02.2025, nonché al pagamento di oneri accessori per euro 1.366,00 maturati dopo l'instaurazione del giudizio;
lo condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, nella misura di complessivi euro 8.150,00 di cui euro 550,00 per spese ed euro 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Pone le spese di CTU a carico dell'Erario. Brindisi, 15.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile a n. 1785/2022 R.G., passata in decisione all'udienza del 15.07.2025 avente ad oggetto “Sfratto per morosità”
TRA
(c.f.: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dagli Avv. Michele AMATO
RICORRENTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall' Avv. Marco MASI
RESISTENTE
_____________________________ IN FATTO Con atto del 14.03.2022 promuoveva azione di “intimazione di sfratto per Pt_1 Parte_1 morosità e contestuale istanza di ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti” nei confronti di
, conduttore dell'unità immobiliare sita in Brindisi, Via Galanti n. 20, Piano I, Int. Controparte_2
4. Riferiva che il sig. era succeduto nel contratto di locazione alla moglie ai CP_1 Persona_1 sensi degli artt. 6 L. 382/1978 e art. 4 del contratto di locazione, a seguito del decreto di omologa della separazione consensuale dei coniugi. Lamentava il mancato pagamento dei canoni di locazione a decorrere dal gennaio 2013 e chiedeva emettersi ordinanza di rilascio e ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti (e non prescritti) ed oneri accessori per complessivi € 34.360,92 nonché per i canoni a scadere e gli ulteriori oneri accessori fino all'effettivo rilascio dell'immobile, con gli interessi legali delle singole scadenze. In data 10.05.2022, si costituiva in giudizio l'intimato sig. , il quale Controparte_1 sosteneva che mancherebbe la prova del mancato pagamento dei canoni di locazione;
inoltre eccepiva l'inadempimento del locatore in relazione a dedotti vizi strutturali dell'immobile concesso in locazione;
infine deduceva che le proprie precarie condizioni economiche e di salute erano ostative all'ordinanza di rilascio dell'immobile; chiedeva altresì la concessione del c.d. termine di grazia previsto dall'art. 55 della legge 392/78. All'esito dell'udienza del 03.06.2022, il GOP, disponeva il rilascio da parte dell'intimato in data 14.07.2020 e rimetteva le parti dinanzi ad altro giudice per l'esame delle eccezioni del convenuto. Con la medesima ordinanza disponeva il mutamento del rito e rimetteva gli atti al Presidente della Sezione Civile che designava l'odierno Giudicante per la trattazione, il quale fissava l'udienza ed il termine per le memorie integrative.
, intanto, notificava in data 14.07.2022 al sig. l'ordinanza del 03.06.2022 in Parte_1 CP_1 forma esecutiva, unitamente al precetto che veniva opposto dal sig. , il quale chiedeva la CP_1 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo per “gravi motivi”. Il Giudice investito della sospensiva del titolo rigettava la richiesta cautelare e formulava, al contempo, una proposta transattiva per consentire all'intimato di rilasciare l'immobile in un congruo termine. All'udienza del 20 dicembre 2022 la difesa dell'intimato si riportava integralmente ai documenti di causa del giudizio originario, insistendo nella richiesta di riconvenzionale, nella condanna al risarcimento del danno del locatore e nella richiesta di CTU. Il rilascio dell'immobile avveniva in data 14.02.2025. Veniva disposta CTU tecnica al fine di verificare la sussistenza dei gravi dissesti dell'immobile dedotti dal conduttore che - a dire di questi – sarebbero da ricondurre ad omessa manutenzione straordinaria alla quale era tenuto il locatore e comunque di gravità tale da rendere non agibile l'immobile o comunque tale da arrecare gravissimi disagi al conduttore. All'udienza del 15.07.2025 la difesa del conduttore precisava che i canoni di locazione non corrisposti maturati fino al 14.02.2025 (data del rilascio) ammontavano ad € 47.277,30, mentre la pregressa esposizione per oneri accessori riferita agli anni 2018-2021, per € 8320,70, era stata saldata;
nel frattempo erano maturati nuovi oneri accessori per un totale di € 1366,00 per tutto il 2024 e gennaio e febbraio 2025. Pertanto, concludeva per la condanna del al pagamento Controparte_1 di tutti i canoni maturati e degli oneri accessori ancora non corrisposti. La causa veniva decisa con lettura del dispositivo all'udienza del 15.07.2025 con motivazioni riservate in sessanta giorni.
IN DIRITTO
Il locatore ha fornito idonea prova del titolo costitutivo del credito vantato, essendo risultato in atti il contratto (registrato il 25.11.2003) col quale aveva locato ad uso abitativo l'immobile in premessa indicato, dietro pagamento di un canone annuo di euro 4.327,80 Il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale o per il pagamento è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (Cass. civ., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533). È onere invece del conduttore provare di aver adempiuto la prestazione inerente al pagamento dei canoni pattuiti, non potendosi addossare al creditore che agisca l'onere della prova negativa del mancato adempimento (Trib. Nocera Inferiore 18 febbraio 2021; Trib. Genova, sez. III, 19 gennaio 2012). Alla luce di principi innanzi richiamati, risulta dimostrato su base documentale che la società locatrice e intimante è creditrice nei confronti dell'intimato di euro 47.277,30 a titolo di canoni non corrisposti dal gennaio 2017 fino al rilascio del 14.02.2025, nonchè di euro 1.366,00 a titolo di oneri accessori maturati dopo l'instaurazione del giudizio. Pertanto, deve essere disposta la risoluzione del dedotto contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore. Quest'ultimo, inoltre, deve essere condannato al pagamento, in favore della società locatrice, della somma di euro 47.277,30 a titolo di canoni non corrisposti dal gennaio 2017 fino al rilascio del 14.02.2025, nonché al pagamento di oneri accessori per euro 1.366,00 maturati dopo l'instaurazione del giudizio. Inoltre, per effetto della soccombenza,
[...]
deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della parte CP_1 ricorrente, nella misura di complessivi euro 8.150,00 di cui euro 550,00 per spese ed euro 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Le spese di CTU vanno poste a carico dell'Erario, avendo il convenuto beneficiato del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi nel procedimento di sfratto per morosità promosso da contro , Parte_1 Controparte_1 dispone la risoluzione del contratto di locazione intercorso fra le parti e avente ad oggetto l'immobile sito in Brindisi alla via Galanti n. 20 (piano I, int. 4 , sc. D2). Condanna Controparte_1 all'immediato rilascio del suddetto immobile e dei due box di pertinenza dello stesso immobile;
lo condanna inoltre al pagamento di euro 47.277,30 a titolo di canoni non corrisposti dal gennaio 2017 fino al rilascio del 14.02.2025, nonché al pagamento di oneri accessori per euro 1.366,00 maturati dopo l'instaurazione del giudizio;
lo condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della parte ricorrente, nella misura di complessivi euro 8.150,00 di cui euro 550,00 per spese ed euro 7.600,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Pone le spese di CTU a carico dell'Erario. Brindisi, 15.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Maria Cristina Mancino.