Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 05/05/2025, n. 3597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3597 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03597/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00945/2022 REG.RIC.
N. 00946/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sui ricorsi riuniti numero di registro generale 945 del 202 e 946 del 2022, proposti da
ER SP, ST MO, AN MO rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Afragola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A)quanto al ricorso n. 945 del 2022:
- del provvedimento n. 56864 del 24 novembre 2021, notificato in data 25 novembre 2021, a firma congiunta del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Servizio Patrimonio del comune di Afragola e del responsabile PO del Servizio Patrimonio, con la quale si comunica la chiusura del procedimento avviato con nota del 24 novembre 2021, n. 56864, avente ad oggetto “diffida al rilascio dell’immobile sito in Afragola alla via V Traversa Cinquevie, n. 4, e alla corresponsione in favore dell’Ente proprietario, Comune di Afragola, della somma dovuta a titolo di indennità di occupazione e risarcimento danni”;
- della ordinanza di demolizione n. 42 del 22 maggio 2002, con la quale è stata ingiunta la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, delle seguenti opere: “sopraelevazione a primo e secondo piano, con annesso vano scala e torrino, aventi una superficie di mq 140,00 circa cadauno composta dalle strutture portanti verticali ed orizzontali in c.a., il tutto totalmente tompagnato”;
- della ordinanza n. 42 del 29 maggio 2003, conosciuta solo oggi, con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere oggetto delle ordinanze di demolizione indicate sub b).
B) quanto al ricorso n. 946 del 2022:
- del provvedimento prot. 56951 del 24 novembre 2021, notificato il 25 novembre 2022, con il quale il Dirigente del Settore Tecnico del comune di Afragola, richiamata “l’ordinanza n. 42/2002”, nonché “l’ordinanza di acquisizione n. 42/2003”, ha diffidato il ricorrente ST MO “a lasciare libero da persone e cose, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto, l’immobile sito in Afragola alla via V. Traversa Cinquevie n. 4 Piano Primo”, nonché “a corrispondere in favore dell’Ente proprietario l’indennità di occupazione e il risarcimento danni di € 40.782,00 per l’occupazione sine titulo dell’immobile in oggetto”;
- del provvedimento prot. 56968 del 24 novembre 2021, notificato il 25 novembre 2022, con il quale il Dirigente del Settore Tecnico del comune di Afragola, richiamata “l’ordinanza n. 42/2002”, nonché “l’ordinanza di acquisizione n. 42/2003”, ha diffidato la ricorrente AN MO “a lasciare libero da persone e cose, nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto, l’immobile sito in Afragola alla via V. Traversa Cinquevie n. 4 Piano Primo”, nonché “a corrispondere in favore dell’Ente proprietario l’indennità di occupazione e il risarcimento danni di € 18.690,00 per l’occupazione sine titulo dell’immobile in oggetto”;
- della ordinanza di demolizione n. 42 del 22 maggio 2002, con la quale è stata ingiunta alla ricorrente ER SP, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, delle seguenti opere: “sopraelevazione a primo e secondo piano, con annesso vano scala e torrino, aventi una superficie di mq 140,00 circa cadauno composta dalle strutture portanti verticali ed orizzontali in c.a., il tutto totalmente tompagnato”;
- della ordinanza n. 42 del 29 maggio 2003, conosciuta solo oggi, con la quale è stata disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere oggetto della ordinanza di demolizione indicata sub c).
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2025 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.In data 24.1.2022, la sola ER SP ha impugnato il provvedimento del comune di Afragola n. 56864 del 24.11.2021, con la quale l’Amministrazione l’ha diffidata al rilascio dell’immobile sito in Afragola alla via V Traversa Cinquevie, n. 4.
Contestualmente ha impugnato – senza depositarla in giudizio - anche l’ordinanza di demolizione n. 42 del 22.5.2022, che afferma non le sia mai stata notificata, e che aveva ad oggetto la demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/01 di una serie di opere realizzate presso la proprietà sita in Afragola alla via V Traversa Cinquevie, n. 4 (sopraelevazione a primo e secondo piano, con annesso vano scala e torrino, aventi una superficie di mq 140,00 circa cadauno composta dalle strutture portanti verticali ed orizzontali in c.a., il tutto totalmente tompagnato).
A tale provvedimento ne è seguito un altro (prot. n. 3382) del 29 gennaio 2003 n. 42 di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere precedentemente sanzionate, anch’esso impugnato.
