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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/09/2025, n. 2610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2610 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 7900/24 del ruolo civile contenzioso, promossa n.1624/24 da
rappresentato e difeso dall' avv. Raffaele Dipasquale Parte_1
mandato in atti
Attore opponente
Contro
Capogruppo Gruppo Bancario Controparte_1 [...]
” in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore dott. con sede in Parabita rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Giorgio Greco mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1
preliminarmente dichiarare nullo , annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto perché reso in assenza dei requisiti fissati dagli artt.125 e 638 c.p.c.
in via principale, dichiarare parzialmente nullo, per le motivazioni che precedono e per le clausole contrattuali di cui agli art.2,6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 06.04.2018 2
il medesimo contratto e, per lo effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto atteso che essa opposta, ai sensi dell'art. 1957c.c. è decaduta da ogni e qualsiasi azione nei confronti dell'opponente.
3) con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente
Concludeva, pertanto, per il rigetto della opposizione, con conseguente condanna delle opponenti alle spese di lite.
La causa veniva istruita con sola produzione documentale e rinviata l'udienza a trattazione scritta del 19.09.25 per la decisione previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali
Motivi della decisione
Le opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ed invero gli assunti dell'opponente oltre che privi di pregio giuridico sono rimasti privi di qualsiasi idoneo riscontro probatorio.
Quant all' 'eccezione di mancata conoscenza della revoca del conto corrente quale fideiussore dell'obbligata principale . per non aver mai Parte_2
ricevuto la raccomandata di revoca del conto corrente inviategli dalla banca in data 27.12.2023, (e restituita la mittente per indirizzo inesistente) va disattesa in quanto risulta che la predetta raccomanda è stata regolarmente inviata all'indirizzo anagrafico dell'opponente stesso, pertanto alcun profilo di responsabilità può essere attributo alla banca Opposta per il mancato ricevimento della stessa. 3
E comunque dalla documentazione versata in atti dalla banca opposta si evince agevolmente che l'azione nei confronti del fideiussore/ opponente è
stata esperita nel rispetto de l termine di sei mesi dalla chiusura del conto corrente ( fascicolo monitorio iscritto a ruolo in data 24.06.2024)
Alla luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , deduzione , ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l' Opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1624/24 del 04.10.2024
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.200,00 (milleduecento/00) di cui 100,00
per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce, 19.09.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
Oggetto: ha pronunciato la seguente opposizione Decreto SENTENZA
Ingiuntivo
nella causa civile iscritta al n. 7900/24 del ruolo civile contenzioso, promossa n.1624/24 da
rappresentato e difeso dall' avv. Raffaele Dipasquale Parte_1
mandato in atti
Attore opponente
Contro
Capogruppo Gruppo Bancario Controparte_1 [...]
” in persona del Presidente e legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore dott. con sede in Parabita rappresentata e Controparte_2
difesa dall'avv. Giorgio Greco mandato in atti
Convenuta opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo regolarmente notificato il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) Controparte_1
preliminarmente dichiarare nullo , annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto perché reso in assenza dei requisiti fissati dagli artt.125 e 638 c.p.c.
in via principale, dichiarare parzialmente nullo, per le motivazioni che precedono e per le clausole contrattuali di cui agli art.2,6 e 8 del contratto di fideiussione omnibus stipulato in data 06.04.2018 2
il medesimo contratto e, per lo effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto atteso che essa opposta, ai sensi dell'art. 1957c.c. è decaduta da ogni e qualsiasi azione nei confronti dell'opponente.
3) con vittoria di spese e competenze di lite.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente
Concludeva, pertanto, per il rigetto della opposizione, con conseguente condanna delle opponenti alle spese di lite.
La causa veniva istruita con sola produzione documentale e rinviata l'udienza a trattazione scritta del 19.09.25 per la decisione previa assegnazione dei termini per deposito di note conclusionali
Motivi della decisione
Le opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Ed invero gli assunti dell'opponente oltre che privi di pregio giuridico sono rimasti privi di qualsiasi idoneo riscontro probatorio.
Quant all' 'eccezione di mancata conoscenza della revoca del conto corrente quale fideiussore dell'obbligata principale . per non aver mai Parte_2
ricevuto la raccomandata di revoca del conto corrente inviategli dalla banca in data 27.12.2023, (e restituita la mittente per indirizzo inesistente) va disattesa in quanto risulta che la predetta raccomanda è stata regolarmente inviata all'indirizzo anagrafico dell'opponente stesso, pertanto alcun profilo di responsabilità può essere attributo alla banca Opposta per il mancato ricevimento della stessa. 3
E comunque dalla documentazione versata in atti dalla banca opposta si evince agevolmente che l'azione nei confronti del fideiussore/ opponente è
stata esperita nel rispetto de l termine di sei mesi dalla chiusura del conto corrente ( fascicolo monitorio iscritto a ruolo in data 24.06.2024)
Alla luce di quanto sopra a questo Giudicante non rimane che rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
Quanto alle spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza , deduzione , ed eccezione disattesa, così dispone:
1) Rigetta l' Opposizione, siccome infondata in fatto ed in diritto e per lo effetto conferma il Decreto Ingiuntivo n.1624/24 del 04.10.2024
2) Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.200,00 (milleduecento/00) di cui 100,00
per spese, oltre rimb. forf. ed accessori come per legge.
Lecce, 19.09.2025
Il G.O. Avv. Marilena Caroppo