1.1.. A distanza di anni, con nota del 26 luglio 2019, prot. n. 39987, il dirigente del Settore Lavori Pubblici - Servizio Patrimonio ha comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento finalizzato “al rilascio dell’immobile sito in Afragola, alla via Traversa Cinuevie, n. 4 e alla corresponsione in favore dell’Ente proprietario, Comune di Afragola, delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione e risarcimento danni.”
1.2. Tale comunicazione è stata riscontrata dalla ricorrente con appositi scritti difensivi, contestandosene l’idoneità all’acquisizione.
1.3.Con il provvedimento impugnato in via principale (prot. n. 56864/2021) il Comune ha disposto l’archiviazione del procedimento di recupero delle somme dovute dalla sig.ra SP ER dal 2006 al 2019 per l’occupazione/detenzione senza titolo dell’immobile e ha affermato che con separato atto si procederà al recupero delle somme nei confronti dei possessori /detentori senza titolo dell’immobile (art. 31 comma 5 TUED).
2. La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10 bis l. 241/90, per mancato riscontro del Comune agli scritti difensivi presentati, avendo omesso di considerare quanto prospettato ossia la mancata conoscenza delle pregresse ordinanze di demolizione.
2.1. Con un secondo motivo, la SP ha censurato la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 42/2002, richiamando pronunce della Corte Costituzionale e delle Corti europee a sostegno della insanzionabilità di violazioni commesse senza consapevolezza e in perfetta buona fede, ivi compreso l’ordine di demolizione, del tutto assimilabile alla pena e come tale necessitante di un elemento psicologico.
2.2. Con il terzo motivo la ricorrente censura l’ordinanza di acquisizione per difetto dei presupposti richiesti dalla sequela procedimentale “tipica” delineata dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/01, sicché è innegabile che, in presenza di siffatto illegittimo modus procedendi, l'effetto traslativo della proprietà, in favore dell'amministrazione, non possa in alcun modo ritenersi verificato e sia necessario un formale provvedimento di acquisizione. Mancherebbe, inoltre, il provvedimento formale di “accertamento di inottemperanza” ex art. 31 comma 4 TUED, che non può essere individuato nel mero verbale di constatazione di inadempienza, che è un atto endoprocedimentale.
La ricorrente ha altresì evidenziato che da alcun atto della sequela procedimentale di cui all’art. 31 TUED si evince che il Comune abbia proceduto alla esatta individuazione delle aree da acquisire come “pertinenze urbanistiche” dell’immobile in relazione al quale è stato esercitato il potere sanzionatorio.
2.3. Con il quarto motivo si eccepisce l’illegittimità derivata in ordine alla pretesa di pagamento della indennità di occupazione
2.4. Con il quinto motivo si è prospettato che non sussistono i presupposti giuridici e fattuali per l’utilizzazione economica dell’immobile di proprietà della ricorrente, poiché, come dato atto dallo stesso comune, non risulta adottata alcuna delibera comunale che, dando conto delle specifiche esigenze che giustificano la scelta di conservazione del manufatto, e sempre che lo stesso non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico, abbia dichiarato l'esistenza di un interesse pubblico prevalente sul ripristino dell'assetto urbanistico violato, sottraendo il medesimo bene dalla demolizione prevista dall'articolo 31, comma 5, del Testo unico dell'Edilizia.
Va da sé che, mancando i presupposti indispensabili per affermare la possibilità della concessione onerosa a privati delle opere di che trattasi sottraendole, di fatto, alla demolizione, non poteva essere richiesta – come invece verificatosi nel caso in esame – alcuna indennità di occupazione nemmeno “medio tempore”.
3. Il Comune di Afragola si è costituito solo formalmente depositando documenti.
4. Con ricorso notificato anch’esso il 24.1.2022 (Rg 946/2022), ER SP, unitamente a ST e AN MO, ha impugnato anche i provvedimenti sempre del 24.11.2021 n. prot. 56951 e prot. 56968, con i quali il Comune ha ordinato anche a ST MO e a AN MO il rilascio dell’immobile sito in Afragola alla via V. Traversa Cinquevie n. 4 Piano Primo”, oltre al pagamento della indennità di occupazione, e sono state impugnati anche i provvedimenti 42/2002 e 42/2003, notificati alla sola ER SP.
I motivi sono gli stessi di cui al ricorso RG 945/2022.
5. Entrambi i ricorsi sono passati in decisione all’udienza del 30.4.2025.
DIRITTO
6. Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi state la connessione soggettiva e la riferibilità alla medesima vicenda.
7. Il ricorso 945/2022 va respinto in quanto l’impugnazione ha ad oggetto, in primo luogo, un atto (n. 56864 del 24.11.2021), che nella sostanza, non è un provvedimento lesivo.
Avverso lo stesso la ricorrente prospetta censure che nel merito tendono a affermare una tesi difensiva del tutto inconferente rispetto al contenuto dispositivo dell’atto impugnato, che si sostanzia in una mera comunicazione di “chiusura ed archiviazione del procedimento di recupero delle somme dovute dalla sig.ra SP ER dal 2006 al 2019 per l‘occupazione/detenzione senza titolo dell'immobile ai sensi degli artt.7 l. 241/90 ma in realtà non dispone alcun recupero, in quanto, contestualmente, l’Amministrazione comunica che procederà in futuro all'accertamento ed al recupero delle somme dovute dai reali occupanti,/detentori senza titolo.
Ne discende che, nella sostanza, ER SP non è neppure individuata quale soggetto tenuto al versamento di dette somme, ma non per le ragioni espresse nel ricorso, le cui censure, pertanto, sono del tutto inconferenti rispetto al provvedimento.
Il reale obiettivo del ricorso è quello di censurare i provvedimenti del 2002 e del 2003, che la ricorrente prospetta di non conoscere ma che negli atti depositati dal Comune risultano essere stati notificati a mano venti anni fa, peraltro nell’ambito di una vicenda che ha avuto risvolti penali e che quindi è inverosimile non sia nota alla SP.
Tali provvedimenti avrebbero dovuto essere depositati unitamente a quello del 2021, potendo la SP ricorrere all’accesso per procurarseli; rispetto a provvedimenti di contenuto ignoto, ed il cui onere di produzione restava in carico alla parte ricorrente, le censure di cui al ricorso vanno respinte, non essendo nelle possibilità del Collegio quella di valutare il collegamento esistente tra il provvedimento di diffida, non lesivo ma tempestivamente impugnato, e provvedimenti risalenti e venti anni fa, il cui contenuto dovrebbe essere ignoto alla parte, che invece articola argomentazioni che denotano la piena conoscenza dei medesimi.
Peraltro, tra i documenti depositati da Comune, risulta la RESA 950/2008, emessa dalla procura della Repubblica di Napoli il 19.6.2009, quale conseguenza della sentenza penale del 29.3.2007 divenuta irrevocabile il 24.7.2007, che ha condannato ER SP alla demolizione delle opere abusivamente costruite e per le quali ella è stata condannata penalmente.
Il ricorso, pertanto, dimostra il chiaro intento di cercare di riaprire (inutilmente, vista la RESA) termini di impugnazione di atti risalenti, già consolidati attraverso censure dirette, in modo del tutto inconferente, verso un atto non lesivo, l’unico che la parte ha depositato in giudizio, rispetto al quale si articola una generica censura di violazione dell’art. 10 bis che appare del tutto infondata anche perché il Comune, nel corpo dell’atto, ha riferito di aver letto, e quindi valutato, le memorie difensive dell’avv. Ciccarelli e dell’avv. Molinaro.
8. A conclusioni analoghe si perviene con riguardo ai provvedimenti impugnati, oltre che da ER SP, dai suoi figli AN ed ST MO: anche in questi casi, i provvedimenti hanno contenuto precettivo/recuperatorio ma sono mere diffide che non concludono alcun procedimento, al quale seguiranno – se del caso – ulteriori determinazioni.
Va da sé che le prospettazioni delle parti, che mirano anche in questo caso a far annullare i provvedimenti del 2002 e del 2003 (non depositati), sono del tutto inconferenti rispetto all’atto impugnato e vanno respinte anch’esse per mancanza di corrispondenza tra contenuto del provvedimento e argomentazioni difensive.
9. Allo stato, i ricorsi della ricorrente e dei suoi figli non possono essere accolti in quanto palesemente inconferenti rispetto ai contenuti degli atti impugnati.
Sussistono ragioni di opportunità per compensare le spese processuali anche in quanto il Comune non ha spiegato alcuna attività defensionale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti 945 e 946 del 2022, come in epigrafe proposti, li respinge e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
Daria Valletta, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO